Common use of TICKET PASTO Clause in Contracts

TICKET PASTO. Le prestazioni sostitutive di mensa opzionabili dal lavoratore sono le seguenti: 1) Ticket restaurant cartaceo giornaliero, il cui valore facciale viene così definito: euro 7,00 dal 01.01.2008 euro 7,40 dal 01.01.2009 euro 7,70 dal 01.12.2009 con assoggettamento a ritenute di legge dell’eccedenza rispetto al limite di esclusione vigente di tempo in tempo; 2) Dal 01.01.2008 il ticket restaurant elettronico, utilizzabile mediante apposita card magnetica, se disponibile tecnicamente, avrà il valore facciale di euro 7,50 giornalieri, in considerazione della totale esclusione da trattenute fiscali e previdenziali, sia per il lavoratore che per l’azienda; 3) Indennità sostitutiva del servizio mensa il cui valore unitario giornaliero erogabile per i giorni di effettiva presenza viene stabilito come segue: euro 5,60 lordi dal 01.01.2008 euro 5,90 lordi dal 01.01.2009 euro 6,00 lordi dal 01.12.2009 erogabile sul cedolino paga del lavoratore previo assoggettamento alle ritenute di legge e non computabile nella retribuzione utile per il T.F.R. e di alcun istituto retributivo, contrattuale o legale; 4) Erogazione da parte del datore di lavoro di un ticket pasto cartaceo giornaliero di valore nominale pari ad euro 5,29 e della differenza tra il valore nominale del ticket di cui al punto 1 e il limite di esclusione da ritenute fiscali e previdenziali. Tale differenza verrà versata sulla posizione individuale del lavoratore presso il Fondo Pensione Nazionale BCC (subordinatamente all’adeguamento dello statuto del Fondo, nonché dalle modalità operative che saranno previste dallo stesso); Il ticket pasto, sia nella forma cartacea che elettronica, è giornaliero, non cumulabile ne cedibile a terzi e non può essere tramutato in denaro. Il diritto al ticket pasto nelle forme opzionabili suesposte, è subordinato alla presenza del lavoratore in azienda prima e dopo la pausa pranzo, mentre non spetta ai lavoratori assenti (con esclusione dei riposi giornalieri spettanti alle lavoratrici madri per allattamento, nonché dei permessi orari previsti dalla legge 104/92). Per i lavoratori che effettuano l’orario di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è stabilita l’erogazione dell’indennità sostitutiva di cui al punto 3) nella seguente misura: euro 154,00 lordi dal 01.01.2008 euro 162,80 lordi dal 01.01.2009 euro 169,40 lordi dal 01.12.2009 con riduzione proporzionale dei suddetti importi in relazione alla prestazione oraria convenuta, in misura fissa e per dodici mensilità. Per i lavoratori che effettuano l’orario di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è stabilita l’erogazione, per le giornate di presenza in azienda, del ticket cartaceo o elettronico. Per i lavoratori che effettuano l’orario di lavoro a tempo parziale di tipo misto, è stabilita l’erogazione dell’indennità sostitutiva proporzionalmente alla prestazione oraria di tipo orizzontale e del ticket di cui al punto 1) o 2) per le giornate di presenza in azienda con orario di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. I ticket cartacei, intestati al lavoratore, saranno consegnati mensilmente al medesimo, sulla base delle giornate effettivamente lavorate nel mese precedente e dovranno essere annullati previa sottoscrizione all’atto dell’effettiva utilizzazione. Per la card elettronica tale incombenza sarà effettuata automaticamente. Il lavoratore è facoltizzato a richieder l’utilizzo di una qualsiasi delle suddette modalità di fruizione di cui ai punti precedenti, mediante opzione da esercitarsi annualmente entro il mese di novembre, con decorrenza della variazione dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tale facoltà di opzione potrà essere esercitata al di fuori della suddetta scadenza solo in caso di cambiamento della sede di lavoro in funzione delle mutate esigenze del lavoratore. L’azienda riterrà valida l’opzione finché il lavoratore non eserciterà il diritto di modifica della stessa. Il lavoratore che, pur presente in azienda, non consumi il pasto meridiano giornaliero presso esercizi convenzionati, potrà usufruire, su sua specifica richiesta dell’indennità sostitutiva di mensa. Il trattamento di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti aziendali in vigore. La modalità di cui al punto 2 potrà essere utilizzata non appena saranno intervenuti specifici accordi con le società di gestione e saranno disponibili i necessari strumenti informatici, nonché idonee misure organizzative. L’introduzione di tale modalità sarà preceduta da specifico accordo aziendale con le RSA e ove non presenti le XX.XX regionali. La Federazione Regionale si impegna ad informare tempestivamente le XX.XX firmatarie del presente contratto integrativo nell’eventualità di una sostituzione della società di gestione dei ticket restaurant cartacei.

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Samples: Contratto Integrativo Regionale Di Ii° Livello

TICKET PASTO. Le prestazioni sostitutive Il ticket pasto va erogato per ciascun giorno di mensa opzionabili dal lavoratore presenza al lavoro. La misura giornaliera sarà pari a Euro 7,80 a partire da aprile 2010, mentre sarà pari a Euro 8,00 a partire da aprile 2011 e a Euro 8,20 a partire da dicembre 2011. Detti ticket vanno distribuiti mensilmente con validità mensile e vanno intestati ai singoli dipendenti; su di es- si i medesimi dipendenti sono le seguenti: 1) Ticket restaurant cartaceo giornaliero, il cui valore facciale viene così definito: euro 7,00 dal 01.01.2008 euro 7,40 dal 01.01.2009 euro 7,70 dal 01.12.2009 con assoggettamento a ritenute di legge dell’eccedenza rispetto al limite di esclusione vigente di tempo in tempo; 2) Dal 01.01.2008 il ticket restaurant elettronico, utilizzabile mediante apposita card magnetica, se disponibile tecnicamente, avrà il valore facciale di euro 7,50 giornalieri, in considerazione della totale esclusione da trattenute fiscali e previdenziali, sia per il lavoratore che per l’azienda; 3) Indennità sostitutiva del servizio mensa il cui valore unitario giornaliero erogabile per i giorni tenuti ad annotare la data di effettiva utilizzazione e ad apporre la propria fir- ma per conferma. Il ticket pasto va riconosciuto: − per ciascuna giornata di presenza viene stabilito come segue: euro 5,60 lordi dal 01.01.2008 euro 5,90 lordi dal 01.01.2009 euro 6,00 lordi dal 01.12.2009 erogabile sul cedolino paga del lavoratore previo assoggettamento alle ritenute di legge e non computabile nella retribuzione utile per il T.F.R. e di alcun istituto retributivoin servizio, contrattuale o legale; 4) Erogazione da parte del datore comprese eventuali giornate di lavoro di un ticket pasto cartaceo giornaliero di valore nominale pari ad euro 5,29 e della differenza tra il valore nominale del ticket di cui al punto 1 e il limite di esclusione da ritenute fiscali e previdenziali. Tale differenza verrà versata sulla posizione individuale del lavoratore presso il Fondo Pensione Nazionale BCC (subordinatamente all’adeguamento dello statuto del Fondostraordinario coinci- denti con sabato, nonché dalle modalità operative che saranno previste dallo stesso); Il ticket pasto, sia nella forma cartacea che elettronica, è giornaliero, non cumulabile ne cedibile a terzi e non può essere tramutato in denaro. Il diritto al ticket pasto nelle forme opzionabili suesposte, è subordinato alla presenza del lavoratore in azienda prima e dopo la pausa pranzo, mentre non spetta ai lavoratori assenti (con esclusione dei riposi giornalieri spettanti alle lavoratrici madri per allattamento, nonché dei permessi orari previsti dalla legge 104/92). Per i lavoratori che effettuano l’orario di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è stabilita l’erogazione dell’indennità sostitutiva di cui al punto 3) nella seguente misura: euro 154,00 lordi dal 01.01.2008 euro 162,80 lordi dal 01.01.2009 euro 169,40 lordi dal 01.12.2009 con riduzione proporzionale dei suddetti importi in relazione alla prestazione oraria convenuta, in misura fissa e per dodici mensilità. Per i lavoratori che effettuano l’orario di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è stabilita l’erogazione, per domenica o altri giorni festivi ed escluse le giornate di presenza in aziendamissione fuori sede che danno diritto, ai sensi del ticket cartaceo C.C.N.L., al rimborso delle spese a pie' di lista per il pranzo ovvero alla diaria; − per ciascuna giornata di permesso sindacale a qualsiasi titolo richiesto o elettronico. Per i lavoratori che effettuano l’orario di lavoro a tempo parziale permesso per incarico pub- blico, con esclusione dell’aspettativa non retribuita; − per ciascun turno continuativo; − per la giornata di tipo misto, è stabilita l’erogazione dell’indennità sostitutiva proporzionalmente alla prestazione oraria permesso per donazione di tipo orizzontale e del ticket di cui al punto 1) o 2) per le giornate di presenza in azienda con orario di lavoro a tempo parziale di tipo verticalesangue. I ticket cartaceipasto sono riservati personalmente agli intestatari e possono essere utilizzati soltanto come sopra ordinato. Pertanto essi non sono cumulabili, intestati al lavoratorenè cedibili, saranno consegnati mensilmente al medesimonè commerciabili, sulla base delle giornate effettivamente lavorate nel mese precedente e dovranno essere annullati previa sottoscrizione all’atto dell’effettiva utilizzazione. Per la card elettronica tale incombenza sarà effettuata automaticamente. Il lavoratore è facoltizzato a richieder l’utilizzo di una qualsiasi delle suddette modalità di fruizione di cui ai punti precedenti, mediante opzione da esercitarsi annualmente entro il mese di novembre, con decorrenza della variazione dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tale facoltà di opzione potrà essere esercitata al di fuori della suddetta scadenza solo nè convertibili in caso di cambiamento della sede di lavoro in funzione delle mutate esigenze del lavoratore. L’azienda riterrà valida l’opzione finché il lavoratore non eserciterà il diritto di modifica della stessa. Il lavoratore che, pur presente in azienda, non consumi il pasto meridiano giornaliero presso esercizi convenzionati, potrà usufruire, su sua specifica richiesta dell’indennità sostitutiva di mensadenaro o merce sostitutiva. Il trattamento di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti aziendali in vigore. La modalità di cui al punto 2 potrà essere utilizzata non appena saranno intervenuti specifici accordi con le società di gestione e saranno disponibili i necessari strumenti informatici, nonché idonee misure organizzative. L’introduzione di tale modalità sarà preceduta da specifico accordo aziendale con le RSA e ove non presenti le XX.XX regionali. La Federazione Regionale si impegna ad informare tempestivamente le XX.XX firmatarie del presente contratto integrativo nell’eventualità di una sostituzione della società di gestione dei ticket restaurant cartacei.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

TICKET PASTO. Le prestazioni sostitutive Il ticket pasto viene fissato nella misura di mensa opzionabili dal lavoratore sono le seguenti: 1) Ticket restaurant cartaceo euro 7,40 a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino alla vigenza dello stesso. Il ticket pasto é giornaliero, nominativo, e ne ha diritto il cui valore facciale viene così definito: euro 7,00 dal 01.01.2008 euro 7,40 dal 01.01.2009 euro 7,70 dal 01.12.2009 con assoggettamento a ritenute di legge dell’eccedenza rispetto al limite di esclusione vigente di tempo personale dipendente presente in tempo; 2) Dal 01.01.2008 azienda nell’intera giornata; il ticket restaurant elettronicospetta inoltre ai turnisti e a tutti coloro che effettuano orario lavorativo anche ridotto e part time che ricomprendano la pausa pranzo; per i dipendenti con i quali é stato convenuto orario di lavoro part time verticale il ticket pasto compete nelle giornate di effettuazione della prestazione lavorativa. I ticket pasto dovranno essere utilizzati per l’effettivo consumo del pasto, utilizzabile mediante apposita card magneticaescludendo tutte le forme diverse dal consumo diretto; i medesimi ticket sono riservati personalmente agli intestatari e non sono cumulabili, se disponibile tecnicamentené cedibili, avrà il valore facciale di euro 7,50 giornalieriné commerciabili, né convertibili in considerazione della totale esclusione da trattenute fiscali denaro o merce sostitutiva. Gli stessi potranno essere richiesti e previdenziali, sia per il lavoratore che per l’azienda; 3) Indennità sostitutiva del servizio mensa il cui valore unitario giornaliero erogabile utilizzati soltanto per i giorni di effettiva presenza al lavoro. Il valore del ticket pasto non viene stabilito come segue: euro 5,60 lordi dal 01.01.2008 euro 5,90 lordi dal 01.01.2009 euro 6,00 lordi dal 01.12.2009 erogabile sul cedolino paga del lavoratore previo assoggettamento alle ritenute di legge considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non computabile nella retribuzione utile viene computato nel T.F.R.. L'individuazione dei pubblici esercizi forniti di licenza di somministrazione pasto, in zona da convenzionare, sia tramite società organizzate per il T.F.R. e di alcun istituto retributivo, contrattuale o legale; 4) Erogazione da parte del datore di lavoro di un ticket pasto cartaceo giornaliero di valore nominale pari ad euro 5,29 e della differenza tra il valore nominale del ticket di cui al punto 1 e il limite di esclusione da ritenute fiscali e previdenziali. Tale differenza verrà versata sulla posizione individuale del lavoratore presso il Fondo Pensione Nazionale BCC (subordinatamente all’adeguamento dello statuto del Fondo, nonché dalle modalità operative che saranno previste dallo stesso); Il ticket la gestione dei buoni pasto, sia nella forma cartacea che elettronicadirettamente, è giornalieroavverrà d'intesa tra le Aziende e le rappresentanze sindacali o, non cumulabile ne cedibile a terzi e non può essere tramutato in denaromancanza, con il personale interessato. Il premio di risultato verrà erogato, sotto forma di una tantum, entro il mese di febbraio 2014, relativamente all’esercizio di bilancio 2012 per il personale in forza alla data di stipula e, per le annualità successive, comunque riferite alla presente vigenza contrattuale, entro il mese di gennaio al personale che, in servizio nel mese di erogazione, avrà prestato attività lavorativa, anche a tempo determinato, nel corso dell’anno di misurazione. Tale emolumento, determinato sulla base del metodo di seguito illustrato, avrà la caratteristica, ai sensi dell’art. 48 del CCNL, della totale variabilità dei risultati conseguiti da ciascuna Banca nell’anno di misurazione. In conseguenza, il premio di risultato, la cui corresponsione e il cui ammontare risultino incerti, essendo correlati, ai sensi del presente accordo, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e competitività, fruisce del particolare regime contributivo ex lege n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato F al CCNL in materia di premio di risultato, l’ammontare complessivo da distribuire fra il personale interessato e riparametrato secondo la scala dell’Allegato B) del sopra citato Allegato, é determinato come di seguito specificato. A tale proposito, le parti convengono che l’inquadramento da prendere in considerazione per la determinazione del premio individualmente spettante, é quello risultante al 31 dicembre di ciascun anno di misurazione, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nell’anno di misurazione, il premio di risultato verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni. Nel caso di assenza con diritto al ticket pasto nelle forme opzionabili suespostealla retribuzione, è subordinato alla presenza del lavoratore in azienda prima ivi compresi i casi di malattia e dopo la pausa pranzoinfortunio, il premio di risultato verrà corrisposto per intero, mentre non spetta ai lavoratori assenti (con esclusione dei riposi giornalieri spettanti alle lavoratrici madri per allattamentonei casi di assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione sarà proporzionalmente ridotto, nonché dei ad eccezione delle assenze derivanti da sciopero e permessi orari previsti dalla legge 104/92)di cui alla Legge n. 104 del 1992. Per i lavoratori che effettuano l’orario In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale durante l’anno di tipo orizzontale è stabilita l’erogazione dell’indennità sostitutiva misurazione il premio verrà erogato in proporzione alla prestazione effettuata. Il premio di risultato verrà erogato anche al personale non in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e sia passato alle dipendenza di altra Azienda destinataria del presente contratto nell’ambito della mobilità di cui al punto 3) nella seguente misura: euro 154,00 lordi dal 01.01.2008 euro 162,80 lordi dal 01.01.2009 euro 169,40 lordi dal 01.12.2009 con riduzione proporzionale dei suddetti importi all’art. 62 del CCNL, nonché ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro per quiescenza. In tal caso il premio sarà erogato in relazione alla prestazione oraria convenutaproporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. Il premio sarà altresì riconosciuto agli eredi del lavoratore deceduto in misura fissa e per dodici mensilitàcorso d’anno, sempre in proporzione ai mesi di servizio prestato. Per i lavoratori le Banche interessate da processi di fusione, il premio di risultato verrà determinato sulla base dei risultati aggregati delle singole Aziende che effettuano l’orario di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è stabilita l’erogazione, per le giornate di presenza in azienda, del ticket cartaceo o elettronicohanno partecipato alla fusione. Per i lavoratori che effettuano l’orario le Banche di lavoro a tempo parziale di tipo mistonuova costituzione si procederà alla determinazione dei parametri mediante apposito accordo, è stabilita l’erogazione dell’indennità sostitutiva proporzionalmente alla prestazione oraria di tipo orizzontale coerentemente con le finalità e del ticket di cui al punto 1) o 2) per le giornate di presenza in azienda con orario di lavoro a tempo parziale di tipo verticalegli indirizzi individuati dal presente contratto. I ticket cartacei, intestati al lavoratore, saranno consegnati mensilmente al medesimo, sulla base delle giornate effettivamente lavorate nel mese precedente e dovranno essere annullati previa sottoscrizione all’atto dell’effettiva utilizzazione. Per la card elettronica tale incombenza sarà effettuata automaticamente. Il lavoratore è facoltizzato a richieder l’utilizzo di una qualsiasi delle suddette modalità di fruizione di cui ai punti precedenti, mediante opzione da esercitarsi annualmente entro il mese di novembre, con decorrenza della variazione dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tale facoltà di opzione potrà essere esercitata al di fuori della suddetta scadenza solo in caso di cambiamento della sede di lavoro in funzione delle mutate esigenze del lavoratore. L’azienda riterrà valida l’opzione finché il lavoratore non eserciterà il diritto di modifica della stessa. Il lavoratore che, pur presente in azienda, non consumi il pasto meridiano giornaliero presso esercizi convenzionati, potrà usufruire, su sua specifica richiesta dell’indennità sostitutiva di mensa. Il trattamento L’accordo di cui sopra assorbeformerà parte integrante del contratto regionale di secondo livello. Il premio di risultato non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, fino differite e non viene computato nel TFR. Il premio di risultato non maturerà: (a) se nell’anno immediatamente precedente a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti aziendali quello di erogazione la singola Banca presenti un bilancio senza utili di esercizio; (b) se la singola Banca risulti commissariata o posta in vigore. La modalità di cui liquidazione al punto 2 potrà essere utilizzata non appena saranno intervenuti specifici accordi con le società di gestione e saranno disponibili i necessari strumenti informatici, nonché idonee misure organizzative. L’introduzione di tale modalità sarà preceduta da specifico accordo aziendale con le RSA e ove non presenti le XX.XX regionali. La Federazione Regionale si impegna ad informare tempestivamente le XX.XX firmatarie del presente contratto integrativo nell’eventualità di una sostituzione della società di gestione dei ticket restaurant cartaceimomento dell’erogazione.

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Samples: Contratto Integrativo Regionale

TICKET PASTO. Le prestazioni sostitutive di mensa opzionabili dal lavoratore sono le seguenti: 1) Ticket restaurant cartaceo giornaliero, il cui valore facciale viene così definito: euro 7,00 dal 01.01.2008 euro 7,40 dal 01.01.2009 euro 7,70 dal 01.12.2009 con assoggettamento a ritenute di legge dell’eccedenza rispetto al limite di esclusione vigente di tempo in tempo; 2) Dal 01.01.2008 il ticket restaurant elettronico, utilizzabile mediante apposita card magnetica, se disponibile tecnicamente, avrà il valore facciale di euro 7,50 giornalieri, in considerazione della totale esclusione da trattenute fiscali e previdenziali, sia per il lavoratore che per l’azienda; 3) Indennità sostitutiva del servizio mensa il cui valore unitario giornaliero erogabile per i giorni di effettiva presenza viene stabilito come segue: euro 5,60 lordi dal 01.01.2008 euro 5,90 lordi dal 01.01.2009 euro 6,00 lordi dal 01.12.2009 erogabile sul cedolino paga del lavoratore previo assoggettamento alle ritenute di legge e non computabile nella retribuzione utile per il T.F.R. e di alcun istituto retributivo, contrattuale o legale; 4) Erogazione da parte del datore di lavoro di un ticket pasto cartaceo giornaliero di valore nominale pari ad euro 5,29 e della differenza tra il valore nominale del ticket di cui al punto 1 e il limite di esclusione da ritenute fiscali e previdenziali. Tale differenza verrà versata sulla posizione individuale del lavoratore presso il Fondo Pensione Nazionale BCC (subordinatamente all’adeguamento dello statuto del Fondo, nonché dalle modalità operative che saranno previste dallo stesso); Il ticket pasto, sia nella forma cartacea che elettronica, è giornaliero, non cumulabile ne cedibile a terzi e non può essere tramutato in denaro. Il diritto al ticket pasto nelle forme opzionabili suesposte, è subordinato alla presenza del lavoratore in azienda prima e dopo la pausa pranzo, mentre non spetta ai lavoratori assenti (con esclusione dei riposi giornalieri spettanti alle lavoratrici madri per allattamento, nonché dei permessi orari previsti dalla legge 104/92). Per i lavoratori che effettuano l’orario di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è stabilita l’erogazione dell’indennità sostitutiva di cui al punto 3) nella seguente misura: euro 154,00 lordi dal 01.01.2008 euro 162,80 lordi dal 01.01.2009 euro 169,40 lordi dal 01.12.2009 con riduzione proporzionale dei suddetti importi in relazione alla prestazione oraria convenuta, in misura fissa e per dodici mensilità. Per i lavoratori che effettuano l’orario di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è stabilita l’erogazione, per le giornate di presenza in azienda, del ticket cartaceo o elettronico. Per i lavoratori che effettuano l’orario di lavoro a tempo parziale di tipo misto, è stabilita l’erogazione dell’indennità sostitutiva proporzionalmente alla prestazione oraria di tipo orizzontale e del ticket di cui al punto 1) o 2) per le giornate di presenza in azienda con orario di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. I ticket cartacei, intestati al lavoratore, saranno consegnati mensilmente al medesimo, sulla base delle giornate effettivamente lavorate nel mese precedente e dovranno essere annullati previa sottoscrizione all’atto dell’effettiva utilizzazione. Per la card elettronica tale incombenza sarà effettuata automaticamente. Il lavoratore è facoltizzato a richieder l’utilizzo di una qualsiasi delle suddette modalità di fruizione di cui ai punti precedenti, mediante opzione da esercitarsi annualmente entro il mese di novembre, con decorrenza della variazione dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tale facoltà di opzione potrà essere esercitata al di fuori della suddetta scadenza solo in caso di cambiamento della sede di lavoro in funzione delle mutate esigenze del lavoratore. L’azienda riterrà valida l’opzione finché il lavoratore non eserciterà il diritto di modifica della stessa. Il lavoratore che, pur presente in azienda, non consumi il pasto meridiano giornaliero presso esercizi convenzionati, potrà usufruire, su sua specifica richiesta dell’indennità sostitutiva di mensa. Il trattamento di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti aziendali in vigore. La modalità di cui al punto 2 potrà essere utilizzata non appena saranno intervenuti specifici accordi con le società di gestione e saranno disponibili i necessari strumenti informatici, nonché idonee misure organizzative. L’introduzione di tale modalità sarà preceduta da specifico accordo aziendale con le RSA e ove non presenti le XX.XX regionali. Dichiarazione a verbale: La Federazione Regionale si impegna ad informare tempestivamente le XX.XX firmatarie del presente contratto integrativo nell’eventualità di una sostituzione della società di gestione dei ticket restaurant cartacei.

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Samples: Premio Di Risultato Agreement