Tirocinio e stage Clausole campione
Tirocinio e stage. L'attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica, o derivante da accordi o convenzioni con altri enti o soggetti pubblici e privati, non comporta per il tirocinante ai fini del presente CCNL alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito. Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta. Lo stage è regolato dalla L. 236/93 e dalla L. 196/97 e viene attivato in tutti i casi in cui il Gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l'Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui spetta l'avviamento al lavoro.
Tirocinio e stage. L’attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica non comporta per il tirocinante ai fini del presente CCNL alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma, solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito. Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta. Lo stage è regolato dalla legge 236/93 e dalla legge 196/97 e viene attivato in tutti i casi in cui il Gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l’Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui spetta l’avviamento al lavoro.
Tirocinio e stage. Art. 9 - Tirocinio e stage
Tirocinio e stage. L’attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica o regionale non comporta per il tirocinante alcun riconoscimento normativo e/o economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito. Per quanto concerne la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto previsto dalla legge 92/2012, nonché dalle disposizioni delegate alle Regioni.
