Le Relazioni Sindacali Clausole campione

Le Relazioni Sindacali. Art. 3 Obiettivi e strumenti‌
Le Relazioni Sindacali. La modifica dell’art.2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotta dall’art. 1 della legge 4 marzo 2009, n.15 ha costituito un pesante e grave attacco alla contrattazione nei settori pubblici ed una inaccettabile ingerenza della politica nella gestione delle pubbliche amministrazioni. Attraverso la rilegificazione del rapporto di lavoro e la contemporanea riduzione degli ambiti normativi riservati alla contrattazione, sia nazionale che integrativa, si è rinnegato, peraltro, uno degli obiettivi enunciati in quella stessa legge delega: la progressiva convergenza degli assetti regolativi del rapporto di lavoro pubblico a quello privato, azzerando più di tre lustri di elaborazione normativa e contrattuale. Ciò che oltre a mortificare la contrattazione, ha rappresentato e rappresenta una forte limitazione all’autonomia negoziale degli Enti e delle Amministrazioni, ingenerando un clima conflittuale tra i Lavoratori pubblici e tra questi e la classe dirigente. Le novità apportate alla disciplina sopra richiamata, dal recentissimo decreto legislativo, recante modifiche ed integrazioni al d.lgs. 165/01, rappresentano, peraltro, solo un timido passo in avanti, rispetto all’auspicato ripristino della centralità della contrattazione e del contratto, quale fonte regolatrice primaria del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. In tal senso, nel confermare, l’ineludibile e fondamentale ruolo della contrattazione, nazionale ed integrativa, soprattutto nell’intento di accompagnare e sostenere, con percorsi condivisi, i numerosi processi di trasformazione in atto in numerose Amministrazioni pubbliche, si reputano necessari ulteriori interventi, anche in sede legislativa, che restituiscano il giusto valore alla sede contrattuale. Al fine di consentire la piena libertà dell’azione sindacale, si propone, inoltre, che il CCNL ammetta comunque alla contrattazione integrativa, di qualunque livello, le organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto anche se non firmatarie del CCNL. Coerentemente con quanto sopra esposto, si è ritenuto indispensabile pervenire, pregiudizialmente, al superamento dell’art.19 del d.lgs. 150/09, così come peraltro già parzialmente previsto nell’accordo interconfederale del 20 maggio 2012. Il citato art. 19, infatti, risultava, ad avviso della CONFINTESA FP, non conforme al dettato costituzionale, nel momento in cui imponeva, in percentuali fisse, la “distribuzione” del personale, nei tre livelli di perfor...
Le Relazioni Sindacali. 1. L’Azienda riconosce il ruolo delle rappresentanze sindacali del personale e si impegna a valorizzarlo per favorirne lo sviluppo, nella trasparenza delle reciproche competenze e responsabilità.
Le Relazioni Sindacali. Nell’ambito del contratto del comparto delle funzioni locali è necessario valorizzare la parte- cipazione sindacale. In particolare occorre: l prevedere per le materie concernenti l’organizzazione del lavoro, del fabbisogno annuale e triennale del personale e relativo reclutamento, dotazione organica e utilizzo del lavoro straordinario l’obbligo dell’informazione preventiva e nel caso di richiesta di parte sindacale della consultazione, recuperando, anche sul versante delle norme, gli spazi negoziali negli ultimi anni perduti l adottare un modello che non limiti o blocchi la contrattazione a livello locale, esponendola alle incursioni degli organi ispettivi anche attraverso l'istituzione di confronti periodici per affrontare problematiche interpretative l individuare specifiche materie (a partire da quelle che hanno contenuto economico) per cui è previsto l’obbligo a contrarre su cui l’ente deve essere vincolato a non assumere unila- teralmente alcuna decisione l prevedere una dimensione minima dell’ente per la stipula dei contratti decentrati o comun- que incentivare la negoziazione in forma aggregata l rimuovere il tetto dei 30 dipendenti o comunque sostituirlo con una soglia più elevata per la contrattazione territoriale l articolare meglio la contrattazione a livello di unione o per le transizioni in caso di fusioni l definire uno spazio negoziale per la gestione dei processi di mobilità e delle situazioni di crisi, legandolo ai processi di riordino istituzionale l valorizzare il ruolo del Comitato unico di garanzia l prevedere sessioni specifiche di confronto sul tema degli appalti e del trasferimento di attività.
Le Relazioni Sindacali. Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Azienda e delle rappresentanza sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui al D.Lgs. 165/2001 e consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti all'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'ente e attuare la contrattazione integrativa, la consultazione e la concertazione.
Le Relazioni Sindacali. Nel corso del 2021 il confronto con le parti sociali si è particolarmente focalizzato sulla tematica conseguente al possibile utilizzo, da parte della Società, del Fondo integrativo salariale (Fis) al fine di poter mitigare gli effetti economici derivanti dalla sostanziale diminuzione del traffico assistito conseguente alla crisi pandemica. Sul tema, il 10 febbraio, è stato sottoscritto con le parti sociali un accordo che ha previsto esplicitamente il non ricorso ad ammortizzatori sociali per l’intero anno 2021 da parte di Enav, a fronte di un sostanziale smaltimento dei residui ferie ed RFS, oltre alla programmazione calendarizzata e certa delle ferie ed RFS di competenza 2021. Il confronto con le parti sociali è proseguito su tematiche afferenti Covid-19 e lavoro agile. Da segnalare, nel periodo in esame, numerosi incontri con le organizzazioni sindacali su varie tematiche operative quali il trasferimento degli APP (avvicinamenti) dalle torri radarizzate agli Area Control Center (ACC), le possibili ipotesi di implementazione delle torri digitali oltre a 12 Cfr. art. 4 c. 1-7 ter l. 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.. numerosi approfondimenti su più tavoli conseguenti al distacco temporaneo di personale CED- Enav presso la controllata Techno Sky S.r.l. Su tale ultima tematica le organizzazioni sindacali hanno effettuato tre azioni di sciopero. Sempre in ambito scioperi, nel 2021 sono state effettuate, dalle organizzazioni sindacali Enav, cinque azioni di sciopero di livello nazionale con un tasso di adesione media del 20,84 per cento e sette di carattere locale con un tasso di adesione media del 71,18 per cento. Nel mese di agosto 2021 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla definizione di un percorso condiviso sulle modalità di gestione delle ricadute sociali conseguenti al Piano industriale con particolare riferimento alla mobilità geografica del personale operativo e programmazione corsi.
Le Relazioni Sindacali. Il Titolo II del contratto individua gli obiettivi e gli strumenti del sistema delle relazioni sindacali introducendo una serie di disposizioni tendenti a rendere inequivocabile il quadro dei diversi modelli relazionali. L’art. 3, comma 3, statuisce che le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
Le Relazioni Sindacali. 1. Le relazioni con le Organizzazioni Sindacali rappresentano, per l’Azienda, uno strumento indispensabile per la gestione e la valorizzazione della risorsa rappresentata dal personale.
Le Relazioni Sindacali. Le relazioni sindacali tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro domestico sono improntate alla bilateralità; si tratta di un particola- re sistema di gestione e prevenzione dei conflitti tra le parti attraverso la costituzione di appositi enti o organismi a composizione paritetica, che presuppone il reciproco riconoscimento degli interlocutori nell’ambito di regole condivise. L’articolo 46 del contratto collettivo, infatti, contempla l’Ente Bilaterale composto da rappresentanti datoriali e dei lavoratori in misura identica (50% ciascuno), cui sono attribuite le seguenti funzioni: istituzione dell’osservatorio con compiti di analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese (27); promozione ai vari livelli di iniziative in materia di formazione e qualificazione professio- nale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, non- ché di informazione in materia di sicurezza. Presso l’Ente bilaterale è costituita una Commissione Paritetica Naziona- le (composta da un rappresentante per ciascuna delle XX.XX. dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavo- ro, che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale), il cui compito principale consiste nella decisione della controversie, individuali o collet- tive, sorte in relazione al rapporto di lavoro e relative alla interpretazione delle norme del contratto. Gli ulteriori compiti della Commissione Paritetica Nazionale sono: la for- mulazione di pareri e proposte per l’applicazione del contratto di lavoro e 27. A tal fine, l’osservatorio dovrà rilevare: la situazione occupazionale della categoria; le retri- buzioni medie di fatto; il livello di applicazione del C.C.N.L. nei territori; il grado di uniformità sull’applicazione del C.C.N.L. e delle normative di legge ai lavoratori immigrati; la situazione previdenziale e assistenziale della categoria; i fabbisogni formativi; le analisi e le proposte in ma- teria di sicurezza. per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione; l’esa- me delle istanze delle Parti per l’eventuale identificazione di nuove figure professionali; esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le XX.XX. terri- toriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, che abbiano stipulato il contratto (28). Il contratto collettivo ...
Le Relazioni Sindacali. (ex artt. 4 e 7 CCNL 19.04.18)