Le Relazioni Sindacali Clausole campione

Le Relazioni Sindacali. La modifica dell’art.2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotta dall’art. 1 della legge 4 marzo 2009, n.15 ha costituito un pesante e grave attacco alla contrattazione nei settori pubblici ed una inaccettabile ingerenza della politica nella gestione delle pubbliche amministrazioni. Attraverso la rilegificazione del rapporto di lavoro e la contemporanea riduzione degli ambiti normativi riservati alla contrattazione, sia nazionale che integrativa, si è rinnegato, peraltro, uno degli obiettivi enunciati in quella stessa legge delega: la progressiva convergenza degli assetti regolativi del rapporto di lavoro pubblico a quello privato, azzerando più di tre lustri di elaborazione normativa e contrattuale. Ciò che oltre a mortificare la contrattazione, ha rappresentato e rappresenta una forte limitazione all’autonomia negoziale degli Enti e delle Amministrazioni, ingenerando un clima conflittuale tra i Lavoratori pubblici e tra questi e la classe dirigente. Le novità apportate alla disciplina sopra richiamata, dal recentissimo decreto legislativo, recante modifiche ed integrazioni al d.lgs. 165/01, rappresentano, peraltro, solo un timido passo in avanti, rispetto all’auspicato ripristino della centralità della contrattazione e del contratto, quale fonte regolatrice primaria del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. In tal senso, nel confermare, l’ineludibile e fondamentale ruolo della contrattazione, nazionale ed integrativa, soprattutto nell’intento di accompagnare e sostenere, con percorsi condivisi, i numerosi processi di trasformazione in atto in numerose Amministrazioni pubbliche, si reputano necessari ulteriori interventi, anche in sede legislativa, che restituiscano il giusto valore alla sede contrattuale. Al fine di consentire la piena libertà dell’azione sindacale, si propone, inoltre, che il CCNL ammetta comunque alla contrattazione integrativa, di qualunque livello, le organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto anche se non firmatarie del CCNL.
Le Relazioni Sindacali. Obiettivi e strumenti‌
Le Relazioni Sindacali. (ex artt. 4 e 7 CCNL 19.04.18)
Le Relazioni Sindacali. 1. Le relazioni con le Organizzazioni Sindacali rappresentano, per l’Azienda, uno strumento indispensabile per la gestione e la valorizzazione della risorsa rappresentata dal personale. 2. Il sistema delle relazioni sindacali è strutturato in modo coerente con le finalità di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza aziendale di incrementare, e di mantenere elevata, l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività. 3. Le predette finalità comportano la necessità di uno stabile sistema relazionale disciplinate, dal punto di vista operativo, in un protocollo aziendale condiviso con le parti sociali. 4. I rapporti con le Organizzazioni Sindacali – nel rispetto della distinzione delle responsabilità e dei ruoli – sono improntati ai principi di trasparenza, correttezza e leale collaborazione nel confronto sulle materie oggetto di relazione sindacale, secondo le previsioni e nel rispetto dei limiti dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le Relazioni Sindacali. 1. L’Azienda riconosce il ruolo delle rappresentanze sindacali del personale e si impegna a valorizzarlo per favorirne lo sviluppo, nella trasparenza delle reciproche competenze e responsabilità. 2. Il sistema delle relazioni sindacali è strutturato in modo funzionale all’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro , alla crescita professionale dei dipendenti e alla valorizzazione delle singole professionalità con l’esigenza aziendale di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività. 3. Tale obiettivo richiede il pieno coinvolgimento delle parti sindacali chiamate ad affrontare, in uno spirito di fattiva collaborazione, il perseguimento e la realizzazione di detto processo che 4. L’Azienda stabilisce un sistema di relazioni sindacali che si articola su modelli relazionali specifici, tra i quali la contrattazione collettiva integrativa, la concertazione, la consultazione e l’informazione che rappresentano gli istituti attraverso cui si realizzano i principi della partecipazione, della trasparenza e della correttezza dei comportamenti.
Le Relazioni Sindacali. Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Azienda e delle rappresentanza sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui al D.Lgs. 165/2001 e consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti all'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'ente e attuare la contrattazione integrativa, la consultazione e la concertazione.
Le Relazioni Sindacali. Le relazioni sindacali tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro domestico sono improntate alla bilateralità; si tratta di un particola- re sistema di gestione e prevenzione dei conflitti tra le parti attraverso la costituzione di appositi enti o organismi a composizione paritetica, che presuppone il reciproco riconoscimento degli interlocutori nell’ambito di regole condivise. L’articolo 46 del contratto collettivo, infatti, contempla l’Ente Bilaterale composto da rappresentanti datoriali e dei lavoratori in misura identica (50% ciascuno), cui sono attribuite le seguenti funzioni: istituzione dell’osservatorio con compiti di analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese (27); promozione ai vari livelli di iniziative in materia di formazione e qualificazione professio- nale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, non- ché di informazione in materia di sicurezza. Presso l’Ente bilaterale è costituita una Commissione Paritetica Naziona- le (composta da un rappresentante per ciascuna delle XX.XX. dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavo- ro, che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale), il cui compito principale consiste nella decisione della controversie, individuali o collet- tive, sorte in relazione al rapporto di lavoro e relative alla interpretazione delle norme del contratto. Gli ulteriori compiti della Commissione Paritetica Nazionale sono: la for- mulazione di pareri e proposte per l’applicazione del contratto di lavoro e 27. A tal fine, l’osservatorio dovrà rilevare: la situazione occupazionale della categoria; le retri- buzioni medie di fatto; il livello di applicazione del C.C.N.L. nei territori; il grado di uniformità sull’applicazione del C.C.N.L. e delle normative di legge ai lavoratori immigrati; la situazione previdenziale e assistenziale della categoria; i fabbisogni formativi; le analisi e le proposte in ma- teria di sicurezza. per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione; l’esa- me delle istanze delle Parti per l’eventuale identificazione di nuove figure professionali; esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le XX.XX. terri- toriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, che abbiano stipulato il contratto (28). Il contratto collettivo ...
Le Relazioni Sindacali. Nell’ambito del contratto del comparto delle funzioni locali è necessario valorizzare la parte- cipazione sindacale. In particolare occorre: l prevedere per le materie concernenti l’organizzazione del lavoro, del fabbisogno annuale e triennale del personale e relativo reclutamento, dotazione organica e utilizzo del lavoro straordinario l’obbligo dell’informazione preventiva e nel caso di richiesta di parte sindacale della consultazione, recuperando, anche sul versante delle norme, gli spazi negoziali negli ultimi anni perduti l adottare un modello che non limiti o blocchi la contrattazione a livello locale, esponendola alle incursioni degli organi ispettivi anche attraverso l'istituzione di confronti periodici per affrontare problematiche interpretative l individuare specifiche materie (a partire da quelle che hanno contenuto economico) per cui è previsto l’obbligo a contrarre su cui l’ente deve essere vincolato a non assumere unila- teralmente alcuna decisione l prevedere una dimensione minima dell’ente per la stipula dei contratti decentrati o comun- que incentivare la negoziazione in forma aggregata l rimuovere il tetto dei 30 dipendenti o comunque sostituirlo con una soglia più elevata per la contrattazione territoriale l articolare meglio la contrattazione a livello di unione o per le transizioni in caso di fusioni l definire uno spazio negoziale per la gestione dei processi di mobilità e delle situazioni di crisi, legandolo ai processi di riordino istituzionale l valorizzare il ruolo del Comitato unico di garanzia l prevedere sessioni specifiche di confronto sul tema degli appalti e del trasferimento di attività.
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  • Relazioni sindacali Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita