Transfer of risk Clausole campione

Transfer of risk. 9.1 A purchased lot is entirely at the risk of the Buyer starting on the earliest of the following: (i) the date the Buyer receives the lot purchased, or (ii) the date the Buyer pays the Amount Due for the lot; if none of these events takes place, the transfer of risk will in any case have effect after the ten (10) day-period of the sale has elapsed. The transfer of risk to the Buyer expressly exonerates Il Ponte from any liability regarding the fate of the adjudicated lot as well as in the event of damages, theft, fire, destruction of loss of the lot itself (partial or total). 9.2 The Buyer will be compensated for any loss of or damage to the lot that occurs after the adjudication but before the transfer of risk, but the compensation may not exceed the Hammer Price of the lot plus the buyer’s premium received by Il Ponte. In no event will Il Ponte be responsible for the loss or damage of glass/frames containing or covering prints, paintings or other works unless the frame and/or the glass is part of the auctioned lot. 9.3 In no event will Il Ponte be liable for any loss or damage (partial or total) of the adju- dicated lot: (i) that occurs as a result of any action (including restoration or cleaning of the work or the frame) carried out by third parties appointed by anyone; (ii) arising, directly or indirectly, from: (a) changes in humidity or temperature; (b) normal wear and tear or gradual deterioration resulting from interventions on the object and/or other events (in- cluding woodworms and wood parasites); (c) errors in treatment; (d) war, nuclear fission, radioactive contamination, chemical, biochemical or electromagnetic weapons; (e) acts of terrorism; (f) in case of lockdowns or similar situations, Authority regulations and any other reason of force majeure outside the control of Il Ponte.
Transfer of risk. 9.1 A purchased lot is entirely at the risk of the Buyer starting on the earliest of the following: (i) the date the Buyer receives the lot purchased, or (ii) the date the Buyer pays the Amount Due for the lot; if none of these events takes place, the transfer of risk will in any case have effect after the ten
Transfer of risk. The risk shall transfer to the Purchaser upon delivery of the goods to the first freight forwarder or carrier. In the event no written instructions to the contrary were given by the Purchaser, ACAT may (but need not) on behalf of the Purchaser insure the shipment of goods against theft, breakage, transport and water damage as well as other insurable risks.
Transfer of risk. 9.1 A purchased lot is entirely at the risk of the Buyer starting on the earliest of the following: (i) the date the Buyer receives the lot purchased, or (ii) the date the Buyer pays the Amount Due for the lot; if none of these events takes place, the transfer of risk will in any case have effect after the ten (10) day-period of the sale has elapsed. 9.2 The Buyer will be compensated for any loss of or damage to the lot that occurs after the sale but before the transfer of risk, but the compensation may not exceed the Hammer Price of the lot plus the buyer's premium received by Il Ponte. Except in cases of wilful misconduct or gross negligence, in no event will Il Ponte be responsible for the loss or damage of glass/frames containing or covering prints, paintings or other works unless the frame and/or the glass is part of the auctioned lot. 9.3 In no event will Il Ponte be liable for any loss or damage: (i) that occurs as a result of any action (including restoration or cleaning of the work or the frame) carried out by independent experts hired by Xx Xxxxx with the consent of the Seller (or the Buyer) of the lot; (ii) arising, directly or indirectly, from: (a) changes in humidity or temperature; (b) normal wear and tear or gradual deterioration resulting from interventions on the object and/or flaws or hidden defects (including woodworms and wood parasites); (c) errors in treatment; (d) war, nuclear fission, radioactive contamination, chemical, biochemical or electromagnetic weapons; (e) acts of terrorism.
Transfer of risk. 4.1 Delivery is effected FCA dispatch place at the delivering plant (Incoterms® 2010) except as expressly otherwise agreed. 4.2 At the customer’s request and cost we shall insure shipments against customary transport risks.
Transfer of risk. The risk in the goods, and particularly those risks inherent in their carriage, shall pass to the buyer immediately upon their delivery. Delivery shall take place, for all sales whatever their destination (France or other countries) at the time the goods are handed over or leave the seller’s factories or warehouses, irrespective of any terms of sale or payment of the costs of carriage. However, for orders which refer to INCOTERMS, the rules of the INCOTERMS prevailing at the time of the sale, shall apply. It is the buyer’s responsibility to take all necessary steps to ensure that his rights are safeguarded with respect to the carrier of the goods by making his reservations within the time periods and terms specified by the rules governing such matters.

Related to Transfer of risk

  • Efficacia del contratto Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.

  • ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente stipulazione dello stesso avverrà successivamente alle necessarie verifiche, all’aggiudicazione e ai termini dilatori previsti dalla vigente normativa. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto Marche Multiservizi procederà alle verifiche previste all’art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. Marche Multiservizi potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall’aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 D. Lgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, con sistema AVCPass. La società aggiudicataria si impegna a svolgere l’appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto (esecuzione del contratto in via d’urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di stipulazione del contratto) viene elevato a novanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Marche Multiservizi si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato X.Xxx. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare polizza assicurativa, se previsto dal C.S.A. La mancata costituzione della garanzia, nonché della polizza assicurativa di cui sopra, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Marche Multiservizi.

  • INFORTUNI DEL CONDUCENTE La garanzia opera solo se viene acquistata. ❯ CHE COSA È ASSICURATO?

  • Base giuridica e natura del conferimento Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

  • Garanzia definitiva per la stipula del contratto Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • Natura del conferimento Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

  • DISCIPLINA DEL CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • STIPULA DEL CONTRATTO Il rapporto di assegnista di ricerca si instaura a seguito della stipula con l’Università di Palermo di un contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile. Il contratto va sottoscritto dal vincitore con firma digitale che deve essere apposta con modalità PadES. Il contratto può prevedere eventuali penalizzazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali. L’attività del titolare dell’assegno non prefigura in nessun caso un’attività di lavoro subordinato. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli del personale delle università italiane. Il vincitore è tenuto a presentarsi per la stipula del contratto entro quindici giorni dalla relativa convocazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto all’assegno di ricerca. Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la stipula del contratto può essere posticipata oltre i quindici giorni e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla convocazione; fanno eccezione solamente le eventuali richieste di proroga per gravidanza e puerperio, grave e documentata infermità. Il vincitore o il titolare di assegno può, inoltre, ottenere il rinvio o la sospensione del godimento dell’assegno per un periodo non superiore a un anno continuativo nei seguenti casi: a) per lo svolgimento dell’anno obbligatorio di formazione per l’insegnamento presso le scuole su motivata richiesta, con il consenso del Responsabile scientifico del progetto e del Dipartimento cui il progetto di ricerca afferisce (modalità stabilite dal Senato Accademico nella seduta del 30 ottobre 2001) b) per l’attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente Il vincitore, prima della stipula del contratto, sarà invitato ad autocertificare eventuali variazioni intervenute in ordine ai punti di cui all'art. 3 del presente bando.