Forza maggiore. 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
Forza maggiore. 14.1 Un evento di forza maggiore indica un evento imprevedibile e al di fuori del controllo della Parte colpita (la Parte Colpita) e che impedisce alla Parte Colpita, pur agendo come un Operatore Ragionevole e Prudente, di rispettare tutti o parte dei propri obblighi ai sensi del Contratto (l'Evento di Forza Maggiore). Al ricorrere delle predette condizioni, gli eventi di Forza Maggiore comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(i) una azione nemica o un atto di terrorismo, dichiarazione di guerra, blocco, rivoluzione, rivolta, o insurrezione popolare;
(ii) disastri o fenomeni naturali, comprese condizioni atmosferiche ed ambientali estreme, inclusi fulmini, terremoti, uragani, temporali, inondazioni;
(iii) uno sciopero generale o di categoria;
(iv) l'impossibilità fisica della rete di trasmissione o distribuzione dell'Energia Elettrica di trasportare l'Energia Elettrica prodotta dagli Impianti.
14.2 In relazione ad un evento di Forza Maggiore, la Parte Colpita non verrà considerata inadempiente ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto per il tempo, e nella misura in cui, l'adempimento di tali obblighi risulti impedito.
14.3 Qualora una Parte invochi un Evento di Forza Maggiore quale giustificazione per il mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto, allora dovrà:
(i) comunicare tempestivamente all'altra Parte il verificarsi di tale Evento di Forza Maggiore fornendo una previsione circa la sua durata ed il probabile impatto sull'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto (assieme a tutte le evidenze ragionevolmente richieste a supporto dell'esistenza di tale Evento di Forza Maggiore);
(ii) adoperarsi in buona fede e sollecitamente per adottare le misure necessarie a risolvere o mitigare gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore;
(iii) comunicare tempestivamente all'altra Parte la conclusione degli effetti dell'Evento di Forza Maggiore.
Forza maggiore. 18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.
Forza maggiore. 1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l’assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all’altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Xxxxx istruzioni contrarie scritte della ASL, l’aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione della ASL, l’aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l’aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l’importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà aggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.
5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire il contratto.
Forza maggiore. Non si intenderà inadempiuto il presente accordo nella misura in cui il mancato rispetto delle obbligazioni non sia conseguenza di comportamento colposo o negligente e tale condizione di inadempimento non possa essere altrimenti impedita da un intervento in buona fede della parte onerata dell’obbligazione, che possa porre in essere comportamenti idonei a prevenire o mitigare la condizione di mancato adempimento (Forza Maggiore). A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ricompresi eventi e condizioni quali: il mancato adempimento a causa di mezzi di trasporto inadeguati; guasto di macchinari o attrezzature; impossibilità di proteggere materiali, forniture, carburante o energia a termini e condizioni commercialmente ragionevoli; scioperi; blocco o altra controversia di lavoro che impedisca di operare; incendi; alluvioni; uragani; terremoti; altri elementi naturali avversi; malattie; epidemie; pandemie o quarantene;guerre; emergenze nazionali; terrorismo, rivolte; ribellioni; rivoluzioni; altri disordini civili; azioni di autorità militari; embarghi; ordini o atti di qualsiasi governo, sia straniero, nazionale o locale, sia esso valido o non valido, o qualsiasi altra causa simile o anche differente che crei un impedimento che vada al di là del ragionevole controllo della Parte onerata. Xxxxxxx non avrà alcun obbligo di procurarsi i beni oggetto di contratto da altre fonti e potrà assegnare la fornitura di merci ad altre società del Gruppo Nouryon (inclusa sé stessa) che abbiano la disponibilità del prodotto oggetto di contratto, ovvero a loro clienti, partners, distributori e rivenditori, a propria discrezione e secondo principi di equità e funzionalità . Se la durata degli eventi di Forza Maggiore dovesse superare i sei (6) mesi o ragionevolmente si dovesse prevedere che superi i sei (6) mesi, Xxxxxxx avrà il diritto di recedere da qualsiasi obbligo di fornitura senza che l'Acquirente abbia alcun diritto al risarcimento.
Forza maggiore. In caso si verifichino eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti delle Pubbliche Autorità che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità delle Parti di eseguire l'attività, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a ciascuna delle Parti il rispetto dei termini previsti per l’adempimento, quella tra le Parti il cui adempimento sia impedito o ritardato da tali eventi, non sarà responsabile per il ritardo o per l'inadempimento. La pandemia da Covid – 19 non è intesa come causa di forza maggiore a meno che essa non comporti un oggettivo e significativo mutamento delle condizioni di esecuzione delle prestazioni. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di Forza Maggiore dovrà notificare all’altra, per iscritto, il verificarsi dell’evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal suo venire in essere. L’eventuale nuovo termine di adempimento sarà concordato tra le Parti in relazione all’impedimento della causa di Forza Maggiore. Qualsiasi mancanza o ritardo della comunicazione dell’esistenza o della cessazione della causa di Forza Maggiore causerà la responsabilità della Parte così inadempiente per i danni sofferti dall’altra Parte e che avrebbero potuto essere evitati o contenuti se essa avesse tempestivamente ricevuto la comunicazione. In ogni caso le Parti si adopereranno, per quanto possibile, al fine di ridurre le conseguenze della forza maggiore e faranno tutto quanto in loro potere per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità e ridurre l'eventuale danno dell'altra Parte. Nel caso in cui l’evento di Forza Maggiore perduri per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, le Parti si accorderanno entro 3 (tre) giorni dalla cessazione dell’evento in merito alle azioni da intraprendere; il termine di adempimento sarà conseguentemente posticipato per un periodo pari alla durata dell'evento di Forza Maggiore oltre al tempo ragionevolmente necessario al ripristino delle condizioni che rendano possibile l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.
Forza maggiore. Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Forza maggiore. Vodafone non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente nei casi di forza maggiore. Costituiscono casi di forza mag- giore gli eventi al di fuori del ragionevole controllo di Vodafone, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, inadempienze o inef- ficienze di altri gestori di telecomunicazioni, attività e/o decisioni governative e/o della Pubblica Amministrazione, atti dell’Autorità Militare, limitazioni legali, catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni, proibizioni, mobilitazioni, sommosse, guerre, epidemie, e, purché siano su base nazionale, scioperi, turbative industriali, mancanza di materie prime, energia, trasporti, ecc.