Forza maggiore Clausole campione

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Forza maggiore. 14.1 Un evento di forza maggiore indica un evento imprevedibile e al di fuori del controllo della Parte colpita (la Parte Colpita) e che impedisce alla Parte Colpita, pur agendo come un Operatore Ragionevole e Prudente, di rispettare tutti o parte dei propri obblighi ai sensi del Contratto (l'Evento di Forza Maggiore). Al ricorrere delle predette condizioni, gli eventi di Forza Maggiore comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) una azione nemica o un atto di terrorismo, dichiarazione di guerra, blocco, rivoluzione, rivolta, o insurrezione popolare; (ii) disastri o fenomeni naturali, comprese condizioni atmosferiche ed ambientali estreme, inclusi fulmini, terremoti, uragani, temporali, inondazioni; (iii) uno sciopero generale o di categoria; (iv) l'impossibilità fisica della rete di trasmissione o distribuzione dell'Energia Elettrica di trasportare l'Energia Elettrica prodotta dagli Impianti. 14.2 In relazione ad un evento di Forza Maggiore, la Parte Colpita non verrà considerata inadempiente ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto per il tempo, e nella misura in cui, l'adempimento di tali obblighi risulti impedito. 14.3 Qualora una Parte invochi un Evento di Forza Maggiore quale giustificazione per il mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto, allora dovrà: (i) comunicare tempestivamente all'altra Parte il verificarsi di tale Evento di Forza Maggiore fornendo una previsione circa la sua durata ed il probabile impatto sull'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto (assieme a tutte le evidenze ragionevolmente richieste a supporto dell'esistenza di tale Evento di Forza Maggiore); (ii) adoperarsi in buona fede e sollecitamente per adottare le misure necessarie a risolvere o mitigare gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore; (iii) comunicare tempestivamente all'altra Parte la conclusione degli effetti dell'Evento di Forza Maggiore.
Forza maggiore. 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiorecalamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili. 2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
Forza maggiore. 18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili. 18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze. 18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
Forza maggiore. 15.1. Nel caso in cui l’esecuzione dell’Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di Forza Maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati di un periodo di tempo uguale a quello in cui è perdurato lo stato di Forza Maggiore, salvo diverso accordo tra le Parti, e ciò a condizione che il Fornitore/Appaltatore e/o il Consulente abbia informato immediatamente la Committente dell’insorgere della circostanza di Forza Maggiore e abbia adottato tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di Forza Maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto, trovando in questo caso applicazione le penali per ritardi di consegna. La responsabilità della Committente è esclusa nel caso in cui una causa di Forza Maggiore impedisca il ricevimento delle consegne, comporti una diminuzione di fabbisogno di quanto ordinato o impedisca il pagamento nei termini pattuiti. 15.2. La Parte che intenda invocare la Forza Maggiore dovrà notificare per iscritto all’altra Parte la propria intenzione entro i 2 giorni successivi dal verificarsi dell’evento, e dovrà confermarla entro i successivi 15 giorni mediante documentazione certificata dalle competenti autorità. Entro 2 giorni dalla cessazione dell’evento di Forza Maggiore la Parte che ha invocato la Forza Maggiore dovrà notificare all’altra Parte la fine di tale evento. 15.3. La Parte impossibilitata ad eseguire le proprie obbligazioni a causa del verificarsi dei citati eventi dovrà fornire all’altra Parte la massima collaborazione per ridurre i danni causati. Le Parti sono obbligate a compiere quanto ragionevolmente necessario per evitare o ridurre i conseguenti danni causati. 15.4. Ai fini del presente articolo lo sciopero è considerato causa di Forza Maggiore se è generale, di carattere nazionale e interessa direttamente il Fornitore/Appaltatore. 15.5. Resta inteso e convenuto che in nessun caso sono causa di forza maggiore i ritardi dei Subfornitori. 15.6. A parziale deroga di quanto sopra, nel caso in cui l’evento si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese, il Committente si riserva il diritto di: a) recedere dall’Ordine, senza che nulla sia dovuto al Fornitore/Appaltatore e con l’impegno da parte del Fornitore/Appaltatore di restituire quanto eventualmente già pagato, qualora il Committente decida di restituire al Fornitore/Appaltatore i materiali, prodotti o opere già consegnati; o b) affidare la fornitura, i servi...
Forza maggiore. 1. Con evento di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorni.
Forza maggiore. Ciascuna delle Parti non sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per qualsiasi perdita o danno che potrebbero essere causati a quest’ultima quale risultato diretto o indiretto di ritardi, ostacoli o impedimenti nell’adempiere agli obblighi di cui al Contratto conseguenti a fatti o circostanze al di fuori del proprio controllo. In tal caso, la Parte non impossibilitata alla prestazione sarà sollevata dal proprio obbligo di prestazione all’altra Parte per il periodo in cui la controprestazione dell’altra Parte rimane sospesa. In tale evenienza di forza maggiore, nel caso in cui uno o più Servizi erogati da EI TOWERS non possano essere forniti in riferimento ad una o più Apparecchiature di Trasmissione e tale disservizio provochi un malfunzionamento del Segnale originato dal Sito di irradiazione, EI TOWERS adotterà ogni proprio massimo sforzo per mettere a disposizione del CLIENTE una soluzione alternativa adeguata alle esigenze commerciali di quest’ultima e, comunque, idonea al mantenimento della originaria Area di Servizio relativa al Sito di riferimento. Tale soluzione alternativa dovrà essere sottoposta al vaglio del CLIENTE, il quale se valutasse la proposta di EI TOWERS non corrispondente alle proprie esigenze, avrà diritto di estromettere dai Servizi l’Apparecchiatura di Trasmissione coinvolta dal disservizio, con l’eventuale riduzione del Corrispettivo Annuale come indicato all'Allegato Articolo 4. Il CLIENTE, salvo il risarcimento del maggior danno, è legittimata a risolvere il Contratto qualora l’impossibilità della prestazione produca alternativamente: 1) l’Interruzione del Segnale sulla Rete Digitale per un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni; oppure 2) l’Interruzione del Segnale incidente su una quota pari o superiore al 20% (venti percento) della copertura nazionale della Rete Digitale per un periodo di tempo superiore a 45 (quarantacinque) giorni.
Forza maggiore. (a) Salvo quanto diversamente previsto nella Sezione 3.3(b) del presente Ordine, non verrà addebitato qualsiasi ritardo o inadempimento di una delle parti nell'adempimento dei propri obblighi se e nella misura in cui sia stato direttamente causato da un evento o da un fatto al di fuori del ragionevole controllo di tale parte e senza sua colpa o negligenza ("Forza Maggiore"). La Forza Maggiore include, a titolo esemplificativo, eventi naturali, azioni di qualsiasi autorità governativa (legittime o meno), incendi, inondazioni, tempeste, esplosioni, sommosse, disastri naturali, guerre, sabotaggi, atti di terrorismo, ingiunzioni o ordini del tribunale. La parte che invoca la Forza Maggiore deve fornire all'altra parte una notifica scritta di tale ritardo (compresa la durata prevista del ritardo) entro dieci (10) giorni dal verificarsi della Forza Maggiore. Durante il periodo di tale ritardo o mancata esecuzione da parte del Fornitore, l'Acquirente potrà acquisire articoli sostitutivi o di rimpiazzo da una o più fonti alternative e, in tal caso, potrà verificarsi una riduzione proporzionale della quantità di Prodotti richiesti al Fornitore e l'Acquirente non sarà in alcun modo responsabile di tali riduzioni. Nonostante quanto sopra, (i) il Fornitore dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per mitigare e migliorare gli effetti negativi e la data di consegna non sarà prorogata ai sensi della presente Sezione nella misura in cui tali sforzi, se compiuti, avrebbero mitigato o migliorato tali effetti negativi, (ii) la data di consegna non sarà prorogata ai sensi della presente Sezione nella misura in cui la consegna era dovuta prima del verificarsi dell'evento di Forza Maggiore e tale consegna avrebbe potuto essere ragionevolmente eseguita alla scadenza originaria. Se il ritardo si protrae per più di trenta
Forza maggiore. 15.1 Le Parti non saranno ritenute responsabili del mancato, inesatto o ritardato adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Contratto ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o da altra causa alle stesse non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di Forza Maggiore” i) qualsiasi evento al di fuori del controllo di una delle Parti ii) che impedirebbe a questa Parte di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente accordo iii) che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto quando l’Accordo è stato stipulato e iv) i cui effetti non possono essere evitati con misure appropriate, quali ad es. calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili. In tal caso la Parte interessata notificherà per iscritto l’evento tempestivamente all’altra Parte. Laddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, la Parte non interessata dalla forza maggiore avrà il diritto di risolvere il Contratto, con le modalità di cui all’art. 30.
Forza maggiore. Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.