Forza maggiore Clausole campione

Forza maggiore. 18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
Forza maggiore. Ai fini del presente articolo 8.7, per "Parte interessata" si intende una parte del presente Contratto che è interessata da, o che sostiene di essere interessata da, un Evento di Forza Maggiore. Per "Evento di Forza Maggiore" si intende un evento il cui verificarsi è al di fuori del ragionevole controllo della Parte Interessata, inclusi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i seguenti: (a) cause di forza maggiore (inclusi terremoti o altri disastri naturali), atti di terrorismo, guerre o operazioni belliche, disordini civili o sommosse; (b) [inadempienza di terzi, azioni sindacali (che non riguardino la forza lavoro della Parte Interessata)], incendi, inondazioni, esplosioni o danni dolosi, o guasti agli impianti o alle attrezzature (ma solo nella misura in cui uno di questi sia al di fuori del ragionevole controllo della Parte Interessata); e (c) modifiche legislative, normative o standard industriali, o ordini o direttive governative. Nessuna delle Parti violerà il presente Xxxxxxxxx, né sarà responsabile per qualsiasi ritardo nell'esecuzione, o mancata esecuzione, di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto, se tale ritardo o mancata esecuzione dovesse risultare da un Evento di Forza Maggiore. In tali circostanze, la Parte Interessata dovrà informare l'altra Parte il più rapidamente possibile per iscritto, specificando le circostanze e la durata prevista dell'Evento di Forza Maggiore, e dovrà tenere l'altra Parte regolarmente informata sulla situazione. Se, nonostante gli sforzi della Parte interessata inadempiente, il periodo di ritardo o di mancata esecuzione continua per più di trenta (30) giorni consecutivi, la Parte non interessata può risolvere senza alcuna responsabilità tutti o parte dei Servizi interessati dall'Evento di Forza Maggiore [con effetto immediato] dandone comunicazione alla Parte Interessata.
Forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni azione e/o evento imprevedibile e indipendente dalla diretta volontà delle Parti contrattuali, al di fuori del loro controllo, a cui non è possibile porre tempestivamente un rimedio adeguato (ES.: incendio, inondazione o allagamento, nevicata eccezionale, frane e smottamenti, grandinata particolarmente intensa, tromba d’aria, calamità naturali, pandemia, fuga di gas, conflitto, atto di terrorismo, sommosse, scioperi generali dei trasporti e/o dogane, interruzione di vie di comunicazione, embargo o provvedimenti ostativi emessi in via di urgenza dall’Autorità governativa nazionale o EU, conclamata difficoltà di reperimento/approvvigionamento di materie prime, di energia elettrica o di combustibile, ecc.). Al verificarsi di un evento di forza maggiore, gli obblighi contrattuali che non possano essere adempiuti a motivo della F.M. si considereranno automaticamente sospesi, senza penalità, nei riguardi della Parte che viene a trovarsi impossibilitata, per la durata della F.M.. Le Parti s’impegnano ad assumere le ragionevoli iniziative in loro potere per cercare di assicurare, entro il più breve tempo possibile, il normale adempimento delle rispettive loro obbligazioni contrattuali. Qualora non risulti possibile riprendere l’esecuzione delle prestazioni per un tempo superiore ai sei mesi, perdurando la F.M., le Parti si consulteranno al fine di concordare opportune azioni.
Forza maggiore. Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
Forza maggiore. 1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiorecalamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
Forza maggiore. 1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
Forza maggiore. 10.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.