Garanzia definitiva per la stipula del contratto. Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia. La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006 e ss.mm.ii., ha costituito una garanzia definitiva di € , pari al , % dell’importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385. La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente s...
Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario, all’atto della stipula del medesimo, dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione Appaltante. L’importo della garanzia definitiva è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 10. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, D. Lgs. n. 50/2016.
Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
Garanzia definitiva per la stipula del contratto. 33 13.2 Polizza assicurativa 34
Garanzia definitiva per la stipula del contratto. 12 Art. 9 – Tempi, luoghi di consegna e penali 13
Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del Codice, costituisce una garanzia definitiva di €. pari al 5% dell’importo contrattuale, mediante cauzione/garanzia fidejussoria. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi i periodi di garanzia ed assistenza contrattualmente previsti. La garanzia fidejussoria, a scelta dell’Impresa può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice. Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. La garanzia dovrà essere corredata:
Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.
Garanzia definitiva per la stipula del contratto. (ART. 103 COMMI DAL N°1 AL N°6 D.LGS 50/2016 E SMI) 95