Trattamento di malattia e maternità. 1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto, con corresponsione dell'intera retribuzione, per un massimo di 12 mesi in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati. 2. E' facoltà dell'azienda elevare il periodo di conservazione del posto con corresponsione dell'intera retribuzione a 18 mesi, sempre in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati, in caso di gravi malattie. 3. Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di cui ai commi precedenti al dirigente che ne faccia domanda è concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non è dovuta alcuna retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso. 4. Alla scadenza dei termini sopra indicati ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. 5. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chiede la risoluzione del rapporto e l'azienda non procede al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. 6. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’Istituto previdenziale e provvede all’integrazione della stessa in modo da corrispondere l’intera retribuzione mensile netta 5. 7. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l’azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall’Istituto previdenziale 6 .
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di malattia e maternità. 1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente di- pendente da causa di servizio l'azienda l’azienda conserverà al dirigente non in prova il posto, con corresponsione dell'intera dell’intera retribuzione, per un massimo di 12 mesi in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati.
2. E' ’ facoltà dell'azienda dell’azienda elevare il periodo di conservazione del posto con corresponsione dell'intera corre- sponsione dell’intera retribuzione a 18 mesi, sempre in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati, in caso di gravi malattie.
3. Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di cui ai commi precedenti al dirigente che ne faccia domanda è concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo mas- simo di 6 mesi, durante il quale non è dovuta alcuna retribuzione, ma decorre l'anzianità l’anzianità agli effetti del preavviso.
4. Alla scadenza dei termini sopra indicati ove, per il perdurare dello stato di malattiama- lattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chiede la risoluzione ri- soluzione del rapporto e l'azienda l’azienda non procede al licenziamento, il rapporto rimane sospesoso- speso, salvo la decorrenza dell'anzianità dell’anzianità agli effetti del preavviso.
6. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti vi- genti disposizioni legislative, l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’Istituto dall’Isti- tuto previdenziale e provvede all’integrazione della stessa in modo da corrispondere l’intera retribuzione mensile netta 5netta5.
7. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto legislativo le- gislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l’azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall’Istituto previdenziale 6 dall’Isti- tuto previdenziale6.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti
Trattamento di malattia e maternità. 1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio l'azienda l’azienda conserverà al dirigente non in prova il posto, con corresponsione dell'intera corre- sponsione dell’intera retribuzione, per un massimo di 12 mesi in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati.
2. E' ’ facoltà dell'azienda dell’azienda elevare il periodo di conservazione del posto con corresponsione dell'intera dell’intera retribuzione a 18 mesi, sempre in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati, in caso di gravi malattie.
3. Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di cui ai commi precedenti al dirigente diri- gente che ne faccia domanda è concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non è dovuta alcuna retribuzione, ma decorre l'anzianità l’anzianità agli effetti del preavviso. Il periodo di aspettativa è elevato a mesi 12, sempre su domanda del dirigente, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico.degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l’impiego di terapie salvavita. Le parti si ri- servano di verificare la possibilità che nel corso di tale periodo, per i dirigenti iscritti al FASI, i contributi ad esso dovuti possano essere a carico della Gestione Separata che eroga le tutele per la non autosufficienza che provvede, altresì, a garantire le coperture assicurative previste dall’art.12 del contratto.
4. Alla scadenza dei termini sopra indicati ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chiede la risoluzione del rapporto e l'azienda l’azienda non procede al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità dell’anzianità agli effetti del preavviso.
6. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’Istituto previdenziale e provvede all’integrazione della stessa in modo da corrispondere l’intera retribuzione mensile netta 5.
7. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l’azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall’Istituto previdenziale 6 .
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Trattamento di malattia e maternità. 1. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto, con corresponsione dell'intera retribuzione, per un massimo di 12 mesi in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati.
2. E' facoltà dell'azienda elevare il periodo di conservazione del posto con corresponsione dell'intera retribuzione a 18 mesi, sempre in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati, in caso di gravi malattie.
3. Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di cui ai commi precedenti al dirigente che ne faccia domanda è concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non è dovuta alcuna retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.
4. Alla scadenza dei termini sopra indicati ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chiede la risoluzione del rapporto e l'azienda non procede al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
6. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l’azienda l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’Istituto dall'Istituto previdenziale e provvede all’integrazione all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l’intera l'intera retribuzione mensile netta 5.
7(1). Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi Capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l’azienda l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall’Istituto dall'Istituto previdenziale 6 (2).
(1) Comma così modificato dall'accordo del 14 aprile 2006.
(2) Comma aggiunto dall'accordo del 14 aprile 2006. N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2015 prevede quanto segue:
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