Trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse. 1. In sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse ai sensi dell’art. 1 della legge 5.3.1977,n.54 e del relativo trattamento economico,a decorrere dal 1° maggio 2008,sono riconosciuti tre giorni di permesso individuale,con decorrenza della retribuzione globale, da fruire, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio. 2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della re- tribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno. 3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i tre giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora il dipendente sia in forza alle date delle tre residue festività soppresse, Ascensione, SS. Xxxxxx x Paolo e 4 novembre. Qua- lora il dipendente sia in forza in una delle tre festività, sarà riconosciuto un solo giorno di permesso retribuito. Ai presenti fini, a nulla rilevano le festività del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile). A) Il personale in servizio alla data del 30 aprile 2003 mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai punti 11 e 12 dell’art. 21 CCNL 22.5.2003. Allo stesso personale, cui in applicazione della “Dichiarazione delle parti stipulanti” in calce all’art. 21 sopracitato, i tre giorni festivi supplementari siano stati trasformati in corrispondenti giornate di ferie aggiunte al monte ferie annuale spettante, tali giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale, non rivalutabile e onnicomprensiva di ogni incidenza sugli istituti indiretti e differiti. A regime, ovvero dal 2011, il pagamento dell’importo relativo ai tre giorni di ferie, di cui alla colonna C della tabella sotto riportata, avverrà in modo strutturale con le com- petenze del mese di gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi degli importi riportati nella tabella, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’arco dell’anno. B) Il personale assunto nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai commi 11 e 12 dell’art. 21 CCNL 22.5.2003. A detto personale, cui non spettano i tre giorni festivi supplementari, ma fruisce di due giornate di ferie aggiuntive per effetto dell’Accordo sulle festività soppresse, le due giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale con le stesse modalità in- dicate alla precedente lettera A) e recuperate nei mesi di luglio 2008 e gennaio 2009. Qualora l’orario settimanale dei lavoratori assunti nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, sia ripartito su cinque giorni, agli stessi viene recuperata una sola giornata di ferie. C) Importo recupero 1° giorno ferie Importo recupero due giorni di ferie Importo recupero tre giorni ferie
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse. 1. In sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse ai sensi dell’art. 1 della legge 5.3.1977,n.54 e del relativo trattamento economico,a decorrere dal 1° maggio 2008,sono riconosciuti tre giorni di permesso individuale,con decorrenza della retribuzione globale, da fruire, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio.
2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della re- tribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno.
3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i tre giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora il dipendente sia in forza alle date delle tre residue festività soppresse, Ascensione, SS. Xxxxxx x e Paolo e 4 novembre. Qua- lora il dipendente sia in forza in una delle tre festività, sarà riconosciuto un solo giorno di permesso retribuito. Ai presenti fini, a nulla rilevano le festività del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile).
A) Il personale in servizio alla data del 30 aprile 2003 mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai punti 11 e 12 dell’art. 21 CCNL 22.5.2003. Allo stesso personale, cui in applicazione della “Dichiarazione delle parti stipulanti” in calce all’art. 21 sopracitato, i tre giorni festivi supplementari siano stati trasformati in corrispondenti giornate di ferie aggiunte al monte ferie annuale spettante, tali giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale, non rivalutabile e onnicomprensiva di ogni incidenza sugli istituti indiretti e differiti. A regime, ovvero dal 2011, il pagamento dell’importo relativo ai tre giorni di ferie, di cui alla colonna C della tabella sotto riportata, avverrà in modo strutturale con le com- petenze del mese di gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi degli importi riportati nella tabella, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’arco dell’anno.
B) Il personale assunto nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai commi 11 e 12 dell’art. 21 CCNL 22.5.2003. A detto personale, cui non spettano i tre giorni festivi supplementari, ma fruisce di due giornate di ferie aggiuntive per effetto dell’Accordo sulle festività soppresse, le due giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale con le stesse modalità in- dicate alla precedente lettera A) e recuperate nei mesi di luglio 2008 e gennaio 2009. Qualora l’orario settimanale dei lavoratori assunti nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, sia ripartito su cinque giorni, agli stessi viene recuperata una sola giornata di ferie.
C) Importo recupero 1° giorno ferie Importo recupero due giorni di ferie Importo recupero tre giorni ferie
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Trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse. 1. In sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse ai sensi dell’art. 1 della legge 5.3.1977,n.54 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento economico,, a decorrere dal 1° maggio 2008,sono 2008, sono riconosciuti tre giorni di permesso individuale,, con decorrenza della retribuzione globale, da fruire, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio.
2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della re- tribuzione retribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno.
3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i tre giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora il dipendente sia in forza alle date delle tre residue festività soppresse, Ascensione, SS. Xxxxxx x e Paolo e 4 novembre. Qua- lora Qualora il dipendente sia in forza in una delle tre festività, sarà riconosciuto un solo giorno di permesso retribuito. Ai presenti fini, a nulla rilevano le festività del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile).
A) Il personale in servizio alla data del 30 aprile 2003 mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai punti 11 e 12 dell’art. 21 CCNL 22.5.2003. Allo stesso personale, cui in applicazione della “Dichiarazione delle parti stipulanti” in calce all’art. 21 sopracitato, i tre giorni festivi supplementari siano stati trasformati in corrispondenti giornate di ferie aggiunte al monte ferie annuale spettante, tali giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale, non rivalutabile e onnicomprensiva di ogni incidenza sugli istituti indiretti e differiti. A regime, ovvero dal 2011, il pagamento dell’importo relativo ai tre giorni di ferie, di cui alla colonna C della tabella sotto riportata, avverrà in modo strutturale con le com- petenze competenze del mese di gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi degli importi riportati nella tabella, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’arco dell’anno.
B) Il personale assunto nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai commi punti 11 e 12 dell’art. 21 CCNL 22.5.2003. A detto personale, cui non spettano i tre giorni festivi supplementari, ma fruisce di due giornate di ferie aggiuntive per effetto dell’Accordo sulle festività soppresse, le due giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale con le stesse modalità in- dicate indicate alla precedente lettera A) e recuperate nei mesi di luglio 2008 e gennaio 2009. Qualora l’orario settimanale dei lavoratori assunti nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, sia ripartito su cinque giorni, agli stessi viene recuperata una sola giornata di ferie.
C) Importo recupero Importo recupero Importo recupero 1° giorno ferie Importo recupero due giorni di ferie Importo recupero tre giorni ferieferie 1 39,46 78,92 118,38 2B 43,85 87,70 131,55 2A 48,74 97,48 146,22 3B 48,93 97,86 146,79 3A 51,33 102,66 153,99 4B 53,02 106,04 159,06 4A 54,68 109,36 164,04 5B 57,17 114,34 171,51 5A 59,70 119,40 179,10 6B 62,81 125,62 188,43 6A 65,84 131,68 197,52 7B 69,20 138,40 207,60 7A 72,77 145,54 218,31 8 e Quadro 80,77 161,54 242,31
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Trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse. 1. In sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse ai sensi dell’art. 1 della legge 5.3.1977,n.54 5.3.1977, n 54 e del relativo trattamento economico,, a decorrere dal 1° maggio 2008,sono dall’1.5.2008, sono riconosciuti tre giorni di permesso individuale,, con decorrenza della retribuzione globale, da fruire, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio.
2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della re- tribuzione retribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno.
3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’annodell'anno, i tre giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora il dipendente sia in forza alle date delle tre residue festività soppresse, Ascensione, SS. Xxxxxx x e Paolo e 4 novembre. Qua- lora Qualora il dipendente sia in forza in una delle tre festività, sarà riconosciuto un solo giorno di permesso retribuito. Ai presenti fini, a nulla rilevano le festività del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile).. Norma transitoria
A) Il personale in servizio alla data del 30 aprile 2003 30.4.2003 mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai punti 11 e 12 dell’art. 21 CCNL C.C.N.L. 22.5.2003. Allo stesso personale, cui in applicazione della “Dichiarazione delle parti stipulanti” in calce all’artall'art. 21 sopracitato, i tre giorni festivi supplementari siano stati trasformati in corrispondenti giornate di ferie aggiunte al monte ferie annuale spettante, tali giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale, non rivalutabile e onnicomprensiva di ogni incidenza sugli istituti indiretti e differiti. A regime, ovvero dal 2011, il pagamento dell’importo dell'importo relativo ai tre giorni di ferie, di cui alla colonna C della tabella sotto riportata, avverrà in modo strutturale con le com- petenze competenze del mese di gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi degli importi riportati nella tabella, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’arco dell’annonell'arco dell'anno.
B) Il personale assunto nel periodo che va dal 1° maggio 2003 dall’1.5.2003 al 30 aprile 200830.4.2008, mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai commi punti 11 e 12 dell’artdell'art. 21 CCNL C.C.N.L. 22.5.2003. A detto personale, cui non spettano i tre giorni festivi supplementari, ma fruisce di due giornate di ferie aggiuntive per effetto dell’Accordo dell'Accordo sulle festività soppresse, le due giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale con le stesse modalità in- dicate indicate alla precedente lettera A) e recuperate nei mesi di luglio 2008 e gennaio 2009. Qualora l’orario settimanale dei lavoratori assunti nel periodo che va dal 1° maggio 2003 dall’1.5.2003 al 30 aprile 200830.4.2008, sia ripartito su cinque giorni, agli stessi viene recuperata una sola giornata di ferie.
C) Nella tabella sottostante sono indicati gli importi da corrispondere come E.D.R. al personale di cui alle precedenti lettere A e B, nei mesi di luglio 2008, gennaio 2009, gennaio 2010, in ragione di ogni giornata di ferie recuperata. Livello A Importo recupero 1° giorno ferie B Importo recupero due giorni di ferie C Importo recupero tre giorni ferieferie 1 39,46 78,92 118,38 2B 43,85 87,70 131,55 2A 48,74 97,48 146,22 3B 48,93 97,86 146,79 3A 51,33 102,66 153,99 4B 53,02 106,04 159,06 4A 54,68 109,36 164,04 5B 57,17 114,34 171,51 5A 59,70 119,40 179,10 6B 62,81 125,62 188,43 6A 65,84 131,68 197,52 7B 69,20 138,40 207,60 7A 72,77 145,54 218,31 8 e Quadro 80,77 161,54 242,31
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Samples: CCNL 18.6.2018
Trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse. 1. In sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse ai sensi dell’artdell'art. 1 della legge 5.3.1977,n.54 5 marzo 1977, n. 54 e del relativo trattamento economico,, a decorrere dal 1° maggio 2008,sono 2008, sono riconosciuti tre giorni di permesso individuale,, con decorrenza della retribuzione globale, da fruire, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio.
2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno l'anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della re- tribuzione retribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno.
3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’annodell'anno, i tre giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora il dipendente sia in forza alle date delle tre residue festività soppresse, Ascensione, SS. Xxxxxx x e Paolo e 4 novembre. Qua- lora Qualora il dipendente sia in forza in una delle tre festività, sarà riconosciuto un solo giorno di permesso retribuito. Ai presenti fini, a nulla rilevano le festività del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile).
A) Il personale in servizio alla data del 30 aprile 2003 mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai punti 11 e 12 dell’artdell'art. 21 CCNL 22.5.200321, c.c.n.l. 22 maggio 2003. Allo stesso personale, cui in applicazione della “"Dichiarazione delle parti stipulanti” " in calce all’artall'art. 21 sopracitato, i tre giorni festivi supplementari siano stati trasformati in corrispondenti giornate di ferie aggiunte al monte ferie annuale spettante, tali giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale, non rivalutabile e onnicomprensiva di ogni incidenza sugli istituti indiretti e differiti. A regime, ovvero dal 2011, il pagamento dell’importo dell'importo relativo ai tre giorni di ferie, di cui alla colonna C della tabella sotto riportata, avverrà in modo strutturale con le com- petenze competenze del mese di gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi degli importi riportati nella tabella, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’arco dell’annonell'arco dell'anno.
B) Il personale assunto nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai commi punti 11 e 12 dell’artdell'art. 21 CCNL 22.5.200321, c.c.n.l. 22 maggio 2003. A detto personale, cui non spettano i tre giorni festivi supplementari, ma fruisce di due giornate di ferie aggiuntive per effetto dell’Accordo dell'accordo sulle festività soppresse, le due giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale con le stesse modalità in- dicate indicate alla precedente lettera A) e recuperate nei mesi di luglio 2008 e gennaio 2009. Qualora l’orario l'orario settimanale dei lavoratori assunti nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, sia ripartito su cinque giorni, agli stessi viene recuperata una sola giornata di ferie.
C) Nella tabella sottostante sono indicati gli importi da corrispondere come E.d.r. al personale di cui alle precedenti lettere A) e B), nei mesi di luglio 2008, gennaio 2009, gennaio 2010, in ragione di ogni giornata di ferie recuperata. A B C Livello Importo recupero 1° giorno ferie Importo recupero due giorni di ferie Importo recupero tre giorni ferie
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Trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse. 1. In sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse ai sensi dell’art. 1 della legge 5.3.1977,n.54 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento economico,, a decorrere dal 1° maggio 2008,sono 2008, sono riconosciuti tre giorni di permesso individuale,, con decorrenza della retribuzione globale, da fruire, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio.
2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della re- tribuzione retribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno.
3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i tre giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora il dipendente sia in forza alle date delle tre residue festività soppresse, Ascensione, SS. Xxxxxx x e Paolo e 4 novembre. Qua- lora Qualora il dipendente sia in forza in una delle tre festività, sarà riconosciuto un solo giorno di permesso permesse retribuito. Ai presenti fini, a nulla rilevano le festività del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile).
A) Il personale in servizio alla data del 30 aprile 2003 mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai punti 11 e 12 dell’art. 21 CCNL 22.5.2003. Allo stesso personale, cui in applicazione della “Dichiarazione delle parti stipulanti” in calce all’art. 21 sopracitato, i tre giorni festivi supplementari siano stati trasformati in corrispondenti giornate di ferie aggiunte al monte ferie annuale spettante, tali giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale, non rivalutabile e onnicomprensiva di ogni incidenza sugli istituti indiretti e differiti. A regime, ovvero dal 2011, il pagamento dell’importo relativo ai tre giorni di ferie, di cui alla colonna C della tabella sotto riportata, avverrà in modo strutturale con le com- petenze competenze del mese di gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi degli importi riportati nella tabella, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’arco dell’anno.
B) Il personale assunto nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai commi punti 11 e 12 dell’art. 21 CCNL 22.5.2003. A detto personale, cui non spettano i tre giorni festivi supplementari, ma fruisce di due giornate di ferie aggiuntive per effetto dell’Accordo sulle festività soppresse, le due giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale con le stesse modalità in- dicate indicate alla precedente lettera A) e recuperate nei mesi di luglio 2008 e gennaio 2009. Qualora l’orario settimanale dei lavoratori assunti nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, sia ripartito su cinque giorni, agli stessi viene recuperata una sola giornata di ferie.
C) Nella tabella sottostante sono indicati gli importi da corrispondere come EDR al personale di cui alle precedenti lettere A e B, nei mesi di luglio 2008, gennaio 2009 e gennaio 2010, in ragione di ogni giornata di ferie recuperata. Livello A Importo recupero 1° giorno ferie Luglio 2008 B Importo recupero due giorni di 1° e 2° giorno ferie Gennaio 2009 C Importo recupero tre giorni ferie1°, 2° e 3° giorno ferie Gennaio 2010 1 2B 2A 3B 3A 4B 4A 5B 5A 6B 6A 7B 7A 8 e Quadro 39,46 43,85 48,74 48,93 51,33 53,02 54,68 57,17 59,70 62,81 65,84 69,20 72,77 80,77 78,92 87,70 97,48 97,86 102,66 106,04 109,36 114,34 119,40 125,62 131,68 138,40 145,54 161,54 118,38 131,55 146,22 146,79 153,99 159,06 164,04 171,51 179,10 188,43 197,52 207,60 218,31 242,31
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Trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse. 1. In sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse ai sensi dell’artdell'art. 1 della legge 5.3.1977,n.54 5/3/1977, n. 54 e del relativo trattamento economico,, a decorrere dal 1° maggio 2008,sono dall’1/5/2008, sono riconosciuti tre giorni di permesso individuale,, con decorrenza della retribuzione globale, da fruire, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio.
2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno l'anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della re- tribuzione retribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno.
3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’annodell'anno, i tre giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora il dipendente sia in forza alle date delle tre residue festività soppresse, Ascensione, SS. Xxxxxx x e Paolo e 4 novembre. Qua- lora Qualora il dipendente sia in forza in una delle tre festività, sarà riconosciuto un solo giorno di permesso permesse retribuito. Ai presenti fini, a nulla rilevano le festività del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile).. - Norma transitoria -
A) Il personale in servizio alla data del 30 aprile 2003 30/4/2003 mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai punti 11 e 12 dell’artdell'art. 21 CCNL 22.5.200322/5/2003. Allo stesso personale, cui in applicazione della “"Dichiarazione delle parti stipulanti” " in calce all’artall'art. 21 sopracitato, i tre giorni festivi supplementari siano stati trasformati in corrispondenti giornate di ferie aggiunte al monte ferie annuale spettante, tali giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale, non rivalutabile e onnicomprensiva di ogni incidenza sugli istituti indiretti e differiti. A regime, ovvero dal 2011, il pagamento dell’importo dell'importo relativo ai tre giorni di ferie, di cui alla colonna C della tabella sotto riportata, avverrà in modo strutturale con le com- petenze competenze del mese di gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi degli importi riportati nella tabella, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’arco dell’annonell'arco dell'anno.
B) Il personale assunto nel periodo che va dal 1° maggio 2003 dall’1/5/2003 al 30 aprile 200830/4/2008, mantiene il trattamento per le festività nazionali e nazionale religiose soppresse previsto dai commi punti 11 e 12 dell’artdell'art. 21 CCNL 22.5.200322/5/2003. A detto personale, cui non spettano i tre giorni festivi supplementari, ma fruisce di dì due giornate di ferie aggiuntive per effetto dell’Accordo dell'Accordo sulle festività soppresse, le due giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale con le stesse modalità in- dicate indicate alla precedente lettera A) e recuperate nei mesi di luglio 2008 e gennaio 2009. Qualora l’orario l'orario settimanale dei lavoratori assunti nel periodo che va dal 1° maggio 2003 dall’1/5/2003 al 30 aprile 200830/4/2008, sia ripartito su cinque giorni, agli stessi viene recuperata una sola giornata di ferie.
C) Importo recupero 1° giorno ferie Importo recupero due giorni Nella tabella sottostante sono indicati gli importi da corrispondere come EDR al personale di cui alle precedenti lettere A e B, nei mesi di luglio 2008, gennaio 2009 e gennaio 2010, in ragione di ogni giornata di ferie Importo recupero tre giorni ferierecuperata A B C Livello 1 39,46 78,92 118,38 2 B 43,85 87,70 131,55 2 A 48,74 97,48 146,22 3 B 48,93 97,86 146,79 3 A 51,33 102,66 153,99 4 B 53,02 106,04 159,06 4 A 54,68 109,36 164,04 5 B 57,17 114,34 171,51 4 A 59,70 119,40 179,10 6 B 62,81 125,62 188,43
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