Aggravamento e diminuzione del rischio Clausole campione
Aggravamento e diminuzione del rischio. AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Aggravamento e diminuzione del rischio. L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
Aggravamento e diminuzione del rischio. Non previsti.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Avvertenza
Aggravamento e diminuzione del rischio. L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. È altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Art. 1.6 “Diminuzione del Rischio” e Art. 1.7 “Aggravamento del Rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. L’Assicurazione è automaticamente operante per il rischio, diminuito o aggravato, senza alcuna modifica del Premio dovuto agli Assicuratori. Qualora la variazione del rischio derivi da un cambiamento dell’attività professionale svolta dall’assicurato che comporti l’applicazione di un premio differente, lo stesso rimarrà comunque invariato fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo l’obbligo di provvedere all’adeguamento del Premio per il successivo Periodo di Assicurazione
Aggravamento e diminuzione del rischio. L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento e diminuzione del rischio – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione – Aggravamento o diminuzione del rischio”. Ai fini esemplificativi, può comportare aggravamento del rischio, l’esercizio di un’attività non prevista dal presente Contratto di Assicurazione e non dichiarata in sede di compilazione del Questionario-Proposta.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio, secondo quanto previsto dall’Art. 4 - Aggravamento del rischio e Art. 5 - Diminuzione del rischio, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva e la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore.
a) incremento dell’attività di consulenza a favore di società quotate in borsa
b) acquisizione o di ulteriori incarichi sindacali Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:
a) decremento dell’attività di consulenza a favore di società quotate in borsa
b) riduzione significativa degli incarichi derivanti di sindaco