Aggravamento e diminuzione del rischio Clausole campione

Aggravamento e diminuzione del rischio. AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Aggravamento e diminuzione del rischio. L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. L’Assicurazione è automaticamente operante per il rischio, diminuito o aggravato, senza alcuna modifica del Premio dovuto agli Assicuratori. Qualora la variazione del rischio derivi da un cambiamento dell’attività professionale svolta dall’assicurato che comporti l’applicazione di un premio differente, lo stesso rimarrà comunque invariato fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo l’obbligo di provvedere all’adeguamento del Premio per il successivo Periodo di Assicurazione
Aggravamento e diminuzione del rischio. Avvertenza
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio. La mancata comunicazione può comportare le conseguenze indicate all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Costituisce circostanza rilevante che determina l’aggravamento del Rischio, il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile assicurato, tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.
Aggravamento e diminuzione del rischio. L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. È altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Art. 1.6 “Diminuzione del Rischio” e Art. 1.7 “Aggravamento del Rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio, secondo quanto previsto dall’Art. 4 - Aggravamento del rischio e Art. 5 - Diminuzione del rischio, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Il Contraente o l’Assicurato devono dare co- municazione scritta alla Società dei muta- menti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 1.5 “Aggravamento del rischio” e 1.6 “Diminuzione del rischio” delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si illustrano in forma esemplifica- tiva due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio. Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l’Abitazione assicurata è stata costruita con materiali in- combustibili per almeno il 75% delle superfici. A seguito dell’ampliamento dei locali vengono costruite strutture portanti verticali con ma- teriali combustibili, riducendo la percentuale sopra indicata, per cui sarebbe dovuto un pre- mio maggiore. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l’indenniz- zo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse co- nosciuto tale aggravamento. Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali conte- nenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società. Nel caso in cui l’impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l’avvenuta diminuzione del rischio.
Aggravamento e diminuzione del rischio. Non previsti.