Common use of Trattamento per malattia e infortunio Clause in Contracts

Trattamento per malattia e infortunio. 1. Se il lavoratore, per causa di malattia o infortunio che non si sia verificato sul lavoro, si trovi in condizione di non poter prestare servizio deve avvertire l’azienda dell’assenza entro il primo giorno o al più tardi entro il secondo giorno e fare pervenire all’azienda stessa non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio, rilasciato sui moduli INPS o equipollenti. In mancanza delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. 2. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. 3. Nel caso di assenza per malattia o per infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo: a. di 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; b. di 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti; c. di 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti; d. fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dell’esito, se l’assenza sia imputabile ad infortunio sul lavoro. 4. I suddetti periodi di conservazione del posto si intendono prolungati fino al termine previsto dall’art. 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86 o dall’art. 10 della legge 6 agosto 1975 n. 419, ricorrendone i presupposti, quando lo stato di invalidità derivi da tubercolosi. Si intendono invece ridotti e coincidenti con la scadenza del termine pattuito, se lo stato invalidante riguarda un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato. Tuttavia nel caso di più eventi morbosi e di ricadute nella stessa malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 10 mesi nell’arco di 12 mesi comunque calcolati. 5. Per il trattamento economico ed assistenziale di malattia ed infortunio si rinvia alle norme di legge regolanti la materia. Peraltro: a. in caso di assenza per malattia o di infortunio non sul lavoro superiore a 3 giorni il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratore è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo coincidente con quello di sussidiabilità a carico dell’istituto assicuratore. Il trattamento economico nei primi 3 giorni di malattia è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende; b. in caso di assenza per infortunio sul lavoro, al lavoratore è assicurata l’integrazione a carico dell’azienda del trattamento economico spettantegli in modo da raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria sin dal primo giorno di infortunio e fino al 180° giorno di assenza. 6. Qualora gli istituti assicuratori non indennizzino tutti o alcuni giorni di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, il trattamento integrativo contrattuale come sopra disciplinato non è dovuto per i giorni medesimi al lavoratore. 7. Per gli assunti con contratto a termine il trattamento integrativo contrattuale di malattia, come sopra disciplinato, non compete prima che siano decorsi almeno 60 giorni di durata del rapporto di lavoro. 8. Il tempo di durata dell’assenza dal lavoro per malattia non tubercolare o per infortunio, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, va computato nell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 2110 cod civ. 9. Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, deve corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dal presente contratto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. 10. Qualora l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso senza decorrenza di anzianità agli effetti contrattuali. 11. Per la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori si fa rinvio ai relativi Decreti Ministeriali e alle conseguenti convenzioni INPS-ASL.

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Trattamento per malattia e infortunio. 1. Se il lavoratore, per causa di malattia o infortunio che non si sia verificato sul lavoro, si trovi in condizione di non poter prestare servizio deve avvertire l’azienda dell’assenza entro il primo giorno o al più tardi entro il secondo giorno e fare pervenire all’azienda stessa non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio, rilasciato sui moduli INPS o equipollenti. In mancanza delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. 2. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. 3. Nel caso di assenza per malattia o per infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo: a. : di 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; b. ; di 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti; c. ; di 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti; d. ; fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dell’esito, se l’assenza sia imputabile ad infortunio sul lavoro. 4. I suddetti periodi di conservazione del posto si intendono prolungati fino al termine previsto dall’art. 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86 o dall’art. 10 della legge 6 agosto 1975 n. 419, ricorrendone i presupposti, quando lo stato di invalidità derivi da tubercolosi. Si intendono invece ridotti e coincidenti con la scadenza del termine pattuito, se lo stato invalidante riguarda un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato. Tuttavia nel caso di più eventi morbosi e di ricadute nella stessa malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 10 mesi nell’arco di 12 mesi comunque calcolati. 5. Per il trattamento economico ed assistenziale di malattia ed infortunio si rinvia alle norme di legge regolanti la materia. Peraltro: a. a) in caso di assenza per malattia o di infortunio non sul lavoro superiore a 3 giorni il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratore è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo coincidente con quello di sussidiabilità a carico dell’istituto assicuratore. Il trattamento economico nei primi 3 giorni di malattia è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende; b. b) in caso di assenza per infortunio sul lavoro, al lavoratore è assicurata l’integrazione a carico dell’azienda del trattamento economico spettantegli in modo da raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria sin dal primo giorno di infortunio e fino al 180° giorno di assenza. 6. Qualora gli istituti assicuratori non indennizzino tutti o alcuni giorni di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, il trattamento integrativo contrattuale come sopra disciplinato non è dovuto per i giorni medesimi al lavoratore. 7. Per gli assunti con contratto a termine il trattamento integrativo contrattuale di malattia, come sopra disciplinato, non compete prima che siano decorsi almeno 60 giorni di durata del rapporto di lavoro. 8. Il tempo di durata dell’assenza dal lavoro per malattia non tubercolare o per infortunio, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, va computato nell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 2110 cod civ. 9. Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, deve corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dal presente contratto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. 10. Qualora l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso senza decorrenza di anzianità agli effetti contrattuali. 11. Per la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori si fa rinvio ai relativi Decreti Ministeriali e alle conseguenti convenzioni INPS-ASL.

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Trattamento per malattia e infortunio. 1. Se il lavoratore, per causa di malattia o infortunio che non si sia verificato sul lavoro, si trovi in condizione di non poter prestare servizio deve avvertire l’azienda dell’assenza entro il primo giorno o al più tardi entro il secondo giorno e fare pervenire all’azienda stessa non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio, rilasciato sui moduli INPS o equipollenti. In mancanza delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. 2. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. 3. Nel caso di assenza per malattia o per infortunio infortunio, accertato, l'Azienda conserva il lavoratore posto e l'intero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per: - mesi 6 se l'anzianità non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo: a. di 6 sia superiore a 5 anni; - mesi per anzianità di servizio fino 8 se l'anzianità sia superiore a 3 anni compiuti; b. di 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 5 anni e non superi i 10 anni; - mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 12 anni; - 1 mese per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 18 mesi, se l'anzianità sia superiore a 6 12 anni compiuti; c. e non superi i 25 anni; - mesi 22 se l'anzianità sia superiore a 25 anni. I periodi su indicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tubercolosi, nonché nel caso di malattia di carattere oncologico e nel caso di malattia cardiovascolare, con un minimo di 12 mesi e un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini del computo del trattamento previsto dai capoversi precedenti si cumulano anche le assenze per anzianità malattia o infortunio - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme della aspettativa di servizio cui al successivo art. 35 - verificatesi nei 6 mesi precedenti, fermo che, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal RDL 13.11.24 n. 1825. Ai fini di quanto previsto dai commi che precedono non si tiene conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al dirigente per sottoporsi al trattamento di emodialisi. Su richiesta scritta del lavoratore l’Azienda lo informa sui giorni di malattia o infortunio intervenuti dall’insorgere dell’evento in corso, nonché su quelli verificatisi nel periodo di cui al comma che precede. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti capoversi non può comunque scadere oltre il 6° mese dalla data in cui siano maturati i 6 anni compiuti; d. fino requisiti di legge per avere diritto alla guarigione clinica pensione di vecchiaia o alla stabilizzazione dell’esitosia comunque superato il limite di età indicato nell'art. 11, comma 1), legge 15.7.66 n. 604, se l’assenza la malattia sia imputabile ad infortunio sul lavoro. 4iniziata prima della data o del compimento di tale età. Se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per 6 mesi. I suddetti periodi di conservazione del posto si intendono prolungati fino al termine previsto dall’art. 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86 o dall’art. 10 della legge 6 agosto 1975 n. 419, ricorrendone i presupposti, quando lo stato di invalidità derivi da tubercolosi. Si intendono invece ridotti e coincidenti con la scadenza del termine pattuito, se lo stato invalidante riguarda un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato. Tuttavia nel caso di più eventi morbosi e di ricadute nella stessa malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 10 mesi nell’arco di 12 mesi comunque calcolati. 5. Per il trattamento economico ed assistenziale di malattia ed infortunio si rinvia alle norme di legge regolanti la materia. Peraltro: a. in caso di assenza per malattia o infortunio, accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in materia dal comma 5), art. 33. In caso di infortunio non sul lavoro superiore assenza con indennità a 3 giorni carico dell'INAIL o dell'INPS, il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratore è integrato dall’azienda fino a raggiungere previsto da questo articolo va corrisposto dalla Azienda con deduzione di tutte le somme che il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo coincidente con quello di sussidiabilità a carico dell’istituto assicuratore. Il trattamento economico nei primi 3 giorni di malattia è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende; b. in caso di assenza per infortunio sul lavoro, al lavoratore è assicurata l’integrazione a carico dell’azienda del trattamento economico spettantegli in modo da raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria sin dal primo giorno di infortunio e fino al 180° giorno di assenza. 6. Qualora gli istituti assicuratori non indennizzino tutti o alcuni giorni di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, il trattamento integrativo contrattuale come sopra disciplinato non è dovuto per i giorni medesimi al lavoratore. 7. Per gli assunti con contratto a termine il trattamento integrativo contrattuale di malattia, come sopra disciplinato, non compete prima che siano decorsi almeno 60 giorni di durata del rapporto di lavoro. 8. Il tempo di durata dell’assenza dal lavoro per malattia non tubercolare o per infortunio, durante il quale il lavoratore dirigente ha diritto alla conservazione del posto, va computato nell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 2110 cod civriscuotere da parte di detti Istituti. 9. Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, deve corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dal presente contratto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. 10. Qualora l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso senza decorrenza di anzianità agli effetti contrattuali. 11. Per la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori si fa rinvio ai relativi Decreti Ministeriali e alle conseguenti convenzioni INPS-ASL.

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Trattamento per malattia e infortunio. 1. Se il lavoratore, per causa di malattia o infortunio che non si sia verificato sul lavoro, si trovi in condizione condizio- ne di non poter prestare servizio deve avvertire l’azienda dell’assenza entro il primo giorno o al più tardi entro il secondo giorno e fare pervenire all’azienda stessa non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio, rilasciato sui moduli INPS o equipollenti. In mancanza man- canza delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. 2. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore perché per- ché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. 3. Nel caso di assenza per malattia o per infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo: a. : – di 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; b. ; – di 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti; c. ; – di 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti; d. ; – fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dell’esito, se l’assenza sia imputabile ad infortunio sul lavoro. 4. I suddetti periodi di conservazione del posto si intendono prolungati fino al termine previsto dall’art. 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86 o dall’art. 10 della legge 6 agosto 1975 n. 419, ricorrendone i presuppostipresup- posti, quando lo stato di invalidità derivi da tubercolosi. Si intendono invece ridotti e coincidenti con la scadenza del termine pattuito, se lo stato invalidante riguarda un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato. Tuttavia nel caso di più eventi morbosi e di ricadute nella stessa malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 10 mesi nell’arco di 12 mesi comunque calcolati. 5. Per il trattamento economico ed assistenziale di malattia ed infortunio si rinvia alle norme di legge regolanti rego- lanti la materia. Peraltro: a. a) in caso di assenza per malattia o di infortunio non sul lavoro superiore a 3 giorni il trattamento economico eco- nomico erogato dall’istituto assicuratore è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo coincidente con quello di sussidiabilità a carico dell’istituto assicuratore. Il trattamento economico nei primi 3 giorni di malattia è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende; b. b) in caso di assenza per infortunio sul lavoro, al lavoratore è assicurata l’integrazione a carico dell’azienda dell’azien- da del trattamento economico spettantegli in modo da raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria sin dal primo giorno di infortunio e fino al 180° giorno di assenza. 6. Qualora gli istituti assicuratori non indennizzino tutti o alcuni giorni di assenza per malattia o per infortunio infor- tunio sul lavoro, il trattamento integrativo contrattuale come sopra disciplinato non è dovuto per i giorni medesimi al lavoratore. 7. Per gli assunti con contratto a termine il trattamento integrativo contrattuale di malattia, come sopra disciplinatodi- sciplinato, non compete prima che siano decorsi almeno 60 giorni di durata del rapporto di lavoro. 8. Il tempo di durata dell’assenza dal lavoro per malattia non tubercolare o per infortunio, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, va computato nell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 2110 cod civ. 9c.c. Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, deve corrispondere corrispon- dere al lavoratore le normali indennità previste dal presente contratto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. 10. Qualora l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso senza decorrenza di anzianità anzia- nità agli effetti contrattuali. 11. Per la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori si fa rinvio ai relativi Decreti Ministeriali e alle conseguenti convenzioni INPS-ASL.

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Trattamento per malattia e infortunio. 1. Se il lavoratore, per causa di malattia o infortunio che non si sia verificato sul lavoro, si trovi in condizione di non poter prestare servizio deve avvertire l’azienda dell’assenza entro il primo giorno o al più tardi entro il secondo giorno e fare pervenire all’azienda stessa non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio, rilasciato sui moduli INPS o equipollenti. In mancanza delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. 2. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. 3. Nel caso di assenza per malattia o per infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo: a. : – di 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; b. ; – di 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti; c. ; – di 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti; d. ; – fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dell’esito, se l’assenza sia imputabile ad infortunio sul lavoro. 4. I suddetti periodi di conservazione del posto si intendono prolungati fino al termine previsto dall’art. 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86 o dall’art. 10 della legge 6 agosto 1975 n. 419, ricorrendone i presupposti, quando lo stato di invalidità derivi da tubercolosi. Si intendono invece ridotti e coincidenti con la scadenza del termine pattuito, se lo stato invalidante riguarda un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato. Tuttavia nel caso di più eventi morbosi e di ricadute nella stessa malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 10 mesi nell’arco di 12 mesi comunque calcolati. 5. Per il trattamento economico ed assistenziale di malattia ed infortunio si rinvia alle norme di legge regolanti la materia. Peraltro: a. a) in caso di assenza per malattia o di infortunio non sul lavoro superiore a 3 giorni il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratore è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo coincidente con quello di sussidiabilità a carico dell’istituto assicuratore. Il trattamento economico nei primi 3 giorni di malattia è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende; b. b) in caso di assenza per infortunio sul lavoro, al lavoratore è assicurata l’integrazione a carico dell’azienda del trattamento economico spettantegli in modo da raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria sin dal primo giorno di infortunio e fino al 180° giorno di assenza. 6. Qualora gli istituti assicuratori non indennizzino tutti o alcuni giorni di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, il trattamento integrativo contrattuale come sopra disciplinato non è dovuto per i giorni medesimi al lavoratore. 7. Per gli assunti con contratto a termine il trattamento integrativo contrattuale di malattia, come sopra disciplinato, non compete prima che siano decorsi almeno 60 giorni di durata del rapporto di lavoro. 8. Il tempo di durata dell’assenza dal lavoro per malattia non tubercolare o per infortunio, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, va computato nell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 2110 cod civ. 9c.c. Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, deve corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dal presente contratto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. 10. Qualora l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso senza decorrenza di anzianità agli effetti contrattuali. 11. Per la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori si fa rinvio ai relativi Decreti Ministeriali e alle conseguenti convenzioni INPS-ASL.

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