Unica parte. 12.1 Ai fini del presente Patto, i Soci Pubblici devono essere considerati, per tutta la durata del Patto, come unica Parte e pertanto ogni riferimento alla Parte con riferimento ai Soci Pubblici s’intende riferito a tutti i Soci Pubblici. 12.2 Tutti gli obblighi dei Soci Pubblici derivanti dal presente Xxxxx s’intendono assunti, da ciascuno dei Soci Pubblici, in solido tra di loro, ai sensi degli articoli 1292 e ss. del codice civile. 12.3 I Soci Pubblici conferiscono, a decorrere dalla Data di Efficacia e per tutta la Durata del Patto, al Comune di Firenze quale azionista di riferimento della Società Post-Fusione e della HoldCo, a seguito della costituzione di quest’ultima, in persona del Sindaco pro tempore o del soggetto da questi designato (il “Rappresentante Comune Soci Pubblici”), che accetta, mandato irrevocabile con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1723, secondo xxxxx, e 1726 del codice civile, perché possa, in nome e per conto di tutti i Soci Pubblici, adempiere alle obbligazioni dei Soci Pubblici ed esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci Pubblici ai sensi del presente Patto. In particolare, il Rappresentante Comune Soci Pubblici svolgerà un ruolo di coordinamento tra i Soci Pubblici al fine di formare le liste di candidati che saranno poi presentate dai competenti organi delle società, in occasione delle assemblee della Società Post-Fusione e della HoldCo, le liste dei nominativi dei componenti degli organi apicali delle società. 12.4 Le Parti s’ impegnano sin d’ora, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che, in caso di revoca per giusta causa ovvero dimissioni o cessazione per qualsiasi altro motivo dell’incarico del Rappresentante Comune Soci Pubblici, sia tempestivamente attribuito ad un nuovo rappresentante comune un mandato avente le medesime caratteristiche di cui sopra. In tal caso, tale nomina dovrà essere comunicata, senza ritardo, all’altra Parte con le modalità di cui al successivo Articolo 15.
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Samples: Partnership Agreements, Partnership Agreement
Unica parte. 12.1 Ai fini del presente Patto, i Soci Pubblici devono essere considerati, per tutta la durata del Patto, come unica Parte e pertanto ogni riferimento alla Parte con riferimento ai Soci Pubblici s’intende riferito a tutti i Soci Pubblici.
12.2 Tutti gli obblighi dei Soci Pubblici derivanti dal presente Xxxxx s’intendono assunti, da ciascuno dei Soci Pubblici, in solido tra di loro, ai sensi degli articoli 1292 e ss. del codice civile.
12.3 I Soci Pubblici conferiscono, a decorrere dalla Data di Efficacia e per tutta la Durata del Patto, al Comune di Firenze quale azionista di riferimento della Società Post-Fusione e della HoldCo, a seguito della costituzione di quest’ultima, in persona del Sindaco pro tempore o del soggetto da questi designato (il “Rappresentante Comune Soci Pubblici”), che accetta, mandato irrevocabile con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1723, secondo xxxxxcomma, e 1726 del codice civile, perché possa, in nome e per conto di tutti i Soci Pubblici, adempiere alle obbligazioni dei Soci Pubblici ed esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci Pubblici ai sensi del presente Patto. In particolare, il Rappresentante Comune Soci Pubblici svolgerà un ruolo di coordinamento tra i Soci Pubblici al fine di formare le liste di candidati che saranno poi presentate dai competenti organi delle società, in occasione delle assemblee della Società Post-Fusione e della HoldCo, le liste dei nominativi dei componenti degli organi apicali delle società.
12.4 Le Parti s’ impegnano s’impegnano sin d’ora, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che, in caso di revoca per giusta causa ovvero dimissioni o cessazione per qualsiasi altro motivo dell’incarico del Rappresentante Comune Soci Pubblici, sia tempestivamente attribuito ad un nuovo rappresentante comune un mandato avente le medesime caratteristiche di cui sopra. In tal caso, tale nomina dovrà essere comunicata, senza ritardo, all’altra Parte con le modalità di cui al successivo Articolo 15.
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Unica parte. 12.1 Ai fini del presente Patto, i Soci Pubblici devono essere considerati, per tutta la durata del Patto, come unica Parte e pertanto ogni riferimento alla Parte con riferimento ai Soci Pubblici s’intende riferito a tutti i Soci Pubblici.
12.2 Tutti gli obblighi dei Soci Pubblici derivanti dal presente Xxxxx s’intendono assunti, da ciascuno dei Soci Pubblici, in solido tra di loro, ai sensi degli articoli 1292 e ss. del codice civile.
12.3 I Soci Pubblici conferiscono, a decorrere dalla Data di Efficacia e per tutta la Durata del Patto, al Comune di Firenze quale azionista di riferimento della Società Post-Fusione e della HoldCo, a seguito della costituzione di quest’ultima, in persona del Sindaco pro tempore o del soggetto da questi designato (il “Rappresentante Comune Soci Pubblici”), che accetta, mandato irrevocabile con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1723, secondo xxxxx, e 1726 del codice civile, perché possa, in nome e per conto di tutti i Soci Pubblici, adempiere alle obbligazioni dei Soci Pubblici ed esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci Pubblici ai sensi del presente Patto. In particolare, il Rappresentante Comune Soci Pubblici svolgerà un ruolo di coordinamento tra i Soci Pubblici al fine di formare le liste di candidati che saranno poi presentate dai competenti organi delle società, in occasione delle assemblee della Società Post-Fusione e della HoldCo, le liste dei nominativi dei componenti degli organi apicali delle società.
12.4 Le Parti s’ impegnano s’impegnano sin d’ora, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che, in caso di revoca per giusta causa ovvero dimissioni o cessazione per qualsiasi altro motivo dell’incarico del Rappresentante Comune Soci Pubblici, sia tempestivamente attribuito ad un nuovo rappresentante comune un mandato avente le medesime caratteristiche di cui sopra. In tal caso, tale nomina dovrà essere comunicata, senza ritardo, all’altra Parte con le modalità di cui al successivo Articolo 15.
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Unica parte. 12.1 Ai fini del presente Patto, i Soci Pubblici devono essere considerati, per tutta la durata del Patto, come unica Parte e pertanto ogni riferimento alla Parte con riferimento ai Soci Pubblici s’intende riferito a tutti i Soci Pubblici.
12.2 Tutti gli obblighi dei Soci Pubblici derivanti dal presente Xxxxx s’intendono assunti, da ciascuno dei Soci Pubblici, in solido tra di loro, ai sensi degli articoli 1292 e ss. del codice civile.
12.3 I Soci Pubblici conferiscono, a decorrere dalla Data di Efficacia e per tutta la Durata del Patto, al Comune di Firenze quale azionista di riferimento della Società Post-Fusione e della HoldCo, a seguito della costituzione di quest’ultimaquest’ul- tima, in persona del Sindaco pro tempore o del soggetto da questi designato (il “Rappresentante Comune Soci Pubblici”), che accetta, mandato irrevocabile irrevoca- bile con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1723, secondo xxxxxse- condo comma, e 1726 del codice civile, perché possa, in nome e per conto di tutti i Soci Pubblici, adempiere alle obbligazioni dei Soci Pubblici ed esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci Pubblici ai sensi del presente Patto. In particolare, il Rappresentante Comune Soci Pubblici svolgerà un ruolo di coordinamento tra i Soci Pubblici al fine di formare le liste di candidati che saranno poi presentate pre- sentate dai competenti organi delle società, in occasione delle assemblee della Società Post-Fusione e della HoldCo, le liste dei nominativi dei componenti degli organi apicali delle società.
12.4 Le Parti s’ impegnano sin d’ora, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che, in caso di revoca per giusta causa ovvero dimissioni o cessazione per qualsiasi altro motivo dell’incarico del Rappresentante Comune Soci PubbliciPub- blici, sia tempestivamente attribuito ad un nuovo rappresentante comune un mandato avente le medesime caratteristiche di cui sopra. In tal caso, tale nomina no- mina dovrà essere comunicata, senza ritardo, all’altra Parte con le modalità di cui al successivo Articolo 15.
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