NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Clausole campione

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE. 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, ...
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE. Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE. Premesso che all’atto di emissione della polizza, la Società Aggiudicataria fornirà la copertura su propria documentazione per polizze RCA e garanzie accessorie, le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale deroga a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate dalla polizza emessa dalla Società. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato o più favorevole valgono le disposizioni di Xxxxx e le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. In caso di discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato, la Legge ed i modelli della Società, saranno efficaci solo quelle più favorevoli per il Contraente e/o gli Assicurati.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE. 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta 1892 c.c.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE. SEZIONE 1 Art. 1 -Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE. Nel presente contratto per “
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE. SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave 1892 c.c. 1893 c.c.