Validità dell’assicurazione Clausole campione

Validità dell’assicurazione. L'assicurazione prestata con la presente polizza è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze - prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante la validità della polizza. Le coperture assicurative prestate con la presente polizza sono valide (salvo patto speciale scritto) “a primo rischio".
Validità dell’assicurazione. Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che utilizzano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti: - che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l’Assicurato è autorizzato all’uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni); - data e luogo ove l’Assicurato si é recato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l’Assicurato è autorizzato all’uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni); - generalità dell’Assicurato; - dati identificativi del veicolo usato.
Validità dell’assicurazione. L'Assicurazione è valida a condizione che la circolazione del veicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.
Validità dell’assicurazione. L’assicurazione è valida a condizione che: • il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore; • vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l’obbligo della cintura di sicurezza.
Validità dell’assicurazione. (“CLAIMS MADE”) - RETROATTIVITÀ
Validità dell’assicurazione. L’assicurazione è valida in quanto: 1. il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti; 2. il trasporto avvenga utilizzando la tipologia di veicolo indicato nella relativa definizione della presente sezione; 3. il veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge e di età non superiore ad anni 75; 4. il veicolo sia coperto dall’assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche.
Validità dell’assicurazione. Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti: • che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente in quanto l'Assicurato era in missione o servizio per lo stesso; • data e luogo della trasferta; • generalità del dipendente, o altra persona prevista nell'art. 13 • dati individuali del veicolo sinistrato e di altri eventuali veicoli coinvolti.
Validità dell’assicurazione. Condizioni di indennizzabilità: a) che il mezzo sia intestato al P.R.A. al dipendente; b) che l’utilizzo del mezzo sia regolarmente autorizzato e per il quale sia previsto trattamento di missione o trasferta; c) che la denuncia di sinistro sia sottoscritta dal dipendente e dal dirigente responsabile dell’unità di appartenenza che abbia autorizzato la missione o trasferta;
Validità dell’assicurazione. L’assicurazione è valida solo ed esclusivamente in caso di richiesta di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del Servizio di soccorso sulle piste; l’assicurato dovrà segnalare al Servizio di soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dall’assicurazione mostrando di essere in possesso di regolare skipass, comprovante la facoltà di utilizzo dell’area sciabile in cui si trova, oltre a tutti i documenti che gli verranno richiesti al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il Servizio di soccorso sulle piste verificherà, al momento dell’intervento, se il soggetto coinvolto nell’incidente e/o nell’infortunio sia in possesso dell’assicurazione, il nome dell’assicurato e l’identità dello stesso. Qualora non sia stata acquistata contestualmente allo skipass, l’assicurazione è valida solo se è stata acquistata prima dell’inizio giornaliero dell’attività oggetto di contratto.
Validità dell’assicurazione. L’assicurazione si intende prestata con l’appli- cazione delle seguenti franchigie: • € 2.500,00 per ogni sinistro relativamente ai danni subiti dalle opere (vedi precedente art. 7.5); • € 500,00 per ogni sinistro relativamente a tutti gli altri danni materiali liquidabili ai sensi di polizza salvo comunque importi su- periori previsti in polizza.