Norme comuni Clausole campione

Norme comuni. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Norme comuni. 3 bis) In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole elastiche di cui al successivo comma 7.
Norme comuni. A. La Direzione del Concorso declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone per tutta la durata del Concorso.
Norme comuni. L'Assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire le Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate all'Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di Retroattività convenuta.
Norme comuni. A norma del Patto Parasociale, Venezio o Newco S, a seconda del caso, perderà immediatamente tutti i diritti particolari e ogni altro diritto attribuito a Xxxxxxx o a Newco S dal Patto Parasociale (salvo il Diritto Speciale di Recesso), al verificarsi delle seguenti circostanze, salvo sia configurabile un Trasferimento Consentito:
Norme comuni. Art. 1.1) Entrata in vigore dell'assicurazione – Pagamento deI premio L'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° gior- no dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi o le rate di premio successivi al primo devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto e so- no dovuti alle scadenze delle annualità assicurative successive alla prima come specificato all’art. 1.6 “Regolazione del premio”. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: - in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00; - tramite P.O.S., per i pagamenti che avvengono in agenzia; - per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*); - con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*); - con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità; - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario; - per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD); - altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Note: (*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicu- rativi. (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. E' comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di ver- samento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità ed intestati a Generali Italia S.p.A.
Norme comuni. Le informazioni raccolte mediante gli impianti e gli strumenti di cui alle precedenti lettere A. e B. saranno utilizzabili anche a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (motivi disciplinari, erogazione di premi, ecc.), purchè vi siano state le dovute informazioni, siano stati rispettati i principi di correttezza, pertinenza, non eccedenza del trattamento e non siano attuate forme di sorveglianza, anche solo potenzialmente, persecutorie, così come disposto dal D.Lgs. n.196/2003.