Validità Prezzi Clausole campione

Validità Prezzi. La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.
Validità Prezzi. L’offerta sarà considerata valida per 180 giorni dalla data di scadenza della gara sempreché non sia intervenuta alcuna determinazione dell’Università. La fornitura e posa in opera sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 163/2006 e s.m., con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari", come già indicato nell’art. 1 del presente capitolato. I prezzi unitari indicati sul modulo offerta determinano i prezzi di contratto, al netto dei costi della sicurezza, sia per la contabilizzazione delle quantità effettivamente fornite e posate in opera, sia ai fini della determinazione del quinto d'obbligo in più o in meno. Pertanto il contratto è da considerare del tipo “a misura”. Nell’eventualità di redazione di nuovi prezzi essi saranno determinati, mediante analisi, con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 34 del DPR n. 554/99; nella fattispecie del presente e appalto le spese generali vanno calcolate nella misura del 13%. La determinazione dei nuovi prezzi dovrà tenere debitamente conto del raffronto, sia delle similitudini con le caratteristiche degli articoli offerti, sia del prezzo unitario offerto del prodotto preso a riferimento per la definizione del nuovo valore. In nessun caso si potrà procede alla revisione dei prezzi indicati nell’offerta. I prezzi stabiliti resteranno impegnativi per l’intera durata dell’appalto. L’adeguamento del prezzo è regolato secondo quanto previsto dall’art. 115 del d.lgs 163/2006 e s.m. L’adeguamento del prezzo sarà effettuato sulla base di apposita istruttoria ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del d.lgs. medesimo, condotta dal Responsabile Unico del Procedimento. In mancanza della pubblicazione dei predetti prezzi da parte dell’ISTAT l’adeguamento potrà essere operato sulla base dell’indice di variazione rilevata dalla Camera di Commercio di Firenze.
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).