DURATA DEL SERVIZIO Clausole campione

DURATA DEL SERVIZIO. La durata della concessione è fissata in 36 mesi, per il triennio 2016 - 2019 con decorrenza dalla data di aggiudicazione del servizio e relativa comunicazione scritta di avvio del rapporto, indistintamente per tutte le apparecchiature installate in corso di concessione. Il Comune di Cuggiono si riserva – ove la normativa vigente al momento della scadenza del contratto lo consenta – la facoltà di procedere al rinnovo o alla ripetizione del contratto a suo insindacabile giudizio valutato il servizio fornito nel suo complesso, le ragioni di pubblico interesse e ogni altro elemento utile e/o necessario a tale valutazione. Il contratto potrà essere prorogato per il periodo necessario all'espletamento o al completamento della procedura di affidamento della nuova concessione. Il concessionario sarà comunque obbligato ad espletare il servizio per ulteriori sei mesi dopo la scadenza per consentire all’Amministrazione l’individuazione di un nuovo concessionario. L’Amministrazione potrà posticipare la data di inizio della concessione, nel caso in cui si prolunghino i tempi di individuazione del soggetto aggiudicatario per motivazioni tecniche, ferma restando la data di cessazione dello stesso.
DURATA DEL SERVIZIO. La presente convenzione avrà una durata di 5 (cinque) anni dal 01.01.2022 al 31.12.2026 e potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale norma e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti: - previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx; - vigenza del contratto; - avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l’individuazione del gestore subentrante. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche della presente convenzione. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora l’Unione dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. All'atto della cessazione del servizio, il Tesoriere è tenuto a depositare presso il Servizio Finanziario dell’Unione tutti i registri, i bollettari, gli archivi informatici della documentazione analitica (mandati e reversali) quietanzati nel corso degli esercizi e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo e ciò indifferentemente dal momento in cui abbia a verificarsi.
DURATA DEL SERVIZIO. La durata dell’affidamento per l’esecuzione del progetto è annuale e decorre dall’aggiudicazione definitiva della presente procedura di co-progettazione. Indicativamente il servizio dovrà svolgersi dal 2 al 30 Settembre 2021. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta. Indicativamente sono da realizzare in tale arco temporale: - Estate Bambini, viaggio per piazze, chiostri e cortili dal 2 al 5 Settembre - Spettacoli teatrali in periferia….Settembre 2021 - Letture itineranti….Settembre 2021 E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune qualora la co-progettaziome risultasse, a giudizio motivato dal Comune stesso, eseguita in maniera non soddisfacente. Alla scadenza naturale, l’Amministrazione comunale, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente affidamento e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di Xxxxxxxx, potrà rinnovare il contratto ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 al soggetto affidatario per una ulteriore annualità, agli stessi patti e condizioni, con specifico provvedimento e alle condizioni di legge. E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto.
DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è fissata in 24 mesi dalla data di sottoscrizione, con facoltà della Camera di Commercio di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell’Istituto. La Camera di Commercio, qualora consentito dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata massima di ulteriori due anni. Alla cessazione dalle sue funzioni, l’Istituto Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare, senza oneri, la consegna delle carte, dei registri, degli stampati, degli archivi informatici relativi a tutta la durata della gestione del servizio. La Camera di Commercio sarà obbligata a regolarizzare, entro 30 giorni dalla data della cessazione, con appositi ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) eventuali partite pendenti di entrata e di spesa ancora aperte. L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza e senza oneri per la Camera di Commercio, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.
DURATA DEL SERVIZIO. Il lavoro complessivo dovrà essere eseguito nel termine massimo di 18 (diciotto) mesi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’Ente Committente comunicherà all'aggiudicatario il giorno e il luogo dove deve trovarsi per ricevere in consegna i lavori. Della consegna verrà redatto regolare verbale sottoscritto dall'Impresa esecutrice e dal responsabile del Progetto che sarà presente alla consegna. L’Ente Committente e il responsabile del Progetto vigileranno sul corretto andamento della prestazione. Dalla data del verbale decorrono i termini di inizio e di ultimazione degli interventi. L’impresa, qualora, per cause di forza maggiore ad essa non imputabili, compresa l’indisponibilità temporanea dei collegamenti SBN, non fosse in grado di completare l’esecuzioni dei servizi entro i termini stabiliti nel piano lavori, avrà la possibilità di chiedere, con domanda motivata, prima della scadenza dei termini contrattuali, un periodo di proroga. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di valutare l’accoglimento della detta istanza di proroga. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Impresa alla Regione Autonoma della Sardegna ed essere certificata con apposito verbale redatto dall’Ente Committente.
DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è fissata in 24 mesi dalla data di sottoscrizione, con facoltà della Camera di Commercio di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell’Istituto. Alla cessazione dalle sue funzioni, l’Istituto Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare, senza oneri, la consegna delle carte, dei registri, degli stampati, degli archivi informatici relativi a tutta la durata della gestione del servizio. La Camera di Commercio sarà obbligata a regolarizzare, entro 30 giorni dalla data della cessazione, con appositi ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) eventuali partite pendenti di entrata e di spesa ancora aperte. L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza e senza oneri per la Camera di Commercio, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.
DURATA DEL SERVIZIO. La durata dell’appalto è stabilita in 60 mesi solari e consecutivi decorrenti dalla consegna degli impianti, che la Stazione Appaltante procederà ad effettuare in favore della Ditta redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti. Allo scadere dei tre anni dalla consegna degli impianti, la Stazione Appaltante procederà ad una valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività svolta, sulla base del piano di manutenzione presentato in fase di gara nonché delle prestazioni descritte nel presente capitolato e integrate dall’offerta tecnica della Ditta in fase di gara, pervenendo ad un giudizio motivato circa il servizio espletato. Laddove detto giudizio dovesse risultare negativo, la Stazione Appaltante potrà procedere al recesso dal contratto senza che ciò possa costituire elemento di pretese di qualsiasi genere, ed in particolare economiche, da parte della Ditta. La responsabilità della Ditta riferita agli impianti che ad essa vengono affidati in esercizio e manutenzione decorre dal giorno della firma del verbale di consegna degli impianti stessi. Il verbale sarà redatto dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con la Ditta e con quella uscente, per la constatazione della consistenza, efficienza e stato di conservazione degli impianti e della relativa documentazione consegnata, nonché per la segnalazione delle eventuali manchevolezze rilevate dalla Ditta. Da tale verbale risulteranno ben dettagliate la consistenza e l’efficienza degli impianti e delle parti costituenti gli impianti stessi, le eventuali necessità e la natura di preventive revisioni degli impianti in precarie condizioni richieste dalla Ditta. Qualora gli impianti non risultassero funzionanti, ciò dovrà risultare, su indicazione della Ditta, nel predetto verbale; in caso contrario gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza della Ditta, la quale dovrà provvedere alla loro eliminazione. Ai sensi dell’art. 312 del d.P.R. n.207/2010, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività dirette alla verifica di conformità saranno finalizzate a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, accertando che i dati...
DURATA DEL SERVIZIO. L’efficacia del Servizio avrà decorrenza dall’attivazione della Fornitura Energy e termine alla cessazione della stessa, salvo recesso di Hera Comm da esercitarsi con apposita comunicazione con un preavviso di almeno 60 giorni.
DURATA DEL SERVIZIO. Il servizio avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula, con esclusione di qualsiasi opzione tacita o comportamento concludente. Il contratto si perfezionerà alla data di sottoscrizione che verrà effettuata secondo quanto previsto all’Art. 9 del presente documento. Non è ammesso il rinnovo tacito. La Provincia di Brescia potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 20 giorni al fornitore. In tal caso, ai sensi dell’articolo 109 del Codice, l’Appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni eseguite oltre ad un decimo del servizio non eseguito, rinunciando, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
DURATA DEL SERVIZIO. 10.1 Il Servizio PosteID base è fornito per la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla sua attivazione ai sensi del precedente art. 4, salvo il caso di cessazione ai sensi del precedente art. 7.2. lett. g). In assenza di disdetta da parte del Titolare, la durata è tacitamente rinnovata di anno in anno.