VERIFICA DEGLI ATTRIBUTI IDENTIFICATIVI (IDENTITÀ DICHIARATA). La verifica dell’identità consiste nel rafforzamento del livello di confidenza sugli attributi di identità, collezionati in fase di identificazione, compiuto attraverso accertamenti, operati per mezzo di fonti autoritative istituzionali, in grado di dare conferma sulla veridicità dei dati raccolti. L’accesso alle fonti autoritative da parte del Gestore ai fini dell’attività di verifica è agevolato grazie alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del DPCM e, nei casi in cui le informazioni necessarie non siano accessibili per mezzo dei servizi convenzionati, tramite verifiche sulla base di documenti, dati o informazioni ottenibili da archivi delle amministrazioni certificanti, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il rilascio dell’Identità SPID è subordinato al superamento di tale verifiche. Sia il processo di dimostrazione dell’identità (identificazione) che il processo di verifica sono eseguiti allo scopo di ottenere un adeguato grado di confidenza, il secondo anche in relazione allo specifico livello di sicurezza di autenticazione informatica (livello SPID) gestito, sull’identità del soggetto richiedente prima di procedere alla registrazione. Di seguito sono riportate le tabelle che rappresentano i requisiti relativi alle prove di identità e alla verifica condotte da Xxxxxxxx in relazione al livello di garanzia (XxX XXXX) nel caso di persona fisica e di persona giuridica. Livello di sicurezza Requisiti/Verifiche effettuate Per tutti i livelli SPID Viene assunto che la persona in possesso dei documenti di identità e codice fiscale/tessera sanitaria rappresenti l'identità dichiarata. Viene verificata l’autenticità e la validità dei documenti sulla base di quanto risulta da soggetti istituzionali competenti (articolo 4, comma 1, lettera c del DPCM o, in assenza di convenzioni con l’Agenzia, tramite verifiche sulla base di documenti, dati o informazioni ottenibili da archivi delle amministrazioni certificanti, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il richiedente viene identificato usando le informazioni ottenute da soggetti istituzionali competenti con i quali l’Agenzia stipulerà apposite convenzioni. Con specifico riferimento al Furto d’Identità: il sistema dell’IdP prevede la consultazione della Gestione dell'Archivio Centrale Informatizzato (MEF) mantenuto da CONSAP.
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Samples: Manuale Operativo Del Servizio Di Gestione Del Sistema Pubblico Dell’identità Digitale (Spid), Manuale Operativo Del Servizio Di Gestione Del Sistema Pubblico Dell’identità Digitale (Spid)
VERIFICA DEGLI ATTRIBUTI IDENTIFICATIVI (IDENTITÀ DICHIARATA). La verifica dell’identità consiste nel rafforzamento del livello di confidenza sugli attributi di identità, collezionati in fase di identificazione, compiuto attraverso accertamenti, operati per mezzo di fonti autoritative istituzionali, in grado di dare conferma sulla veridicità dei dati raccolti. L’accesso alle fonti autoritative da parte del Gestore ai fini dell’attività di verifica è agevolato grazie alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del DPCM e, nei casi in cui le informazioni necessarie non siano accessibili per mezzo dei servizi convenzionati, tramite verifiche sulla base di documenti, dati o informazioni ottenibili da archivi delle amministrazioni certificanti, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il rilascio dell’Identità SPID è subordinato al superamento di tale verifiche. Sia il processo di dimostrazione dell’identità (identificazione) che il processo di verifica sono eseguiti allo scopo di ottenere un adeguato grado di confidenza, il secondo anche in relazione allo specifico livello di sicurezza di autenticazione informatica (livello SPID) gestito, sull’identità del soggetto richiedente prima di procedere alla registrazione. Di seguito sono riportate le tabelle che rappresentano i requisiti relativi alle prove di identità e alla verifica condotte da Xxxxxxxx in relazione al livello di garanzia (XxX XXXX) nel caso di persona fisica e di persona giuridica. Livello di sicurezza Requisiti/Verifiche effettuate Per tutti i livelli SPID Viene assunto che la persona in possesso dei documenti di identità e codice fiscale/tessera sanitaria rappresenti l'identità dichiarata. Viene verificata l’autenticità e la validità dei documenti sulla base di quanto risulta da soggetti istituzionali competenti (articolo 4, comma 1, lettera c del DPCM o, in assenza di convenzioni con l’Agenzia, tramite verifiche sulla base di documenti, dati o informazioni ottenibili da archivi delle amministrazioni certificanti, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il richiedente viene identificato usando le informazioni ottenute da soggetti istituzionali competenti con i quali l’Agenzia stipulerà apposite convenzioni. Con specifico riferimento al Furto d’Identità: il sistema dell’IdP prevede la consultazione della Gestione dell'Archivio Centrale Informatizzato (MEF) mantenuto da CONSAP. Qualora la persona fisica sia già titolare di Identità Digitale Namirial la verifica dei dati della persona fisica non viene effettuata.
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Samples: Manuale Operativo Del Servizio Di Gestione Del Sistema Pubblico Dell’identità Digitale (Spid)
VERIFICA DEGLI ATTRIBUTI IDENTIFICATIVI (IDENTITÀ DICHIARATA). La verifica dell’identità consiste nel rafforzamento del livello di confidenza sugli attributi di identità, collezionati in fase di identificazione, compiuto attraverso accertamenti, operati per mezzo di fonti autoritative istituzionali, in grado di dare conferma sulla veridicità dei dati raccolti. L’accesso alle fonti autoritative da parte del Gestore ai fini dell’attività di verifica è agevolato grazie alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del DPCM e, nei casi in cui le informazioni necessarie non siano accessibili per mezzo dei servizi convenzionati, tramite verifiche sulla base di documenti, dati o informazioni ottenibili da archivi delle amministrazioni certificanti, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il rilascio dell’Identità SPID è subordinato al superamento di tale verifiche. Sia il processo di dimostrazione dell’identità (identificazione) che il processo di verifica sono eseguiti allo scopo di ottenere un adeguato grado di confidenza, il secondo anche in relazione allo specifico livello di sicurezza di autenticazione informatica (livello SPID) gestito, sull’identità del soggetto richiedente prima di procedere alla registrazione. Di seguito sono riportate le tabelle che rappresentano i requisiti relativi alle prove di identità e alla verifica condotte da Xxxxxxxx in relazione al livello di garanzia (XxX XXXX) nel caso di persona fisica e di persona giuridica. Livello di sicurezza Requisiti/Verifiche effettuate Per tutti i livelli SPID Viene assunto che la persona in possesso dei documenti di identità e codice fiscale/tessera sanitaria rappresenti l'identità dichiarata. Viene verificata l’autenticità e la validità dei documenti sulla base di quanto risulta da soggetti istituzionali competenti (articolo 4, comma 1, lettera c del DPCM o, in assenza di convenzioni con l’Agenzia, tramite verifiche sulla base di documenti, dati o informazioni ottenibili da archivi delle amministrazioni certificanti, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il richiedente viene identificato usando le informazioni ottenute da soggetti istituzionali competenti con i quali l’Agenzia stipulerà apposite convenzioni. Con specifico riferimento al Furto d’Identitàd'Identità: il sistema dell’IdP dell’Idp prevede la consultazione della Gestione dell'Archivio Centrale Informatizzato (MEF) mantenuto da CONSAP.
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