Common use of Verifica della conformità finale Clause in Contracts

Verifica della conformità finale. La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. La commissione incaricata della verifica di conformità/il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

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Samples: Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 C.4 Lett. A) Del D. Lgs. 50/2016, Contratto Di Accordo Quadro Per La Realizzazione Di Un Servizio Di Sportello, Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 C.4 Lett. A) Del D. Lgs. 50/2016

Verifica della conformità finale. La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. La commissione incaricata della verifica di conformità/conformità il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

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Samples: Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 – Comma 4 Del D. Lgs. 50/2016, Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 – Comma 4 Del D. Lgs. 50/2016, Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 – Comma 4 Del D. Lgs. 50/2016

Verifica della conformità finale. La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione dall‟ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell’artdell‟art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’artdall‟art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. La commissione incaricata della verifica di conformità/il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore l‟esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutoredell‟esecutore. L’esecutoreL‟esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore l‟esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficiod‟ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutoreall‟esecutore. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Per La Realizzazione Di Servizi Residenziali Di Accoglienza Di Roma Capitale Per Cittadini Immigrati “Centri Di Accoglienza Di Roma Capitale Per L’immigrazione (c.a.r.i.) “ Tra Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, Con Sede in Roma – Viale Manzoni N. 16 (c.f. 02438750586), C. F. 02438750586 E P. Iva 01057861005, Nella Persona Del Nato Nella Sua Qualità Di Direttore Della Direzione Accoglienza E Inclusione, u.o. Contrasto Esclusione Sociale, Del Dipartimento Politiche Sociali Incaricato Con Ordinanza Del Sindaco N. 84 Del 10/05/2019 Che Interviene Al Presente Contratto Giusta I Poteri Che Derivano Dall‟art. 107, Comma 3, Lettera C) Del Testo Unico Delle Leggi Sull‟ordinamento Degli Enti Locali, Approvato Con d.lgs. N. 267 Del 18 Agosto 2000 E Dall‟art. 34 Del Vigente Statuto Di Roma Capitale, Approvato Con Deliberazione Dell‟assemblea Capitolina N. 8 Del 7 Marzo 2013, Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 C.4 Lett. A) Del D. Lgs. 50/2016 Oggetto: Accordo Quadro, Articolato in N. 7 Loti Funzionali, Per L’affidamento Di Servizi Di Accoglienza Per Persone Gravemente Vulnerabili in Condizioni Di Marginalità Sociale E Che a Seguito Di Eventi Climatici (Piano Freddo – Piano Caldo) E/O Emergenziali Di Varia Natura Si Trovano Nell’impossibilità Di Far Fronte a Bisogni Primari, www.comune.roma.it

Verifica della conformità finale. La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. La commissione incaricata della verifica di conformità/il D.E.C. conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

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Verifica della conformità finale. La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. La commissione incaricata della verifica di conformità/il D.E.C. rilascia conformitàrilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

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Verifica della conformità finale. La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni. Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità finale deve avere luogo entro tre sei mesi dalla data di ultimazione dall’ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. La commissione incaricata della verifica di conformità/il D.E.C. conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

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Verifica della conformità finale. La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica certificazione di conformità regolare esecuzione deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. La commissione Commissione incaricata della verifica di conformità/il D.E.C. conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. All'esito Ai sensi del comma dell’art. 113 – bis del Codice come introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n. 37, all’esito positivo della verifica di conformità conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione dell’emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di dell’appaltatore; il relativo pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità.

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Verifica della conformità finale. La verifica Il certificato di conformità regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è avviata avviato entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica certificazione di conformità regolare esecuzione deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. La commissione incaricata Il personale incaricato della verifica di conformità/il D.E.C. conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

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