VERIFICA DI CONFORMITA’. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertar- ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo- mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazio- ne; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua- li. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi- ficato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo tota- le ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformi- tà sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la...
VERIFICA DI CONFORMITA’. Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Le operazioni di verifica di conformità saranno eseguite dal DEC designato formalmente dall’Amministrazione, che dovrà verificare la piena funzionalità di tutti i sistemi e la loro corrispondenza ai requisiti imposti. In generale, per dare avvio alle operazioni di collaudo, l’Amministrazione dovrà ricevere da parte del fornitore una formale comunicazione di approntamento al collaudo entro 70 giorni solari dalla ricezione della notifica relativa alla registrazione del contratto, approvata preventivamente dal DEC, che in tal modo attesterà la fornitura di tutto quanto necessario alla sua corretta esecuzione (Piano dei Test Funzionali, Descrizione dell’Ambiente di Sistema, Risultanze Test di carico, etc.). Nel corso del collaudo, il DEC avrà la facoltà di eseguire verifiche anche differenti da quanto indicato nella documentazione fornitagli a supporto. Inoltre, per facilitare le operazioni di collaudo. All’atto dell’accettazione della fornitura, in caso di esito positivo del collaudo, verrà redatto e sottoscritto dall’Amministrazione il verbale di collaudo ed accettazione, cui sarà allegato il documento rapporto di collaudo in cui sono tracciate le attività svolte durante il collaudo stesso. La presenza di anomalie che, a giudizio dell’Amministrazione, per gravità o numerosità, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di collaudo provocherà la sospensione del collaudo stesso. La suddetta sospensione potrebbe comportare il mancato rispetto della data prevista di fine collaudo, per cause imputabili al fornitore. La presenza di anomalie riscontrate durante la fase di collaudo viene registrata ai fini della misurazione degli indicatori di qualità applicabili. In ogni caso le anomalie emerse in fase di collaudo devono essere rimosse entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi.
VERIFICA DI CONFORMITA’. 1. Le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto., a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Responsabile del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dal concessionario a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta tecnica presentata in sede di gara), il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione. Nel caso in cui il concessionario non si adeguasse al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico del concessionario tutti i maggiori costi e spese, salva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 17 . Il concessionario è obbligato a fornire al Comune di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa. In particolare, il Responsabile unico del procedimento effettuerà annualmente, sulla base dei documenti di rendicontazione di cui all’art. 7, una verifica di conformità ed, all'esito positivo della stessa, rilascierà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del concessionario, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 102 comma 4.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Per ogni singola apparecchiatura fornita, successivamente al relativo collaudo positivo, il Responsabile dell’esecuzione del contratto (REC) effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi degli artt. 312 ss. del DPR 207/2010. Detta verifica sarà avviata entro 20 giorni dal collaudo positivo e dovrà concludersi entro 60 giorni dal collaudo medesimo. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto rilascerà il certificato di conformità che dovrà essere sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria entro 15 giorni dal ricevimento, nei termini di cui agli artt. 322 e ss. del DPR 207/2010. Successivamente si procederà al pagamento delle prestazioni nei termini e nelle modalità di cui all’art. 16 del presente capitolato.
VERIFICA DI CONFORMITA’. La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata in ossequio a quanto previsto dall’art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con i criteri stabiliti nel Capitolato Tecnico ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Responsabile unico del procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione svolge le attività dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle modalità, termini e prescrizioni delle presenti condizioni e dell’offerta aggiudicataria. All’esito positivo delle attività di verifica di conformità viene rilasciato il certificato di regolare esecuzione. Le attività di verifica di conformità dovranno iniziare entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna di cui all’art. 6 Nel caso di difformità della fornitura o parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali all’aggiudicatario potrà essere richiesto di eliminare a proprie spese – entro il termine di 10 giorni lavorativi- le difformità e/o i vizi riscontrati.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto se nominato. I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
VERIFICA DI CONFORMITA’. 1. Il RUP / Direttore dell’Esecuzione del contratto procede, nel corso dell’intera durata contrattuale, in itinere ed ex post, alla verifica di conformità di cui all’articolo 116, del D.Lgs. n. 36 del 2023, al fine di accertare che le prestazioni contrattuali siano eseguite secondo quanto stabilito dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, e che vengano rispettati i termini contrattuali.