VERIFICA DI CONFORMITA’. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertar- ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo- mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazio- ne; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua- li. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi- ficato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo tota- le ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformi- tà sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la...
VERIFICA DI CONFORMITA’. Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
VERIFICA DI CONFORMITA’. 1. L’Amministrazione concedente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del concessionario.
2. Il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che la committenza ritenga necessari. Saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale, con l’eventuale supporto di figure professionali tecniche e specialistiche ritenute utili per l’obiettivo.
3. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto tutte le volte che la Committenza ravvisi l’opportunità di condurre tale verifica.
4. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell’andamento dell’esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.
5. In presenza di mancanze riguardo all’esecuzione, sarà assegnato un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali. Con apposita relazione riservata
6. In presenza di completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il verbale di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore.
7. In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, la Committenza si riserva la facoltà di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.
VERIFICA DI CONFORMITA’. 1. Le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto., a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
VERIFICA DI CONFORMITA’. L’appalto di cui al presente capitolato è soggetto, a norma di legge, a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se formulate nei termini e nei modi prescritti dal presente capitolato. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione ed è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione stessa. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni fatte dall’appaltatore, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 2 del Codice, ed allo svincolo della cauzione di cui all’articolo 103 del codice stesso prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice, il pagamento del saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo del saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Per ogni singola apparecchiatura fornita, successivamente al relativo collaudo positivo, il Responsabile dell’esecuzione del contratto (REC) effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi degli artt. 312 ss. del DPR 207/2010. Detta verifica sarà avviata entro 20 giorni dal collaudo positivo e dovrà concludersi entro 60 giorni dal collaudo medesimo. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto rilascerà il certificato di conformità che dovrà essere sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria entro 15 giorni dal ricevimento, nei termini di cui agli artt. 322 e ss. del DPR 207/2010. Successivamente si procederà al pagamento delle prestazioni nei termini e nelle modalità di cui all’art. 16 del presente capitolato.
VERIFICA DI CONFORMITA’. La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata in ossequio a quanto previsto dall’art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con i criteri stabiliti nel Capitolato Tecnico ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Responsabile del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dall’affidatario a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. I controlli saranno effettuati dal Settore Politiche Sociali e Istruzione, anche avvalendosi della collaborazione di personale direttivo delle scuole, dei referenti dei centri diurni e dei responsabili dell’associazione di volontariato che espleta il servizio di assistenza, e potranno essere svolti anche senza preavviso in tutti i luoghi di svolgimento del servizio. Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta di elementi migliorativi), l’affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione. Nel caso in cui l’affidatario non si adeguasse al suddetto obbligo, l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell’affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 10. L’affidatario è obbligato a fornire all’Amministrazione comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa. Le verifiche verteranno anche sulla valutazione e monitoraggio delle prestazioni erogate e sulla qualità percepita. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 102 comma 4.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto se nominato. I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 102 del D. lgs 50/2016. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite. Qualora il DURC della Ditta assegnataria segnali un’inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo pagamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016.