VERIFICA DI CONFORMITA’ Clausole campione

VERIFICA DI CONFORMITA’. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertar- ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo- mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazio- ne; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua- li. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi- ficato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo tota- le ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformi- tà sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la...
VERIFICA DI CONFORMITA’. Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
VERIFICA DI CONFORMITA’. L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il direttore dell’esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura dei beni ed al loro valore, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto con tempistica trimestrale ovvero tutte le volte che l’amministrazione ravvisi l’opportunità di condurre tale verifica. In occasione della verifica di conformità da svolgersi in corso di esecuzione contrattale il direttore dell’esecuzione invita ai controlli sia l’esecutore che un rappresentante dell’amministrazione comunale. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell’andamento dell’esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti. Il Direttore dell’esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all’esecuzione, e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali. Con apposita relazione riservata il direttore dell’esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
VERIFICA DI CONFORMITA’. 1. Le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto., a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. 2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Per ogni singola apparecchiatura fornita, successivamente al relativo collaudo positivo, il Responsabile dell’esecuzione del contratto (REC) effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi degli artt. 312 ss. del DPR 207/2010. Detta verifica sarà avviata entro 20 giorni dal collaudo positivo e dovrà concludersi entro 60 giorni dal collaudo medesimo. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto rilascerà il certificato di conformità che dovrà essere sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria entro 15 giorni dal ricevimento, nei termini di cui agli artt. 322 e ss. del DPR 207/2010. Successivamente si procederà al pagamento delle prestazioni nei termini e nelle modalità di cui all’art. 16 del presente capitolato.
VERIFICA DI CONFORMITA’. La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata in ossequio a quanto previsto dall’art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con i criteri stabiliti nel Capitolato Tecnico ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Prima che l’Università proceda, con cadenza mensile, alla liquidazione del corrispettivo dovuto all’Impresa appaltatrice, il Direttore dell’Esecuzione effettua la verifica di conformità della fornitura del servizio al fine di accertarne la regolare esecuzione. La verifica è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, (nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore). Le attività svolte saranno verbalizzate e sarà garantito il principio di contraddittorio e partecipazione. Al termine dell’ultima verifica di conformità effettuata, il Direttore dell’Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il certificato è poi trasmesso all’esecutore per la sua accettazione.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto se nominato. I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Direttore dell’esecuzione effettua la verifica di conformità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, ai sensi degli artt. 312 e ss. del D.p.r 207/2010. La verifica è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore, e che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. Saranno effettuate verifiche in corso d’opera e una verifica al termine della vigenza contrattuale. Le attività svolte saranno verbalizzate e sarà garantito il principio di contraddittorio e partecipazione. Al termine dell’ultima verifica di conformità effettuata, il Direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 322 del D.p.r. 207/2010. Il certificato è poi trasmesso all’esecutore per la sua accettazione. In caso di verifica con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità previste dal presente contratto, l’Appaltatore deve provvedere, entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto e alla completa eliminazione degli inadempimenti.
VERIFICA DI CONFORMITA’. L’appalto di cui al presente capitolato è soggetto, a norma di legge, a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se formulate nei termini e nei modi prescritti dal presente capitolato. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione ed è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione stessa. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni fatte dall’appaltatore, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 2 del Codice, ed allo svincolo della cauzione di cui all’articolo 103 del codice stesso prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice, il pagamento del saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo del saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.