Vincolo di stabilità delle Operazioni. 1. Fatta eccezione per gli aspiranti imprenditori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), che non hanno attivato il modulo conclusivo dell’Operazione, l’attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 (tre) anni decorrenti: a) dalla data di effettiva costituzione in impresa per gli aspiranti imprenditori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), che hanno attivato il modulo conclusivo dell’Operazione; b) dalla data di conclusione dell’Operazione sovvenzionata per tutte le altre categorie di Beneficiari. 2. Rientra in particolare tra gli obblighi del Beneficiario il mantenimento dei seguenti requisiti per lo stesso periodo di cui al comma 1: a) essere iscritto al Registro delle imprese o al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la CCIAA competente per il territorio; b) avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale. 3. Successivamente alla scadenza del termine finale dell’Operazione definito nella pertinente Convenzione di sovvenzione, il rispetto del vincolo di stabilità dell’Operazione è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all’annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all’anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo. 4. Prima di disporre l’ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l’invio della dichiarazione di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio. 5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 8, e recupero della sovvenzione non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
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Samples: Bando Linea Di Intervento 2.1.b.1 Bis, Bando Linea Di Intervento 2.1.b.1 Bis, Concessione Di Sovvenzioni Per Programmi Di Pre Incubazione E Incubazione D’impresa
Vincolo di stabilità delle Operazioni. 1. Fatta eccezione per gli aspiranti imprenditori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), che non hanno attivato il modulo conclusivo dell’Operazione, l’attività L’attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 (tre) anni decorrenti:
a) dalla data di effettiva costituzione in impresa per gli aspiranti imprenditori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), che hanno attivato il modulo conclusivo dell’Operazione;
b) decorrenti dalla data di conclusione dell’Operazione sovvenzionata per tutte le altre categorie di Beneficiarisovvenzionata.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del Beneficiario il mantenimento dei seguenti requisiti per lo stesso periodo di cui al comma 1:
a) essere iscritto al Registro delle imprese o al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la CCIAA competente per il territorio;
b) avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.
3. Successivamente alla scadenza del termine finale conclusione dell’Operazione definito nella pertinente Convenzione di sovvenzionesovvenzionata, il rispetto del vincolo di stabilità dell’Operazione delle Operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all’annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all’anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. Prima di disporre l’ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l’invio della dichiarazione di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 8, e recupero della sovvenzione non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
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