ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2173 DEL 23 NOVEMBRE 2018
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2173 DEL 23 NOVEMBRE 2018
(Modificato con Decreto n. 4635/CULT dd. 17/12/2018)
BANDO LINEA DI INTERVENTO 2.1.b.1 bis
Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia DIREZIONE CENTRALE Cultura e Sport
SERVIZIO Attività culturali – Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR”
POSTA CERTIFICATA xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Sommario
Art. 1 - Inquadramento e finalità 3
Art. 3 - Dotazione finanziaria 7
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 8
Art. 4 – Potenziali beneficiari 8
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del candidato beneficiario 8
Art. 6 - Settori e attività escluse 9
Capo 3. PROGETTI FINANZIABILI E COSTI AMMISSIBILI 10
Art. 7 - Progetti ammissibili 10
Art. 8 - Tipologie di servizi di supporto alla creazione o allo sviluppo di una nuova impresa e tipologie di servizi accessori ammissibili 10
Art. 9 - Limiti di aiuto e costi ammissibili a rimborso 11
Art. 10 - Tipologie di spesa e tipologie di servizi non ammissibili 11
Art. 11 - Durata e termini di realizzazione dell’Operazione 11
Art. 12 - Intensità dell’agevolazione 12
Art. 13 - Divieto di cumulo 12
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 12
Art. 14 - Composizione della domanda 12
Art. 15 - Presentazione della domanda 14
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELLA SOVVENZIONE 15
Art. 16 - Istruttoria preliminare di ammissibilità 15
Art. 17 - Istruttoria completa di ammissibilità 15
Art. 18 - Valutazione del Comitato Tecnico 16
Art. 19 - Formazione della graduatoria dei progetti ammissibili 17
Art. 20 - Procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione e adozione del provvedimento di impegno 18
Capo 6. VARIAZIONI DELL’OPERAZIONE, PROROGA 19
Art. 21 - Attuazione e variazioni dell’Operazione 19
Art. 22 - Proroga del termine finale dell’Operazione 21
Art. 23 - Recesso unilaterale del Beneficiario dalla Convenzione di sovvenzione 21
Art. 24 - Operazioni societarie e subentro 21
Capo 7. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOVVENZIONE 22
Art. 25 - Domanda di rimborso della sovvenzione e rendiconto dell’Operazione 22
Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO 24
Art. 26 - Obblighi del Beneficiario 24
Art. 27 - Vincolo di stabilità delle Operazioni 25
Art. 28 - Indicatori di realizzazione e di risultato 26
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE 27
Art. 29 - Controlli e ispezioni 27
Art. 30 - Annullamento, decadenza, revoca e rideterminazione della sovvenzione 27
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI 28
Art. 31 - Informativa e tutela ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 28
Art. 32 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti 30
Art. 33 - Disposizioni finali 30
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI 31
Art. 35 - Riferimenti normativi 31
ALLEGATI AL BANDO
Allegato A) - CATALOGO DEI SERVIZI DI PRE-INCUBAZIONE E INCUBAZIONE Allegato B) - CODICI ISTAT ATECO 2007 RIFERITI ALLE IMPRESE TURISTICHE Allegato C) - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI Allegato D) - TRAIETTORIE DI SVILUPPO S3
Capo 1. FINALITÀ E RISORSE
Art. 1 - Inquadramento e finalità
Inquadramento degli interventi rispetto all’articolazione dell’Accordo di Partenariato e del Programma
A.1: Asse POR | Asse II – Promuovere la competitività delle PMI |
A.2: Azione POR | Azione 2.1 – Intervertenti di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza |
A.3: Attività POR | Attività 2.1.b – Interventi dedicati alle imprese nell’ambito dell’Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo |
A.4: Linea di intervento POR | Linea di intervento 2.1.b.1 Pre-incubazione e incubazione di imprese culturali, creative e turistiche |
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC) | Codice natura 07: concessione di incentivi ad unità produttive Codice tipologia 19: Acquisto servizi reali |
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014) | OT3 – Promuovere la competitività delle PMI (piccole e medie imprese) |
A.7: Priorità di investimento | 3.a – Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese |
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato) | 3.5 – Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese |
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014) | 067 – Sviluppo dell’attività delle PMI, sostegno all’imprenditorialità e all’incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out) |
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014) | 01 - Sovvenzione a fondo perduto |
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Regolamento UE n. 215/2014) | 07 - Non pertinente |
1. Il presente bando:
a) è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), e dell’articolo 7, comma 3, lettera a), del Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 e ss.mm.ii (Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»);
b) definisce i termini, le condizioni, i criteri e le modalità di implementazione dello strumento di incentivazione previsto dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR) Asse II “Promuovere la competitività delle PMI” - Azione 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese nell’ambito dell’Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo”, Linea di intervento 2.1.b.1 “Pre-incubazione e incubazione di imprese culturali, creative e turistiche”, finalizzato a garantire la partecipazione delle imprese culturali e creative, nonché delle imprese turistiche, al processo di rinnovamento, rafforzamento e consolidamento della competitività del sistema economico regionale;
c) promuove la costituzione di imprese culturali e creative, nonché di imprese turistiche, attraverso la concessione di sovvenzioni per il finanziamento dei costi correlati alla realizzazione di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di
creazione o di sviluppo di una nuova impresa caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo, focalizzandosi prevalentemente sui settori:
1) dell’architettura, del design, della grafica, anche applicati alla filiera del sistema casa;
2) delle tecnologie per l’audiovisivo.
2. In attuazione del POR FESR FVG 2014-2020, l’Attività 2.1.b non finanzia spettacoli ed eventi culturali.
3. La Linea d’intervento 2.1.b.1 è implementata integrando il ruolo strategico ascritto all’Amministrazione regionale nella pianificazione, nella gestione e nell’attuazione dei fondi SIE, il ruolo di coordinamento del network dei Centri di Ricerca regionali rivestito da AREA Science Park nell’ambito del Sistema (SiS FVG), nonché il vantaggio competitivo derivante dalla presenza sul territorio regionale di Incubatori certificati ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4. Il bando, conformemente alle scelte operate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 di data 17 aprile 2015, e da ultimo revisionata e integrata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 590 di data 8 aprile 2016, sostiene gli investimenti in coerenza con l’Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo, attraverso l’attribuzione di punteggi premiali riconosciuti alle progettualità che intercettano le traiettorie di sviluppo specificate nell’allegato D) del presente bando.
5. I risultati attesi che la Regione si propone di perseguire attraverso il presente bando sono quantificati attraverso i seguenti indicatori di realizzazione:
N. Indicatore | Tipologia di indicatore | Unità di misura |
Indicatore CO01 | numero di imprese che ricevono un sostegno | n. imprese: 20 |
Indicatore CO02 | numero di imprese che ricevono sovvenzioni | n. imprese: 20 |
Indicatore CO05 | Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno | n. imprese: 20 |
Indicatore CO08 | crescita dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno | n. di nuovi occupati: 9 |
6. Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di creazione o di sviluppo di una nuova impresa sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
1. Ai fini del presente bando si intende per:
a) “Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)”: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:
Dimensione | Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate) | Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate) | |
Microimpresa | 0-9 | Max 2 ML | Max 2 ML |
Piccola impresa | 10-49 | Max 10 ML | Max 10 ML |
Media impresa | 50-249 | Max 50 ML | Max 43 ML |
Ai fini del presente bando, si intendono equiparati alle PMI anche i liberi professionisti quali esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, così come previsto dal testo del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
b) “Imprese culturali e creative”: quelle imprese che producono e distribuiscono beni e servizi che presentano
un carattere, un uso o uno scopo specifico e che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Nello specifico, le imprese creative sono quelle che utilizzano la cultura come input per la realizzazione dei propri prodotti e servizi anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale. Ai fini del presente bando le associazioni e fondazioni che agiscono in regime di impresa iscritte al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la CCIAA competente per il territorio, nonché i liberi professionisti, sono considerati imprese culturali e creative laddove presentino le medesime caratteristiche sopra descritte;
c) “Imprese turistiche”: le PMI iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per il territorio, che svolgono attività nei settori individuati dai codici ISTAT ATECO 2007 indicati nell’Allegato B) del bando, come riportati nella visura camerale, nonché i liberi professionisti che svolgono attività attinenti a quelle individuate dai medesimi codici ISTAT ATECO 2007;
d) “Innovazione”: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), si intende ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell’imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
1) il rinnovo o l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
2) l’introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
3) l’introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell’esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
e) “Unità operativa attiva”: un immobile in cui il candidato beneficiario conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto;
f) “Partenariato Pubblico Pubblico”: la convenzione quadro stipulata tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - AREA Science Park ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della Direttiva 2014/24/UE, finalizzata allo sviluppo socio economico e del tessuto produttivo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mediante la creazione di nuove imprese e la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di impresa;
g) “Accordo attuativo”: l’accordo stipulato tra la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - AREA Science Park, deputato a definire le modalità di implementazione congiunta dello strumento di incentivazione delle imprese culturali, creative e turistiche, previsto dell’Attività 2.1.b del POR;
h) “Accordo esecutivo”: l’accordo stipulato tra il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - AREA Science Park e BIC Incubatori F.V.G. S.p.A., Friuli Innovazione S.c.a r.l., Innovation Factory S.r.l., Polo tecnologico di Pordenone Xxxxxx Xxxxxxx S.c.p.A., deputato a regolare i rapporti intercorrenti fra il Responsabile del coordinamento tecnico operativo delle linee di intervento 2.1.b.1 e 2.1b.2 e gli Incubatori certificati regionali, ai fini dell’erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti selezionati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite nell’Accordo di cui alla lettera g);
i) “Struttura Regionale Attuatrice (SRA)”: la Direzione centrale Cultura e Sport, Servizio Attività culturali - Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR”, responsabile dell’attuazione dell’Attività 2.1.b;
j) “Responsabile del coordinamento tecnico operativo delle linee di intervento 2.1.b.1 e 2.1b.2”: ruolo rivestito da AREA Science Park secondo quanto previsto dall’Accordo attuativo di cui alla lettera g). AREA Science Park è Ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che persegue il progresso culturale, economico e sociale attraverso interventi volti ad agevolare la ricerca
fondamentale e la ricerca applicata ai fini dell'innovazione, in armonia con gli indirizzi nazionali nel settore;
k) “Incubatori certificati regionali”: responsabili dell’erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti loro assegnati. Sono società di capitali con sede legale o unità locale nel territorio regionale, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, aventi i requisiti di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Gli incubatori certificati regionali preposti all’esecuzione delle Operazioni sono:
- BIC Incubatori F.V.G. S.p.A. - xxx Xxxxxx 00/0, 00000, Xxxxxxx (XX);
- Friuli Innovazione S.c.a r.l. - xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxxxx (XX);
- Innovation Factory S.r.l. - Padriciano 99, 34149, Trieste (TS);
- Polo tecnologico di Pordenone Xxxxxx Xxxxxxx S.c.p.A. - xxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxxxx (XX).
l) “Realizzatori dell’Operazione”: i soggetti di cui alle lettere j) e k);
m) “Beneficiario”: le imprese definite alle lettere b) e c), che ricevono l’aiuto secondo quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 10), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
n) “Team di progetto”: il gruppo di lavoro ricomprendente i soggetti ammessi dal Beneficiario a partecipare all’attuazione dell’Operazione, come previsto all’articolo 21, comma 11;
o) “Progetto”: l’iniziativa progettuale avente ad oggetto la creazione o lo sviluppo di una nuova impresa, caratterizzata da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo, proposta dal candidato beneficiario e selezionata dalla SRA;
p) “Operazione”: il programma personalizzato di pre-incubazione e incubazione d’impresa finalizzato alla realizzazione del progetto di cui alla lettera o). Il Programma prevede:
1) l’erogazione dei servizi di supporto imprenditoriale di cui all’Allegato A);
2) l’acquisizione di eventuali ulteriori servizi accessori ricompresi nelle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b);
q) “Convenzione di sovvenzione”: l’accordo sostitutivo del provvedimento di concessione della sovvenzione, stipulato tra la SRA, AREA Science Park, l’Incubatore certificato preposto ed il Beneficiario, deputato a definire le condizioni per il sostegno relative a ciascuna Operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i servizi da fornire nell’ambito della medesima, il piano finanziario ed il termine per la sua esecuzione ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La Convenzione di sovvenzione si compone dei seguenti elementi discrezionali:
- il Diario dell’Operazione di cui alla lettera r);
- l’Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione di cui alla lettera s);
- il Quadro economico dell’Operazione di cui alla lettera t);
r) “Diario dell’Operazione”: l’elemento discrezionale della Convenzione di sovvenzione deputato a definire il programma personalizzato di pre-incubazione e incubazione d’impresa. È sviluppato in moduli operativi consecutivi, ciascuno dei quali articolato in attività progettuali correlate alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b). A ciascun modulo operativo è associato un risultato operativo, concordato in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto selezionato;
s) “Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione”: l’elemento discrezionale della Convenzione di sovvenzione deputato a definire tutti i soggetti che, a diverso titolo, partecipano alla gestione, al coordinamento tecnico operativo, all’esecuzione ed all’attuazione dell’Operazione. Fra questi rientrano il Beneficiario ed il suo Team di progetto, nonché i soggetti preposti al coordinamento ed all’esecuzione dell’Operazione in qualità di Realizzatori. L’assetto organizzativo complessivo dell’Operazione definisce i profili professionali e le relative mansioni, nonché limitatamente ai Realizzatori il relativo monte ore complessivo;
t) “Quadro economico dell’Operazione”: l’elemento discrezionale della Convenzione di sovvenzione deputato a definire i costi ammissibili correlati alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), concordati per la realizzazione dell’Operazione;
u) “Comitato tecnico”: organismo collegiale di valutazione nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, di cui all’articolo 6 dell’Accordo attuativo definito alla lettera g);
v) “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)”: Strategia regionale di ricerca e innovazione per la
specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3), approvata con deliberazione della Giunta regionale di data 17 aprile 2015, n. 708 e successive modifiche e integrazioni (DGR 10 luglio 2015, n. 1403 e DGR 8 aprile 2016, n. 590), che individua priorità di sviluppo, e aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo;
w) “Impresa in difficoltà”: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
x) “Autorità di Gestione”: l’organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR FVG 2014-2020 secondo quanto stabilito dall’articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell’articolo 6 del regolamento di attuazione del POR. Tale organismo è individuato nell’Area per il manifatturiero della Direzione centrale Attività produttive;
y) “Soggetti indipendenti”: imprese/soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, né soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado, né collegati dalla relazione consorzio-consorziato o rete-associato;
z) “Impresa femminile”: l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società (DPReg. 312/2011);
aa) “Impresa giovanile”: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società. Per giovane si intende la persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni (DPReg. 55/2015).
Art. 3 - Dotazione finanziaria
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge Regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione" 2014- 2020), la dotazione finanziaria del bando è pari a complessivi euro 2.026.450,80 (duemilioniventiseimilaquattrocentocinquanta/80), ripartiti come di seguito indicato:
- euro 1.746.415,00 (unmilionesettecentoquarantaseimilaquattrocentoquindici/00) di fondi PAR;
- euro 280.035,80 (duecentottantamilatrentacinque,80) di fondi POR, suddivisi nelle quote di seguito indicate:
- quota comunitaria, 50%: euro 140.017,90 (centoquarantamiladiciassette,90);
- quota nazionale, 35 %: euro 98.012,53 (novantottomiladodici,53);
- quota regionale, 15%: euro 42.005,37 (quarantaduemilacinque,37).
2. Al fine di aumentare l’efficacia dell’attività, le risorse finanziarie possono essere integrate tramite deliberazione della Giunta regionale, mediante eventuali dotazioni aggiuntive, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14.
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Art. 4 – Potenziali beneficiari
1. Possono beneficiare delle sovvenzioni concesse per il finanziamento di programmi personalizzati di pre- incubazione e incubazione d’impresa oggetto del presente bando:
a) gli aspiranti imprenditori, come di seguito meglio precisati:
1) persone fisiche, singolarmente ovvero raggruppate in Team di progetto,
2) soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro,
che si assumono l’impegno a costituire impresa nel territorio regionale secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti, nonché secondo le modalità e le condizioni definite nell’articolo 20, comma 10;
b) le imprese culturali e creative così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b), regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la CCIAA competente per il territorio da meno di 36 (trentasei) mesi alla data del 23 marzo 2018. Con specifico riferimento ai liberi professionisti, il rispetto di anzidetto requisito è valutato in relazione alla data di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione di inizio attività;
c) le imprese turistiche così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c), regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente per il territorio da meno di 36 (trentasei) mesi alla data del 23 marzo 2018. Con specifico riferimento ai liberi professionisti, il rispetto di anzidetto requisito è valutato in relazione alla data di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione di inizio attività.
2. Nel rispetto delle medesime condizioni e dei termini previsti ai commi precedenti, possono beneficiare delle sovvenzioni concesse per il finanziamento di programmi personalizzati pre-incubazione e incubazione d’impresa oggetto del presente bando anche le imprese culturali, creative e turistiche non residenti nel territorio italiano, purché regolarmente costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese.
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del candidato beneficiario
1. I soggetti di cui all’articolo 4 che si candidano a beneficiare della sovvenzione prevista dal presente bando devono possedere i requisiti di ammissibilità di seguito elencati:
a) limitatamente alle persone fisiche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 1), avere o impegnarsi ad eleggere domicilio legale sul territorio regionale alla data di avvio dell’Operazione. A questi fini, il domicilio legale può essere eventualmente eletto presso l’Incubatore certificato preposto alla realizzazione del progetto;
b) avere o impegnarsi a costituire, alla data di avvio dell’Operazione, la propria sede legale, ovvero un’unità operativa attiva sul territorio regionale nella quale realizzare il progetto;
c) non essere impresa in difficoltà come definita all’articolo 2, comma 1, lettera w);
d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e) non essere stato oggetto di sanzione interdittiva1 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
g) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
h) possedere adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da sviluppare, valutata dal Comitato tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera a);
i) essere PMI come definita all’articolo 2, comma 1, lettera a);
j) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti “de minimis”2;
k) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Detto requisito è verificato dalla SRA prima della concessione e della liquidazione della sovvenzione;
l) non aver già beneficiato in precedenza di sovvenzioni concesse a valere sull’Attività 2.1.b del POR FESR FVG 2014-2020.
Art. 6 - Settori e attività escluse
1. Non sono ammesse all’aiuto le imprese turistiche che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all’Allegato B).
2. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono ammesse all’aiuto le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
a) 12.00.00 Industria del tabacco;
b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.
3. Dal bando sono altresì esclusi:
a) i settori della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio3;
b) il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
4. Ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 1407/2013 non sono ammessi:
a) gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio4;
b) gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
5. In attuazione delle disposizioni prescritte dal Programma Operativo Regionale FESR FVG 2014-2020 con specifico riferimento all’attività 2.1.b, non sono ammessi a finanziamento spettacoli ed eventi culturali.
1. Articolo 9, comma 2, lettera d), X.Xxx. 08 giugno 2001 n. 231.
2. Reg. (UE) n. 1407/2013.
3. Articolo 9, comma 2, lettera d), D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
4 Articolo 9, comma 2, lettera d), D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Capo 3. PROGETTI FINANZIABILI E COSTI AMMISSIBILI
1. Sono ammissibili i progetti come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera o), a condizione che:
a) riscontrino il livello minimo di qualità progettuale, valutato dal Comitato tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b);
b) abbiano una durata compresa tra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 18 (diciotto) mesi.
2. Il candidato beneficiario può presentare un solo progetto a valere sul presente bando.
1. Ai fini della predisposizione del programma personalizzato di pre-incubazione e incubazione d’impresa finalizzato alla realizzazione del progetto, il candidato beneficiario:
a) sceglie fra i servizi specificati nel Catalogo di cui all’Allegato A), che verranno realizzati dall’Incubatore certificato preposto, con il coordinamento tecnico operativo di AREA Science Park;
b) propone eventuali ulteriori servizi accessori scegliendo tra quelli specificati nel successivo comma 2, acquisiti da AREA Science Park a favore del Beneficiario, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.
2. In particolare, rientrano nei servizi di cui al comma 1, lettera b), le seguenti tipologie:
a) Acquisizione di strumenti e attrezzature:
acquisizione in leasing e noleggio di strumenti ed attrezzature specifici, strettamente correlati alla realizzazione del progetto;
b) Acquisizione di servizi di consulenza:
acquisizione di servizi di consulenza qualificati, strettamente correlati alla realizzazione del progetto, acquisiti alle normali condizioni di mercato rivolgendosi a fornitori esterni e indipendenti rispetto ai Realizzatori. Rientrano in questa categoria di servizi le attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, le attività di studio, progettazione tecnica, analisi tecniche, economiche e di mercato, iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing e similari, affidati ad operatori economici fra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, università, organismi di ricerca, società di consulenza, di ingegneria, di sviluppo software e professionisti. La presente categoria di servizi non ricomprende la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza di opere edili e impiantistiche;
c) Acquisizione di prestazioni e lavorazioni:
acquisizione di servizi di prestazioni e lavorazioni strettamente correlati alla realizzazione del progetto, acquisite alle normali condizioni di mercato rivolgendosi a fornitori esterni e indipendenti rispetto ai Realizzatori. Rientrano in questa categoria il servizio di costruzione di prototipi, l’effettuazione di test e prove tecniche e commerciali, servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione e lo sviluppo del prodotto, servizi propedeutici alla brevettazione, prestazioni legate alla messa a disposizione di infrastrutture tecniche e di ricerca per l’attività di ricerca, sviluppo e messa in produzione di pre-serie, comunicazione, promozione, divulgazione e diffusione dei risultati;
d) Acquisizione di beni immateriali:
acquisizione di diritti d’uso o licenze di brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale, software specialistici, nonché banche dati, strettamente correlati alla realizzazione del progetto. I beni immateriali sono acquisiti alle normali condizioni di mercato rivolgendosi a fornitori esterni e indipendenti rispetto ai Realizzatori.
Art. 9 - Limiti di aiuto e costi ammissibili a rimborso
1. La sovvenzione concessa a titolo di rimborso dei costi correlati alla realizzazione di ciascuna Operazione non può essere superiore ad euro 72.000,00 (settantaduemila,00)
2. Nel rispetto del limite di aiuto previsti al comma 1:
a) i costi correlati ai servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), sono ricompresi tra un limite minimo di euro 20.000,00 (ventimila,00) ed un limite massimo di euro 32.000,00 (trentaduemila,00), e sono stimati secondo i parametri definiti all’articolo 14, comma 3, lettera b), punto 1);
b) i costi correlati all’acquisizione degli eventuali ulteriori servizi accessori di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), è definita in misura complementare ai costi di cui alla lettera a), fino all’occorrenza dell’importo complessivo della sovvenzione richiesta.
3. I costi ascritti ai servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili a rimborso purché strettamente correlati alla realizzazione dell’Operazione sovvenzionata, e sostenuti dal giorno successivo alla data della comunicazione dell’adozione del provvedimento di impegno di spesa di cui all’articolo 20, comma 11, sino al termine finale dell’Operazione, quale indicato nella pertinente Convenzione di sovvenzione. In particolare, i costi correlati alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), sono rendicontati nel rispetto delle modalità previste dal documento metodologico relativo alle condizioni per l’applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi riferite all’Attività 2.1.b, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1757, di data 22 settembre 2017, con la quale sono state contestualmente definite le opzioni di semplificazione di seguito puntualmente elencate:
1) tabelle standard di costi unitari, riferite al costo del personale dei Realizzatori ex articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013;
2) tasso forfettario del 15%, riferito ai costi indiretti ex articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013;
4. I costi correlati alla tipologia di servizi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), sono determinati dai canoni riferiti al periodo di realizzazione dell’Operazione, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto.
Art. 10 - Tipologie di spesa e tipologie di servizi non ammissibili
1. Non sono ammesse all’aiuto le tipologie di servizi diverse da quelle di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), ed in particolare:
a) operazioni di lease-back;
b) l’acquisizione di consulenze continuative connesse all’attività ordinaria dell’impresa, non strettamente funzionali alla realizzazione dell’Operazione;
c) consulenze finalizzate alla redazione, alla predisposizione ed all’aggiornamento di manuali d’uso e manuali utente;
d) l’acquisizione di certificazioni di qualità;
e) l’acquisizione di garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari.
2. Non è ammesso all’aiuto l’acquisto della proprietà o di diritti reali minori di godimento riferiti a beni strumentali, ad attrezzature, nonché a beni immateriali.
Art. 11 - Durata e termini di realizzazione dell’Operazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, la durata massima dell’Operazione non deve superare i 21 (ventuno) mesi.
2. Il termine iniziale ed il termine finale dell’Operazione sono indicati nella relativa Convenzione di sovvenzione.
Art. 12 - Intensità dell’agevolazione
2. La sovvenzione è concessa al Beneficiario, a titolo di rimborso del 100% dei costi ammissibili stimati in relazione alla realizzazione dell’Operazione, ed è corrisposta secondo le modalità previste dall’articolo 1269 del codice civile (delegazione di pagamento).
1. La sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione non è cumulabile né con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, né con finanziamenti europei a gestione diretta, concessi a valere sulle medesime spese ammissibili.
2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
3. Qualora fosse superato il massimale previsto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013, il Beneficiario della sovvenzione perderà il diritto all’intero aiuto in conseguenza del quale il massimale è stato superato.
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Art. 14 - Composizione della domanda
2. Ciascun candidato beneficiario non può presentare più di una domanda di sovvenzione a valere sul presente bando.
3. Costituiscono parte sostanziale ed integrante della domanda, pena l’inammissibilità della stessa, tutti i seguenti documenti:
a) la relazione tecnica del progetto, contenente l’indicazione:
1) dei soggetti ricompresi nel Team di progetto;
2) della sua durata, delle attività progettuali programmate, e degli elementi utili alla valutazione del progetto sulla base dei criteri previsti dall’Allegato C);
3) delle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), individuati ai fini della predisposizione dei contenuti dell’Operazione finalizzata alla realizzazione del progetto;
b) il Piano dei costi recante la quantificazione finanziaria dei costi stimati in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 9. In particolare, il candidato beneficiario:
1) per quanto attiene ai costi correlati ai servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), elabora una stima complessiva parametrata alla tipologia, al numero e alla durata dei servizi prescelti, nonché ai risultati progettuali attesi;
2) ai limitati fini di documentare la quantificazione finanziaria dei costi correlati ai servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), può eventualmente allegare al Piano dei costi i pertinenti preventivi di spesa;
c) le dichiarazioni debitamente sottoscritte dal candidato beneficiario, attestanti:
1) la presa visione del bando;
2) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 26;
3) l’assunzione dell’impegno a costituire, nel territorio regionale, la sede legale o l’unità operativa attiva nella quale realizzare il progetto, ovvero, limitatamente alle persone fisiche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 1), avere o impegnarsi a eleggere domicilio legale sul territorio regionale alla data di effettivo avvio dell’Operazione. A questi fini, il domicilio legale può essere eventualmente eletto presso l’Incubatore certificato preposto alla realizzazione del progetto;
4) limitatamente agli aspiranti imprenditori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), l’assunzione dell’impegno a costituire impresa nel territorio regionale secondo le modalità e le condizioni definite nell’articolo 20, comma 10;
d) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal candidato beneficiario, attestanti:
1) per le imprese, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), d) ed e), ossia essere impresa attiva nel territorio regionale, non in difficoltà secondo la definizione comunitaria, non sottoposta a procedura concorsuale, né destinataria di sanzioni interdittive;
2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come previsto all’articolo 5, lettera e) del bando;
3) il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti “de minimis”;
4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 13;
5) l’iscrizione all’INAIL per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI impiegati nel progetto;
6) il rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ossia l’assenza di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo fra il candidato beneficiario e società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti o affini fino al secondo grado, rilevanti ai fini della concessione della sovvenzione.
4. Il candidato beneficiario allega altresì:
a) il curriculum di ciascuno dei soggetti ricompresi nel Team di progetto;
b) la dichiarazione recante l’indicazione dell’ordine di preferenza di ciascuno degli Incubatori certificati regionali prescelti per l’esecuzione dell’Operazione;
c) la copia del modello F23 concernente il pagamento dell’imposta di bollo di cui al comma 6, qualora non effettuato con modalità elettronica;
d) la copia dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora non depositato presso il Registro delle imprese o il REA;
e) la procura del firmatario, qualora non sia legale rappresentante e i poteri non siano riportati in visura, ovvero per soggetti diversi da imprese. La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa individuale richiedente e caricata sul sistema in allegato alla domanda ovvero da ciascuna delle persone fisiche facenti parte del Team di progetto;
f) per le imprese non residenti nel territorio italiano all’atto di presentazione della domanda, la documentazione comprovante la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e l’iscrizione nel relativo registro delle imprese;
g) la documentazione comprovante l’eventuale valutazione positiva del progetto nell’ambito di Programmi europei a gestione diretta, ma non finanziato per carenza di risorse;
h) la documentazione comprovante l’eventuale adozione di strumenti di promozione della Responsabilità sociale d’impresa (RSI);
i) la copia delle eventuali lettere di intenti comprovanti la disponibilità manifestata da parte di soggetti pubblici o privati ad agevolare l’attuazione dell’Operazione coadiuvando, a titolo gratuito, la realizzazione di determinate attività progettuali.
5. I modelli della domanda e dei documenti di cui ai commi 3 e 4, lettere b) ed e), sono approvati con decreto del Direttore del Servizio Attività culturali e pubblicati sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione e dell’invio della documentazione attraverso il sistema FEG.
6. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici,00) da versare tramite F23, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all’articolo 15, comma 7.
7. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nell’articolo 31.
Art. 15 - Presentazione della domanda
1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla Direzione Centrale Cultura e Sport, Servizio Attività culturali - Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR”, solo ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato FEG (Front End Generalizzato), accessibile dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.
2. La domanda di sovvenzione è sottoscritta e inoltrata:
a) dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare dell’impresa individuale o dal procuratore individuato all’interno al Team di progetto;
ovvero
b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell’impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 3, lettere c) e d) devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per l’impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente xxxxx.
3. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2019 alle ore 16.00.00 del giorno 15 maggio 2019. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il progetto riferito all’ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute.
4. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sulla domanda generata dal sistema è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento eIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS.
5. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all’articolo 14, comma 3, saranno considerate inammissibili, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3.
6. La Regione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 14, comma 4, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4.
7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell’invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando.
8. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui al comma 7, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELLA SOVVENZIONE
Art. 16 - Istruttoria preliminare di ammissibilità
1. La selezione delle domande di sovvenzione avviene con la procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Ciascuna domanda presentata viene sottoposta ad un’istruttoria preliminare da parte della SRA, volta ad accertare:
a) che sia stata redatta e presentata per via telematica tramite il sistema FEG;
b) che sia stata presentata nel rispetto dei termini di cui all’articolo 15, comma 3;
c) che sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante del candidato beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
d) che sia completa di tutti i documenti di cui all’articolo 14, comma 3;
e) qualora impresa turistica, che il candidato beneficiario svolga una delle attività ricompresa nell’elenco dei codici ISTAT ATECO 2007 indicati nell’Allegato B);
f) che il candidato beneficiario non svolga alcuna delle attività escluse di cui all’articolo 6.
3. Le domande di sovvenzione prive dei sopraelencati requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all’articolo 17.
4. La SRA prima dell’adozione del decreto di cui all’articolo 19, comma 1, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell’articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
Art. 17 - Istruttoria completa di ammissibilità
1. Le domande di sovvenzione, che hanno riscontrato positivamente le verifiche istruttorie preliminari di cui all’articolo 16, sono sottoposte ad un’ulteriore verifica istruttoria da parte della SRA, volta ad accertare:
a) che il progetto rispetti i limiti di durata prescritti all’articolo 7, comma 1, lettera b);
b) il rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 13;
c) che il candidato beneficiario abbia provveduto ad effettuare la scelta dei servizi di pre-incubazione e incubazione come prescritto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), ponendoli in relazione alle attività progettuali programmate;
d) che il candidato beneficiario abbia eventualmente provveduto ad individuare gli ulteriori servizi accessori di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), ponendoli in relazione alle attività progettuali programmate, e che i medesimi:
1) siano ascrivibili alle tipologie di servizi dettagliatamente elencate all’articolo 8, comma 2, lettere a), b),
c) e d);
2) non siano ascrivibili alle tipologie di spesa e tipologie di servizi di cui all’articolo 10;
e) la sussistenza della documentazione di cui all’articolo 14, comma 4.
2. La SRA provvede altresì alla verifica amministrativa dei criteri di valutazione indicati nella sezione 3 dell’Allegato C).
3. Non sono sanabili e determinano l’inammissibilità della domanda di sovvenzione la carenza dei documenti di
cui all’articolo 14, comma 3, nonché, con specifico riferimento alla relazione tecnica del progetto, l’incompletezza e l’insufficiente accuratezza e dettaglio degli elementi necessari alla valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico secondo le modalità di cui all’articolo 18, fatta salva la richiesta di eventuali chiarimenti in ordine a singoli e specifici aspetti tecnici da parte del medesimo.
4. Laddove la domanda di sovvenzione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione al candidato beneficiario assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Detto termine può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 10 (dieci) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
5. La SRA prima dell’adozione del decreto di cui all’articolo 19, comma 1, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell’articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
Art. 18 - Valutazione del Comitato Tecnico
1. I progetti relativi alle domande di sovvenzione che hanno riscontrato positivamente le verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17 sono sottoposti all’attività di valutazione del Comitato tecnico istituito ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo attuativo di cui all’articolo 2, lettera g).
2. Il Comitato tecnico procede alla verifica di ciascuno dei progetti di cui al comma 1, esaminando preliminarmente, nell’ordine, la sussistenza:
a) del requisito di ammissibilità del candidato beneficiario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), esprimendo un giudizio in merito alla capacità amministrativa, finanziaria ed operativa del medesimo, in applicazione dei criteri di cui alla sezione 1 dell’Allegato C) al presente bando. A questi fini il progetto deve totalizzare un punteggio uguale o superiore a:
1) punti 7,2 con riferimento all’indicatore 3.1;
2) punti 8 con riferimento all’indicatore 5.1;
3) punti 6 con riferimento all’indicatore 6.1;
b) del requisito di ammissibilità del progetto di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), esprimendo un giudizio in merito alla qualità del medesimo, in applicazione del criterio di valutazione indicato nella sezione 2 dell’Allegato C) al presente bando. A questi fini il progetto deve totalizzare un punteggio uguale o superiore a:
1) punti 6 con riferimento all’indicatore 1.1;
2) punti 6 con riferimento all’indicatore 1.2.
3. Il Comitato tecnico procede conseguentemente alla valutazione tecnica di ciascun progetto che ha riscontrato positivamente le verifiche preliminari di cui al comma 2, attribuendo un punteggio in applicazione dei criteri di valutazione indicati nella sezione 4 dell’Allegato C) al presente bando.
4. Il Comitato tecnico, nel dare applicazione agli indicatori:
a) 2.3 “Effetti intersettoriali intesi come ricadute su altri settori”,
b) 2.5 “Impatto dell’iniziativa imprenditoriale sia sul contesto socio-culturale e socio-economico del territorio obiettivo, anche in termini di benefici durevoli indotti dalla stessa, sulla filiera di riferimento”,
di cui alla sezione 4 dell’Allegato C) del bando, attribuisce particolare rilievo alla pertinenza del progetto rispetto ai settori culturali e creativi individuati dal Programma Operativo Regionale FESR FVG 2014-2020 con specifico riferimento alla Linea d’intervento 2.1.b.1, di seguito elencati:
1) architettura,
2) design,
3) grafica,
anche applicati alla filiera del sistema casa;
4) tecnologie per l’audiovisivo e lo spettacolo.
5. Al punteggio ottenuto a seguito delle verifiche preliminari di cui al comma 2, e della valutazione tecnica di cui ai commi 3 e 4, viene sommato il punteggio riscontrato a seguito dalla verifica amministrativa condotta dalla SRA ai sensi dell’articolo 17, comma 2, dando luogo al punteggio complessivo totalizzato da ciascun progetto.
6. L’attività di valutazione del Comitato tecnico si conclude con la predisposizione della graduatoria generale dei progetti ammissibili a finanziamento, stilata sulla base del punteggio complessivo totalizzato da ciascuno di essi.
7. Ai fini del posizionamento nella graduatoria generale di cui al comma 6 dei progetti che hanno totalizzato il medesimo punteggio, si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
a) la qualità del progetto, quale risultante dall’applicazione del criterio di valutazione di cui al n. 1 della sezione 4 dell’Allegato C);
b) le prospettive di impatto dei risultati sulla competitività delle imprese, quali risultanti dall’applicazione del criterio di valutazione di cui al n. 2 della sezione 4 dell’Allegato C);
c) in via residuale, l’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell’ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG.
8. La SRA prima dell’adozione del decreto di cui all’articolo 19, comma 1, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell’articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
Art. 19 - Formazione della graduatoria dei progetti ammissibili
1. Entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di sovvenzione previsto all’articolo 15, comma 3, e fatte salve le cause di sospensione del procedimento previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura è approvata:
a) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, recante l’indicazione:
1) del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi ai sensi dell’articolo 18, comma 5;
2) dei candidati beneficiari ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione;
3) dell’Incubatore certificato preposto all’esecuzione dell’Operazione, individuato in ragione della posizione in graduatoria riscontrata dal progetto selezionato, dell’ordine di preferenza espresso dal candidato beneficiario in sede di presentazione della domanda di sovvenzione, nonché della disponibilità garantita da ciascun Incubatore certificato;
b) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e dei candidati beneficiari non ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione per carenza di risorse finanziarie.
2. Con il medesimo provvedimento è altresì:
a) approvato l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento in conseguenza del riscontro negativo della verifica preliminare effettuata dal Comitato tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere a) e b), unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione;
b) approvato l’elenco delle domande non sottoposte all’attività di valutazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 18 in conseguenza del riscontro negativo delle verifiche istruttorie prescritte agli articoli 16 e 17, unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione.
3. Non è previsto il finanziamento parziale dei progetti. Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1, lettera b).
4. Le domande ricomprese nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b), che non sono finanziate entro due anni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, vengono archiviate.
5. Le graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicate sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al bando, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, assolvendo l’onere di comunicazione dell’ammissione a finanziamento.
1. Al fine di garantire la partecipazione del candidato beneficiario alla definizione dei contenuti dell’Operazione, la SRA comunica al medesimo l’avvio d’ufficio del procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione.
2. La Convenzione di sovvenzione è stipulata tra la SRA, AREA Science Park, l’Incubatore certificato preposto ed il candidato beneficiario e costituisce:
a) accordo sostitutivo del provvedimento di concessione della sovvenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge regionale 7/2000;
b) contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 44 della legge regionale 21/2007 e dell’articolo 10, comma 5 del Regolamento Attuativo del POR FESR FVG 2014 – 2020;
c) il documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna Operazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) 1303/2013.
3. La SRA, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, invita il candidato beneficiario a partecipare, unitamente ad AREA Science Park ed all’Incubatore certificato preposto, ad un calendario di incontri finalizzati a perfezionare gli elementi discrezionali della Convenzione di sovvenzione.
4. Costituiscono elementi discrezionali della Convenzione di sovvenzione:
a) Il Diario dell’Operazione, avente ad oggetto il programma personalizzato di pre-incubazione e incubazione d’impresa, sviluppato in moduli operativi consecutivi, ciascuno dei quali articolato in attività progettuali correlate alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b). A ciascun modulo operativo è associato un risultato operativo, concordato in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto selezionato. In particolare, per gli aspiranti imprenditori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il modulo conclusivo dell’Operazione è finalizzato a supportare il Beneficiario nelle attività progettuali che precedono la costituzione in impresa;
b) l’Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione, comprendente l’indicazione dei soggetti che, a diverso titolo, partecipano alla gestione, al coordinamento tecnico operativo, all’esecuzione e all’attuazione dell’Operazione. Sono contestualmente definiti, in relazione a ciascuno dei medesimi, i profili professionali, le relative mansioni, nonché, limitatamente ai Realizzatori, il relativo monte ore complessivo;
c) il Quadro economico dell’Operazione, recante l’elenco dei costi ammissibili correlati alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), definiti congiuntamente nel rispetto dei limiti prescritti dall’articolo 9. Con specifico riferimento alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), il costo imputato all’attività di coordinamento tecnico operativo non può essere superiore al 12% del valore complessivo della sovvenzione richiesta.
5. In considerazione delle risultanze emerse nel corso degli incontri di cui al comma 3, la SRA, AREA Science Park e l’Incubatore certificato preposto predispongono la proposta di Convenzione di sovvenzione che viene comunicata al candidato beneficiario per la formale accettazione.
6. Con la comunicazione di cui al comma 5 è assegnato al candidato beneficiario un termine perentorio di 10 (dieci) giorni entro e non oltre il quale provvedere alla formale accettazione della proposta di Convenzione di sovvenzione.
7. La mancata accettazione ovvero l’accettazione tardiva della proposta di Convenzione di sovvenzione di cui al comma 5, rilevano quale rinuncia del candidato beneficiario alla sovvenzione.
8. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione è preceduta dall’adozione da parte della SRA del provvedimento di approvazione dello schema di Convenzione di sovvenzione, predisposto in conformità alla proposta di cui al comma 5, previa acquisizione della formale accettazione della medesima da parte del candidato beneficiario ai sensi del comma 6. Con il medesimo provvedimento è altresì disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie, nei limiti della dotazione definita all’articolo 3.
9. Fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000, la SRA, AREA Science Park, l’Incubatore certificato preposto ed il candidato beneficiario sottoscrivono la Convenzione di sovvenzione entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
10. Limitatamente agli aspiranti imprenditori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), all’atto della sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione, il candidato beneficiario assume l’obbligo di costituire impresa nel territorio regionale secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti entro e non 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine finale dell’Operazione sovvenzionata, quale definito nella Convenzione medesima. L’efficacia di tale obbligo è sospensivamente condizionata alla scelta del Beneficiario di dare attuazione al modulo conclusivo dell’Operazione. Laddove l’aspirante imprenditore esprima la volontà di non attivare il modulo conclusivo dell’Operazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 23 in materia di recesso.
11. In attuazione dell’articolo 10, comma 5, del Regolamento Attuativo del POR FESR FVG 2014 – 2020, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione da parte di ciascuno dei contraenti, la SRA adotta a favore del Beneficiario il decreto di impegno di spesa per un importo corrispondente al valore della sovvenzione e provvede a comunicare il medesimo a ciascuna delle parti contraenti.
12. La SRA procede allo scorrimento della graduatoria dei progetti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), in caso di:
a) mancata partecipazione del candidato beneficiario agli incontri di cui al comma 3, fatta salva la facoltà per il medesimo di comunicare preventivamente comprovati motivi che ostano alla sua partecipazione e di richiedere contestualmente la riprogrammazione degli incontri medesimi, fermo restando il rispetto del termine previsto al comma 9 per la conclusione del procedimento;
b) mancata accettazione ovvero accettazione tardiva della proposta di convenzione di sovvenzione da parte del candidato beneficiario;
c) formale rinuncia da parte del candidato beneficiario.
Capo 6. VARIAZIONI DELL’OPERAZIONE, PROROGA
Art. 21 - Attuazione e variazioni dell’Operazione
1. Il Beneficiario attua l’Operazione nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente Bando e definiti nella pertinente Convenzione di sovvenzione.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, è ammissibile la variazione dell’Operazione che insiste sui soli elementi discrezionali della Convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 20, comma 4, lettere a), b) e c), a condizione che:
a) sia adeguatamente motivata in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto selezionato, e non pregiudichi il raggiungimento dei risultati operativi concordati;
b) non comporti la rideterminazione della dimensione economico finanziaria dell’Operazione oltre i limiti definiti dall’articolo 9, commi 1 e 2;
c) non comporti una riduzione del punteggio assegnato al progetto selezionato al di sotto del punteggio attribuito all’ultimo progetto ricompreso nella graduatoria di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a);
d) sia preventivamente concordata dal Beneficiario con i Realizzatori dell’Operazione;
e) sia comunicata ai sensi del comma 3, ovvero formalmente presentata ai sensi del comma 6, entro e non oltre i 3 (tre) mesi precedenti la scadenza del termine finale dell’Operazione fissato dalla Convenzione di sovvenzione.
3. La variazione dell’Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), inferiore ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) deve essere comunicata alla SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione.
4. L’omessa comunicazione, ovvero la comunicazione effettuata successivamente all’effettiva esecuzione della variazione di cui al comma 3, comporta l’inammissibilità a rimborso dei costi derivanti dalla variazione medesima.
5. Con riferimento alla variazione dell’Operazione di cui al comma 3, la verifica amministrativa del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2, nonché dell’adempimento di cui al comma 4, è effettuata nel corso del procedimento di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, avviato a seguito della presentazione della domanda di rimborso di cui all’articolo 25.
6. La variazione dell’Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), pari o superiore ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) deve essere autorizzata da parte della SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione. A questi fini il Beneficiario presenta alla SRA formale domanda di variazione dell’Operazione.
7. Fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000, la SRA adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 6, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domanda, espletata la verifica amministrativa in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità prescritte al comma 2, ed eventualmente acquisito il parere degli esperti valutatori che hanno partecipato all’attività di valutazione del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l’opportunità o sussista incertezza in merito alla coerenza tra la variazione ed il progetto selezionato.
8. I motivi che ostano all’adozione del provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 7, vengono comunicati al Beneficiario ai sensi dell’articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
9. La variazione di cui ai commi 3 e 6 non determina l’aumento della sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione.
10. Non è ammissibile la variazione dell’Operazione che comporti uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), fatta eccezione per il caso in cui sopravvengano specifiche esigenze strettamente correlate all’attuazione dell’Operazione, dettagliatamente documentate nella comunicazione preventiva di cui al comma 3, ovvero nella domanda di variazione di cui al comma 6, e fatto salvo comunque il rispetto dei limiti prescritti all’articolo 9, commi 1 e 2, nonché all’articolo 20, comma 4, lettera c), secondo periodo.
11. La variazione dell’Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione che insiste sui soggetti ricompresi nel Team di progetto, ovvero sui soggetti preposti al coordinamento tecnico operativo ed all’esecuzione dell’Operazione, è ammissibile a condizione che i soggetti subentranti siano dotati di comprovata esperienza professionale e competenze equipollenti, e fatto salvo comunque il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, nonché dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 3.
12. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 in relazione alle operazioni societarie ed il subentro.
Art. 22 - Proroga del termine finale dell’Operazione
1. È ammessa la proroga del termine finale dell’Operazione purché siano rispettate le condizioni prescritte all’articolo 21, comma 2, lettere da a) a d), e la relativa domanda venga presentata dal Beneficiario non oltre i 3 (tre) mesi precedenti la scadenza del termine medesimo.
2. La SRA autorizza la proroga di cui al comma 1 entro 30 (trenta) giorni dalla formale presentazione della domanda da parte del Beneficiario.
3. La SRA può concedere una sola proroga del termine finale dell’Operazione, di durata non superiore a 90 (novanta) giorni.
4. La proroga autorizzata dalla SRA non comporta la maggiorazione della sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione.
5. In caso di mancato accoglimento della domanda di proroga sono comunque ammessi a rimborso i costi ammissibili sostenuti fino alla data di scadenza del termine finale dell’Operazione, previa verifica della compiuta realizzazione del progetto secondo gli obiettivi e le finalità originari, comunque entro e non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine finale dell’Operazione.
Art. 23 - Recesso unilaterale del Beneficiario dalla Convenzione di sovvenzione
1. Il Beneficiario ha la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione di sovvenzione, fatto salvo:
a) l’obbligo di dare attuazione all’Operazione fino alla completa realizzazione del modulo operativo nel corso del quale è stata formalmente manifestata la volontà di recedere;
b) il rispetto del vincolo di stabilità dell’Operazione di cui all’articolo 27;
c) il divieto di recedere nel corso del modulo conclusivo dell’Operazione.
2. Il Beneficiario comunica il recesso alla SRA attraverso il sistema informatico FEG (Front End Generalizzato), accessibile dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nella sezione dedicata al bando, con preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni, dando atto delle ragioni che motivano l’interruzione del programma personalizzato di pre-incubazione e incubazione d’impresa.
3. Sono ammissibili a rimborso i costi correlati alla esecuzione dell’Operazione compresi quelli sostenuti per la realizzazione del modulo operativo in relazione al quale il Beneficiario ha esercitato il recesso.
4. La liquidazione dei costi di cui al comma 3 è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 25.
5. Il recesso unilaterale formulato dal Beneficiario in violazione delle condizioni prescritte al comma 2 rileva quale rinuncia alla sovvenzione e comporta la decadenza del medesimo dal diritto all’aiuto ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera a).
Art. 24 - Operazioni societarie e subentro
1. Ai sensi dell’articolo 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei Beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per richiedere la sovvenzione;
b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
c) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente bando e segnatamente quelli di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli ulteriori obblighi definiti nella Convenzione di sovvenzione.
2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 15 (quindici) giorni dalla registrazione dell’atto che determina il subentro la cui copia va allegata alla domanda unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l’impegno alla prosecuzione dell’attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è
predisposta secondo il modello pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx.
3. Qualora l’operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di sovvenzione e l’adozione del decreto di cui all’articolo 19, comma 1, la relativa domanda di aiuto e l’eventuale domanda di
subentro non sono ammesse.
4. Nel caso in cui la domanda di subentro venga presentata alla SRA nel periodo ricompreso tra l’adozione del decreto di cui all’articolo 19, comma 1, e l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 8, la SRA avvia nuovamente il procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione.
5. Per le istanze di subentro pervenute dopo l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 8, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all’eventuale conferma della sovvenzione concessa. L’eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della pertinente domanda, in conformità ai contenuti della Convenzione di sovvenzione originariamente definiti ai sensi dell’articolo 20, comma 4.
6. La trasformazione della società ai sensi dell’articolo 2498 e seguenti del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell’impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di sovvenzione ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’articolo 27, è comunicata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell’atto che determina la trasformazione. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
7. La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria a seguito di operazione societaria, successiva alla concessione della sovvenzione, non comporta la rideterminazione della sovvenzione concessa.
8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nella sovvenzione, il provvedimento di cui all’articolo 20, comma 8, non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
Capo 7. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOVVENZIONE
Art. 25 - Domanda di rimborso della sovvenzione e rendiconto dell’Operazione
1. Il Beneficiario, coadiuvato dai Realizzatori, predispone e presenta, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi, rispettivamente:
a) alla scadenza del termine finale di ciascuno dei moduli operativi consecutivi fissati nella Convenzione di sovvenzione, la domanda di rimborso intermedio;
b) alla scadenza del termine finale dell’Operazione fissato nella Convenzione di sovvenzione, la domanda di rimborso finale.
2. Fermo restando il termine perentorio di cui al comma 1, la durata dei singoli moduli operativi può essere calendarizzata dalle parti in sede di formazione della Convenzione di sovvenzione sulla base delle esigenze correlate a ciascuna Operazione.
3. Il Beneficiario predispone e presenta la domanda di cui al comma 1 per via telematica tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro (FEG) accessibile dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nella sezione dedicata al bando, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di sovvenzione.
4. Alla domanda di rimborso della sovvenzione è allegato il rendiconto dell’Operazione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario.
5. Il rendiconto dell’Operazione è composto:
a) dalla relazione tecnico descrittiva di adeguato approfondimento, suddivisa in sezioni dedicate, rispettivamente, al Beneficiario ed ai Realizzatori, dalla quale emerge per ciascun periodo di riferimento, nonché in coerenza con il Diario dell’Operazione:
1) lo stato di avanzamento attuativo del programma personalizzato di pre-incubazione e incubazione d’impresa con specifico riferimento alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b);
2) il grado di realizzazione dei risultati dell’Operazione definiti in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto;
3) il mantenimento dei requisiti previsti al comma 14, laddove pertinente;
b) dalla nota di xxxxxx, emessa dal Responsabile del coordinamento tecnico operativo e intestata al beneficiario, recante l’indicazione analitica dei costi ammissibili a rimborso ascritti alla realizzazione dell’Operazione e relativi:
1) ai servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), realizzati dall’Incubatore certificato preposto, con il coordinamento tecnico operativo di AREA Science Park a favore del beneficiario, in applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui all’articolo 9, comma 3, punti n. 1) e 2);
2) ai servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), acquisiti dal Responsabile del coordinamento tecnico operativo a favore del beneficiario, con l’evidenza degli elementi identificativi di ciascuno dei pertinenti documenti giustificativi di spesa;
c) dai timesheet riferiti a ciascuno dei soggetti che partecipano alla realizzazione dell’Operazione, quali individuati nell’Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione, debitamente sottoscritti dai medesimi.
6. La nota di debito di cui al comma 5, lettera b), è predisposta in coerenza con l’Assetto organizzativo complessivo ed il Quadro economico dell’Operazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 21 in caso di variazione dell’Operazione.
7. Il Beneficiario allega alla domanda di rimborso della sovvenzione le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti:
a) il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), d), e), g) e j);
b) il rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 13;
c) il rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31 della legge regionale 7/2000.
8. La SRA effettua le verifiche amministrative ed i controlli di cui all’articolo 29 su ciascuna delle domande di rimborso presentate dal beneficiario, secondo le modalità definite dal Manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma. Con specifico riferimento:
a) ai costi correlati ai servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), la SRA provvede nel corso delle verifiche amministrative ad acquisire d’ufficio dai Realizzatori, laddove pertinente, l’estratto delle pertinenti pagine del Libro unico del lavoro recanti la registrazione della presenza di ciascuno dei soggetti che ha partecipato alla realizzazione dell’Operazione nel periodo di riferimento, ovvero documentazione equipollente;
b) ai costi correlati ai servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), la SRA provvede nel corso delle verifiche amministrative ad acquisire d’ufficio dal Responsabile del coordinamento tecnico operativo, laddove pertinente, copia di ciascuno dei giustificativi di spesa corredati da copia dei pertinenti mandati di pagamento e dalle copie delle relative quietanze di tesoreria.
9. Qualora l’uso dei beni acquisiti secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 2, lettere a) e d), non sia esclusivamente riferito alla realizzazione di una singola Operazione, il relativo costo è imputato in proporzione all’uso effettivo ascritto pro quota a ciascuna Operazione.
10. Laddove la domanda di rimborso sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni entro e non oltre il quale provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.
11. Qualora la variazione dell’Operazione di cui all’articolo 21, commi 3 e 6, comporti la riduzione del costo complessivamente ammesso per la realizzazione dell’Operazione, quale definito nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione, la SRA procede alla rideterminazione proporzionale della sovvenzione concessa.
12. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal medesimo illegale ed incompatibile con il mercato comune, la SRA assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il
quale provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione dell’aiuto illegale e incompatibile. Laddove il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il suddetto termine, la SRA adotta il provvedimento di revoca della sovvenzione.
13. La SRA provvede all’adozione dei provvedimenti conseguenti all’esito delle attività di verifica e controllo entro
90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso della sovvenzione, fatte salve le sospensioni dei termini previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000.
14. La liquidazione della sovvenzione è subordinata:
a) al mantenimento dei requisiti previsti per l’attribuzione del punteggio in relazione ai criteri di valutazione di cui alla sezione 5 dell’Allegato C), di seguito elencati:
1) ricadute ambientali, indicatore 2.4;
2) partecipazione di persone con disabilità, indicatore 10.1;
b) alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l’intervento sostitutivo come disciplinato dall’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.
15. La sovvenzione è corrisposta al beneficiario secondo le modalità previste all’articolo 1269 del codice civile.
16. La liquidazione della sovvenzione è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
17. In caso di esito non regolare delle attività di verifica e controllo, la SRA prima dell’adozione del provvedimento di diniego della domanda di rimborso della sovvenzione, comunica al Beneficiario i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
18. Al fine di documentare il perfezionamento del circuito finanziario delle risorse concesse al beneficiario per la realizzazione di ciascuna Operazione, la SRA, successivamente all’adozione dei provvedimenti di liquidazione della sovvenzione, acquisisce d’ufficio dai Realizzatori la documentazione comprovante la regolazione dei rapporti finanziari intercorrenti fra i medesimi in forza delle disposizioni dettate dell’Accordo esecutivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO
Art. 26 - Obblighi del Beneficiario
1. Il Beneficiario è tenuto a:
a) utilizzare il sistema FEG per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, laddove la SRA non richieda espressamente la trasmissione delle medesime tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx;
b) dare adeguata attuazione all’Operazione nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente bando e definiti nella pertinente Convenzione di sovvenzione;
c) costituire e mantenere sul territorio regionale la sede legale o l’unità operativa attiva, continuativamente, per tutta la durata dell’Operazione sovvenzionata;
d) limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 1), eleggere e mantenere il domicilio legale sul territorio regionale, continuativamente, per tutta la durata dell’Operazione sovvenzionata;
e) limitatamente agli aspiranti imprenditori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), che hanno attivato il modulo conclusivo dell’Operazione, costituire l’impresa nel territorio regionale secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti entro e non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine finale dell’Operazione;
f) rispettare il vincolo di stabilità di cui all’articolo 27;
g) predisporre e presentare la domanda di rimborso della sovvenzione nel rispetto dei termini e della modalità definite all’articolo 25;
h) collaborare con i Realizzatori all’implementazione del fascicolo dell’Operazione, contribuendo, per quanto di competenza, alla predisposizione delle relazioni tecnico descrittive dell’Operazione;
i) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
j) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31 della legge regionale 7/2000;
k) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l’adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l’origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l’età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte fasi della preparazione e dell’esecuzione degli interventi;
l) rispettare il divieto di cumulo di cui all’articolo 13;
m) comunicare le informazioni necessarie all’implementazione del sistema di monitoraggio con le medesime modalità richieste dal sistema FEG per la presentazione della domanda di sovvenzione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all’articolo 28;
n) comunicare alla SRA la variazione dei dati identificativi che lo riguardano (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ragione sociale, legali rappresentanti, residenza, domicilio legale, forma giuridica e tipo di organizzazione);
o) comunicare alla SRA, prima dell’adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto, la chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto, al fine di eventuali controlli, pena l’inammissibilità a rimborso dei costi correlati alla realizzazione dell’Operazione sostenuti successivamente alla data di chiusura o trasferimento della predetta sede.
2. Il Beneficiario è tenuto altresì ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 (tre) mesi dall’avvio dell’Operazione, e fino all’adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto finale, con le seguenti modalità:
a) fornendo sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e gli obiettivi, nonché i risultati dell’Operazione, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea attraverso l’apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione europea, attraverso l’apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando.
3. Qualora il Beneficiario realizzi iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l’apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
4. Qualora richiesto dalla SRA, il Beneficiario trasmette una sintesi del progetto, gli obiettivi ed i risultati dello stesso, eventualmente corredata da materiale fotografico o video di libera diffusione al fine di promuovere e divulgare le attività e i risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell’Amministrazione regionale, sul Rapporto Annuale di Attuazione o utilizzati quale informazione descrittiva dell’avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.
Art. 27 - Vincolo di stabilità delle Operazioni
1. Fatta eccezione per gli aspiranti imprenditori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), che non hanno attivato il modulo conclusivo dell’Operazione, l’attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 (tre) anni decorrenti:
a) dalla data di effettiva costituzione in impresa per gli aspiranti imprenditori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), che hanno attivato il modulo conclusivo dell’Operazione;
b) dalla data di conclusione dell’Operazione sovvenzionata per tutte le altre categorie di Beneficiari.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del Beneficiario il mantenimento dei seguenti requisiti per lo stesso periodo di cui al comma 1:
a) essere iscritto al Registro delle imprese o al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la CCIAA competente per il territorio;
b) avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.
3. Successivamente alla scadenza del termine finale dell’Operazione definito nella pertinente Convenzione di sovvenzione, il rispetto del vincolo di stabilità dell’Operazione è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all’annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all’anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. Prima di disporre l’ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l’invio della dichiarazione di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 8, e recupero della sovvenzione non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
Art. 28 - Indicatori di realizzazione e di risultato
1. Ai fini di consentire la valutazione dell’efficacia degli interventi per l’Attività 2.1.b, gli indicatori di monitoraggio previsti dal POR FESR FVG 2014-2020 sono quelli elencati nelle tabelle sottostanti:
INDICATORI DI RISULTATO
C.6.1 – Indicatori comuni
23a35 - Addetti delle imprese nate nell’ultimo triennio in percentuale su addetti totali
C.7: Indicatori di realizzazione
C.7.1 – Indicatori comuni
CO01 - numero di imprese che ricevono un sostegno CO02 - numero di imprese che ricevono sovvenzioni
CO05 - numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
CO08 - crescita dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 305 - numero di aziende/beneficiari finanziati
C.8: Indicatori ambientali
a) Numero di nuove imprese nei settori della Green economy
b) Percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati
c) Percentuale di progetti a valenza ambientale (spesa) sull'importo complessivo dei progetti finanziati
d) Numero di imprese le cui iniziative hanno una ricaduta ambientale nei seguenti ambiti:
1) utilizzo di materiali ecocompatibili
2) riuso dei residui di lavorazione
3) riduzione e riciclo dei rifiuti
4) riduzione e abbattimento degli inquinanti
5) risparmio di risorse energetiche e idriche e efficienza energetica
6) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
2. I Beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rimborso e rendiconto.
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE
Art. 29 - Controlli e ispezioni
1. Nel corso dei procedimenti finalizzati all’assegnazione, alla concessione ed alla liquidazione della sovvenzione, nonché per tutta la durata dell’Operazione, possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. La SRA effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% dei rendiconti allegati alle domande di rimborso della sovvenzione presentate da ciascun Beneficiario.
4. Nell’ambito dei procedimenti di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, la SRA svolge controlli amministrativi su tutta la documentazione giustificativa di spesa allegata alla domanda di rimborso della sovvenzione, secondo le modalità definite dal Manuale delle procedure di gestione e controllo del programma.
5. I controlli in loco possono essere effettuati su un campione di operazioni secondo le modalità definite dal Manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma.
Art. 30 - Annullamento, decadenza, revoca e rideterminazione della sovvenzione
1. Il provvedimento di approvazione dello schema di Convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 20, comma 8, è annullato qualora riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del Beneficiario non conforme al principio della buona fede. Con il medesimo provvedimento di annullamento la SRA rende atto dell’intervenuta risoluzione di diritto della Convenzione di sovvenzione.
2. Fatte salve le ipotesi di rideterminazione della sovvenzione concessa disposte ad esito delle attività di verifica e controllo di cui agli articoli 25 e 29, il provvedimento di cui all’articolo 20, comma 8, è revocato per effetto della decadenza del Beneficiario dal diritto alla sovvenzione intervenuta in conseguenza:
a) della rinuncia del Beneficiario;
b) dell’inadempimento del Beneficiario dell’obbligo di:
1) costituire e mantenere sul territorio regionale la sede legale o l’unità operativa attiva, continuativamente, ovvero eleggere e mantenere il domicilio legale sul territorio regionale, continuativamente, per tutta la durata dell’Operazione sovvenzionata;
2) costituire l’impresa nel territorio regionale secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti entro e non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine finale dell’Operazione, limitatamente ai Beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), che hanno attivato il modulo conclusivo dell’Operazione;
3) predisporre e presentare la domanda di rimborso della sovvenzione nel rispetto dei termini e delle modalità definite all’articolo 25;
4) collaborare con i Realizzatori all’implementazione del fascicolo dell’Operazione, contribuendo, per quanto di competenza, alla predisposizione delle relazioni tecnico descrittive dell’Operazione;
5) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
6) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31 della legge regionale 7/2000;
7) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità di cui all’articolo 26, comma 1, lettera i);
8) rispettare il divieto di cumulo di cui all’articolo 13;
9) comunicare le informazioni di cui all’articolo 26, comma 1, lettere m), n) e o);
10) informare il pubblico in merito al sostegno finanziario offerto dal Programma al progetto secondo le modalità prescritte all’articolo 26, commi 2, 3 e 4;
11) rispettare il vincolo di stabilità di cui all’articolo 27;
12) rispettare le condizioni previste dall’articolo 24 per il subentro nella sovvenzione concessa al Beneficiario in caso di operazioni societarie;
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta:
a) in relazione al modulo operativo nel corso della cui esecuzione sono intervenuti la rinuncia o l’inadempimento e comporta l’obbligo per il Beneficiario di provvedere alla restituzione degli importi correlati ai costi sostenuti per la realizzazione del modulo operativo medesimo;
b) a seguito della decadenza del Beneficiario dal diritto all’intera sovvenzione intervenuta in conseguenza della decurtazione del punteggio riscontrata in sede di verifica amministrativa della domanda di rimborso, tale da determinare l’esclusione del progetto selezionato dalla graduatoria di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), e comporta l’obbligo per il Beneficiario di provvedere alla restituzione degli importi correlati ai costi sostenuti per la realizzazione dell’Operazione;
c) totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto alla sovvenzione, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, nonché in caso di inadempimento dell’obbligo di restituzione dell’aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno di cui all’articolo 25, comma 13, contestato in sede di esecuzione dell’Operazione, fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge, e comporta l’obbligo per il Beneficiario di provvedere alla restituzione degli importi correlati ai costi sostenuti per la realizzazione dell’Operazione.
4. La SRA comunica al Beneficiario l’avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 8.
5. Il provvedimento di annullamento o di revoca è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al comma precedente.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5, la SRA:
a) dichiara la decadenza del Beneficiario dal diritto alla sovvenzione;
b) rende atto dell’intervenuta risoluzione di diritto della Convenzione di sovvenzione;
c) dispone il recupero della sovvenzione non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
7. Sono fatte salve le altre cause di recesso e di risoluzione anticipata disciplinate dagli Accordi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g) ed h).
8. È escluso il diritto di regresso nei confronti del Beneficiario laddove la non ammissibilità a rimborso dei costi correlati all’Operazione dipenda da irregolarità imputabili ai Realizzatori.
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 - Informativa e tutela ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell’articolo 13 del citato D.lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:
a) finalità: i dati forniti sono trattati dalla Regione per l’espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all’erogazione di incentivi, cui accede la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché per supportare la precompilazione dei moduli on line e gestire le pratiche
esistenti relative al Beneficiario, e altresì per gli adempimenti conseguenti relativi all’attuazione del POR FESR FVG 2014-2020, comprese le attività di valutazione e monitoraggio;
b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell’aiuto;
c) modalità di trattamento: la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;
d) diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio, controllo, analisi e verifica sul Programma, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 7/2000 e s.m.i.. A tutela dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal Dlgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;
e) il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674, di data 31 marzo2006, sono indicati nel seguente prospetto:
Titolare del trattamento dei dati | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Cultura e Sport |
Responsabile del trattamento dei dati | Servizio Attività culturali |
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali | Insiel SPA, restando affidata alla Direzione centrale Funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti |
Incaricati del trattamento dei dati | I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell’istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli sopra elencati |
Responsabile esterno del trattamento dei dati | Società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma nonché persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini |
3. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx al fine di:
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
4. Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode.
Art. 32 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
1. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinati dal presente bando dovranno essere effettuate tramite il sistema FEG, fatta eccezione per i casi in cui la SRA provveda o richieda espressamente la trasmissione delle medesime tramite posta elettronica certificata (PEC), avvalendosi della casella xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.
2. Il Responsabile del procedimento è il titolare di Posizione Organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR”.
3. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell’articolo 61 della legge regionale 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
4. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.
5. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
1. Con decreto del Direttore del Servizio Attività culturali sono disposte eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni tecnico operative contenute nel presente bando e nei relativi allegati.
2. In tal caso, le modifiche intervenute sono pubblicate sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, e il Responsabile del procedimento comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
3. Ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020 attraverso la sezione “richieste reclami segnalazioni proposte” accessibile dall’home page del sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 “Riferimenti normativi”, nonché alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) in relazione alla deroga al divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31 della citata legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell’articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 35 - Riferimenti normativi
1. Gli aiuti per gli interventi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) Legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 recante Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
d) Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 0 luglio 2015 n. 136 recante Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, come successivamente modificato con Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2017 n. 0227/Pres.;
e) Delibera di Giunta Regionale 10 luglio 2015 n. 1403 “Approvazione strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come da ultimo revisionata ed integrata con Delibera di Giunta Regionale 8 aprile 2016 n. 590;
f) Delibera di Giunta Regionale 6 agosto 2015 n. 1575 con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
g) Decreto n. 2578/PROTUR di data 21 novembre 2016, di approvazione del “Manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma”, da ultimo modificato con decreto n. 767/PROTUR dd 19/03/2018;
h) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
i) Direttiva 2014/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
j) Delibera di Giunta regionale n. 2472 del 16 dicembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Consorzio per l’Area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste, con l’obiettivo di favorire la creazione di nuove imprese e la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di imprese;
k) Decreto n. 1889/CULT del 25 maggio 2017 del Direttore centrale della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà, con il quale è stato adottato lo schema di accordo attuativo tra la Direzione Centrale Cultura, Sport
e Solidarietà ed il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per dare attuazione all’Attività 2.1.b del POR FESR FVG 2014-2020;
l) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
m) Decreto Legislativo 7 marzo 205 n. 82 recante Codice dell’Amministrazione Digitale;
n) Decreto Ministeriale Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
o) Decreto Ministeriale MIUR 6 dicembre 2005 recante modifica al D.M. n. 593/2000 – Nuova definizione comunitaria di piccola media impresa;
p) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 (Codice delle pari opportunità);
q) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
r) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
s) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
t) Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
u) Legge regionale 5 dicembre 2003 n. 18 e ss.mmi.ii, recante Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
v) Delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 2016 n. 2607 avente ad oggetto la presa d’atto dei nuovi criteri di selezione dell’Attività 2.1.b, come approvati nel corso della II^ seduta del Comitato di sorveglianza;
w) Delibera di Giunta Regionale 22 settembre 2017 n. 1757 avente ad oggetto l’approvazione del documento recante «Metodologia e condizioni per l’applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi riferiti all’attività 2.1.b».