Visite aziendali Clausole campione

Visite aziendali. I lavoratori di un’impresa devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali da parte dell’organo di esecuzione della sicurezza sul lavo­ ro e della tutela della salute. L’impresa comunica ai lavoratori l’esito di tale visita e tutti i provvedimenti adottati in materia di sicurezza 4 . 2 Art. 2 e 5 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (di seguito OLL 3) e art. 3 e 6 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (di seguito OPI) 3 Art. 11 OPI e art. 10 OLL 3 4 Art. 6 OLL 3 72 «Convenzione sulla partecipazione» CNM 2016–2018 DOG
Visite aziendali in affiancamento ( ) esercitazioni
Visite aziendali. L’impresa deve informare per tempo i lavoratori in caso di visite aziendali dell’autorità esecutiva in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della sa- lute. L’impresa informa i lavoratori sull’esito di tale visita e su eventuali disposizioni date dall’autorità esecutiva3.
Visite aziendali. 1 I lavoratori di un’impresa devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali da parte dell’organo di esecuzione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute. L’impresa comunica ai lavoratori l’esito di tale visita e tutti i provvedimenti adottati in materia di sicurezza 5. 2 I lavoratori possono richiedere il sopralluogo da parte dell’organo di esecu- zione competente previo accordo con l’impresa. 3 Vedi art. 2 e 5 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro e art. 3 dell’ordinanza sulla pre- venzione degli infortuni. 4 Art. 11 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e art. 10 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro. 5 Art. 6 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro.
Visite aziendali. 1 I lavoratori di un’impresa devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali da parte dell’organo di esecuzione della sicurezza sul 2 I lavoratori possono richiedere il sopralluogo da parte dell’organo di esecuzione competente previo accordo con l’impresa.