Appendice 2 Convenzione addizionale sull’adeguamento dei salari 2006 del 26 maggio 2005
Appendice 1 Accordo protocollare in complemento al CNM concernente le
«condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti» e il
«diritto di stipulare un contratto di adesione» del 26 maggio 2005
Appendice 2 Convenzione addizionale sull’adeguamento dei salari 2006 del 26 maggio 2005
Appendice 3 abrogata
Appendice 4 abrogata
Appendice 5 Convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia princi- pale» del 26 maggio 2005
Appendice 6 Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri del 26 maggio 2005
Appendice 7 Convenzione protocollare in complemento al campo
di applicazione aziendale ai sensi dell’art. 2 CNM 2006 del 26 maggio 2005
Appendice 8 Tabella per la determinazione del salario durante le vacanze e per la 13 a mensilità
Appendice 9 Salari base del 1° febbraio 2006
Appendice 10 Linee direttive concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera di malattia per il settore dell’edilizia principale del 26 maggio 2005
Appendice 11 abrogata
Appendice 12 Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo dell’8 dicembre 2005
Appendice 13 Convenzione addizionale «Genio civile speciale» del 26 maggio 2005
Appendice 14 abrogata
Appendice 15 Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q e promemoria della CPSA relativo
al riconoscimento di certificati professionali esteri Appendice 16 Direttiva sul lavoro a sciolte del 26 maggio 2005
Appendice 17 Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo del 26 maggio 2005
1
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1
Appendice 1
Accordo protocollare in complemento al CNM concernente le «condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti» e il
«diritto di stipulare un con- tratto di adesione» del
26 maggio 2005
CNM 2006 Accordo protocollare 53
Accordo protocollare in complemento al CNM concernente le «condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti» e il «diritto di stipulare un contratto di adesione»
del 26 maggio 20051
Le parti contraenti il CNM stipulano il seguente accordo protocollare che costi- tuisce parte integrante del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera 2006–2008 (CNM 2006), di seguito CNM:
1. Condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti
Art. 1 Principio
Ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 CNM, per gli apprendisti occupati nelle imprese (esclusi gli apprendisti di commercio o del settore tecnico) valgono, per le condizioni di lavoro e di formazione, le seguenti disposizioni.
Art. 2 Diritto alle vacanze
Le vacanze annuali ammontano a sei settimane.
Art. 3 Raccomandazioni per la retribuzione degli apprendisti
Le sezioni e i gruppi professionali della SSIC pubblicano annualmente delle rac- comandazioni inerenti alla retribuzione degli apprendisti.
Art. 4 Tredicesima
Gli apprendisti hanno diritto alla tredicesima mensilità conformemente alle dispo- sizioni degli art. 49 e 50 CNM. Le sezioni e i gruppi professionali della SSIC ten- gono conto di tale diritto nelle raccomandazioni inerenti alla retribuzione degli apprendisti.
Art. 5 Prestazioni supplementari
Gli apprendisti hanno diritto alle seguenti prestazioni:
a) indennità per giorni festivi, ai sensi dell’art. 38 CNM;
b) indennità per le assenze inevitabili, secondo l’art. 39 CNM;
c) indennità per servizio militare, civile e di protezione civile, ai sensi dell’art. 40 CNM;
d) indennità per trasferimento, ai sensi dell’art. 60 CNM;
e) supplemento salariale per i lavori nell’acqua o nel fango, ai sensi dell’art. 57 CNM;
1 Questo accordo sostituisce quello del 25 marzo 2002.
54 Accordo protocollare CNM 2006
1
f) supplemento per lavori sotterranei, di cui all’art. 58 CNM, pari al 50% durante tutto il periodo di apprendistato;
g) indennità giornaliera di malattia, in virtù dell’art. 64 CNM (con riserva delle disposizioni legali vincolanti).
Art. 6 Contributi per il Fondo di applicazione e per la formazione
Gli apprendisti sono tenuti a versare un contributo al Fondo di applicazione e per la formazione ai sensi dell’art. 8 CNM.
Art. 7 Lavoro a cottimo
Gli apprendisti non possono eseguire lavori a cottimo.
Art. 8 Continuazione del rapporto di lavoro
I maestri di tirocinio sono tenuti, a seconda delle possibilità dell’impresa, a occu- pare ulteriormente i loro apprendisti o a fornire loro opportunità di aggiorna- mento professionale.
2. Diritto di stipulare un contratto di adesione
Art. 9 Stipulazione di contratti di adesione da parte della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e delle sue sezioni
1 La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori ha il diritto di stipulare con i Quadri dell’Edilizia Svizzera e l’Associazione Svizzera dei Quadri (ASQ), nella forma di un contratto di adesione, un CNM dello stesso tenore per i settori del- l’edilizia, del genio civile, della carpenteria, dell’estrazione e lavorazione della pie- tra nonché dell’estrazione di sabbia e di ghiaia.
2 Le sezioni della SSIC hanno il diritto di stipulare dei CCL locali con le sezioni locali dei Quadri dell’Edilizia Svizzera e dell’Associazione Svizzera dei Quadri (ASQ) a titolo di contratto di adesione di cui al cpv. 1.
Art. 10 Stipulazione di contratti di adesione da parte delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del CNM
Le organizzazioni dei lavoratori firmatarie del CNM hanno il diritto di concludere con la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, in forma di contratti di ade- sione, un CCL dello stesso tenore per capi muratori e capi fabbrica (CCL per capi muratori).
Art. 11 Disposizioni comuni
Per quanto concerne i contratti di adesione, si conviene che per tutta la durata dei relativi CCL, le trattative sulle modifiche e sulle aggiunte al CNM si tengono tra la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e le organizzazioni dei lavoratori firmatarie del CNM; le trattative riguardanti le modifiche e le aggiunte al CCL per capi muratori si svolgono tra la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e i Quadri dell’Edilizia Svizzera e l’Associazione Svizzera dei Quadri.
CNM 2006 Accordo protocollare 55
2
Appendice 2
Convenzione addizionale sull’adeguamento dei salari 2006 del 26 maggio 2005
CNM 2006 Convenzione addizionale 57
Convenzione addizionale sull’adeguamento dei salari 2006
del 26 maggio 2005
Le parti contraenti il CNM stipulano la seguente convenzione addizionale sul- l’adeguamento dei salari, valida dall’entrata in vigore del CNM 2006.
I. Adeguamento dei salari effettivi
1. Tutti i lavoratori che soddisfano i requisiti elencati qui di seguito (cifra 2) hanno diritto, dall’entrata in vigore della presente convenzione, a un aumento generale del salario effettivo di CHF 106.– al mese o di CHF 0.60 all’ora. Per gli impiegati a tempo parziale che percepiscono un salario mensile, il diritto all’aumento si riduce in proporzione al grado di occupazione. Il tal modo è compensato il rincaro fino al mese di ottobre 2005.
2. Hanno diritto all’aumento salariale tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi; questo vale anche per i lavora- tori stagionali e i dimoranti temporanei che nel 2005 hanno lavorato almeno sei mesi per un’impresa assoggettata al CNM e che nel 2006 lavoreranno per la stessa impresa. Il diritto all’aumento salariale ai sensi della cifra 1 presup- pone inoltre la piena abilità al lavoro (vedi cifra 3 qui di seguito).
3. Per i lavoratori parzialmente inabili al lavoro in modo duraturo, ai sensi del- l’art. 45 cpv. 1 lett. a CNM, occorre stipulare un accordo scritto individuale sugli aumenti salariali, la cui aliquota può essere inferiore a quelle summenzionate. In caso di divergenze viene applicato l’articolo 45 cpv. 2 CNM.
II. Adeguamento dei salari base
L’art. 41 cpv. 2 CNM è modificato come segue:
a) Il salario base per ogni classe salariale ammonta in franchi al mese o franchi all’ora (assegnazione vedi appendice 9):
Zona | Classe salariale | ||||
V | Q | A | B | C | |
ROSSA | 5891/32.85 | 5236/29.15 | 5041/28.10 | 4751/26.35 | 4226/23.55 |
BLU | 5651/31.65 | 5161/28.80 | 4971/27.75 | 4626/25.75 | 4161/23.25 |
VERDE | 5411/30.45 | 5091/28.45 | 4901/27.45 | 4501/25.15 | 4101/23.00 |
b) L’appendice 9, l’art. 18 dell’appendice 12, l’art. 6 dell’appendice 13 e l’art. 5 cpv. 2 dell’appendice 17 CNM vengono adeguati conformemente alle cifre dell’art. 41 cpv. 2 (aumento di CHF 106.– al mese e di CHF 0.60 all’ora).
58 Convenzione addizionale CNM 2006
III. Entrata in vigore 2
La presente convenzione entra in vigore con il CNM 2006. Zurigo, 26 maggio 2005
Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC
D. Lehmann W. Messmer M. Buro
Per il Sindacato Unia
H. U. Scheidegger V. Pedrina J. Robert
Per il Syna, Sindacato interprofessionale
E. Zülle M. Haas P.-A. Grosjean
CNM 2006 Convenzione addizionale 59
3
Appendice 3
abrogata
CNM 2006 61
Appendice 4 4
abrogata
CNM 2006 63
5
Appendice 5
Convenzione addizionale
«Partecipazione nell’edilizia principale» del 26 maggio 2005
CNM 2006 Convenzione addizionale «Partecipazione» 65
Convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale»
del 26 maggio 20051
Le parti contraenti il CNM stipulano la presente convenzione addizionale, in applicazione della legge federale del 17 dicembre 1993 sull’informazione e la con- sultazione dei lavoratori nelle imprese (chiamata «legge sulla partecipazione»), entrata in vigore il 1° maggio 1994, in applicazione delle prescrizioni della legge sull’assicurazione contro gli infortuni, della legge sul lavoro, del codice delle obbli- gazioni modificato il 17 dicembre 1993, come pure ai sensi dell’art. 73 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM 2006, di seguito CNM):
1. Scopo, campo d’applicazione, concetti
Art. 1 Scopo
Lo scopo di questa convenzione è:
a) introdurre gradatamente la legge sulla partecipazione nel settore dell’edilizia principale in Svizzera,
b) trovare soluzioni che soddisfino le parti contraenti in materia di:
1. sicurezza sul lavoro e tutela della salute,
2. trasferimento ad altra impresa e licenziamenti collettivi e
3. elezione e funzioni della rappresentanza dei lavoratori.
Art. 2 Campo di applicazione
La presente convenzione vale per tutte le imprese e i collaboratori e le collabora- trici di un’impresa sottoposti al Contratto nazionale mantello per l’edilizia princi- pale in Svizzera. Convenzioni analoghe vengono stipulate con altre organizzazioni dei lavoratori che difendono gli interessi dei restanti lavoratori delle imprese del- l’edilizia principale svizzera.
Art. 3 Concetti del diritto di partecipazione
1 Informazione significa che la direzione aziendale informa e discute sulle que- stioni aziendali con la rappresentanza dei lavoratori o, in sua assenza, direttamente con i lavoratori.
2 Diritto alla consultazione significa che determinate questioni aziendali de- vono essere affrontate e discusse con la rappresentanza dei lavoratori o, in sua assenza, con i lavoratori, prima che i datori di lavoro prendano le relative decisioni. Della decisione presa dal datore di lavoro deve essere informato l’organo di rap- presentanza dei lavoratori o, in sua mancanza, i lavoratori stessi; la decisione deve essere motivata in caso di deroga alla loro presa di posizione.
1 Questa convenzione sostituisce quella del 25 marzo 2002.
66 Convenzione addizionale «Partecipazione» CNM 2006
3 Decisione comune significa che, su determinate questioni aziendali, le decisioni possono essere prese solo con il consenso del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, dei lavoratori stessi.
4 Gestione autonoma significa che singoli compiti della rappresentanza dei lavo- ratori o, in sua assenza, dei lavoratori stessi devono essere liquidati autonoma- mente.
2. Informazione
Art. 4 Oggetto dell’informazione ed attuazione 5
1 L’impresa, in ottemperanza all’art. 9 della legge sulla partecipazione, è tenuta a informare, almeno una volta all’anno, i lavoratori sugli effetti della gestione degli affari:
a) sull’occupazione e
b) sugli occupati.
2 In caso di eventi eccezionali l’informazione viene fornita tempestivamente e nella maniera più opportuna, fatte salve le particolari disposizioni concernenti il trasferimento ad altra ditta e i licenziamenti collettivi (art. 24 e segg. di questa con- venzione). Vengono altresì informate le parti contraenti il CCL in caso di trasferi- mento ad altra ditta o di licenziamenti collettivi (art. 25 cpv. 5 e art. 27 della pre- sente convenzione).
3 L’informazione può essere data:
a) per iscritto ai lavoratori o verbalmente a un’assemblea aziendale;
b) oppure verbalmente a una riunione dei rappresentanti dei lavoratori, a condi- zione che ne esista una.
3. Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
Art. 5 Principio
1 L’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicu- rezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.
2 Le parti contraenti si impegnano di comune accordo per il mantenimento e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie. I principi fondamentali sono in particolare i seguenti:
a) le prescrizioni di legge e le direttive;
b) la soluzione settoriale, sostenuta congiuntamente dalle parti sociali e dalla CFSL, «Concetto settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel settore principale della costruzione» 2;
c) le raccomandazioni e i programmi del «Forum per la sicurezza sul lavoro»;
d) i servizi dell’Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL).
2 Approvata l’8 luglio 1997 dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). In vigore dal 15 luglio 1997. Oggi chiamata «sicuro».
CNM 2006 Convenzione addizionale «Partecipazione» 67
Art. 6 Diritti e obblighi del datore di lavoro
1 Diritti e obblighi del datore di lavoro si basano sulle disposizioni di legge.
2 Il datore di lavoro deve fare in modo che:
a) tutti i lavoratori impiegati nella sua impresa o cantiere, compresi i lavoratori di altre imprese che ivi prestino la loro opera e che lavorino per suo mandato, siano informati tempestivamente e in maniera esauriente, istruiti sui pericoli legati alla loro attività nonché sulle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene 3;
b) venga designato un «preposto alla sicurezza sul lavoro» in conformità al «Con- cetto settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel settore principale della costruzione» che vanti la dovuta preparazione e che sia in grado di svolgere i compiti assegnatigli.
3 Con una tempestiva e completa informazione e formazione il lavoratore deve, nell’ambito della sua responsabilità, poter operare in qualsiasi momento in modo autonomo e competente.
Art. 7 Diritti e obblighi del lavoratore
1 Diritti e obblighi del lavoratore si basano sulle disposizioni di legge.
2 I lavoratori hanno facoltà di presentare all’impresa proposte e misure atte a migliorare la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.
3 Ogni lavoratore è tenuto ad attenersi scrupolosamente ai seguenti obblighi relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro 4:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro;
b) usare l’equipaggiamento personale di protezione e portare calzature ade- guate;
c) in caso di constatazione di anomalie che pregiudicano la sicurezza sul lavoro, rimuoverle nella misura del possibile o informarne il proprio capo;
d) evitare situazioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della sua per- sona o quella di altre persone o che potrebbero danneggiare l’attrezzatura in dotazione.
Art. 8 Visite aziendali
1 I lavoratori di un’impresa devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali da parte dell’organo di esecuzione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute. L’impresa comunica ai lavoratori l’esito di tale visita e tutti i provvedimenti adottati in materia di sicurezza 5.
2 I lavoratori possono richiedere il sopralluogo da parte dell’organo di esecu- zione competente previo accordo con l’impresa.
3 Vedi art. 2 e 5 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro e art. 3 dell’ordinanza sulla pre- venzione degli infortuni.
4 Art. 11 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e art. 10 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro.
5 Art. 6 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro.
68 Convenzione addizionale «Partecipazione» CNM 2006
Art. 9 Raccolta di informazioni
I lavoratori possono, previo accordo con l’impresa, raccogliere le informazioni necessarie relative alla sicurezza e alla prevenzione 6, presso autorità, esperti esterni della sicurezza sul lavoro e fornitori. Qualora vengano interpellati esperti esterni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, è necessario regolare preventivamente con l’azienda la questione dei costi.
Art. 10 Responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nella rappresentanza dei lavoratori
1 Se vi è una rappresentanza dei lavoratori, questa può nominare un responsa-
bile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, scegliendola al pro- 5
prio interno.
2 Il responsabile per le questioni di sicurezza deve essere formato e costante- mente aggiornato sulla natura del suo mandato. Qualora formazione e aggiorna- mento siano disposti dal datore di lavoro, il tempo dedicato vale come tempo di lavoro.
3 Ogni lavoratore ha diritto di rivolgersi, per questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute, al relativo responsabile oppure al preposto alla sicurezza sul lavoro.
4 La CPP competente può essere interpellata dai lavoratori rispettivamente dal- l’impresa, quando:
a) l’impresa viola le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nell’ambito del «Concetto settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel settore principale della costruzione» e i lavoratori non vengono ascoltati né dal preposto alla sicurezza sul lavoro né dal datore di lavoro;
b) il «responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute», nonostante sollecitazioni da parte dell’impresa, non adempia i propri obblighi nell’ambito del «Concetto settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel settore principale della costruzione».
4. Situazioni aziendali particolari
1. Misure atte ad evitare il lavoro ridotto e la chiusura aziendale
Art. 11 Lavoro straordinario
Il ricorso al lavoro straordinario nelle imprese deve essere ridotto al minimo e con- cesso solo in casi debitamente motivati o per questioni di urgenza, considerando le relative disposizioni del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera nonché tutte le disposizioni previste nei CCL locali o sezionali. Il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero.
6 Art. 6 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro e art. 6a dell’ordinanza sulla preven- zione degli infortuni.
CNM 2006 Convenzione addizionale «Partecipazione» 69
Art. 12 Lavoro a cottimo
In periodi di ridotta occupazione e di scarse opportunità lavorative, il lavoro a cot- timo deve essere assegnato solo in casi eccezionali, e a cottimisti estranei all’im- presa, solo qualora tale prestazione non possa essere eseguita in modo tecnica- mente ed economicamente ineccepibile dal personale della ditta stessa.
Art. 13 Beneficiari di rendite AVS, pensionati e personale ausiliario
In periodi di scarsa occupazione o di ridotte opportunità lavorative, i beneficiari di rendite AVS, i pensionati e il personale ausiliario sono invitati per primi a sospendere la loro attività, tenendo tuttavia conto dei relativi aspetti sociali.
2. Durata e modalità del lavoro ridotto o dell’interruzione temporanea dell’attività dell’azienda
Art. 14 Principio
Il lavoro ridotto deve essere applicato in modo tale che si possa far valere il diritto legale all’indennità per lavoro ridotto.
Art. 15 Introduzione del lavoro ridotto
1 L’impresa può introdurre il lavoro ridotto se:
a) il lavoro ridotto è dovuto a ragioni economiche e risulti inevitabile e inoltre le ore lavorative non prestate per ogni periodo di conteggio corrispondano almeno al 10% delle ore complessive normalmente prestate dai lavoratori (art. 32 LADI7),
b) l’annuncio è stato inoltrato per tempo all’Ufficio cantonale competente (art. 36 LADI),
c) i lavoratori interessati ne hanno ricevuto comunicazione entro i termini pre- visti e
d) ogni lavoratore interessato ha comunicato il proprio assenso in forma scritta, per eventuali accertamenti.
2 Se non vengono interamente adempiute le premesse ai sensi del cpv. 1 di que- sto articolo, l’impresa è tenuta a corrispondere il salario per le ore non prestate, in virtù dell’art. 324 cpv. 1 CO.
3 La ditta comunica immediatamente l’introduzione di lavoro ridotto alla Com- missione professionale paritetica competente.
Art. 16 Indennità e esercizio del diritto
1 La ditta è tenuta, in conformità all’art. 37 LADI a:
a) anticipare l’indennità e a corrisponderla ai lavoratori alla data usuale di paga;
b) accollarsi l’indennità di lavoro ridotto per il periodo di attesa e
c) versare, durante il periodo di lavoro ridotto, tutti i contributi sociali previsti dalla legge e dal contratto, basati sul normale orario di lavoro.
7 Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, qui di seguito LADI).
70 Convenzione addizionale «Partecipazione» CNM 2006
2 Per l’esercizio del diritto all’indennità per lavoro ridotto, si raccomanda di rivolgersi agli uffici di pagamento delle indennità di disoccupazione delle parti contraenti il Contratto nazionale mantello.
Art. 17 Limitazione del lavoro ridotto o dell’interruzione dell’attività dell’azienda
La durata prevista per il lavoro ridotto o per la chiusura temporanea della ditta è fissata dall’impresa prima della sua introduzione e dopo aver sentito i lavoratori. Durata e obbligo di notifica sono sanciti nella LADI.
Art. 18 Parità di trattamento dei dipendenti
In caso di lavoro ridotto o di chiusura temporanea dell’impresa devono, nel limite 5
del possibile, essere applicate condizioni uniformi per tutti i dipendenti. Qualora siano interessati da questo provvedimento solo singoli cantieri o reparti aziendali, bisognerà provvedere ad un’adeguata rotazione.
Art. 19 Diritto al salario
Lavoratori a salario orario, mensile o mensile ponderato hanno diritto di regola allo stesso trattamento. Per le ore non prestate a causa del lavoro ridotto viene applicata una riduzione salariale che, per i lavoratori a salario mensile, è propor- zionale alle ore non prestate rispetto all’orario di lavoro normale previsto dal calendario aziendale.
Art. 20 Giorni festivi durante il lavoro ridotto o l’interruzione temporanea dell’attività dell’azienda
I giorni festivi che vengono a cadere in periodo di lavoro ridotto o di chiusura tem- poranea della ditta (se non computati con le vacanze) devono essere retribuiti in base alle ore ridotte previste in tale periodo, a meno che non siano retribuiti in per- cento del salario. Restano riservate eventuali disposizioni diverse dei contratti col- lettivi di lavoro locali o di sezione.
Art. 21 Prestazioni dell’assicurazione per indennità giornaliera di malattia
In caso di lavoro ridotto, di chiusura temporanea dell’impresa o di disoccupazione totale, il versamento dei premi deve essere concordato tempestivamente con le compagnie assicuratrici. Per principio l’indennità giornaliera di malattia di un lavoratore che si ammala durante il periodo di lavoro ridotto o di chiusura tem- poranea della ditta non subisce riduzioni. Le prestazioni dell’assicurazione per indennità giornaliera di malattia non sono superiori a quelle che il lavoratore avrebbe maturato complessivamente nei confronti del datore di lavoro e dell’assi- curazione contro la disoccupazione se non si fosse ammalato.
Art. 22 Contributi AVS, AI, IPG, AD, previdenza professionale, assicurazione infortuni, assegni per i figli
1 Ai sensi dell’art. 37 lett. c LADI, l’impresa è tenuta, durante il lavoro ridotto, a versare tutti i contributi alle assicurazioni sociali previsti dalla legge e dal con- tratto. L’impresa è autorizzata a detrarre dal salario l’intera quota parte dei lavo- ratori.
CNM 2006 Convenzione addizionale «Partecipazione» 71
2 L’obbligo di versare i contributi alle casse di compensazione per assegni fami- liari e il pagamento degli assegni per i figli, in caso di lavoro ridotto o di chiusura temporanea della ditta, sono regolati dalla legislazione cantonale in materia.
Art. 23 Pagamento del salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile e indennità di vacanze
1 Le indennità previste contrattualmente vengono corrisposte per intero anche in caso di lavoro ridotto o di chiusura temporanea dell’impresa.
2 Se si beneficia di vacanze durante il periodo di lavoro ridotto o durante la chiu- sura temporanea dell’impresa, l’indennità viene corrisposta sulla base dell’orario di lavoro normale.
3. Trasferimento ad altra impresa e licenziamenti collettivi Art. 24. Concetti 8
1 In caso di trasferimento ad altra ditta, l’impresa passa in parte o nel suo insieme nelle mani di terzi. Questo comporta contemporaneamente anche il tra- sferimento del rapporto di lavoro, con i relativi diritti e obblighi, all’acquirente. Il lavoratore singolo può opporsi a tale trasferimento. Se è applicabile un contratto collettivo di lavoro, l’acquirente ha l’obbligo di osservare questo CCL per un anno, a meno che lo stesso non scada anzitempo o venga disdetto.
2 Per licenziamento collettivo si intende la disdetta del rapporto di lavoro, comunicata dalla ditta entro 30 giorni, quando:
a) il motivo non è in relazione con la persona del lavoratore e
b) ne sono colpiti i seguenti lavoratori:
1. almeno 10 lavoratori per le imprese che ne occupano di regola fra 20 e 100;
2. almeno il 10% dei lavoratori per le imprese che ne occupano di regola fra 100 e 300;
3. almeno 30 lavoratori per le imprese che ne occupano di regola oltre 300.
Art. 25 Consultazione dei lavoratori e obbligo di notifica
1 Se l’azienda o una parte di essa viene trasferita a terzi, l’ex datore di lavoro, in ottemperanza all’art. 333a CO, deve dare tempestiva comunicazione scritta o ver- bale in merito a:
a) motivo del trasferimento e
b) relative conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.
2 Se il trasferimento prevede delle misure che interessano i lavoratori, bisogna dare per tempo a questi ultimi la possibilità di avvalersi del diritto di consulta- zione 9.
3 Se sono previsti licenziamenti collettivi nei termini di legge (art. 335d CO) l’a- zienda deve informare e consultare i lavoratori invitandoli a formulare proposte atte a evitare o ridurre i licenziamenti.
8 Art. 333 cpv. 1 CO e art. 335d CO.
9 Art. 333a cpv. 2 CO.
72 Convenzione addizionale «Partecipazione» CNM 2006
4 Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, con copia all’Ufficio cantonale del lavoro 10:
a) i motivi del licenziamento collettivo,
b) il numero di lavoratori dei quali è previsto il licenziamento,
c) il numero dei lavoratori occupati di regola e
d) il periodo in cui verranno comunicati i licenziamenti.
5 L’impresa informa tempestivamente la Commissione professionale paritetica competente e le parti contraenti il CCL del trasferimento dell’azienda o del licen- ziamento collettivo.
Art. 26 Criteri di licenziamento 5
Qualora siano previsti licenziamenti collettivi occorre rispettare i seguenti criteri:
a) condizioni personali,
b) situazione familiare, numero dei figli e obblighi di mantenimento,
c) anzianità di servizio e qualifica professionale,
d) mobilità professionale.
Art. 27 Collaborazione con l’Ufficio cantonale del lavoro e le parti contraenti il CCL
1 L’impresa comunica per iscritto all’Ufficio cantonale del lavoro il previsto licenziamento collettivo 11; una copia della lettera viene inviata anche ai lavoratori colpiti da tale provvedimento.
2 L’Ufficio cantonale del lavoro fa il possibile per trovare delle soluzioni di con- certo con l’impresa e le parti contraenti il CCL 12. I lavoratori colpiti dal provvedi- mento possono presentare le proprie osservazioni all’Ufficio cantonale del lavoro.
3 Se il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di consultazione ai sensi dell’art. 335f CO, le disdette nell’ambito del licenziamento collettivo sono abusive 13.
Art. 28 Piano sociale
1 L’azienda deve elaborare per iscritto un piano sociale atto a attenuare le con- seguenze sociali ed economiche per i lavoratori licenziati.
2 Le trattative sul piano sociale devono essere condotte insieme ai lavoratori interessati. Su richiesta sia dell’impresa sia dei lavoratori possono parteciparvi anche i rappresentanti delle parti contraenti il CNM.
10 Art. 335f cpv. 3 e cpv. 4 CO.
11 Art. 335g CO.
12 Art. 335g cpv. 2 e cpv. 3 CO.
13 Art. 336 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 CO. Conseguenze della disdetta abusiva secondo l’art. 336a cpv. 3 CO: indennità non superiore a due mensilità ai lavoratori licenziati abusivamente.
CNM 2006 Convenzione addizionale «Partecipazione» 73
5. Rappresentanza dei lavoratori
Art. 29 Costituzione della rappresentanza dei lavoratori
1 In aziende o parti di aziende con oltre 50 occupati, un quinto dei lavoratori con diritto di voto (in imprese con oltre 500 occupati almeno 100 lavoratori) può esi- gere la votazione generale sull’opportunità di eleggere una rappresentanza dei lavoratori 14. Il datore di lavoro e i lavoratori organizzano in comune la votazione e l’elezione, se la votazione generale ha avuto un esito favorevole a questa.
2 Sia la votazione che l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori si tengono con un voto generale e libero.
Art. 30 Diritto di voto, eleggibilità e circoscrizioni
1 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori e le lavoratrici (compresi gli apprendisti):
a) che lavorano da più di sette mesi nell’impresa con impiego fisso,
b) il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto e
c) che hanno compiuto il 18° anno di età.
2 Le modalità dell’elezione vengono fissate congiuntamente dall’impresa e dai lavoratori in un regolamento.
3 Si possono creare delle circoscrizioni composte per esempio dal personale del cantiere, da quello amministrativo e dai quadri. L’eleggibilità può essere limitata in base all’età anagrafica e agli anni di servizio come pure al tipo di impiego.
Art. 31 Diritti e obblighi della rappresentanza dei lavoratori
1 I membri della rappresentanza dei lavoratori godono nell’impresa di un rap- porto di fiducia. Essi collaborano col datore di lavoro nel rispetto del principio della buona fede. Sono tenuti al segreto professionale per informazioni confiden- ziali fornite loro. Sono inoltre tenuti al segreto professionale riguardo a questioni personali all’interno e all’esterno dell’azienda. Prima di fornire eventuali comuni- cazioni all’opinione pubblica, la rappresentanza dei lavoratori concorda con l’im- presa i contenuti dei comunicati.
2 Assieme alla rappresentanza dei lavoratori, l’impresa definisce in un regola- mento:
a) i compiti della rappresentanza dei lavoratori, a condizione che non siano già fissati dalla legge o dalla presente convenzione,
b) i livelli di partecipazione (informazione, consultazione, codecisione) nell’eser- cizio delle diverse mansioni.
3 L’impresa stabilisce, congiuntamente ai rappresentanti dei lavoratori, le atti- vità che possono essere svolte durante l’orario di lavoro.
4 L’impresa deve concedere ai membri della rappresentanza dei lavoratori il tempo sufficiente per l’acquisizione delle conoscenze necessarie all’espletamento del loro mandato. Essi devono informare in tempo utile l’impresa qualora inten- dano partecipare a una manifestazione o frequentare dei corsi durante l’orario di lavoro. La ditta decide se retribuire o meno le ore non prestate.
14 Art. 5 della legge sulla partecipazione.
74 Convenzione addizionale «Partecipazione» CNM 2006
Art. 32 Collaborazione
1 La rappresentanza dei lavoratori collabora con la direzione dell’impresa in base al principio della buona fede. L’impresa sostiene la rappresentanza dei lavo- ratori nell’esercizio delle sue competenze e dei suoi obblighi.
2 La direzione dell’impresa deve informare tempestivamente la rappresentanza dei lavoratori in merito a decisioni importanti che la riguardano, quali la situazione economica e quella del personale nell’impresa.
3 L’opinione della rappresentanza dei lavoratori deve basarsi su sufficienti con- tatti con i lavoratori rappresentati. Quest’ultimi devono essere regolarmente orientati dalla loro rappresentanza sulla propria attività e su informazioni, purché
non confidenziali, ricevute dalla direzione dell’azienda. 5
4 La rappresentanza dei lavoratori può rivolgersi in qualsiasi momento alle parti contraenti il CNM per avere dei consigli.
6. Disposizioni finali
Art. 33 Controversie 15
1 Le divergenze d’opinione devono essere sottoposte alla Commissione profes- sionale paritetica che cerca di conciliare le parti. In caso di mancata intesa si può far ricorso ai tribunali ordinari.
2 Le associazioni interessate sono legittimate a ricorrere; il loro diritto è limitato all’accertamento.
Art. 34 Entrata in vigore e durata
La presente convenzione addizionale al CNM, non modificata nei suoi contenuti, entra in vigore con il CNM 2006. Per principio ha pari durata del CNM 2006. Se non viene disdetta tre mesi prima della scadenza si rinnova per un ulteriore anno.
15 Art. 15 della legge sulla partecipazione.
CNM 2006 Convenzione addizionale «Partecipazione» 75
Appendice 6
Convenzione addizionale 6
concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri del 26 maggio 2005
CNM 2006 Convenzione addizionale «alloggi» 77
Convenzione addizionale concernente
gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri
del 26 maggio 20051
Le parti contraenti il CNM sottoscrivono, giusta l’art. 74 CNM, la seguente con- venzione addizionale per il miglioramento degli alloggi dei lavoratori e il mante- nimento dell’igiene e dell’ordine sui cantieri.
1. Scopo e campo di applicazione
Art. 1 Scopo
1 La presente convenzione viene stipulata, giusta l’art. 9 CNM, con lo scopo di:
a) mettere a disposizione dei lavoratori, in particolare dei lavoratori stagionali e dei dimoranti temporanei, alloggi adeguati,
b) regolare il soggiorno e l’ordine sui cantieri.
2 Con questo regolamento si intende tener conto delle giustificate esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori e migliorare l’immagine dell’edilizia di fronte al- l’opinione pubblica.
Art. 2 Campo di applicazione
1 Il campo di applicazione di questa convenzione si estende a tutti i datori di lavoro ed i lavoratori del settore edile su tutto il territorio della Confederazione elvetica giusta gli articoli da 1 a 3 del CNM, purché non in contrasto con norme di diritto pubblico.
2 Il campo di applicazione materiale si estende a:
a) tutti gli alloggi che le imprese di costruzione mettono a disposizione dei pro- pri dipendenti a scopo abitativo; queste norme valgono per analogia anche per camere, monolocali e appartamenti;
b) tutti gli alloggi che le imprese di costruzione mettono temporaneamente a disposizione dei propri dipendenti, in particolare in grandi cantieri;
c) locali di soggiorno e attrezzature sanitarie sui cantieri.
3 Restano riservate le norme di diritto pubblico che fossero migliori2.
1 Questa convenzione sostituisce quella del 25 marzo 2002.
2 Stato 1.1.1995: cantoni Vaud, Ginevra e Vallese.
78 Convenzione addizionale «alloggi» CNM 2006
2. Alloggi
Art. 3 Requisiti generali
1 Devono essere garantite, a chi vi alloggia e alle persone in visita, condizioni di abitabilità e di sicurezza adeguate alle norme vigenti in materia di abitazione, quali le norme di diritto pubblico, le disposizioni sulla protezione antincendio, ecc.
2 La protezione dai rumori e l’isolamento acustico verso l’interno e l’esterno devono corrispondere ai requisiti per fini abitativi.
3 I locali degli alloggi (ivi compresi i servizi igienici) devono poter essere riscal- dati.
4 Per gli inquilini deve essere disponibile una cabina telefonica nelle vicinanze (distanza indicativa: 150 m). L’installazione di una cabina telefonica deve essere prevista in alloggi con oltre 10 inquilini (valore indicativo: una cabina telefonica
ogni 10–15 inquilini). 6
Art. 4 Attrezzature per la ristorazione (mense, cucine individuali e cucine comuni)
1 Ai lavoratori alloggiati dev’essere garantita la possibilità di avere un vitto caldo. Le possibilità sono le seguenti:
a) la mensa;
b) la cucina individuale o comune dove i lavoratori possono preparare essi stessi i pasti;
c) la possibilità organizzata di prendere i pasti nelle vicinanze.
2 Mensa: per quanto concerne la mensa vale quanto segue:
a) se i lavoratori prendono i pasti alla mensa o fuori, si deve offrire loro la possi- bilità di preparare acqua calda negli alloggi;
b) per l’installazione e l’esercizio si devono rispettare le prescrizioni di diritto pubblico.
3 Cucine individuali e cucine comuni: per le cucine individuali e le cucine comuni vale quanto segue:
a) La cucina in comune deve disporre di:
1. fornelli (es. piastre elettriche) in misura sufficiente (valore indicativo: un fornello a persona per un numero di inquilini compreso tra uno ed otto; un fornello supplementare ogni due altre persone). In caso di lavoro a sciolte questi valori possono venir ridotti);
2. lavabi con acqua calda e fredda;
3. frigoriferi o altre possibilità di refrigerazione, dotati di sufficiente capacità (possibilmente con chiusura a chiave);
4. adeguati armadietti personali per la custodia di generi alimentari in alloggi comuni, con chiusura a chiave (minimo 100 litri).
b) Se non c’è un locale di soggiorno e un refettorio separato, nelle cucine comuni sono ammesse 12 persone al massimo, purché il loro spazio di movimento non venga limitato. Ogni persona deve avere un posto a sedere e corrispondente spa- zio a tavola nonché un piano di lavoro sufficiente.
c) Le cucine comuni con locale separato di soggiorno e refettorio devono avere un numero sufficiente di grandi tavoli da lavoro e sufficiente spazio di movimento.
CNM 2006 Convenzione addizionale «alloggi» 79
Art. 5 Refettori e locali di soggiorno
I locali nei quali i lavoratori soggiornano e consumano i pasti devono risultare confortevoli ed idoneamente arredati. Per quanto concerne il mobilio, ogni per- sona deve disporre di un posto sedere (con schienale) e di relativo tavolo. Nel caso di lavoro a sciolte, si possono adottare valori inferiori rispetto a quelli previsti da questa norma.
Art. 6 Dormitori
1 Le camere da letto in nuovi alloggi permanenti devono avere una superficie non inferiore a quelle qui di seguito indicate:
a) camere ad 1 letto (8 mq)
b) camere a 2 letti (12 mq).
2 Letti a castello e camere a 3 o 4 letti in alloggi esistenti (16 mq o 20 mq) sono ammessi solo in singoli casi e tenendo conto di quanto dispone l’art. 20 della pre- sente convenzione.
3 Ogni persona ha diritto ad un letto impeccabile e alla necessaria biancheria da letto, come pure (oltre ad altre possibilità di riporre i propri effetti personali) ad un armadio a una porta, chiudibile a chiave (ca. 1,00 – 1,20 x 0,60 x 1,80 m), a una sedia (con schienale) con tavolo e con presa di corrente.
Art. 7 Servizi igienici
1 In tutti gli alloggi devono essere previsti:
a) WC e orinatoi, lavabi e docce, attenendosi ai valori indicativi seguenti:
1. WC con sedile 1 ogni 5 persone,
2. Orinatoio: 1 ogni 7 persone,
3. Lavabi 1 ogni 2 persone,
4. Docce 1 ogni 5 persone;
b) Prese elettriche per rasoio.
c) I valori indicativi si riferiscono agli alloggi e possono essere adottati per ana- logia anche per camere, monolocali e appartamenti.
2 Per il lavaggio e l’asciugatura di capi di abbigliamento vanno messe a disposi- zione, esternamente alle camere da letto, attrezzature adeguate (ad es. lavatrici, locali ove stendere ad asciugare i capi lavati o apparecchi asciugabiancheria) o deve venir organizzato un servizio di lavaggio della biancheria.
3 I passaggi tra zona notte e zona servizi igienici devono essere coperti ed illu- minati.
Art. 8 Alloggi temporanei
Nel caso di alloggi temporanei (ad es. per la durata di attività di un cantiere), i valori indicati negli articoli da 3 a 7 della presente convenzione possono essere ragionevolmente ridotti, previa comunicazione alla competente Commissione professionale paritetica.
80 Convenzione addizionale «alloggi» CNM 2006
Art. 9 Prescrizioni di esercizio
1 Le prescrizioni di esercizio per gli alloggi devono essere elencate in un rego- lamento interno nella lingua degli inquilini. Tale ordinamento disciplina in parti- colare:
a) la regolare pulizia e aerazione dei locali per un loro uso in buone condizioni igieniche,
b) l’utilizzo degli spazi comuni,
c) il divieto di preparare pasti caldi nelle camere da letto,
d) le istruzioni per il lavaggio e l’asciugatura dei capi di abbigliamento,
e) il divieto di fumare in determinati ambienti,
f) il risparmio energetico,
g) il diritto a ricevere visite e ospiti,
h) la quiete notturna,
i) le regole di parcheggio,
k) il mantenimento dell’ordine nelle vicinanze degli alloggi,
l) il comportamento in casi di emergenza e di pronto soccorso, 6
m) la procedura da seguire per la stipulazione di una polizza assicurativa contro il furto.
2 Il locatore organizza:
a) il ricambio della biancheria da letto ogni due settimane,
b) la disinfezione ed il lavaggio delle coperte di lana e dei materassi prima della consegna,
c) la pulizia e l’aerazione dei locali,
d) l’eliminazione dei rifiuti secondo criteri rispettosi dell’ambiente,
e) il servizio di lavanderia,
f) il servizio posta, assicurando un recapito personale e discreto,
g) il servizio emergenza e la cassetta di pronto soccorso (almeno una in ogni sta- bile). La persona ammalata o infortunata va sistemata in camera singola a seconda della malattia o dell’infortunio subiti,
h) l’uso degli estintori e le istruzioni in caso di incendio.
Art. 10 Costi di alloggio
1 I costi di alloggio vanno stabiliti tenendo conto delle spese di impianto e dei costi di esercizio, oltre che del comfort, e devono fondamentalmente servire a coprire i costi. È data facoltà di concludere accordi individuali.
2 Le parti firmatarie del contratto elaborano le basi per il calcolo dei costi di alloggio che sono a disposizione delle parti locali e delle commissioni paritetiche locali (vedi allegato a questa convenzione «Elementi di costo per il calcolo dei costi degli alloggi»).
3. Locali di soggiorno e servizi igienici sui cantieri
Art. 11 Requisiti generali
Su tutti i cantieri edili devono essere installati e messi gratuitamente a disposizione locali di soggiorno e installazioni sanitarie. Resta riservato l’art. 14. Si tratta di baracche, container o baracche mobili, muniti di pavimento chiuso. Queste instal- lazioni devono avere dimensioni sufficientemente ampie e poter essere chiuse a chiave.
CNM 2006 Convenzione addizionale «alloggi» 81
Art. 12 Locali di soggiorno sui cantieri
1 I locali di soggiorno devono:
a) essere conformi alle norme stabilite dai vigili del fuoco,
b) poter essere ben aerati e riscaldati,
c) disporre di tavolo e posto a sedere per ogni persona che utilizza il locale,
d) disporre di un guardaroba ordinato,
e) prevedere la possibilità di preparare delle bevande calde.
2 Per asciugare gli abiti da lavoro bagnati, il datore di lavoro deve prendere misure adeguate al fine di consentire che il lavoro possa esser ripreso il giorno suc- cessivo con abiti asciutti.
Art. 13 Servizi igienici sui cantieri
1 Ogni cantiere deve disporre di un servizio igienico con acqua potabile, suffi- cienti possibilità di lavarsi e un numero sufficiente di toilette; queste vanno tenute separate per uomini e donne, qualora se ne ravvisi la necessità (in relazione al set- tore edilizia).
2 Le toilette devono venir collegate ad una fognatura, conformemente alle norme sullo scarico delle acque; in caso contrario sarà necessario installare WC chimici. Deve esser prevista una toilette ogni 20 lavoratori. Le toilette devono poter essere sufficientemente aerate e devono disporre di impianto di illumina- zione. Nei cantieri si consiglia l’adozione di servizi igienici su appositi automezzi o in apposite baracche. Se in edifici in costruzione o in ristrutturazione è già presente un numero sufficiente di toilette che possono essere a disposizione dei lavoratori, l’installazione di altri servizi igienici risulta superflua.
Art. 14 Eccezioni
Nel caso di cantieri di breve durata che non giustificano, per motivi economici o tecnici, l’installazione degli impianti di cui agli art. 12 e 13, il datore di lavoro adotta delle soluzioni alternative (per es. impianti mobili).
Art. 15 Prescrizioni sulla manutenzione dei locali di soggiorno e dei servizi igienici sui cantieri
1 I locali di soggiorno devono essere tenuti sgombri da attrezzature e materiale di lavoro. Essi vanno sottoposti a pulizia periodica.
2 I servizi igienici devono esser mantenuti in condizioni ineccepibili. Essi devono essere puliti quotidianamente e disinfettati secondo necessità.
3 Il datore di lavoro provvede a mettere a disposizione adeguati prodotti per la pulizia della pelle. Se possibile deve essere disponibile acqua calda in quantità suf- ficiente.
4. Applicazione e controllo
Art. 16 Obblighi del datore di lavoro
1 Il datore di lavoro provvede alla manutenzione degli alloggi e delle attrezza- ture di cantiere.
82 Convenzione addizionale «alloggi» CNM 2006
2 Il datore di lavoro designa la persona responsabile della sorveglianza.
3 Il datore di lavoro assicura contro gli incendi e contro i danni dell’acqua gli alloggi e gli impianti del cantiere, come pure gli effetti dei lavoratori ivi depositati.
Art. 17 Obblighi del lavoratore
1 In tutti i casi in cui il datore di lavoro è obbligato da un contratto di lavoro scritto a mettere a disposizione del lavoratore dipendente un alloggio, questi ha l’obbligo di andare ad abitare per tutta la durata del contratto nell’alloggio a lui assegnato. Eventuali eccezioni devono essere concordate.
2 Il lavoratore deve attenersi al regolamento interno. Ha cura in particolare di osservare le norme di pulizia, silenzio, ordine e sicurezza (evitando l’uso di fornelli nelle camere, di energia elettrica per lavori di bricolage, ecc.) negli alloggi asse- gnatigli e deve seguire le disposizioni del datore di lavoro o del responsabile della
sorveglianza. 6
3 I consumi di corrente elettrica, gas ed acqua devono essere limitati allo stretto necessario; l’eliminazione dei rifiuti deve esser fatta in modo corretto.
4 I costi di alloggio vengono trattenuti dal datore di lavoro sul salario.
5 Il lavoratore risponde di tutti i danni da lui provocati intenzionalmente o per negligenza. Qualora il lavoratore trasgredisca ripetutamente le disposizioni del datore di lavoro o del responsabile della sorveglianza, il datore di lavoro ha facoltà, previo preavviso, di sfrattare detto lavoratore dall’alloggio o dai locali comuni.
Art. 18 Compiti e competenze della Commissione professionale paritetica
1 Il controllo dell’osservanza di queste norme spetta alla competente Commis- sione professionale paritetica locale. La Commissione professionale paritetica locale è autorizzata, previo preavviso, ad effettuare delle ispezioni presso l’affit- tuario. Per i lavori in sotterraneo si applica la convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo (appendice 12).
2 I reclami sulla mancata applicazione della presente convenzione sono esami- nati immediatamente dalla competente Commissione professionale paritetica locale.
3 Se la Commissione professionale paritetica locale constata delle irregolarità, fissa un termine adeguato per la loro eliminazione. Se entro il termine fissato la situazione non fosse regolarizzata, la Commissione adotta altre misure quali per es. informare le autorità preposte al mercato del lavoro e agli appalti, l’ufficio dell’igiene, ecc., oppure ridurre il canone di affitto nel caso di gravi irregolarità, ecc.
5. Disposizioni finali
Art. 19 Informazione dell’opinione pubblica su procedimenti in corso
Le parti contraenti si impegnano a evitare misure suscettibili di nuocere alla repu- tazione del settore dell’edilizia. Esse prescindono in particolare da ogni polemica pubblica nel caso di procedure in corso o non ancora inoltrate alla Commissione professionale paritetica.
CNM 2006 Convenzione addizionale «alloggi» 83
Art. 20 Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni fissate in questa convenzione devono essere osservate, a decor- rere dall’entrata in vigore (1° maggio 1995) della stessa, per alloggi, locali di sog- giorno e servizi igienici di nuova costruzione giusta l’art. 2 della presente conven- zione.
Art. 21 Entrata in vigore
1 La presente convenzione addizionale entra in vigore con il CNM 2006 e sosti- tuisce la convenzione addizionale del 25 marzo 2002. È rinnovata automatica- mente di anno in anno, salvo che non venga disdetta per fine anno, con un preav- viso di tre mesi.
2 Qualora si pervenga alla risoluzione del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), la presente convenzione decade, in deroga a quanto indicato al capoverso 1 di questo articolo, al momento della risoluzione del CNM, salvo che le parti contraenti il CNM non convengano espressamente una proroga.
Allegato
alla Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’or- dine sui cantieri
Elementi di costo per il calcolo dei costi degli alloggi
In base all’art. 10 cpv. 2 di questa convenzione, si prendono in considerazione per il calcolo dei costi degli alloggi in particolare questi elementi di costo:
a) Costi di impianto:
1. ammortamenti sull’immobile,
2. ammortamenti sulle attrezzature,
3. interessi.
Va tenuto opportunamente conto delle locali consuetudini in materia di diritto di locazione.
b) Costi di esercizio:
1. manutenzione,
2. energia elettrica, acqua, pulizie, TV, lavaggio biancheria, ecc.,
3. riscaldamento,
4. imposte e assicurazioni.
84 Convenzione addizionale «alloggi» CNM 2006
Appendice 7
Convenzione protocollare
in complemento al campo di 7
applicazione aziendale ai sensi dell’art. 2 CNM 2006
del 26 maggio 2005
CNM 2006 Convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale 85
Convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale ai sensi dell’art. 2 CNM 2006
del 26 maggio 20051
In complemento all’art. 2 CNM 2006 le parti contraenti il CNM stabiliscono il seguente campo di applicazione aziendale:
Art. 1 Campo di applicazione aziendale (art. 2 cpv. 1 CNM 2006)
Rientrano nel campo di applicazione aziendale in particolare:
a) le imprese che eseguono lavori di costruzione di ogni tipo a titolo professionale
b) le imprese che forniscono a titolo professionale prestazioni edili, le quali con o senza fornitura di materiali e componenti edili servono alla produzione, messa in funzione, manutenzione, modifica o demolizione di opere edili, o che forniscono altre prestazioni edili.
Art. 2 Attività aziendali (art. 2 cpv. 1 CNM 2006)
Imprese che svolgono in particolare le seguenti attività:
1. posa di ponteggi e montacarichi
2. lavori di protezione di edifici e di elementi in ferro,
3. lavori di isolamento di ogni tipo,
4. lavori di miglioria e drenaggio, come prosciugamento di terreni edili e terreni da bonificare, inclusi lavori di spurgo di cimiteri e lavori di fascinatura, costru- zione di pozzi nonché consolidamento chimico del suolo,
5. lavori di risanamento di ogni tipo a opere edili o loro componenti,
6. lavori di prosciugamento di edifici,
7. lavori in calcestruzzo e cemento armato, inclusi i lavori di protezione e di risa- namento del calcestruzzo, indipendentemente dai mezzi e dai materiali utiliz- zati, quali materiali sintetici e chimici,
8. lavori di perforazione,
9. lavori di isolamento, per esempio termico e acustico, costruzione di muri inso- norizzanti,
10. lavori di movimento di terra, come costruzione di sentieri, lavori di bonifica, arginature di torrenti, costruzioni antivalangarie, costruzione di impianti spor- tivi,
11. costruzione di facciate,
12. lavori con costruzioni prefabbricate, come montaggio o assemblaggio di com- ponenti prefabbricate per la produzione, messa in funzione, manutenzione o modifica di opere edili,
13. lavori di fugatura di giunti su opere edili, come fugatura di muri di rivesti- mento, ecc.,
14. lavori in vetrocemento armato, nonché muratura e posa di elementi edili in vetrocemento,
1 Questa convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale sostituisce quella del 25 marzo 2002.
86 Convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale CNM 2006
15. produzione e trasporto di materiali edili deperibili, come miscele di calce- struzzo e malta (calcestruzzo da centrale e malta pronta), quando con la mag- gior parte dei materiali edili prodotti vengono serviti i cantieri dell’impresa produttrice o trasportatrice, una ditta della stessa impresa o dello stesso gruppo,
16. lavori edili di ogni tipo,
17. lavori di protezione del legno su componenti edili,
18. costruzione di canali,
19. lavori in muratura di ogni tipo,
20. lavori in pietra naturale,
21. lavori di infissione
22. tubazioni per l’edilizia e il genio civile, posa di cavi per il genio civile e di spin- gitubo,
23. costruzione di pozzi e gallerie,
24. lavori di demolizione con esplosivi, demolizione e rimozione delle macerie,
25. lavori di preparazione e piegatura dell’acciaio, purché vengano eseguiti nel contesto di altre prestazioni edili dell’impresa,
26. costruzione di strade di ogni tipo (in asfalto, calcestruzzo, lavori in pietra, pro- duzione e preparazione di miscele, lastricati di ogni tipo),
27. lavori di compattazione stradale, 7
28. lavori di genio civile di ogni tipo,
29. lavori di montaggio di pareti e soffitti, rispettivamente rivestimenti, inclusa l’applicazione di fondi e supporti per intonaci,
30. posa di pavimenti in collegamento con altre prestazioni edili, posa di beton- cini,
31. noleggio di macchine edili di ogni tipo, con personale di conduzione, quando le macchine edili con relativo personale vengono impiegate per svolgere pre- stazioni edili,
32. lavori con sistemi compositi di isolamento termico,
33. costruzione di opere idriche, lavori di esaurimento delle acque, lavori idraulici,
34. lavori di carpenteria e costruzioni in legno, che vengono svolti nell’ambito delle attività di carpenteria, inclusa la posa di parquet.
Art. 3 Interpretazione
Sull’interpretazione del campo di applicazione aziendale decide la Commissione paritetica svizzera d’applicazione.
CNM 2006 Convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale 87
Appendice 8
Tabella per la determina- zione del salario durante le vacanze (art. 34 cpv. 2 CNM)
e per la 13a mensilità 8
(art. 50 CNM)
CNM 2006 Tabella per la determinazione del salario 89
Tabella per la determinazione del salario durante le vacanze (art. 34 cpv. 2 CNM) e per la 13a mensilità (art. 50 CNM)
Generi di salario e altre Diritto del lavoratore a:
prestazioni versate ai lavoratori Salario durante 13 a
le vacanze mensilità
1 | Salari base | ||
101 | Salario orario, settimanale, mensile | sì | sì |
2 | Altre prestazioni di carattere salariale | ||
201 | 13 a mensilità | no | no |
202 | Partecipazioni, gratifiche, provvigioni | no | no |
203 | Onorari a membri di consigli d’amministrazione | no | no |
204 | Tantièmes | no | no |
3 | Salari in caso di assenze | ||
301 | Salario vacanze (pagato o accreditato) | no | sì |
302 | Salario nei giorni festivi | sì | sì |
303 | Salario assenze inevitabili (CCL) | sì | sì |
304 | Indennità intemperie (CCL) | sì | sì |
305 | Indennità di perdita di guadagno (orario ridotto) | sì | sì |
306 | Indennità del Parifonds per corsi |
di formazione e perfezionamento no 1) no 1)
307 Salario durante la formazione professionale
che superano l’indennità Parifonds sì sì
308 Indennità giornaliera malattia, indennità SUVA no 2) no 2)
309 Salario durante malattia o infortunio: parte che supera
la cifra 308 (compresi giorni attesa SUVA) sì sì
310 Indennità perdita guadagno (IPG) per SM, SC o SPC sì 3) sì 3)
311 | Premi fedeltà secondo art. 38 cpv. 4 CNM | sì | sì |
4 | Salari in natura | ||
401 | Salario in natura | sì | sì |
402 | Indennità per alloggio | sì | sì |
403 | Appartamento di servizio | no | sì |
5 | Supplementi e premi |
502 | Lavoro notturno e domenicale | sì | sì |
503 | Tempo di viaggio | sì 4) | sì 4) |
504 | Lavori in acqua, fango o condizioni difficili | sì 4) | sì 4) |
501 Lavoro straordinario sì 4) sì 4)
505 | Lavori sotterranei | sì | sì |
506 | Premi d’avanzamento, successo o durata | sì | sì |
6 | Indennità e spese | ||
601 | Indennità vitto | no | no |
602 | Indennità di trasferta, se rimborso spese | no | no |
90 Tabella per la determinazione del salario CNM 2006
603 | Indennità di trasporto dal domicilio al posto | |||
di lavoro, se rimborso spese | no | no | ||
604 | Carte di trasporto gratuite o a prezzo ridotto | no | no | |
605 | Rimborso spese di trasferta | no | no | |
606 | Rimborso spese di ogni genere | no | no | |
607 | Indennità per lavoro notturno a sciolte, se rimborso spese | no | no | |
608 | Indennità di altitudine, se rimborso spese | no | no | |
609 | Indennità vestiario per forte usura | no | no | |
7 | Regali e prestazioni varie | |||
701 | Regali per anzianità di servizio | no | no | |
702 | Regali in natura | no | no | |
703 | Indennità di partenza | no | no | |
704 | Salario pagato in caso di decesso | no | sì | |
705 | Prestazioni del datore di lavoro | |||
per corsi di formazione | no | no | ||
706 | Donazioni per anniversari della ditta (solo ogni 25 anni) | no | no | |
707 | Contributi AVS/AI/IPG/AD o imposte | |||
presi a carico dal datore di lavoro | no | no | ||
708 | Premi di riconoscimento per proposte | no | no | |
709 | Indennità per famiglia, figli, nascita e matrimonio | |||
710 | Altri premi di fedeltà oltre a quelli della cifra 311 | no | no | |
8 Salari per lavoro a cottimo 5) | 5) | 8 |
1) Il diritto alle vacanze e la quota parte della 13 a mensilità sono compresi nelle prestazioni del Parifonds.
2) Il diritto alle vacanze e la quota parte della 13 a mensilità sono compresi nelle prestazioni della SUVA e devono essere co-assicurati nell’assicurazione per indennità giornaliera di malattia.
3) Il diritto alle vacanze e la quota parte della 13 a mensilità sono compresi nelle prestazioni del- l’IPG e della CCM e vengono accreditati al datore di lavoro.
4) Il diritto al salario per le vacanze e alla 13 a mensilità sussiste soltanto se il lavoro straordinario (pos. 501), il tempo di viaggio (pos. 503), rispettivamente il supplemento per lavoro nell’acqua e nel fango, altri supplementi per lavori faticosi (pos. 504) sono calcolati in base alle ore, non quando però il conteggio avviene in base a importi forfettari in franchi. Per queste posizioni non hanno parimenti diritto al salario per le vacanze e alla 13 a mensilità i lavoratori che perce- piscono il salario mensile.
5) In caso d’impiego di cottimisti si deve applicare una regolamentazione conformemente all’art. 46 CNM (lavoro a cottimo) e art. 50 CNM (modalità di pagamento), specialmente per quanto concerne il diritto alle vacanze e la 13 a mensilità.
CNM 2006 Tabella per la determinazione del salario 91
Appendice 9
Salari base
del 1° febbraio 2006
9
CNM 2006 Salari base 93
Salari base
del 1° febbraio 2006
In applicazione dell’art. 41 CNM 2006 le parti stabiliscono qui di seguito la ripar- tizione geografica dei salari base.
Si applicano i seguenti salari base in franchi svizzeri:
Salario orario | Classe salariale | |
V (capi) | ||
ROSSA | 32.85 | Regione di Basilea 1 |
BLU | 31.65 | Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. – Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto2, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo3, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo. |
VERDE | 30.45 | Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. – Ticino. |
Q (lavoratori diplomati) | ||
ROSSA | 29.15 | Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Zurigo. |
BLU | 28.80 | Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo. |
VERDE | 28.45 | Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino. |
A (lavoratori qualificati) | ||
ROSSA | 28.10 | Ginevra, Argovia, Regione di Basilea, Vaud, Zurigo. |
BLU | 27.75 | Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i di- stretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo. |
VERDE | 27.45 | Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino. |
B (lavoratori edili con conoscenze professionali) | ||
ROSSA | 26.35 | Regione di Basilea, Ginevra, Vaud, Zurigo. |
94 Salari base CNM 2006
BLU | 25.75 | Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo. |
VERDE | 25.15 | |
C (lavoratori edili) | ||
ROSSA | 23.55 | Regione di Basilea, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Turgovia, Vaud, Vallese, Zurigo. |
BLU | 23.25 | Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Uri, Zugo. |
VERDE | 23.00 | Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja). |
9
1 Regione di Basilea = Basilea-Campagna, Basilea-Città, Soletta (distretti Dorneck e Thierstein)
2 Svitto (esclusi i distretti March e Höfe)
3 San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe)
CNM 2006 Salari base 95
Salario mensile | Classe salariale | |
V (capi) | ||
ROSSA | 5891 | Regione di Basilea. |
BLU | 5651 | Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. – Friburgo, Ginevra, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo. |
VERDE | 5411 | Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino. |
Q (lavoratori diplomati) | ||
ROSSA | 5236 | Argovia, Berna (distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier), Regione di Basilea, Ginevra, Vaud. |
BLU | 5161 | Berna – esclusi i distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier, Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. – Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo. |
VERDE | 5091 | Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Frau- brunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, München- buchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. – Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo. |
A (lavoratori qualificati) | ||
ROSSA | 5041 | Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Vaud. |
BLU | 4971 | Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. – Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo. |
96 Salari base CNM 2006
VERDE | 4901 | Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. – Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo. |
B (lavoratori edili con conoscenze professionali) | ||
ROSSA | 4751 | Regione di Basilea, Ginevra, Vaud. |
BLU | 4626 | Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo. |
VERDE | 4501 | Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino. |
C (lavoratori edili) | ||
ROSSA | 4226 | Regione di Basilea, Ginevra, Vaud. |
BLU | 4161 | Argovia, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. – Friburgo, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto (esclusi i distretti March e Höfe), Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo. |
VERDE | 4101 | Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. – Glarona, Grigioni, Sciaffusa, Svitto (distretti March e Höfe), San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, esclusi la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino. |
9
CNM 2006 Salari base 97
98
Quadro generale della ripartizione geografica dei salari base
Salari base | ||||||||||
Luogo | Classi salariali | |||||||||
V | Q | A | B | C | ||||||
ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | |
Argovia | B | B | R | R | R | R | B | B | B | B |
Appenzello Interno ed Esterno | B | B | V | V | V | V | B | B | B | V |
Regione di Basilea1 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Berna • Distretti amministrativi Courtelary, La Neuveville, Moutier • Distretti amministrativi Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (esclusi i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. • Berna (resto del territorio cantonale) | B V B | B V B | B B B | R V B | B B B | B V B | B B B | B B B | B B B | B V B |
Friburgo | B | B | B | B | B | B | B | B | R | B |
Ginevra | B | B | R | R | R | R | R | R | R | R |
Glarona | B | V | B | V | B | V | B | B | B | V |
Grigioni | B B | B2 V3 | B2 V3 | V V | B2 V3 | V V | B B | B2 V3 | B2 V3 | V V |
Salari base CNM 2006
1 BL/BS/SO (distretti Dorneck e Thierstein)
2 Esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja
3 Distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja
Salari base | ||||||||||
Luogo | Classi salariali | |||||||||
V | Q | A | B | C | ||||||
ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | |
Giura | B | B | R | B | B | B | B | B | R | B |
Lucerna | B | B | B | V | B | V | B | B | B | B |
Neuchâtel | B | B | R | B | B | B | B | B | R | B |
Nidvaldo, Obvaldo | B | B | B | V | B | V | B | B | B | B |
Sciaffusa | B | B | B | V | B | V | B | B | B | V |
Svitto4 | B | B | B | V | B | V | B | B | B | B |
Soletta 5 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
San Gallo • Città • Cantone7 | B B | B B | B B | B6 V8 | B B | B6 V8 | B B | B B | B B | B6 V8 |
Ticino | V | V | V | V | V | V | B | V | B | V |
Turgovia | B | B | B | B | B | B | B | B | R | B |
Uri | B | B | B | V | B | V | B | B | B | B |
Vaud | B | B | R | R | R | R | R | R | R | R |
Vallese | B | B | B | B | B | B | B | B | R | B |
Zugo | B | B | B | V | B | V | B | B | B | B |
Zurigo | B | B | R | B | R | B | R | B | R | B |
CNM 2006 Salari base
4 Esclusi i distretti March e Höfe
5 Esclusi i distretti Dorneck e Thierstein
6 Inclusi il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach
99
7 Inclusi i distretti March e Höfe
9
8 Esclusi il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach
Appendice 10
Linee direttive concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera di malattia per
il settore dell’edilizia princi- pale del 26 maggio 2005
10
CNM 2006 Linee direttive indennità giornaliera di malattia 101
Linee direttive concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera di malattia
per il settore dell’edilizia principale
del 26 maggio 20051
1. Generalità
Art. 1 Principi
1 Queste linee direttive elencano le condizioni che ogni contratto d’assicura- zione deve soddisfare per essere conforme all’art. 64 del Contratto nazionale man- tello (CNM). Queste condizioni garantiscono a tutti i lavoratori assicurati, in caso di malattia, gli stessi diritti.
2 Se questi diritti non sono garantiti da un contratto d’assicurazione, ne risponde il datore di lavoro.
3 Contratti di assicurazione che prevedono soluzioni che oltrepassano questo quadro sono ammissibili.
2. Condizioni che ogni contratto d’assicurazione deve soddisfare
Art. 2 Entità dell’indennità giornaliera
1 L’indennità giornaliera è pari all’80 % del salario a partire dal secondo giorno di inabilità al lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di assumersi il rischio per i primi 30 giorni, rispettivamente di assicurare l’indennità giornaliera entro il termine massimo di 30 giorni (per quanto attiene al passaggio all’assicurazione individuale, si rinvia all’art. 9 di queste linee direttive).
2 Il salario è considerato al lordo, comprese le indennità di vacanze e di giorni festivi e la tredicesima mensilità. Se contrattualmente non è stata stabilita alcuna disposizione che oltrepassi questo quadro, la base per calcolare il guadagno gior- naliero è data dall’orario di lavoro fissato nel contratto collettivo.
3 Per gli assicurati retribuiti mensilmente, il guadagno giornaliero corrisponde a
1⁄365 del salario annuale.
4 Perdite di salario dovute a una riduzione dell’orario di lavoro e a disoccupa- zione devono essere discusse con l’assicurazione prima dell’introduzione dell’ora- rio ridotto o dell’inizio del periodo di disoccupazione. In genere vale il principio che il lavoratore malato non deve beneficiare di un’indennità giornaliera più alta del lavoratore in disoccupazione o di quello che lavora a orario ridotto.
5 Adeguamenti del salario sanciti dal contratto collettivo vengono presi in con- siderazione in caso di malattia.
6 In caso di perdita di salario per malattia non può essere detratto dall’indennità giornaliera il premio relativo all’assicurazione per questa prestazione.
1 Queste linee direttive sostituiscono quelle del 25 marzo 2002.
102 Linee direttive indennità giornaliera di malattia CNM 2006
Art. 3 Inizio delle prestazioni assicurative
L’indennità giornaliera viene versata dal secondo giorno per un’inabilità al lavoro di almeno il 50%, certificata dal medico o dal chiropratico, ma al più pre- sto con tre giorni di anticipo rispetto alla prima visita medica (nel caso di paga- mento differito dell’indennità giornaliera, alla scadenza del periodo di attesa di 30 giorni al massimo).
Art. 4 Giorno di attesa
È considerato giorno di attesa il primo giorno di malattia per il quale sussiste il diritto a retribuzione. Il giorno di attesa cade se entro 90 giorni dopo la ripresa del lavoro subentra nuovamente l’inabilità a seguito della stessa malattia (ricaduta).
Art. 5 Durata delle prestazioni assicurative
1 Le prestazioni vengono versate al massimo durante 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi. Per quanto concerne l’obbligo di proroga del pagamento del salario da parte del datore di lavoro o la protezione contro il licenziamento, val- gono gli art. 64 e 21 CNM.
2 Le prestazioni in caso di maternità vanno estese per legge ad almeno 16 setti- mane, di cui almeno otto devono cadere nel periodo dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 720 giorni. Per quanto concerne il diritto all’indennizzo nel caso di gravidanze decorrenti da una data anteriore a quella dell’inizio dell’assicurazione, valgono in linea di principio le norme giusta l’art. 7 di queste linee direttive.
3 I giorni di inabilità parziale al lavoro vengono calcolati proporzionalmente nella durata del diritto alle prestazioni.
4 Eventuali prestazioni della SUVA, AI, LPP e AM, così come di terzi respon-
sabili vengono conteggiate nelle prestazioni di indennità giornaliera, in modo tale
10
che l’assicurato benefici al massimo della totalità del salario perduto. In caso di riduzione dell’indennità giornaliera a seguito di sovrassicurazione i giorni di pre- stazione vengono conteggiati dividendo l’importo complessivo dell’indennità gior- naliera versata per l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata. I giorni così conteggiati vengono imputati sulla durata delle prestazioni.
5 Gli assicurati che beneficiano di una rendita di vecchiaia (AVS) ricevono l’in- dennità giornaliera al massimo ancora durante i seguenti periodi:
Anni di servizio nell’azienda Durata delle prestazioni
fino a 10 anni 90 giorni
oltre 10 anni 120 giorni
oltre 15 anni 150 giorni
oltre 20 anni 180 giorni
Art. 6 Ammissione
1 L’assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore comincia o avrebbe dovuto cominciare a lavorare, in virtù dell’assunzione.
2 Il limite massimo di età per l’ammissione nell’assicurazione è l’età pensiona- bile di vecchiaia secondo l’AVS.
CNM 2006 Linee direttive indennità giornaliera di malattia 103
Art. 7 Riserve assicurative
1 Nell’assicurazione sociale gli assicurati devono essere informati dalla cassa malati per iscritto su eventuali riserve assicurative con l’indicazione delle possibi- lità di ricorso.
2 Nell’assicurazione malattia privata l’assicurato va informato per iscritto dalla compagnia di assicurazione all’inizio del rapporto di lavoro che le malattie già curate in precedenza vengono indennizzate in base a una scala conforme all’ob- bligo di retribuzione del datore di lavoro.
3 Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima di entrare nell’assicurazione, vengono indennizzate come segue:
Recidiva della malattia durante Durata massima delle
il rapporto di lavoro ininterrotto prestazioni per ogni caso in una azienda assoggettata al di malattia
CNM
fino a 6 mesi 4 settimane
fino a 9 mesi 6 settimane
fino a 12 mesi 2 mesi
fino a 5 anni 4 mesi
4 Sono garantite le piene prestazioni (conformemente all’art. 5 delle presenti linee direttive) se l’assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimo- ranti temporanei).
Art. 8 Estinzione dell’assicurazione
Il diritto alle prestazioni si estingue:
a) con l’uscita dalla cerchia degli assicurati collettivi;
b) se il contratto viene annullato o sospeso;
c) se è stato esaurito il massimo delle prestazioni.
Art. 9 Passaggio ad altri tipi di assicurazione
1 L’assicurato deve essere informato sui propri diritti di passaggio ad un’altra assicurazione individuale:
a) nell’assicurazione sociale, da parte della cassa malati, per iscritto e con men- zione delle norme di legge dell’assicurazione contro le malattie;
b) nell’assicurazione privata, da parte della compagnia assicuratrice, per iscritto e con menzione delle condizioni generali di assicurazione.
Sono ammesse altre forme di informazione sui diritti di passaggio durante il rap- porto di lavoro (la responsabilità di questa informazione è del datore di lavoro).
2 Nel caso di cui all’art. 8 lett. a e b di queste linee direttive, l’assicurato può pas- sare all’assicurazione individuale dell’organismo che gestisce l’assicurazione col- lettiva, senza un nuovo esame del suo stato di salute. Il premio dell’assicurazione individuale viene calcolato tenendo conto dell’età dell’assicurato al momento della stipulazione del contratto dell’assicurazione collettiva.
104 Linee direttive indennità giornaliera di malattia CNM 2006
I giorni di malattia indennizzati nell’ambito del contratto collettivo vengono con- teggiati nella durata del diritto alle prestazioni dell’assicurazione individuale. L’in- dennità giornaliera assicurabile con l’assicurazione individuale può corrispondere al massimo all’ultimo salario prima del passaggio.
3 Se l’assicurato passa ad altra assicurazione collettiva di indennità giornaliera ai sensi di questo contratto collettivo di lavoro, si applica l’art. 9 cpv. 2 di queste linee direttive. Un’eventuale continuazione del pagamento delle indennità gior- naliere è di competenza del nuovo assicuratore. La stessa regolamentazione vale anche per il trasferimento di un intero gruppo di assicurati. In questo caso l’assi- curato non beneficia del diritto di passaggio di cui all’art. 9 cpv. 2.
4 Il tempo di attesa può essere al massimo di un giorno. Eccezione: nel caso di disoccupazione, l’indennità giornaliera deve essere assicurata a partire dal 31° giorno, per un tasso pari a quello dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 10 Area geografica di validità
1 L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è consi- derato estero). Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assi- curato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura ed i medici sconsiglino il viaggio di rientro in Svizzera.
2 Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza il consenso dell’assicura- tore ha diritto alle prestazioni soltanto a partire dal momento del suo rientro in Svizzera.
3 Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del suo permesso di residenza, né del permesso di domicilio, si estingue l’obbligo di pre- stazione dell’assicuratore con la scadenza del permesso di lavoro o quando l’assi- curato lascia la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi
di soggiorno in case di cura, certificati dal punto di vista medico ed a condizione
10
che vi sia l’autorizzazione della polizia degli stranieri.
4 Il lavoratore frontaliere va trattato, per quel che concerne i suoi diritti nei con- fronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella mede- sima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla com- pagnia di assicurazione. All’assicurazione è comunque consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l’assicurato sposta definitivamente il pro- prio domicilio dalla zona di confine limitrofa ad altra regione estera.
5 Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell’Unione europea /AELS.
Art. 11 Disposizioni finali
Per il resto sono applicabili le condizioni generali di assicurazione, rispettivamente gli statuti e i regolamenti dell’assicuratore.
CNM 2006 Linee direttive indennità giornaliera di malattia 105
Appendice 11
abrogata
11
CNM 2006 107
Appendice 12
Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (Convenzione per i lavori in sotterraneo) dell’8 dicembre 2005
12
CNM 2006 Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo 109
Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo («Convenzione per i lavori in sotterraneo»)
dell’8 dicembre 20051
In base all’art. 4 CNM e all’art. 58 CNM, le parti contraenti il CNM sottoscrivono la seguente convenzione addizionale con validità estesa a tutti i lavori in sotterra- neo:
Capitolo 1 Generalità
Art. 1 Posizione rispetto al CNM
1 La presente convenzione addizionale è da intendersi come un contratto col- lettivo di lavoro che completa il CNM e costituisce parte integrante dello stesso.
2 Per quanto qui non regolamentato trova applicazione il CNM, per quanto non regolamentato in quest’ultimo si applica il codice delle obbligazioni.
3 In caso di divergenze fra la presente convenzione addizionale e il CNM ha la precedenza questa convenzione addizionale.
Art. 2 Campo di applicazione
La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese e tutti i cantieri che eseguono lavori in sotterraneo2 nel campo di applicazione del CNM. Le parti con- traenti il CNM possono estendere questa convenzione addizionale ad altri cantieri del settore dei lavori in sotterraneo (in particolare a costruzioni annesse).
Art. 3 Dichiarazione di obbligatorietà generale
Le parti contraenti si adoperano affinché la presente convenzione addizionale sia dichiarata di obbligatorietà generale dal Consiglio federale, nella sua totalità o nelle parti principali, nel più breve termine possibile.
Art. 4 Osservanza delle disposizioni
Le parti contraenti la convenzione intendono far sì che le disposizioni del CNM e di questa convenzione addizionale vengano sottoscritte e osservate anche dalle imprese operanti nel settore dei lavori in sotterraneo che non sono affiliate alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori o che sono straniere, così come dalle imprese subappaltatrici e dalle imprese di lavoro temporaneo partecipanti a que- sto tipo di costruzioni.
1 Sostituisce la convenzione del 15 maggio 2003.
2 La definizione del termine «lavori in sotterraneo» è contenuta nell’art. 58 cpv. 2 CNM.
110 Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo CNM 2006
Capitolo 2 Applicazione, esecuzione, controllo e Commissione professionale paritetica per i lavori in sotterraneo
Art. 5 Principio
L’applicazione, l’esecuzione e il controllo di questa convenzione addizionale com- petono alle parti contraenti, rispettivamente alla Commissione professionale pari- tetica per i lavori in sotterraneo (CP-LS).
Art. 6 Nomina della Commissione professionale paritetica (CP-LS) e definizione dei suoi compiti
1 Le parti contraenti nominano ai fini dell’applicazione, dell’esecuzione e del controllo di questa convenzione addizionale una propria Commissione professio- nale paritetica (CP-LS), costituita al massimo da cinque rappresentanti per cia- scuna delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori contraenti la pre- sente convenzione addizionale.
2 La Commissione professionale paritetica (CP-LS) è autorizzata, in virtù del- l’art. 357b cpv. 1 lett. c CO, a procedere all’esecuzione di pene convenzionali nei confronti di datori di lavoro e di lavoratori. La Commissione professionale parite- tica (CP-LS) può delegare l’attività di controllo vera e propria alle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale.
3 I compiti della Commissione professionale paritetica (CP-LS) sono definiti giusta gli art. 75 e segg. CNM e in conformità alla convenzione addizionale sulla partecipazione nell’edilizia principale (appendice 5 CNM) e alla convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri (appendice 6 CNM).
Art. 7 Collegio arbitrale
Qualora non si giungesse a un accordo in seno alla Commissione professionale paritetica (CP-LS), la vertenza può essere sottoposta secondo le disposizioni del CNM al Collegio arbitrale nazionale (art. 14 e segg. CNM). La decisione arbitrale è inappellabile.
Capitolo 3 Disposizioni contrattuali
Art. 8 Contratto di lavoro scritto
12
Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici ricevono un contratto di lavoro scritto in cui viene indicata la classe salariale giusta l’art. 21 appendice 12 CNM.
Art. 9 Lavoro temporaneo e sicurezza sul lavoro
I lavoratori e le lavoratrici temporanei con diritto ai supplementi per i lavori in sot- terraneo giusta l’art. 16 lett. a (classe 1) appendice 12 CNM possono essere impie- gati sui cantieri dei lavori in galleria unicamente se sono in grado di dimostrare di avere già esercitato nell’edilizia principale un’attività di almeno 6 mesi. Inoltre, i lavoratori e le lavoratrici temporanei devono beneficiare della stessa formazione concernente la sicurezza prevista per i lavoratori fissi e provare di avere svolto un corso di formazione sulla sicurezza di almeno un giorno. Il test medico d’idoneità deve essere effettuato prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
CNM 2006 Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo 111
Art. 10 Orario di lavoro
1 L’orario di lavoro massimo annuale viene stabilito in conformità all’art. 24 CNM; l’orario di lavoro massimo settimanale viene stabilito in conformità agli art. 25 e segg. CNM, e alle norme della legge sul lavoro, fatto salvo l’art. 11 di que- sta convenzione addizionale (piani delle sciolte).
2 I calendari di lavoro per i singoli cantieri vengono fissati dalle imprese e devono essere notificati con sufficiente anticipo alla Commissione professionale paritetica (CP-LS) prima dell’inizio del lavoro e rinnovati di anno in anno. In man- canza di un calendario di lavoro, la Commissione professionale paritetica (CP-LS) provvede a fissare per il cantiere interessato un calendario di lavoro in base all’art. 11 di questa convenzione addizionale.
3 L’orario di lavoro per i lavori in sotterraneo comprende le ore prestate sul luogo di lavoro e un’eventuale pausa sul posto, quando non è possibile o non è pre- visto il ritorno al portale a metà della sciolta.
Art. 11 Lavoro a sciolte
1 Se per motivi tecnici o economici non è possibile una diversa regolamenta- zione, è consentito adottare il lavoro a sciolte. Devono essere rispettate le disposi- zioni del CNM e/o della legge sul lavoro3.
2 I piani delle sciolte fissati dalle imprese vanno notificati alla Commissione pro- fessionale paritetica (CP-LS); quest’ultima può opporsi con motivazione a piani inadeguati e respingerli.
Art. 12 Tempo di tragitto
1 Per tempo di tragitto si intende il tempo necessario al lavoratore per recarsi dal portale del tunnel al luogo di lavoro. Questo tempo, eventualmente insieme al tempo di viaggio ai sensi dell’art. 54 CNM, è soggetto a retribuzione con il salario base.
2 Il totale delle ore annuali può essere aumentato del tempo di tragitto, al mas- simo però fino a 2300 ore all’anno (somma del tempo di tragitto e del tempo di lavoro).
Art. 13 Posto di raccolta
Quale posto di raccolta giusta l’art. 54 CNM (tempo di viaggio) va considerato di regola il campo base o il centro alloggi del cantiere. Se il tempo di viaggio fino al portale del tunnel supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato analoga- mente a quanto previsto dall’art. 54 CNM.
Art. 14 Vitto e trasferimento
1 In deroga all’art. 60 CNM, ogni lavoratore ha diritto ad un’indennità di CHF 13.– al giorno per il pranzo.
3 Art. 23 e segg. della legge sul lavoro e relative disposizioni esecutive (ordinanze I e II concer- nenti la legge sul lavoro).
112 Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo CNM 2006
1.1 Sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo giusta l’art. 17 cpv. 2 appendice 12 CNM, ogni lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera di CHF 16.– per i pasti.
1.2 Per il miglioramento della qualità del vitto nelle mense e per una più ampia offerta sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo, il datore di lavoro impiega CHF 3.– supplementari al giorno.
2 Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:
2.1 Se il lavoratore, dal posto di lavoro, torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede operativa del datore di lavoro, viene indennizzato in conformità all’art. 54 CNM.
2.2 Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domici- lio o alla sede dell’impresa del datore di lavoro:
a) Vitto e alloggio (trasferimento completo) tenendo conto dell’indennità per il pranzo di cui al capoverso 1 e 1.1 del presente articolo. In caso d’interruzione del lavoro pari o inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto all’indennità per il trasferimento completo. Se l’interruzione del lavoro è superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto all’indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l’alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore.
b) Diritto all’indennità per il tempo di viaggio
– Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana, ha diritto a un’indennità di CHF 75.– per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 3 ore in media).
– In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF 100.– per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 4 ore in media). Questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio.
c) Diritto all’indennità per le spese di viaggio: in caso di interruzioni superiori a 48 ore vengono rimborsate le spese effettive del viaggio in treno in seconda classe o altre spese di trasporto necessarie per tornare al luogo di domicilio, o al massimo fino alla frontiera. Il diritto a questa indennità si estingue se viene organizzato un trasporto collettivo o se il lavoratore non torna al proprio domicilio.
Art. 15 Supplementi, indennità in generale
I lavoratori impiegati per il lavoro a sciolte (anche quello con esercizio continuo)
12
hanno diritto ai supplementi e alle indennità previsti dall’art. 56 CNM (lavoro festivo), dall’art. 58 CNM (lavori sotterranei) e dall’art. 59 CNM (indennità per lavoro notturno a sciolte).
Art. 16 Supplementi per lavori in sotterraneo
I supplementi per lavori in sotterraneo giusta l’art. 58 CNM sono i seguenti:
a) Classe 1
CHF 4.50 all’ora per le seguenti categorie di lavoro: abbattimento, scavo, lavori di sicurezza compresa la posa di avanzamenti speciali (conci), isolamenti, opere di prosciugamento e iniezioni (ad eccezione dei casi previsti nella classe 2), opere in calcestruzzo per il rivestimento esterno ed interno e per costruzioni ad esso collegate.
CNM 2006 Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo 113
b) Classe 2
CHF 2.70 all’ora per i lavori di finitura, quando non è necessario un rivesti- mento o l’opera è già rivestita nella zona di lavoro. Per lavori di finitura si intendono in particolare: strato di fondazione, delimitazioni, pavimentazioni, posa di elementi prefabbricati e finiti, come pure i lavori di finitura interna delle caverne indipendenti dal rivestimento nonché (nelle gallerie stradali) le iniezioni effettuate dopo la realizzazione del rivestimento interno e le canaliz- zazioni eseguite contemporaneamente agli strati di fondazione.
Art. 17 Supplementi per il lavoro a sciolte con esercizio continuo
1 Il supplemento per il lavoro a sciolte con esercizio continuo è di CHF 1.– all’ora.
2 Vi è lavoro a sciolte con esercizio continuo ai sensi della presente disposizione quando su un cantiere si lavora sette giorni alla settimana, quindi anche la dome- nica, secondo un piano delle sciolte riconosciuto dalla SECO.
Art. 18 Supplemento per lavoro notturno a sciolte
Il supplemento per il lavoro notturno a sciolte è disciplinato dall’art. 59 CNM e ammonta a CHF 2.– all’ora.
Art. 19 Supplemento di tempo per lavoro notturno
1 Dal 1° agosto 2003, il supplemento di tempo per il lavoro notturno è discipli- nato dall’art. 17b della legge sul lavoro.
2 Il supplemento di tempo per il lavoro notturno deve essere applicato per i piani delle sciolte o nelle singole imprese nell’ambito del totale determinante delle ore annuali ai sensi del CNM.
Art. 20 Salari base
Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale val- gono quale minimo i salari base (salari mensili e paghe orarie) della zona rossa ai sensi dell’art. 41 CNM 2006:
Zona Classi salariali
V | Q | A | B | C |
ROSSA 5891/32.85 | 5236/29.15 | 5041/28.10 | 4751/26.35 | 4226/23.55 |
Art. 21 Classi salariali per i lavori in sotterraneo
1 Per i lavori in sotterraneo si applicano in linea di principio le definizioni delle classi salariali ai sensi dell’art. 42 e segg. CNM.
2 Per le classi A e Q valgono tuttavia le seguenti definizioni:
– Classe A: minatori, dipendenti specializzati in lavori puntuali (finora guniteur, macchinisti di Jumbo, macchinisti in generale) e personale di officina (aiuti meccanici, aiuti elettricisti, ecc.) senza certificato professionale, ma ricono- sciuti come tali dal datore di lavoro.
– Classe Q: costruttori di gallerie (finora guniteur, macchinisti di fresatrici, mac- chinisti di Jumbo) e personale di officina con conoscenze professionali (ad esempio fabbri, meccanici, elettricisti, macchinisti, autisti) in possesso di un
114 Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo CNM 2006
certificato professionale o riconosciuti come tali dal datore di lavoro. Hanno inoltre diritto ad un salario della classe Q i lavoratori con attestato federale di capacità per un mestiere riconosciuto nel settore edile o con un certificato estero analogo.
Art. 22 Alloggi sui cantieri
1 In generale per gli alloggi su cantieri con lavori in sotterraneo trova applica- zione l’appendice 6 del CNM.
2 A titolo complementare si applicano le seguenti disposizioni:
– in caso di alloggi temporanei su cantieri per i quali le offerte sono state inol- trate dopo il 1° luglio 2003, i lavoratori hanno diritto a una stanza singola la cui superficie deve corrispondere a quella indicata nell’appendice 6 CNM;
– in caso di cantieri già esistenti, devono essere messe a disposizione stanze sin- gole nel più breve termine possibile se il cantiere, il 1° gennaio 2004, continua per almeno altri tre anni.
Capitolo 4 Disposizioni finali
Art. 23 Durata del contratto
1 La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2006 e resta valida fino alla scadenza del CNM 2006.
2 Le parti contraenti il CNM possono concordare, durante il periodo di validità della presente convenzione addizionale, eventuali modifiche o adeguamenti della stessa.
3 Questa convenzione addizionale può essere disdetta di volta in volta per fine anno, con un preavviso di tre mesi, da un lato dalla Società Svizzera degli Impre- sari-Costruttori e/o d’altro lato dall’insieme delle associazioni dei lavoratori fir- matarie.
Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC
12
D. Lehmann W. Messmer J.-P. Grossmann
Per il Sindacato Unia
A. Kaufmann V. Pedrina J. Robert
Per il Syna, Sindacato interprofessionale
E. Zülle M. Haas P.-A. Grosjean
CNM 2006 Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo 115
Appendice 13
Convenzione addizionale
«Genio civile speciale» del 26 maggio 2005
13
CNM 2006 Convenzione addizionale «Genio civile speciale» 117
CONVENZIONE ADDIZIONALE
«Genio civile speciale»
del 26 maggio 2005 1
Le parti contraenti il Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Sviz- zera (CNM) sottoscrivono, in base all’art. 4 CNM, la seguente convenzione addi- zionale con validità estesa a tutti i lavori speciali di genio civile:
1. Disposizioni generali
Art. 1 Rapporto con il CNM
Questa convenzione addizionale vale nel senso di un contratto collettivo di lavoro come complemento e parte integrante del CNM ai sensi dell’art. 9 CNM; in caso di dubbio ha la precedenza sul CNM.
Art. 2 Campo di applicazione
1 Dal profilo locale-aziendale: la presente convenzione addizionale si applica a tutte le imprese e cantieri che, nel campo di applicazione del CNM, eseguono in prevalenza lavori speciali di genio civile, come sondaggi, drenaggi, trivellazioni, ancoraggi, palificazioni speciali, palificazioni trivellate, costruzione di targonate e di palancolate, lavori di battitura, iniezioni, jetting, abbassamento della falda frea- tica, costruzione di pozzi oppure dispongono di un reparto specializzato in tali lavori.
2 Dal profilo personale: la presente convenzione si applica a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese di cui al cpv. 1 di questo articolo (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dalla sede), che lavorano nei cantieri e negli impianti sussi- diari delle imprese edili. Ciò vale in particolare per:
a) capisquadra (ex «Bohrmeister II»)
b) sondatori, meccanici, fabbri, conducenti di grosse macchine, come p.es. scava- trici, conducenti di piccole macchine, personale ausiliario.
La presente convenzione non si applica ai capi sondatore (ex «Bohrmeister I»).
3 Dichiarazione di obbligatorietà generale: per la dichiarazione di obbligatorietà fa stato quella del CNM 2006.
Art. 3 Rispetto generale delle disposizioni
Le parti contraenti si impegnano affinché le disposizioni del CNM e della presente convenzione addizionale vengano firmate e rispettate anche da imprese operanti nel campo del genio civile speciale, non aderenti alla Società Svizzera degli Impre- sari-Costruttori o all’Associazione svizzera del genio civile speciale, così come da quelle estere, nonché da imprese subappaltatrici e di lavoro temporaneo da esse impiegate.
1 Questa convenzione sostituisce quella del 25 marzo 2002.
118 Convenzione addizionale «Genio civile speciale» CNM 2006
Art. 4 Applicazione
1 Per l’applicazione, l’esecuzione e il controllo della presente convenzione è responsabile la Commissione professionale paritetica locale operante nel luogo del cantiere (luogo di prestazione). Questa commissione può richiedere una con- sulenza tecnica a un esperto designato dalle parti contraenti la presente conven- zione.
2 Se si tratta di opere legate a lavori in sotterraneo ai sensi dell’appendice 12 del CNM 2006, in deroga al cpv. 1 del presente articolo è competente la Commissione professionale paritetica per i lavori in sotterraneo (CP-LS). Questa commissione può richiedere una consulenza tecnica a un esperto designato dalle parti con- traenti la presente convenzione.
2. Disposizioni materiali
Art. 5 Orario di lavoro
1 Si applicano le disposizioni del CNM in materia di orari di lavoro.
2 Il calendario di lavoro per ogni singolo cantiere viene stabilito dall’impresa o eventualmente dal consorzio. Il calendario di lavoro deve essere presentato per tempo prima dell’inizio dei lavori, rispettivamente rinnovato puntualmente ogni anno presso:
a) la Commissione paritetica professionale locale del luogo in cui si trova il can- tiere o
b) la Commissione paritetica professionale per i lavori in sotterraneo, se si tratta di opere collegate a lavori in sotterraneo ai sensi dell’appendice 12 del CNM 2006.
Art. 6 Classi salariali e zone
1 In aggiunta all’art. 42 CNM il personale di perforazione viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:
Classe salariale Definizione
V (Capisquadra) Lavoratori qualificati (ex «Bohrmeister II») che
hanno portato a termine con successo la scuola per capisquadra nel campo del genio civile speciale o sono stati riconosciuti capisquadra dal proprio datore di lavoro.
Q (Lavoratori diplomati) Sondatori, meccanici, fabbri, ecc.
13
A (Lavoratori qualificati) Specialisti qualificati in perforazioni, conducenti di macchine che:
1. dispongono di un attestato professionale o
2. vengono riconosciuti dall’impresa. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’asse- gnazione alla classe A.
CNM 2006 Convenzione addizionale «Genio civile speciale» 119
B (Lavoratori edili con Lavoratori addetti alle perforazioni con cono- conoscenze professionali) scenze professionali, conducenti di piccole mac-
chine, come dumper, ecc., che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe sala- riale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B.
C (Lavoratori edili senza Lavoratori addetti alle perforazioni senza cono- conoscenze professionali) scenze professionali (principianti, ausiliari).
2 In tutti i cantieri soggetti alla presente convenzione addizionale si applicano come minimo i salari base (mensili e orari) corrispondenti al salario base della zona blu secondo l’art. 41 CNM 2006:
Zona | Classe salariale | ||||
V | Q | A | B | C | |
BLU | 5651/31.65 | 5161/28.80 | 4971/27.75 | 4626/25.75 | 4161/23.25 |
Art. 7 Supplementi salariali
1 Lavoro al sabato: per i lavori eseguiti al sabato, se non si tratta di giorni di ricu- pero, viene versato il seguente supplemento:
a) dalle ore 05.00 (estate) risp. 06.00 (inverno) fino alle 17.00 50%,
b) dalle 17.00 100%.
2 Lavoro domenicale e lavoro nei giorni festivi riconosciuti dalla legge: per i lavori eseguiti di domenica (fino a lunedì ore 05.00 in estate risp. 06.00 in inverno) o in festività riconosciute dalla legge, escluse le festività locali, viene versato un supplemento del 100%.
3 Ore di manutenzione delle pompe: con riserva del cpv. 2 del presente articolo, non viene versato alcun supplemento per le ore di manutenzione delle pompe.
Art. 8 Rimborso spese per trasferte, tempo di viaggio
1 Principio: si applicano le disposizioni del CNM con riserva delle seguenti disposizioni:
2 Rimborso spese se non è possibile tornare giornalmente al luogo di impiego: se non è possibile tornare ogni giorno al luogo di impiego contrattuale, l’indennità risp. il rimborso spese ammonta a:
a) CHF 70.– per giorno lavorativo per alloggio in pensioni e simili;
b) CHF 37.50 per giorno lavorativo per alloggio gratuito in baracche, roulotte, ecc. con possibilità di cucina o mensa;
c) rimborso dei costi di trasferimento con mezzi pubblici (biglietto di 2a classe) tra il luogo di lavoro ed il luogo di impiego, ogni fine settimana dietro riserva della lett. d del presente capoverso;
d) se non viene effettuato il viaggio di congedo, nei giorni non lavorativi vengono rimborsate le indennità come nei giorni lavorativi. In caso di ritorno settima- nale al luogo di impiego il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno secondo l’orario ufficiale che supera complessivamente tre ore viene inden- nizzato come orario di lavoro (senza supplementi).
120 Convenzione addizionale «Genio civile speciale» CNM 2006
3 Rimborso spese in caso di ritorno giornaliero al luogo di impiego: se è possibile tornare ogni giorno al luogo di impiego, il supplemento (indennità forfetaria per il pranzo) ammonta a CHF 12.50 per ogni giorno di lavoro.
4 Rimborso delle spese effettive: se un lavoratore fa valere che nella media di un mese il supplemento versatogli in virtù dei cpv. 2 e 3 del presente articolo non copre le spese di vitto e alloggio ed è in grado di dimostrarlo con pezze giustifica- tive, gli vengono rimborsati i costi aggiuntivi a condizione che non vi fossero pos- sibilità di vitto e alloggio accettabili a un prezzo più basso.
Art. 9 Giorni festivi
1 Giorni festivi indennizzabili: i giorni festivi indennizzabili corrispondono alle norme vigenti nel luogo del cantiere in conformità con l’art. 38 CNM.
2 Indennità forfetaria: invece di pagare i giorni festivi come previsto al cpv. 1 del presente articolo, le imprese hanno la possibilità di versare un’indennità forfeta- ria pari al tre per cento del salario (3%). Questa rimunerazione copre interamente il diritto all’indennità per perdita di lavoro nei giorni festivi previsti dalla legge.
3. Disposizioni finali
Art. 10 Durata del contratto
1 Entrata in vigore: la presente convenzione addizionale entra in vigore con- temporaneamente al CNM. Fatto salvo il cpv. 3 del presente articolo, essa ha la stessa durata del CNM.
2 Modifiche: durante il periodo di validità, le parti contraenti il CNM e l’Asso- ciazione svizzera del genio civile speciale possono apportare modifiche o adegua- menti alla presente convenzione.
3 Scioglimento: la presente convenzione addizionale può essere disdetta con un preavviso di tre mesi alla fine di un anno civile da parte della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori con l’Associazione svizzera del genio civile speciale e/o dalle organizzazioni dei lavoratori aderenti alla convenzione addizionale.
13
CNM 2006 Convenzione addizionale «Genio civile speciale» 121
Appendice 14
abrogata
14
CNM 2006 123
Appendice 15
Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q e promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri
15
CNM 2006 Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q 125
Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q
(Entrata in vigore: assieme al CNM 2006 1)
In applicazione dell’art. 3 cpv. 1 e dell’art. 42 cpv. 2 del Contratto nazionale man- tello (CNM), la Commissione paritetica svizzera d’applicazione (CPSA)2 ha preso le seguenti decisioni in merito alla classificazione nell’ambito della classe salariale A e Q:
1. Classe salariale A (lavoratori qualificati)
Quale elenco ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CNM valgono, per i lavoratori che li hanno superati con successo, i seguenti corsi di formazione:
1.1 Lavoratori in possesso di un certificato di formazione empirica nel settore della costruzione ai sensi dell’art. 49 della legge federale sulla formazione profes- sionale.
1.2 Macchinisti con certificato finale, in base al regolamento d’esame per condu- centi di macchine di cantiere del 15 agosto 1988, compresi i conducenti di macchine di cantiere in possesso del certificato finale di formazione rilasciato nei Cantoni di Neuchâtel, Vallese, Vaud e Ginevra.
1.3 Partecipanti ai moduli stabiliti dalle parti sociali nell’ambito del «Progetto Spagna/Portogallo», a condizione che abbiano seguito almeno 300 ore di lezione.
– Per i «corsi d’integrazione» sono conteggiate 100 ore. Il tempo rimanente deve essere dedicato a corsi di aggiornamento nell’ambito dei progetti e/o a corsi di artigianato della costruzione.
– Deve essere fornita la prova della frequentazione dei corsi.
– Altri corsi di artigianato della costruzione frequentati all’estero possono essere considerati se ne è riconosciuta l’equivalenza.
– Il datore di lavoro deve dare la sua approvazione per la frequentazione di moduli e corsi, e scegliere insieme al dipendente l’offerta di formazione che meglio risponde alle attitudini di quest’ultimo e alle esigenze dell’impresa. Dopo aver dato la sua approvazione, il datore di lavoro non può ostacolare o vietare la frequentazione dei corsi, impedendo così al dipendente di raggiun- gere le ore di lezione necessarie per la classe salariale A.
1.4 Lavoratori che hanno frequentato i corsi di base per lavori di armatura, lavori in calcestruzzo, lavori di canalizzazione, puntellatura e pozzi, muratura in mattoni (corsi n. 2311, 2313, 2331 del programma del Centro di formazione), in possesso dell’attestato rilasciato dalla direzione del Centro di formazione della SSIC.
1.5 Lavoratori che hanno superato con successo gli esami dopo aver seguito la for- mazione per gruisti al Centro di formazione della SSIC.
Gruisti in possesso della patente in virtù dell’ordinanza sulle gru, se la loro attività come gruisti è più che occasionale.
– Se un dipendente è impiegato solo occasionalmente come gruista, cioè meno del 20% dei giorni lavorativi, ha diritto alla classe salariale B.
– All’inizio dell’anno, datore di lavoro e dipendente devono stabilire per iscritto se l’attività di gruista è occasionale o meno.
1 Sostituisce l’elenco del 25 marzo 2002.
2 Sostituisce la CPPS dal 1° luglio 2006.
126 Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q CNM 2006
1.6 Lavoratori che hanno frequentato i cinque corsi per costruttori stradali presso il Centro di formazione della SSIC (corsi n. 2313, 2710, 2552, 2555, 2573 del pro- gramma del Centro di formazione), in possesso dell’attestato rilasciato dalla dire- zione del Centro di formazione della SSIC.
1.7 Lavoratori che hanno seguito i corsi di base 1 + 2 dell’Associazione svizzera delle imprese di perforazione e taglio del calcestruzzo (ASPT) secondo il corso professionale vecchio. Lavoratori del corso 1 a 3 professionale nuovo dal luglio 1997.
1.8 Lavoratori che hanno seguito i corsi3 per «Muratori frontalieri SEI-ECAP» del Progetto frontalieri dell’edilizia che si sono tenuti dopo l’8 settembre 1994, con l’attestazione della Sezione per la formazione professionale del Cantone Ticino.
2. Classe salariale Q (lavoratori diplomati)
2.1 Formazione professionale dei mestieri della costruzione in base alle disposi- zioni dell’UFFT
Lavoratori in possesso del Certificato federale di capacità (CFC) e che hanno un’attività di tre anni sui cantieri svizzeri (l’apprendistato viene considerato quale attività lavorativa) per i seguenti mestieri:
– muratore
– carpentiere
– costruttore stradale
– selciatore
– scandagliatore
– scalpellino/marmista
2.2 Formazione professionale in base alle disposizioni dell’UFFT riguardanti im- prese affini del settore principale della costruzione che sottostanno al CNM. Lavo- ratori in possesso del Certificato federale di capacità (CFC) e che hanno un’attività di tre anni sui cantieri svizzeri (l’apprendistato viene considerato quale attività lavora- tiva) nel caso in cui il mestiere imparato venga svolto nell’impresa di costruzione.
Esempio:
– elettromeccanico
– meccanico
– fabbro-tubista
– conducente di autocarri
– falegname
2.3 Lavoratori in possesso del Certificato federale di capacità (CFC) per appren- distato complementare ai sensi degli art. 2.1 e 2.2 e che hanno un’attività di tre anni sui cantieri svizzeri.
2.4 Lavoratori in possesso di un attestato professionale straniero: vedi promemo- ria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri (vedi elenco allegato).
2.5 Lavoratori in possesso di un attestato professionale di «Specialista in taglio del calcestruzzo» ai sensi del Regolamento d’esame dell’11 maggio 1992.
2.6 Lavoratori in possesso di un attestato professionale di «Capo montatore di ponteggi» ai sensi del Regolamento d’esame del 10 agosto 1992.
Questo elenco sostituisce quello del 13 febbraio 1998 ed è valido dall’entrata in
vigore del CNM 2006.
15
3 Secondo la prassi della CPSA relativa all’assegnazione alla classe salariale A, il datore di lavoro deve dare il proprio consenso per la frequentazione del corso.
CNM 2006 Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q 127
Promemoria della CPSA1 relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri
(Entrata in vigore: assieme al CNM 20062)
1. Criteri di riconoscimento per l’assegnazione alla classe Q
– Durata della formazione tre anni.
– Sia per la parte pratica sia per quella teorica, la frequenza deve essere confermata.
– La formazione deve essere completa con il superamento di un esame finale rico- nosciuto dal diritto pubblico.
2. Qualifiche esistenti, di valore equivalente
2.1 Germania/Austria
– La formazione in un mestiere del settore dell’edilizia principale è considerata equivalente.
2.2 Italia
– Certificati della «Scuola tecnica» nonché un anno di pratica accertata sui cantieri svizzeri sono considerati equivalenti.
2.3 Danimarca
– Il certificato professionale di muratore (Murerfagets Faellesudvolg) rilasciato dal Ministero dell’educazione è considerato equivalente.
3. Procedimento in caso di dubbio
Qualora formazione ed esperienza pratica facessero sorgere dei dubbi, risp. in caso di presentazione di certificati professionali di altri paesi, vi consigliamo di osser- vare il seguente procedimento:
– richiedere copia del certificato con traduzione vidimata (deve essere procurata dal lavoratore)
– richiedere, nella misura del possibile, regolamenti inerenti alla formazione/al- l’esame nonché programmi/orari relativi alla frequentazione dei corsi corri- spondenti (devono essere procurati dal lavoratore)
– sottoporre i documenti all’UFFT, Formazione professionale, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, e richiedere un giudizio di equivalenza.
Questo promemoria sostituisce quello del 13 febbraio 1998 ed è valido dall’entrata in vigore del CNM 2006.
1 Sostituisce la CPPS dal 1° luglio 2006.
2 Sostituisce il promemoria del 25 marzo 2002.
128 Promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri CNM 2006
Appendice 16
Direttiva sul lavoro a sciolte nell’edilizia principale svizzera del 26 maggio 2005
16
CNM 2006 Direttiva sul lavoro a sciolte nell’edilizia principale svizzera 129
Direttiva sul lavoro a sciolte nell’edilizia principale svizzera
del 26 maggio 20051
Direttiva riguardante le premesse per l’autorizzazione del lavoro a sciolte ai sensi dell’art. 25 cpv. 10 CNM 2006.
1. Lavoro a sciolte
1.1 Concetto di «lavoro a sciolte»
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati sullo stesso posto di lavoro.
1.2 Campo di applicazione
Questa direttiva è valida per tutte le imprese e i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del CNM 2006 (vedi art. 2 CNM 2006).
1.3 Durata minima esente da autorizzazione
Il lavoro a sciolte che dura fino a una settimana non rientra in questa direttiva ed è esente da autorizzazione; deve essere tuttavia comunicato prima dell’inizio del lavoro alla Commissione professionale paritetica competente.
1.4 Riserva lavori in sotterraneo
Questa direttiva non si applica ai lavori in sotterraneo (art. 58 CNM 2006). Per le costruzioni in sotterraneo è determinante esclusivamente l’appendice 12 CNM 2006, la cui esecuzione è di competenza della Commissione professionale parite- tica per i lavori in sotterraneo (CP-LS).
1.5 Disposizioni CNM
Si devono osservare le disposizioni del CNM relative al calendario di lavoro (art. 29 segg. CNM 2006).
2. Domanda di lavoro a sciolte
2.1 Forma scritta
2.1.1 In generale: la domanda scritta di autorizzazione del lavoro a sciolte deve essere inoltrata per tempo – corredata della documentazione necessaria – alla Commissione professionale paritetica.
2.1.2 Moduli: a tale scopo si possono utilizzare gli appositi moduli della CPSA.
2.1.3 Presentazione corretta della domanda: le conseguenze di un eventuale ritardo nel disbrigo della domanda a causa di un’insufficiente motiva- zione e/o di una documentazione incompleta sono a carico dell’impresa. I moduli e le direttive vengono messi a disposizione dalla CPSA.
1 Sostituisce la direttiva del 23 settembre 1998.
130 Direttiva sul lavoro a sciolte nell’edilizia principale svizzera CNM 2006
2.2 Scadenza per la presentazione della domanda
2.2.1 In generale: la domanda deve pervenire alla Commissione professionale paritetica competente almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori. La commissione decide entro una settimana.
2.2.2 Eccezioni: quando la domanda viene presentata in ritardo – ma sempre prima dell’inizio dei lavori – il richiedente deve motivare in modo plau- sibile le cause – non imputabili a lui stesso – che gli hanno impedito di inoltrare la domanda per tempo.
2.3 Motivazione della domanda
2.3.1 In generale: la domanda deve essere motivata. Occorre dimostrare che i criteri fissati alla cifra 3 della presente direttiva sono soddisfatti.
3. Premesse per il lavoro a sciolte
3.1 Necessità specifica (1° criterio)
3.1.1 Necessità specifica: il richiedente deve dimostrare alla Commissione pro- fessionale paritetica che per un progetto edile chiaramente definito è necessario il lavoro a sciolte.
3.1.2 Interesse pubblico: si presuppone una necessità specifica nel caso in cui il richiedente dimostri la presenza di un interesse principalmente pub- blico o di altri validi motivi di natura climatica, geologica o tecnica, tali da rendere indispensabile il lavoro a sciolte.
3.1.3 Tempi di costruzione: le scadenze fissate da un committente, che rendono indispensabile il lavoro a sciolte ma che non si basano su una necessità specifica, non vengono fondamentalmente prese in considerazione come motivo per l’autorizzazione del lavoro a sciolte.
3.2 Piano di turni (2° criterio)
3.2.1 Piano di turni – in generale: il piano di turni suddivide l’orario di lavoro in cinque turni alla settimana per ogni squadra, nel rispetto dell’art. 27 CNM. In casi eccezionali la CPP può autorizzare domande con una media di cinque turni alla settimana con un ritmo di turni massimo di 20 giorni di lavoro in quattro settimane.
3.2.2 Domanda con piano di turni: il richiedente deve mostrare dettagliata- mente in che modo intende organizzare il lavoro a sciolte. A questo scopo inoltra il relativo piano di turni, in cui indica il numero dei turni, la loro durata e l’orario di lavoro settimanale che ne deriva per i singoli turni.
3.2.3 Piano di lavoro: nell’ambito del piano dei turni, il richiedente deve indi- care il numero dei dipendenti assegnati ai turni. Inoltre indica a quale ritmo intende organizzare il passaggio di una squadra da un turno all’al- tro, purché il passaggio di turno avvenga almeno dopo sei settimane. La CPP può richiedere una lista di nomi.
3.2.4 Durata massima del lavoro a sciolte: nella domanda si deve indicare la durata che è prevista per il lavoro a sciolte. Il lavoro a sciolte può essere approvato dalla Commissione professionale paritetica per un progetto specifico e per la durata massima di un anno. Se il lavoro a sciolte dura più a lungo, il richiedente può presentare per tempo una nuova do- manda.
16
CNM 2006 Direttiva sul lavoro a sciolte nell’edilizia principale svizzera 131
3.3 Autorizzazioni in base alla legge sul lavoro (LL) (3° criterio)
3.3.1 Legge sul lavoro: se, in virtù delle norme della legge sul lavoro, per il pre- visto lavoro a sciolte è necessaria l’autorizzazione delle autorità compe- tenti (p. es. per il lavoro notturno), questa autorizzazione è una premessa per la concessione dell’autorizzazione da parte della Commissione pro- fessionale paritetica competente; il tal caso l’autorizzazione delle auto- rità deve essere allegata alla domanda di autorizzazione del lavoro a sciolte.
4. Commissione professionale paritetica
4.1 Competenze:
Per l’esecuzione della presente direttiva, in particolare per l’autorizzazione del lavoro a sciolte, è competente la Commissione professionale paritetica del luogo del cantiere (luogo di prestazione). Se la sede dell’impresa è al di fuori del suo rag- gio di competenza, essa informa la Commissione professionale paritetica del luogo in cui ha sede l’impresa.
4.2 Progetti edili transfrontalieri:
Se un progetto edile oltrepassa i confini di un cantone o di una sezione e richiede quindi l’autorizzazione di due o più Commissioni professionali paritetiche, queste sono tenute a coordinare le loro procedure. A questo scopo esse concordano la loro autorizzazione salvo che motivi oggettivi impongano un disbrigo diverso. Le Commissioni professionali paritetiche interessate nominano una Commissione professionale paritetica responsabile della procedura e dell’autorizzazione.
4.3 Violazione della direttiva:
Se viene svolto lavoro a sciolte senza l’autorizzazione della Commissione profes- sionale paritetica, o se il piano di turni approvato non viene rispettato, la Com- missione professionale paritetica può ricorrere alle sanzioni previste all’art. 79 CNM 2006.
5. Entrata in vigore della direttiva
La presente direttiva entra in vigore il 26 maggio 2005.
132 Direttiva sul lavoro a sciolte nell’edilizia principale svizzera CNM 2006
Appendice 17
Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo
del 26 maggio 2005
CNM 2006 Convenzione addizionale perforazione e taglio del calcestruzzo 133
17
Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo
del 26 maggio 20051
L’Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo (ASPT) stipula, dietro approvazione della Società Svizzera degli Impresari- Costruttori, con le organizzazioni dei lavoratori che prendono parte al Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM 2006), la seguente Convenzione addizionale al CNM 2006 per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.
Capitolo 1 In generale
Art. 1 Posizione rispetto al CNM
La presente convenzione addizionale vale come contratto collettivo di lavoro a completamento e integrazione del CNM, ai sensi dell’art. 9 CNM 2006. Laddove questa convenzione addizionale non prevede nessuna particolare regolamenta- zione, vale il CNM risp. il relativo contratto collettivo di lavoro locale.
Art. 2 Campo di applicazione
1 Dal profilo geografico-aziendale: la presente convenzione addizionale vale dal punto di vista geografico per tutte le imprese nel territorio della Confederazione Svizzera. Dal punto di vista aziendale, la presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese che eseguono prevalentemente lavori di perforazione e di taglio del calcestruzzo (riguardo alle singole attività vedi accordo protocollare all’art. 2 CNM 2006, appendice 7). La convenzione addizionale vale anche per le imprese straniere della perforazione e del taglio del calcestruzzo che eseguono lavori in Svizzera così come per le ditte di lavoro temporaneo e le imprese subap- paltatrici che occupano lavoratori in questo settore.
2 Dal profilo personale: questa convenzione addizionale vale per tutti i lavora- tori occupati nelle imprese di cui al cpv. 1 del presente articolo (indipendente- mente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione).
3 Dichiarazione di obbligatorietà generale: la dichiarazione di obbligatorietà generale si conforma al CNM.
Art. 3 Applicazione
Per l’applicazione, l’osservanza e il controllo della presente convenzione addizio- nale così come per il fondo di applicazione e per la formazione valgono le dispo- sizioni del CNM 2006.
1 Sostituisce la convenzione del 20 aprile 2004.
134 Convenzione addizionale perforazione e taglio del calcestruzzo CNM 2006
Capitolo 2 Aspetti materiali
Art. 4 Orari di lavoro e tempo di viaggio
1 A causa delle condizioni particolari nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo i rispettivi articoli del CNM sull’orario di lavoro (art. 23, 24 e 54) vengono sostituiti e integrati dalle seguenti disposizioni:
2 L’orario di lavoro annuale dovuto è per il personale dei cantieri di 2030 ore. Per gli altri lavoratori vale la regolamentazione dell’orario di lavoro prevista dal CNM.
3 Per i lavoratori che dal deposito o da casa si recano sul posto di lavoro (can- tiere) e / o dallo stesso luogo di lavoro tornano al deposito o a casa, l’attività svolta sul luogo di lavoro vale come orario di lavoro dovuto ai sensi del cpv. 2.
4 Il tempo del percorso viene indennizzato in modo forfettario a seconda della distanza dal luogo di lavoro (cantiere) al deposito:
Distanza tra l’impresa e il luogo Andata Andata e ritorno
di lavoro (in linea d’aria) | CHF | CHF |
A Sotto i 10 km | 6.– | 12.– |
B 10–15 km | 12.– | 24.– |
C 15–25 km | 18.– | 36.– |
D 25–50 km | 24.– | 48.– |
E Oltre 50 km | Vale come orario | Vale come orario |
di lavoro ai sensi | di lavoro ai sensi | |
del cpv. 2 | del cpv. 2 |
5 Sono parimenti considerati orario di lavoro ai sensi del cpv. 2:
– eventuali lavori di preparazione e di conclusione nel deposito
– il tempo di viaggio tra due o più luoghi di lavoro nello stesso giorno.
6 L’orario annuo massimo compreso il tempo di viaggio è di 2300 ore (per il cal- colo delle ore totali valgono CHF 24.– di indennità per 1 ora di viaggio, CHF 12.– per 1⁄2 ora, ecc.).
7 Nelle zone montane e periferiche può essere considerata l’effettiva distanza invece della distanza in linea d’aria.
Art. 5 Classi salariali e zone salariali
1 A integrazione dell’art. 42 CNM il personale viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:
Classe salariale Definizione
V (capo operaio) Requisiti in base alla classe salariale Q, inoltre dire-
zione di due e più gruppi e collaborazione nella pre- parazione del lavoro.
Q (specialista di taglio Specialista di taglio del calcestruzzo con attestato del calcestruzzo / professionale federale secondo il regolamento operatore/trice al taglio d’esame dell’11.5.92 o operatore/trice al taglio edile qualificato/a edile qualificato/a con certificato federale di capa-
cità o formazione equivalente.
CNM 2006 Convenzione addizionale perforazione e taglio del calcestruzzo 135 17
A (tagliatore di Lavoratore edile qualificato con adeguata esperienza calcestruzzo) professionale e partecipazione ad almeno due corsi
base ASPT secondo il vecchio concetto di forma- zione risp. almeno tre corsi base ASPT secondo il concetto di formazione del 97.
B (tagliatore di calce- Lavoratore edile con conoscenze professionali nella struzzo senza attestato perforazione e nel taglio del calcestruzzo senza professionale) attestato professionale per le professioni edili, il
quale è stato promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B (in caso di cambiamento del posto di lavoro in un’altra impresa il lavoratore mantiene l’attribuzione alla classe sala- riale B).
C (lavoratore edile) Lavoratore edile senza conoscenze professionali nel
settore della perforazione e del taglio del calce- struzzo.
2 Salario base: per tutte le imprese e tutti i cantieri che sottostanno alla presente convenzione addizionale valgono, in deroga all’art. 41 CNM, al minimo i seguenti salari base2:
Zona | Classi salariali | ||||
V | Q | A | B | C | |
ROSSA | 5891 | 5236 | 5041 | 4751 | 4226 |
BLU | 5651 | 5161 | 4971 | 4626 | 4161 |
3 Zone salariali: alla zona salariale rossa appartengono la città di Berna nonché i Cantoni Ginevra, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Vaud e Zurigo. Le altre regioni appartengono alla zona salariale blu.
4 I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.
Art. 6 Supplementi salariali
A integrazione dell’art. 56 CNM, per il sabato va corrisposto un supplemento sala- riale del 30%.
Art. 7 Rimborso spese
1 Indennità di pasto: in deroga all’art. 60 CNM, a tutti i lavoratori operanti sui cantieri viene corrisposta per ogni pasto principale un’indennità di CHF 15.–.
Restano riservate eventuali maggiori indennità negli accordi locali / regionali.
2 Spese di pernottamento: in caso di lavori eseguiti fuori, il datore di lavoro può disporre il pernottamento presso il luogo di lavoro. I pernottamenti fuori, com- presa la colazione, vengono rimborsati dal datore di lavoro separatamente sulla base dei costi effettivi.
2 Salari base validi dal 1° febbraio 2006 secondo il decreto del Consiglio federale del 12 gennaio 2006.
136 Convenzione addizionale perforazione e taglio del calcestruzzo CNM 2006
Capitolo 3 Disposizioni finali
Art. 8 Durata
1 Entrata in vigore: la presente convenzione addizionale entra in vigore il 1 ° gennaio 2005. Ha sostanzialmente la stessa durata di validità del CNM 2005 e 2006 con riserva del cpv. 3 del presente articolo.
2 Modifiche: eventuali modifiche o adattamenti della presente convenzione addizionale possono essere concordati, durante la durata della stessa, dall’Asso- ciazione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo (ASPT) con le organizzazioni dei lavoratori del CNM, dietro approvazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori.
3 Scioglimento: questa convenzione addizionale può essere disdetta osservando un preavviso di tre mesi, sempre per la fine dell’anno, da una parte dall’Associa- zione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo (ASPT) e / o dall’altra dalle organizzazioni dei lavoratori che prendono parte alla stessa.
Per l’Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo ASPT
W. Autenried D. Andreoli M. Dätwyler
Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC
D. Lehmann W. Messmer J.-P. Grossmann
Per il Sindacato Unia
H. U. Scheidegger V. Pedrina J. Robert
Per il Syna, Sindacato interprofessionale
E. Zülle M. Haas P.-A. Grosjean
CNM 2006 Convenzione addizionale perforazione e taglio del calcestruzzo 137 17
QUINTA PARTE – Indirizzi delle Commissioni paritetiche
Commissioni professionali paritetiche locali dell’edilizia principale in Svizzera (CPP)
Ct. | Commissione | Via, NPA, Località | Tel. /Fax |
AG | Aargauische Paritätische Berufs- | Graben 10 | 062/834 82 82 |
kommission für das Hoch- und Tiefbaugewerbe | Postfach 5001 Aarau | 062/834 82 85 | |
AI | Paritätische Berufskommission | Kornhausstrasse 3 | 071/227 68 48 |
AR | des Bauhauptgewerbes beider Appenzell | Postfach 1946 9001 St. Gallen | 071/227 68 49 |
BE | Paritätische Berufskommission | Florastrasse 13 | 031/357 66 66 |
für das Bauhauptgewerbe Region Bern | 3005 Bern | 031/352 51 10 | |
BE | Paritätische Berufskommission | Militärstrasse 5 | 033/225 14 00 |
für das Bauhauptgewerbe Berner Oberland | Postfach 726 3607 Thun | 033/223 14 09 | |
BE | Paritätische Berufskommission | Schwanengasse 51 | 032/366 66 44 |
für das Bauhauptgewerbe Biel-Seeland | Postfach 222 2501 Biel | 032/366 66 40 | |
BE | Commission paritaire profession- | Secrétariat Z. I. | 032/492 70 07 |
nelle du bâtiment et du génie civil du Jura bernois | Route de Sorvilier 21 2735 Bévilard | 032/492 70 34 | |
BE | Paritätische Berufskommission | Ziegelgut 3d | 034/422 72 62 |
für das Bauhauptgewerbe Oberaargau-Emmental | Postfach 1476 3401 Burgdorf | 034/422 17 50 | |
BL | Regio-PBK | Sekretariat | 061/826 98 20 |
BS | Paritätische Berufskommission für das Bauhauptgewerbe der Region Basel | Bahnhofstrasse 16 Postfach 1124 4133 Pratteln 1 | 061/826 98 28 |
FR | Commission paritaire profession- | 29, rte A. Piller | 026/460 80 20 |
nelle de la construction et du génie civil dans le canton de Fribourg | Case postale 1762 Givisiez | 026/460 80 25 | |
GE | Commission paritaire genevoise | 14, rue Malatrex | 022/949 18 18 |
du Gros œuvre (CPGO) | 1201 Genève | 022/949 18 19 |
CNM 2006 Indirizzi delle Commissioni paritetiche 139
GL | Paritätische Berufskommission | Gemeindehausplatz 3 | 055/640 32 50 |
für das Baugewerbe des Kantons Glarus | Postfach 606 8750 Glarus | 055/415 74 27 | |
GR | Kantonale Paritätische Berufs- | Comercialstrasse 20 | 081/257 08 00 |
kommission für das Baugewerbe Graubünden | Postfach 110 7002 Chur | 081/257 08 09 | |
JU | Commission paritaire jurassienne | Chemin de la Perche 1 | 032/465 15 75 |
du bâtiment et du génie civil | 2900 Porrentruy 1 | 032/465 15 72 | |
LU | Paritätische Berufskommission | Tribschenstrasse 9 | 041/360 23 23 |
Bauhauptgewerbe Kanton Luzern | Postfach 2268 6002 Luzern | 041/360 23 03 | |
NE | Commission Paritaire | Avenue de la gare 3 | 032/729 30 29 |
Neuchâteloise de la maçonnerie et du génie civil | Case postale 2051 2001 Neuchâtel | 032/729 30 28 | |
OW | Paritätische Berufskommission | Tribschenstrasse 9 | 041/360 23 23 |
NW | Bauhauptgewerbe Kantone Ob- und Nidwalden | Postfach 2268 6002 Luzern | 041/360 23 03 |
SG | Paritätische Berufskommission | Kornhausstrasse 3 | 071/227 68 48 |
Nord | für das Bauhauptgewerbe St. Gallen Nord | Postfach 1946 9001 St. Gallen | 071/227 68 49 |
SG | Paritätische Berufskommission | Alte Jonastrasse 10 | 055/221 80 90 |
Süd | für das Bauhauptgewerbe St. Gallen Süd | Postfach 8640 Rapperswil | 055/221 80 91 |
SH | Paritätische Berufskommission | c/o E. Brandenberger | 071/220 32 70 |
für das Bauhauptgewerbe Kanton Schaffhausen | Haldenstrasse 1 9000 St. Gallen | 071/220 32 72 | |
SO | Paritätische Berufskommission | Goldgasse 8 | 032/622 64 11 |
für das Bauhauptgewerbe des Kantons Solothurn | Postfach 226 4502 Solothurn | 032/623 45 35 | |
SZ | Paritätische Berufskommission | Tribschenstrasse 9 | 041/360 23 23 |
Bauhauptgewerbe Kanton Schwyz | Postfach 2268 6002 Luzern | 041/360 23 03 | |
TG | Paritätische Berufskommission des | Thomas-Bornhauser- | 071/622 36 22 |
thurgauischen Bauhauptgewerbes | Str. 23 a, Postfach 392 8570 Weinfelden | 071/622 36 25 | |
TI | Commissione professionale | Viale Portone 4 | 091/825 91 88 |
paritetica dell’edilizia e del genio civile del Cantone Ticino | Casella postale n. 1220 6501 Bellinzona | 091/825 48 45 | |
UR | Paritätische Berufskommission | Tribschenstrasse 9 | 041/360 23 23 |
Bauhauptgewerbe Kanton Uri | Postfach 2268 6002 Luzern | 041/360 23 03 |
140 Indirizzi delle Commissioni paritetiche CNM 2006
VD | Commission professionnelle | Riond Bosson | 021/802 88 88 |
paritaire de la branche maçonnerie et génie civil du canton de Vaud | Case postale 1131 Tolochenaz | 021/802 88 80 | |
VS | Commission paritaire du | 11, rue de l’Avenir | 027/327 32 32 |
bâtiment et du génie civil du canton du Valais | Case postale 62 1951 Sion | 027/327 32 82 | |
ZG | Paritätische Berufskommission | Tribschenstrasse 9 | 041/360 23 23 |
Bauhauptgewerbe Kanton Zug | Postfach 2268 6002 Luzern | 041/360 23 03 | |
ZH | Paritätische Berufskommission | Sempacherstrasse 15 | 044/381 64 11 |
Bauhauptgewerbe Kanton Zürich | 8032 Zürich | 044/381 64 08 |
Commissione professionale paritetica nazionale
(Appendice 12 CNM)
Commissione professionale | Weinbergstr. 49 | 044/258 83 13 |
paritetica per i lavori | Postfach | 044/258 81 96 |
in sotterraneo (CP-LS) | 8035 Zürich |
Commissione paritetica svizzera
(Art. 13 e 13bis CNM)
CH Commissione paritetica svizzera d’applicazione per l’edilizia principale (CPSA)
Weinbergstr. 49 Postfach
8035 Zürich
044/258 84 84
044/258 84 85
CNM 2006 Indirizzi delle Commissioni paritetiche 141