NORME GENERALI 4
Regolamento interno*
NORME GENERALI 4
Art. 1 Scopo ed oggetto del regolamento 4
Art. 2 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta 4
Art. 3 Organizzazione aziendale 5
SEZIONE I RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 5
Art. 4 Condizioni per la stipulazione del rapporto
ulteriore di lavoro subordinato 5
Art. 5 Stipulazione del rapporto ulteriore 5
Art. 6 CCNL applicabili 6
Art. 7 Orario di lavoro 7
Art. 8 Lavoro notturno 7
Art. 9 Maternità Obbligatoria 8
Art. 10 Congedo Matrimoniale 8
Art. 11 Permessi retribuiti e non retribuiti 8
Art. 12 Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro 9
Art. 13 Assistenza Integrativa Sanitaria 9
Art. 14 Anticipo Trattamento di Fine Rapporto 9
Art. 15 Previdenza Complementare Cooperlavoro 10
Art. 16 Trattamento economico ulteriore 10
Art. 17 Elementi retributivi territoriali 11
Art. 18 Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti 11
Art. 19 Risoluzione del rapporto di lavoro ulteriore e conseguenze
sul piano del rapporto Sociale 12
Art. 20 Partecipazione alle attività della cooperativa 13
SEZIONE II RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO 13
Art. 21 Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore
di lavoro autonomo 13
Art. 22 Aree professionali 14
Art. 23 Corrispettivo 14
Art. 24 Modalità di svolgimento dell’incarico 14
Art. 25 Obblighi della Socia e/o del Socio 14
Art. 26 Rinvio 15
Art. 27 Revoca e scioglimento del rapporto 15
NORME FINALI 15
Art. 28 Convenzioni e Benefit Soci 15
Art. 29 Decorrenza degli effetti del regolamento 16
Art. 30 Modificazione del regolamento 16
Art. 31 Norma di coordinamento 16
*Testo approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 21/04/2016
3
s o m m a r i o
Regolamento della cooperativa sociale
Società Dolce
(ai sensi dell’art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142 così come modificato ed integrato dall’art. 9 della legge 14 febbraio 2003 n.30 e ss.mm.ii..)
art. 1
art. 2
Norme generali
Scopo ed oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha lo scopo, ai sensi dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.142, così come modificato ed integrato dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e ss.mm.ii., e dell’art. 33 dello statuto, di disciplinare l’organizzazione del lavoro delle Socie e dei Soci lavoratori della Cooperativa, che con le loro prestazioni contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla Cooperativa e dalle Socie e/o i Soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.
Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n.142/2001, così come modificato ed integrato dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e ss.mm.ii., e dell’art. 33 dello statuto, ogni Socio lavoratore instaura con la Cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:
• subordinato;
• autonomo;
• altre tipologie previste dal D. Lgs. n. 276/2003 e dal D. Lgs n.81/2015, nonché loro ss.mm.ii.
La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla libera contrattazione tra Xxxxx e/o Socio e Cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell’organizzazione azien- dale e produttiva.
La Cooperativa e la Socia e/o il Socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.
Organizzazione aziendale
Il Consiglio di Amministrazione è competente alla definizione, integrazione e modifica della struttura organizzativa/aziendale espressa in organigrammi, funzionigrammi e gerarchie e più in generale dell’assetto della governance del- la Cooperativa che comunque dovrà assumere ed avere sempre caratteristi- che che garantiscano il coinvolgimento dei Soci nella direzione e conduzione dell’impresa, alla elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concer- nenti scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi, nel ri- spetto delle regole di partecipazione societaria tipiche della forma cooperativa.
Sezione I
Rapporto di lavoro subordinato
Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato
La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo alla Socia e/o al Socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto inserimento lavorativo, secondo la valutazione del Consiglio di Am- ministrazione. In presenza di più Socie o Soci aspiranti al posto di lavoro, la Cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produt- tive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro Soci.
Stipulazione del rapporto ulteriore
Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato con apposito atto che indi- cherà le condizioni economiche e normative di riferimento.
Con la stipulazione di tale atto:
a. la Socia e/o il Socio mette a disposizione della Cooperativa le proprie capa- cità professionali in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa;
b. la Cooperativa cura l’inserimento lavorativo della Socia e/o il Socio nell’am- bito della propria struttura organizzativa-aziendale favorendone la piena oc-
art. 3
art. 4
art. 5
cupazione in base alle esigenze produttive.
Qualora le esigenze produttive determinino temporanea impossibilità di una piena occupazione:
a. la Socia e/o il Socio avrà diritto, allorquando le esigenze organizzative lo permettano, alla tempestiva e, se possibile, piena ricollocazione, entro i suc- cessivi dodici mesi con riferimento alle stesse mansioni già espletate in ese- cuzione dei rapporti di lavoro subordinato con la Cooperativa;
b. il Consiglio di Amministrazione, nell’ipotesi di impossibile piena ricollocazio- ne della Socia o del Socio, potrà, stante le esigenze produttive, proporre una ricollocazione in mansioni simili o differenti e/o una nuova determinazione temporale della prestazione lavorativa;
c. nell’ipotesi di contemporanea presenza di Xxxxx e Soci in periodo di inattività, il Consiglio di Amministrazione opererà la scelta di ricollocazione in attività in base alla maggiore anzianità di iscrizione al libro Soci, ferma la possibilità di adottare deliberazioni incidenti sulla permanenza del rapporto associativo nel rispetto di quanto statutariamente previsto.
In tutti i casi citati i periodi di inattività saranno considerati, ai fini normativi/ economici, periodo neutro a tutti gli effetti.
L’atto scritto istitutivo del rapporto ulteriore può prevedere la sottoposizione del- la Socia lavoratrice e/o del Socio lavoratore ad un periodo di prova nei termini stabiliti dai CCNL di riferimento. Il mancato superamento della prova comporta la risoluzione del rapporto ulteriore ed è causa di esclusione dalla Cooperativa.
CCNL applicabili
Il trattamento economico complessivo delle Socie e/o dei Soci sarà proporziona- to alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Xxxxx restando i trattamenti inderogabili, di cui al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e al CN per i dirigenti delle imprese cooperative, i loro Accordi Integrativi Territoriali e Accordi Integrativi Aziendali, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, il presente regolamento disciplina, integra e modifica specificamente quanto segue nella prima sezione: l’orario di lavoro, il lavoro notturno, la maternità obbligatoria, il congedo matrimoniale, i permessi retri- buiti e non, il trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro, l’assistenza integrativa sanitaria, l’anticipo del trattamento di fine rapporto, la previdenza complementare, il trattamento economico ulteriore e l’ ERT, lo stato di crisi, lo scioglimento del rapporto di lavoro ulteriore, convenzioni e benefit, la partecipazione alle attività della Cooperativa.
È esclusa altresì l’applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e del CN per i dirigenti delle imprese cooperative nella parte di cui al Titolo III della Legge 300 del 1970, per la cui disciplina si rinvia agli accordi collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative.
Ad integrazione e in sostituzione di quanto previsto all’art. 51 e all’art. 52 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanita- rio assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo per quanto riguarda la materia dell’orario e dei riposi trova applicazione quanto segue:
a. l’orario normale di lavoro di 38 ore settimanali è inteso come orario medio da determinarsi con riferimento alle prestazioni svolte dalla Socia o dal Socio nell’arco di 6 mesi consecutivi; il periodo di riferimento, con delibera del Con- siglio di Amministrazione, ai fini del calcolo della media, può essere ridotto sino a un minimo di un mese o elevato sino ad un massimo 12 mesi.
b. la durata massima settimanale dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare le 48 ore nell’arco di 8 mesi consecutivi, in presenza di esigenze produttive a cui non sia possibile far fronte con l’ammis- sione di nuove Socie e/o Soci o a cui per ragioni di salvaguardia del requisito della mutualità prevalente, non risulti opportuno far fronte con l’assunzione di personale dipendente.
c. la Socia o il Socio è tenuto allo svolgimento del lavoro straordinario quando esso sia richiesto da ragioni produttive e organizzative aziendali e comunque nei limiti di 150 ore annue.
d. al pagamento della maggiorazione retributiva per lavoro straordinario pre- vista dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e CN per i dirigenti delle imprese cooperative, si fa luogo esclusivamente a consuntivo in caso di superamento dell’orario normale di lavoro nell’arco di ciascun pe- riodo di riferimento; in alternativa alla maggiorazione retributiva, la direzione della Cooperativa, valutate le specifiche ragioni produttive ed organizzative di una tipologia di servizio può disporre che nell’arco di determinato periodo temporale di riferimento il Socio fruisca in tutto o in parte di riposi compen- sativi.
e. il diritto del Socio a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore può essere ecce- zionalmente derogato, nei casi di lavoro a turni, quando, a causa del cambio turno , la Socia o il Socio non possa usufruire tra la fine del suo servizio e l’inizio di quello del turno successivo di periodi di riposo giornaliero e nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende, ai soli fini retributivi, quello previsto dall’art.54 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
Quale condizione di miglior favore riservata alle Socie e ai Soci della Cooperativa, in sostituzione della indennità prevista dallo stesso art. 54, della indennità di turno prevista dall’art. 56, dei riconoscimenti per lavoro notturno/straordinario e festivo notturno straordinario indicati all’art.53 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavora-
art. 7
art. 8
art. 10
art. 11
tivo si prevede una unica indennità di € 21,00 per le prestazioni oltre le 4 ore. La liquidazione di detta indennità copre, contribuisce e sostitui- sce la riduzione di orario prevista dal D.Lgs n.66/2003 e sue ss.mm.ii., fatta salva l’indennità di cui all’art. 10.
Maternità Obbligatoria
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto all’art. 63 del CCNL, la Cooperativa anticiperà alla Socia:
- che abbia in corso il rapporto di lavoro,
- che abbia positivamente superato il periodo di prova
- e che si trovi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto dalla legge
una integrazione, a quanto percepito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Tale integrazione arriverà a coprire, insieme con quanto erogato dall’I.N.P.S., il 100% della normale retribuzione netta percepita. L’integrazione non concorre alla maturazione della tredicesima mensilità.
Congedo Matrimoniale
La Socia o il Socio, non in prova, in occasione del matrimonio, ha diritto ad un periodo di permesso, con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.
Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto all’art. 62 del CCNL, detto periodo potrà essere fruito non obbligatoriamente in concomitan- za del matrimonio, così come previsto dall’art. 62 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e dall’art. 13 CN dirigenti imprese cooperative, ma, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro e non oltre 180 giorni dall’e- vento, ridotto delle giornate di assenza fruite per il matrimonio stesso, che con- venzionalmente saranno sempre tre. Per garantire pari opportunità e pari diritti a tutti i Soci, la Cooperativa riconosce il congedo matrimoniale della durata di 15 giorni consecutivi di calendario alle unioni civili tra persone dello stesso sesso ai Soci che contrarranno matrimonio all’estero, anche senza trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il congedo matrimoniale sarà riconosciuto anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso se e quando normate dalla legge italiana.
Permessi retribuiti e non retribuiti
Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto all’art. 66 del CCNL, in caso di decesso del coniuge, genitore, figli e fratelli, xxxxx, nipoti, figli dei figli, o di affini entro il 2° grado di parentela (suoceri, genero, nuora) viene riconosciuto un permesso della durata di 3 giorni lavorativi per evento
In occasione della nascita di un figlio riconosciuto o di un’adozione ai lavoratori viene riconosciuto un permesso della durata di 2 giorni se avviene nel territorio regionale e della durata 3 giorni se avviene fuori dal territorio regionale.
La Cooperativa dà la possibilità di cedere a titolo gratuito, riposi, ferie e ex festività maturati dal Socio, ad altri Soci al fine di consentire a questi ultimi di assistere figli minori, genitori anziani, conviventi di fatto in condizione di non autosufficienza, che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti secondo le modalità stabilite dalla legge, come prevede l’art. 24 del d.lgs.151/2015. Sono esclusi dalla disciplina i giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge (ossia i diritti di cui al d.lgs.8 aprile 2003 n.66).
Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
L’art. 71 del CCNL di settore è così integrato:
In presenza di malattia o infortunio non sul lavoro la Cooperativa potrà erogare alla Socia o al Socio che superino i 180 gg di assenza senza soluzione di conti- nuità nell’anno solare un contributo pari al 100% della retribuzione normalmen- te percepita.
Assistenza Integrativa Sanitaria
L’art.87 del CCNL di settore prevede la copertura dell’assistenza sanitaria inte- grativa, con un contributo a carico della Cooperativa pari € 60,00 all’anno per ogni lavoratore a tempo indeterminato.
Al fine di migliorare le condizioni già previste tramite FAREMUTUA, la Coo- perativa si farà carico di un’ulteriore quota per ogni Socio lavoratore a tempo indeterminato a fronte di pacchetti di prevenzione migliorativi dei quali sarà data opportuna pubblicità sul sito istituzionale della Cooperativa.
Anticipo Trattamento di Fine Rapporto
A tutte le Socie e i Soci aventi diritto è concesso l’anticipo sul trattamento di fine rapporto accantonato presso la Cooperativa in base alla Legge 252/2005 e succ. mod. art. 11 commi 7 – 9, nei seguenti casi e misure e secondo quanto contenuto negli Statuti del Fondo Cooperlavoro (art. 13) e del Fondo Dircoop (art. 7), quest’ultimo unicamente per i Soci con qualifica di dirigente:
- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% dell’accantonato, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al co- niuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle compe- tenti strutture pubbliche o private purché regolarmente documentati;
- decorsi 8 anni di anzianità in Cooperativa, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione per sé o per
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i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conserva- tivo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001; a tal fine si computano anche gli anni di anzianità maturati presso altre società che siano state acquisite dalla Cooperativa in ragione di cessioni di azienda o rami d’azienda, ovvero fuse per incorporazione;
- decorsi 5 anni di anzianità in Cooperativa, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.
L’anticipazione può essere richiesta dalla Socia e dal Socio più di una volta per un ammontare non eccedente il 75% dell’accantonato in Cooperativa alla data della richiesta.
Non vi saranno limiti nel soddisfacimento delle richieste purché sussistano le condizioni sopra riportate che saranno accertate dal Consiglio di Amministra- zione.
Previdenza Complementare Cooperlavoro
Come previsto dall’art.86 del CCNL di settore, i lavoratori possono iscriversi al fondo pensione Cooperlavoro. Le aziende contribuiscono con un’aliquota pari all’1% da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del TFR. A fronte di migliorare le opportunità per il Socio, la Cooperativa si impegna a contribuire alla mag- giore contribuzione eventualmente scelta dal Socio come da % indicata nella tabella sottostante.
% Quota versata dal Socio | % Quota versata dalla Xxxx.xx |
1% | 1% |
2% | 2% |
3% | 3% |
Si specifica che l’obbligo contributivo, nelle misure indicate nella tabella sopra riportata, persiste in capo alla Cooperativa fino a che il socio versa la percen- tuale prescelta.
Trattamento economico ulteriore
Se la situazione economica-patrimoniale della Cooperativa consente di indi- viduare, quali trattamenti aggiuntivi, quelli contenuti negli Accordi Integrati- vi Territoriali e Accordi Integrativi Aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, questi possono essere erogati, se ratificati dal Consiglio di Ammini- strazione.
Costituiscono parte del trattamento economico ulteriore anche le integrazioni attribuite dal Consiglio di Amministrazione alla Socia e/o al Socio a titolo di su- perminimo, anzianità, incentivo e/o premio, ad personam, o altra analoga voce
Potranno essere riconosciuti, quale trattamento economico ulteriore, dal Con- siglio di Amministrazione, inquadramenti di livello superiore, a parità di quali- fica, dovuti ad accordi per l’assorbimento di Socie e/o Soci ex. art 37 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assi- stenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei Soci potrà inol- tre deliberare in sede di approvazione del bilancio di esercizio l’erogazione di somme a titolo di ristorno con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto e dal Regolamento interno per l’assegnazione dei ristorni.
Elementi retributivi territoriali
Nel caso in cui la Cooperativa si trovi in situazioni di transitoria difficoltà eco- nomica o finanziaria il Consiglio di Amministrazione può determinare, con- testualmente alla approvazione del progetto di bilancio, nel primo caso il ri- conoscimento parziale degli elementi retributivi territoriali, determinati dalla contrattazione di secondo livello, nel secondo caso la loro sospensione o la di- lazione della loro liquidazione.
I parametri identificativi delle due condizioni sono così definiti:
• Stato di sofferenza economica: si ha in presenza di un valore del MOL (voce A-B del bilancio CEE) inferiore al 3% del Valore della produzione (voce A del bilancio CEE);
• Stato di sofferenza finanziaria: si ha in presenza di un valore relativo ai tempi di pagamento superiore ai dieci giorni rispetto all’esercizio precedente.
Per lo stato di crisi si fa riferimento al successivo art. 18 del presente Regola- mento.
Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti
La Cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impre- sa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento di carattere negativo o involutivo dell’attività dell’azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:
• contrazione o sospensione dell’attività produttiva;
• situazioni temporanee di mercato;
• crisi economiche settoriali e locali;
• carenza di liquidità finanziaria.
Nei casi di cui al presente articolo, l’Assemblea dei Soci potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l’in- dicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.
Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le cate-
art. 17
art. 18
gorie di rapporti in essi costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte delle Socie lavoratrici e dei Soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti eco- nomici, con priorità per quelli individuali, quelli deliberati dal Consiglio di Am- ministrazione in forza dell’art. 23 del presente regolamento, quelli definiti al livello aziendale e territoriale in data antecedente all’approvazione sempre del presente regolamento. Se necessario, l’Assemblea dei Soci potrà ulteriormen- te deliberare la temporanea riduzione del trattamento economico globalmente previsto dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e dal CN per i dirigenti delle imprese cooperative.
Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’As- semblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto delle si- tuazioni di particolare difficoltà in cui versino le Socie e/o i Soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque es- sere oggettivamente comprovati.
In funzione del superamento dello stato di crisi l’Assemblea dei Soci potrà infi- ne deliberare apporti temporanei da parte delle Socie e/o dei Soci in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità tempora- le nelle prestazioni lavorative. Le misure di sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione alle quali la Cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano op- portunamente coordinati allo scopo di ottenere dai Soci apporti sostanzialmen- te equilibrati. L’Assemblea dei Soci potrà differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.
Risoluzione del rapporto di lavoro ulteriore e conseguenze sul piano del rapporto Sociale
Il rapporto di lavoro si risolve ad iniziativa della Cooperativa con il provvedi- mento di licenziamento e, in ogni caso, in tutte le ipotesi di scioglimento del contratto Sociale relativamente alla Socia / al Socio lavoratore.
Lo scioglimento del rapporto di prestazione lavorativa a iniziativa del Socio è esercitabile col recesso.
Quando accoglie la domanda di recesso il Consiglio di Amministrazione può esonerare il Socio dalla prestazione lavorativa prima del perfezionamento delle condizioni di efficacia del recesso stesso.
Il Socio esonerato è destinatario degli oneri e obblighi inerenti al suo status associativo ed esercita i relativi diritti.
Costituisce in ogni caso giustificato motivo di licenziamento il mancato supe- ramento della prova e l’assorbimento del Socio da parte di altre imprese coo- perative del settore, ex. art 37 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimen- to lavorativo ed ex. art. 21 del CN per i dirigenti delle imprese cooperative. Nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ove sussista l’obbligo di esperire la procedura di mobilità, la stessa dovrà essere preceduta dall’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del programma di
Partecipazione alle attività della cooperativa
Per facilitare ed incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale della Co- operativa, è riconosciuto ai Soci cooperatori e ai Soci in formazione un gettone per la loro adesione ad iniziative promosse dalla stessa e, specificamente, per la partecipazione ad Assemblee dei Soci ordinarie o straordinarie, a gruppi di lavoro proposti dal Consiglio di Amministrazione o organismi da esso istituiti. Il gettone di presenza è corrisposto al Socio per la partecipazione ad ogni sin- golo incontro e sarà pari a € 30,00 oltre al rimborso delle spese di spostamento, ove debitamente documentate. Nel corso dell’anno solare non possono essere corrisposti al Socio in formazione più di 6 gettoni di presenza, al Socio coopera- tore non più di 12 gettoni di presenza.
Non godranno dei gettoni i Quadri, i Dirigenti della Cooperativa e i Soci Coope- ratori lavoratori autonomi.
Sezione I
Rapporto di lavoro autonomo
Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro autonomo
Quando per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa si avvalga di prestazioni d’opera non caratterizzate da subordinazione funzionale del presta- tore, la disciplina delle condizioni e delle modalità di stipulazione del rapporto ulteriore di collaborazione è regolata dagli art 23 e seguenti del presente rego- lamento. In tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art.2222 c.c., dell’art.409 c.p.c. degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, in quanto compatibili con la figura della Socia e/o del Socio, e la relativa disciplina fiscale e previdenziale.
art. 20
art. 21
art. 23
art. 24
art. 25
Aree professionali
Le Socie e/o i Soci lavoratori autonomi sono collocati a loro richiesta nelle aree professionali sotto elencate in base alle proprie attitudini e/o interessi:
• attività di progettazione;
• attività di ricerca;
• consulenza in genere;
• attività per le quali vi è comprovata indisponibilità al lavoro subordinato di lavoratrici e lavoratori con profili professionali previsti dal CCNL e/o dai Re- golamenti aziendali;
• ogni altra attività comunque inerente all’oggetto Sociale statutario esercita- bile senza vincolo di subordinazione.
Nella relazione sulla gestione relativa all’approvazione del bilancio di esercizio il Consiglio di Amministrazione relazionerà all’Assemblea dei Soci sull’utilizzo di lavoro autonomo di Socie e Soci per l’area di attività di cui alla lettera d) del presente articolo.
Corrispettivo
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura dei corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto di ogni singolo incarico, nella determinazione dei quali la Cooperativa si atterrà, oltre ai principi inerenti qualità e quantità della presta- zione, al principio per cui a parità di prestazione svolta, nell’ambito della stessa area professionale, dovrà corrispondere un trattamento economico tendenzial- mente uniforme, indipendentemente dalle condizioni di servizio pattuite con la committenza.
Modalità di svolgimento dell’incarico
Nello svolgimento dell’incarico la Socia e/o il Socio gode della più ampia au- tonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l’adeguato standard qua- litativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti.
In corso di svolgimento dell’incarico la Socia e/o il Socio e la Cooperativa pos- sono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico- organizzative della Cooperativa e/o agli interessi personali della Socia e/o del Socio, anche con assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.
Obblighi della Socia e/o del Socio
Prima dell’accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell’ambito di attività della Cooperativa, la Socia e/o il Socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
Qualora il committente non manifesti un interesse contrario, la Cooperativa assumerà direttamente la titolarità dell’incarico stesso, assegnandolo in esecu- zione con priorità alla Socia e/o al Socio che ha procurato l’occasione di lavoro;
L’assunzione di incarichi da terzi in violazione di quanto disposto nei commi precedenti costituisce grave inadempienza del patto Sociale.
Qualora la Socia e/o il Socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del Consiglio di Amministrazione garantire il pieno perseguimento dell’incarico mediante ricorso ad altra Socia e/o Socio. In tal caso, la Socia e/o il Socio che si ritira è tenuto a dare alla Socia e/o al Socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo prose- guimento del lavoro.
Rinvio
Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti con- seguenti di cui all’art.18 del presente regolamento si applicano anche al rap- porto ulteriore di lavoro autonomo di cui alla presente sezione.
Revoca e scioglimento del rapporto
L’accertata oggettiva inidoneità della Socia e/o del Socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire giusta causa di revoca dell’incarico stesso. Lo scioglimento del rapporto di lavoro a iniziativa della Socia e/o del Socio è esercitabile col recesso e nei limiti e con le modalità previste dallo statuto.
In ogni caso, lo scioglimento del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa avven- ga, giustifica l’esclusione della Socia e/o del Socio dalla Cooperativa.
Norme finali
Convenzioni e Benefit Soci
Quali ulteriori condizioni di agevolazione, sono state attivate delle convenzioni di miglior favore per i Soci della Cooperativa, consultabili sul sito xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxx/. Inoltre, in riferimento alle disposizioni con- tenute nell’articolo 1, commi da 182 a 191, che prevedono l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari di questi, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100 del Tuir, la Cooperativa garantisce il riconoscimento ai figli dei Soci che conseguono il Diploma di scuola secondaria di primo grado di un buono da €.50,00 spendibile per l’acquisto di libri di testo. Sono inoltre previsti eventi di orientamento formativo ed informativo rivolti ai figli dei soci perché possano intraprendere percorsi professionali o formativi in linea con le loro inclinazioni personali e con le effettive esigenze del mercato del lavoro.
art. 26
art. 27
art. 28
art. 30
art. 31
Decorrenza degli effetti del regolamento
Il presente regolamento interno ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142, così come modificato ed integrato dall’art. 9 della legge 14 febbraio 2003
n.30 e ss.mm.ii., entra in vigore dal giorno 1 maggio 2016 sostituendo ed abro- gando il precedente Regolamento Interno, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 20 dicembre 2012, entrato in vigore in data 1 gennaio 2013.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statu- to, alle delibere degli Organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili non- ché agli accordi collettivi in quanto applicabili.
Modificazione del regolamento
Il presente Regolamento Interno potrà essere modificato con delibera dell’As- semblea dei Soci.
Norma di coordinamento
In ogni caso di contrasto tra il testo del presente Regolamento e quello dello Sta- tuto della Cooperativa, che non sia componibile in base ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c., prevarranno le norme poste dallo Statuto.