COMUNE DI GUASILA
COMUNE DI GUASILA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Xxxxxxx Xxxx 7 – 09040 GUASILA (CA)
P.I. 01279960924 - C.F. 80007250923
Regolamento
per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture
(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.)
I N D I C E
Art. | Descrizione | Pagina |
1 | Costituzione del fondo per le funzioni tecniche | 3 |
2 | Graduazione del fondo incentivante | 3 |
3 | Opere e lavori incentivanti e presupposti per l’incentivazione | 4 |
4 | Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti | 4 |
5 | Ripartizione dell’incentivo | 4 |
6 | Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate | 6 |
7 | Graduazione del fondo incentivante | 6 |
8 | Modalità di definizione del fondo incentivante | 6 |
9 | Modalità di destinazione del fondo incentivante | 6 |
10 | Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro | 7 |
11 | Individuazione del gruppo di lavoro | 7 |
12 | Disciplina delle attività svolte in forma “mista” | 8 |
13 | Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori | 8 |
14 | Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture | 8 |
15 | Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro | 9 |
16 | Modalità di corresponsione dell’incentivo | 9 |
17 | Disciplina transitoria ed entrata in vigore | 9 |
18 | Disposizioni varie | 9 |
19 | Collegio di raffreddamento dei conflitti | 10 |
20 | Revisioni periodiche del regolamento | 10 |
21 | Entrata in vigore e forme di pubblicità | 10 |
PREMESSA – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. L’adozione del regolamento da parte della singola amministrazione è “conditio sine qua non” per attuare il riparto tra gli aventi diritto, individuati sulla base del combinato disposto di norme primarie e regolamentari, e quindi per l’effettiva erogazione dell’incentivo.
PARTE I - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - ambito lavori
Art. 1 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche
1. Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull’importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).
2. L’80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce fondo per l’innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e precisamente all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Il fondo per l’innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 2 - Graduazione del fondo incentivante
1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell’opera o del lavoro da realizzare:
a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,45%;
b) nuove opere e lavori a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,65%;
c) nuove opere e lavori a rete con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,90%;
d) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d’arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore: percentuale del 1,60%;
e) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d’arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
f) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d’arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale
del 2,00%;
g) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2%;
h) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi superiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,70%.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. La stessa disciplina si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione (cfr. deliberazione n. 190/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia). Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione (cfr. deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana).
Art. 3 - Opere e lavori incentivati e presupposti per l’incentivazione
1. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell’Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016
2. Le varianti non conformi all’articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d’opera danno diritto di percepire l’incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d’asta. L’incentivo in questo caso è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016).
Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti
1. L’affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento interno del competente Responsabile di procedimento, che provvede all'individuazione del gruppo di lavoro, garantendo, ove possibile, un’opportuna rotazione del personale in base all’organizzazione del servizio.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell’ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti ed i tempi assegnati a ciascuno.
Art. 5 - Ripartizione dell’incentivo
1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell’appalto di lavoro ed alla funzione che dovrà svolgere nell’ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate nella tabella che segue:
1. ATTIVITA’ GENERALE | 2. Quota | 3. ATTIVITA’ SPECIFICA | 4. % rel. |
PIANIFICAZIONE | 15 | Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione | 10 |
Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici | 5 | ||
VERIFICA PROGETTI | 12 | Attività di verifica progetto | 8 |
Validazione del progetto | 4 | ||
FASE DI GARA | 10 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara | 10 |
FASE ESECUTIVA | 30 | Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere) | 20 |
Collaudo Statico | 5 | ||
Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione | 5 | ||
RUP e SUOI COLLABORATORI | 33 | RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e xxx.xx ecc.) | 33 |
Totali | 100 | 100 |
2. I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3) , la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano l’attività stessa.
3. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell’attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell’attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l’attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell’attività.
4. L’aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell’attività, sulla base della natura, dell’intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell’attività sarà destinatario della parte residua prevista per l’attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
5. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti pere le attività espropriative, le comunicazioni all’ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.
6. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
7. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo, comma 3;
8. Ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto nella tabella per lo svolgimento della Fase di Gara.
9. In casi di affidamento dell’appalto particolarmente complessi, alla centrale unica di committenza potrà essere motivatamente riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza, e valutazione del RUP una quota parte sino ad un massimo che non potrà comunque superare un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
10. Le ipotesi di cui al precedente comma vengono identificate come segue (n.b. gli incrementi di cui alle lettere a) b) e d) sono cumulabili):
•Offerta economicamente più vantaggiosa (incremento max + 20%)
•Affidamento di appalti in PPP (Partnerariato pubblico/privato) (incremento max + 20%)
•Concorsi di idee e di progettazione (incremento max + 20%)
•Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione (incremento max + 20%)
11. Nel caso disciplinato dal precedente comma la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate verrà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata ai sensi degli artt. 1 e 2 e la quota riconosciuta alla centrale di committenza. In tale ipotesi l’entità dell’incentivo residuo, così calcolato, verrà ripartito proporzionalmente tra le altre attività sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
12. Il tetto individuale per ciascun dipendente che non può in ogni caso ricevere incentivi per un importo superiore al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
PARTE II - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni - ambito servizi e forniture
Art. 6- Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate
1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 102 e dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e sue
s.m.i. viene costituito un fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull’importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione).
3. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza; in quest’ultimo caso per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto nella tabella per lo svolgimento della Fase di Gara. Presupposto per il riconoscimento dell’incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell’amministrazione, nonché la formale nomina del direttore dell’esecuzione.
Art. 7 - Graduazione del fondo incentivante
1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:
a) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale dello 0,10%;
b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 999.000,00 e Euro 500.000,00: percentuale dello 0,15%;
c) servizi e forniture con importo fino a Euro 499.000,00: percentuale dello 0,20%.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. La stessa disciplina si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione (cfr. deliberazione n. 190/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia). Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione (cfr. deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana).
Art. 8 - Modalità di definizione del fondo incentivante
1. L’incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all’articolo 7, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell’Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all’articolo 1, comma 2, del presente regolamento.
Art. 9 - Modalità di destinazione del fondo incentivante
1. L’80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
2. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce fondo per l’innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e precisamente all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Il fondo per l’innovazione come sopra determinato
viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
1. ATTIVITA’ GENERALE | 2. Quota | 3. ATTIVITA’ SPECIFICA | 4. % rel. |
PIANIFICAZIONE | 10 | Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture | 10 |
FASE DI GARA | 20 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti) | 20 |
FASE ESECUTIVA | 30 | Direzione Esecuzione del Contratto (DEC) | 25 |
Verifica di conformità | 5 | ||
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO | 40 | RUP e suoi supporti (Tecnici ed xxx.xx) | 40 |
Totali | 100 | 100 |
PARTE III - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture e corresponsione dell’incentivo
Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.
Art. 11- Individuazione del gruppo di lavoro
1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento individuano con specifico provvedimento:
a) nel caso di lavori:
- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
b) nel caso di servizi e forniture:
- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell’esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
2. I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
3. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l’insieme di atti e funzioni che caratterizzano l’attività stessa.
4. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche devono essere indicati dal responsabile unico del procedimento ed approvati dal Responsabile di Area, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
Art. 12 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista””
1. Nel caso di attività svolte in forma “mista” (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell’importo del compenso spettante al personale, l’incentivo viene quantificato in misura proporzionale all’incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell’opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l’incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di cui al presente regolamento, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
2. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.
Art. 13 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori
1. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, l’incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l’Amministrazione.
3. Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all’ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all’incremento del costo.
Art. 14 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture
1. Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a
persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile che va dal 5% al 100% dell’incentivo riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all’Amministrazione.
Art. 15 - Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro
1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un’equilibrata distribuzione degli incarichi.
Art. 16 - Modalità di corresponsione dell’incentivo
1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Dirigente/responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l’effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all’adeguamento della percentuale dell’incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento da parte del Responsabile dei presupposti di erogabilità dell’incentivazione.
6. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, o in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all’art. 2 del presente regolamento.
7. Gli incentivi corrisposti nell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Articolo 17 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
Articolo 18 – Disposizioni varie
• In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un’attività tecnica aggiuntiva, l’incentivo va riconosciuto sull’importo della perizia di variante e suppletiva.
• L’interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l’interpretazione autentica i seguenti soggetti:
•la R.S.U.
•n. 3 dipendenti interessati dalla ripartizione;
•I Dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;
•il Sindaco e tutti gli Assessori;
Articolo 19 – COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall’adozione dell’atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così composto:
•Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
•Dirigente/funzionario apicale dell’Ufficio/ Settore interessato;
•Rappresentante della R.S.U;
•Sindaco o suo delegato.
Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui nell’ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l’organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l’atto emanato.
Articolo 20- REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO
1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).
2. In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 21 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ
• Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all’albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.