Disposizioni varie. 14.1. Il presente Accordo sostituisce qualsiasi altro accordo, contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto nonché qualsivoglia istruzione fornita in qualsiasi forma dal Cliente al Fornitore precedentemente alla data del presente Accordo in merito ai Dati Personali trattati nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.
14.2. Il presente Accordo potrà essere modificato dal Fornitore dandone comunicazione scritta (anche via e-mail o con l’ausilio di programmi informatici) al Cliente. In tal caso, il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al presente Accordo si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti.
14.3. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Accordo e quanto previsto nel Contratto per la prestazione dei Servizi, o in documenti del Cliente non espressamente accettati dal Fornitore in deroga al presente Accordo e/ ai rispettivi DPA – Condizioni Speciali, prevarrà quanto previsto nel presente Accordo e nelle clausole dei relativi DPA – Condizioni Speciali. In aggiunta alle misure di sicurezza previste nel Contratto e nel MDPA il Responsabile del Trattamento applica le seguenti misure di sicurezza organizzative a seconda della tipologia di Servizio con cui viene erogato o licenziato il prodotto: A – Cloud SaaS B – Servizi Iaas C – BPO (Business Process Outsourcing) D – BPI (Business Process Insourcing) E – On premises
Disposizioni varie. 6.1 Ai fini della sostituzione anticipata fino a 3 mesi di cui al secondo capoverso del precedente punto 1.9 la lavoratrice in stato di gravidanza consegna all’azienda il certificato medico indicante la data presunta del parto.
6.2 Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il trentesimo giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino.
6.3 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza, attestato da regolare certificato medico, fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge. Analogamente è fatto divieto di licenziamento del lavoratore in caso di fruizione del periodo di astensione obbligatoria di cui al precedente punto 1.4 e fino al compimento di un anno di età del bambino. Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di cui sopra, il dipendente ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Il lavoratore provvederà alla convalida preventiva delle dimissioni presso il Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente.
6.4 La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all’atto dell’assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
6.5 Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
6.6 Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza di dati personali.
Disposizioni varie. Per quanto possa occorrere la Città si impegna a non sollevare eccezione alcuna (e se richiesta anche a consentire) per l'iscrizione di ipoteca sulla proprietà superficiaria, fermo il disposto dell'art. 2816 c.c.. In forza delle vicende contrattuali succedutesi negli anni e più compiutamente descritte in premessa, la società "PRO-INFANTIA S.P.A." rinuncia a pretendere dalla Città la consegna della documentazione attestante la conformità degli impianti presenti nel complesso edilizio alle norme di legge, la documentazione sull’eliminazione delle barriere architettoniche, la certificazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dal D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 ed ogni altra attestazione di conformità alle vigenti leggi, relativa, in particolare, alla destinazione del complesso. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano il diritto di superficie. Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità e saranno oggetto di approvazione delle parti. Il rappresentante della Città, xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, con la conferma del qui comparso legale rappresentante della società "PRO-INFANTIA S.P.A.", dalla quale il complesso immobiliare è stato realizzato, da me ammonito ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 74 della Legge 28 dicembre 2000 n. 445, attesta, nella sopraindicata qualità, che: - la costruzione dell'edificio oggetto del presente atto risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; - relativamente alla porzione immobiliare medesima, e successivamente a tale data, sono state rilasciate le licenze/concessioni edilizie elencate nell’allegato “A”; - successivamente a tali provvedimenti non sono state effettuate altre opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o autorizzazione, e ne garantisce quindi la regolarità edilizia, anche dal punto di vista amministrativo. La Pro Infantia dichiara di aver eseguito, pendente il contratto di concessione, opere edilizie in assenza di regolare titolo abilitativi; a tal proposito la stessa si impegna a definire la domanda di sanatoria presentata alla Città in data 28 marzo 1986 prot. 86/11/37674 attraverso il pagamento dell’oblazione e l’adempimento di tutti gli obblighi occorrenti al rilascio del relativo permesso entro la stipula del contratto definitivo di costituzione della proprietà superficiaria. L’a...
Disposizioni varie. 19.1 Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le succes- sive integrazioni e modifiche delle norme medesime. Tutte le delibere dell’ARE- RA citate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.autorita.energia. it.
19.2 In caso di conflitto tra i contenuti contrattuali del Modulo di Adesione ri- spetto alle presenti Condizioni Generali e alle Condizioni Economiche prevale il primo. Inoltre, in caso di conflitto tra i contenuti delle Condizioni Generali sulle Condizioni Economiche, prevalgono i contenuti di questi ultimi.
19.3 Il Contratto costituisce l’intero accordo intervenuto tra Sorgenia e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Salvo quanto previsto all’art. 12, nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o effi- cace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da Xxxxxxxx e dal Cliente.
19.4 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte di Sor- genia. Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto di Xxxxxxxx. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferi- mento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scis- sione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di Sorgenia, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l’adempimento del Contratto.
19.5 Eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e reclami da effettuarsi in relazione al Contratto, al Cliente e/o a Sorgenia, dovranno essere inviate ai recapiti riportati nel presente Contratto.
19.6 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, validità, efficacia e/o esecuzione del Contratto sarà devoluta esclusivamente al foro di Milano. Il Cliente con potenza contrattuale inferiore o pari ai 6 kW potrà scegliere di risolvere la controversia ricorrendo al servizio conciliazione clienti energia a cura dell’ARERA disponibile sul sito internet www.autorità.energia. it. nonché alle ulteriori procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
19.7 Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribu- zione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurati- va contro gli ...
Disposizioni varie. I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, espleteranno i loro incarichi durante l'orario di lavoro, utilizzando previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 legge 20 maggio 1970 n.300. Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A. e ora trasferite ai componenti le R.S.U. in forza del presente accordo.
Disposizioni varie. I membri della Commissione elettorale, il Presidente del seggio elettorale e gli scrutatori dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario o durante l'orario di lavoro utilizzando eccezionalmente in via anticipata, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui alla lett. B) del presente articolo. Gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i risultati elettorali. Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanza sindacale unitaria con la presente regolamentazione non è cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di accordo interconfederale o di legge.
Disposizioni varie. 25.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal presente Contratto, che siano ragio- nevolmente richiesti/e dall’altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito del Contratto stesso.
25.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell’esercizio di diritti previsti a suo fa- vore dal presente Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della parte interessata a tali diritti.
25.3 Tutte le disposizioni del presente Contratto che prevedano obblighi delle Parti da eseguirsi dopo la cessazione dell’efficacia del medesimo, rimarranno valide ed efficaci anche dopo tale data, senza necessità per le Parti di rinnovare o altri- menti reiterare gli impegni assunti in proposito.
25.4 Il presente Contratto non determina e non dà luogo ad alcuna società, nean- che di fatto, associazione, joint venture o partnership o rapporti di agenzia o di di- pendenza tra le Parti; di conseguenza in nessun caso una della Parti potrà essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni, omissioni, atti, fatti e/o comporta- menti tenuti dall’altra.
25.5 Il presente Contratto, stipulato a mezzo scambio di corrispondenza com- merciale, è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta in misura fissa a carico della Parte richiedente la registrazione.
25.6 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e le spese relativi al perfezionamento del presente Contratto.
Disposizioni varie. 19.1 Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, ogni modifica e/o integrazione del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto. Il Cliente, ai sensi dell’art. 1407 c.c., presta sin d’ora il proprio consenso affinché FASTWEB possa cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi, ivi inclusi i crediti ed ogni diritto da essi derivanti. FASTWEB ha facoltà di incaricare terzi per la realizzazione delle opere e dei servizi necessari per l’esecuzione del presente Contratto, ferma restando la sua responsabilità diretta nei confronti del Cliente. Il Cliente si impegna a compiere tutto quanto necessario per consentire a FASTWEB la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto. A tal fine, il Cliente si impegna a far accedere negli immobili di sua proprietà il personale autorizzato da FASTWEB affinchè possano essere effettuati i necessari interventi tecnici sulla rete e sugli Apparati di proprietà di FASTWEB.
19.2 Il Cliente prende atto che FASTWEB ha adottato un proprio codice etico (di seguito “Codice Etico”) ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello 231”) in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231/2001. Tale adozione ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l’applicazione delle relative sanzioni. Il Cliente si impegna a rispettare i principi e le norme di comportamento contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da FASTWEB e disponibili sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
19.3 Il Contratto non attribuisce al Cliente alcuna titolarità sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai Servizi FASTWEB o su eventuali software necessari per la fornitura dei Servizi, nè riconosce espressi diritti di licenza. Il Contratto non concede al Cliente diritti d’uso di marchi o loghi FASTWEB.
Disposizioni varie. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro ETRA SpA procederà alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria. In caso d’inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, ETRA SpA non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Disposizioni varie. Tutta la documentazione presentata dovrà essere redatta in lingua italiana o, in alternativa, accompagnata da una traduzione giurata presso un pubblico ufficiale. Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero. Nel caso in cui questa Amministrazione ravvisi iniziative degli Operatori Economici volte ad alterare la libera concorrenzialità del mercato, procederà ad inoltrare segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.