Contract
Tipologia | Lavoro subordinato (legge Biagi) |
Caratteristiche | sostituisce il contratto di formazione e lavoro nel settore privato E’ diretto a realizzare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze ad un determinato contesto lavorativo. |
Durata | La durata non può essere inferiore a 9 mesi e superiore ai 18 mesi (fino a 36 mesi per i portatori di handicap fisico, mentale o psichico). Non può essere rinnovato tra le stesse parti e le eventuali proroghe devono avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti (18 o 36 mesi). Non vanno conteggiati, ai fini della durata, i periodi relativi al servizio civile o militare e l'assenza per maternità. |
Destinatari | Possono essere assunti con contratto di inserimento i seguenti soggetti: - giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; - disoccupati di lunga durata, di età compresa tra i 29 e i 32 anni(si definiscono disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi ); - lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; - lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; - donne residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile (per l’anno 2008 il Decreto Ministeriale del 13.11.2008 ha individuato in tutte le Regioni e le Province Autonome le aree dove ricorrono le condizioni per assumere personale femminile con contratto di inserimento. Incentivi maggiori sono previsti per contratti stipulati con donne residenti nelle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna); - persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. |
I contratti di inserimento possono essere stipulati da: - enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; - gruppi di imprese; |
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive; - fondazioni; - enti di ricerca, pubblici e privati; - organizzazioni e associazioni di categoria. Per poter assumere mediante contratti di inserimento, i soggetti sopra indicati devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. | |
Il progetto deve essere stipulato in forma scritta. E’ definito in accordo tra datore e lavoratore e deve indicare: - la qualificazione da conseguire; - durata e modalità della formazione, che però non è obbligatoria. Se prevista nel progetto, la formazione teorica non può essere inferiore a 16 ore. La formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo. In attesa che la contrattazione collettiva provveda a disciplinare la materia, è stato siglato, in data 11 febbraio 2004, un accordo interconfederale che definisce alcuni elementi del contratto di inserimento necessari per consentirne una prima applicazione. | |
Deve essere stipulato per iscritto. In mancanza della forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Anche la mancanza del progetto determina la nullità del contratto. | |
L’inquadramento del lavoratore non può essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello previsto dal contratto nazionale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione. Il sottoinquadramento non può essere applicato alle lavoratrici, salvo che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale. | |
Note | Al datore di lavoro spettano dei benefici economici e contributivi per le assunzioni effettuate con contratto di inserimento. Tuttavia gli sgravi non si applicano nel caso di assunzione di lavoratori tra i 18 e i 29 anni. |
Normativa di riferimento | • Legge 14 febbraio 2003, n. 30 • Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 • Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 • Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1bis |
• Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70 • Legge 12 luglio 2011, n.106 • Decreto ministeriale 17 novembre 2005 • Decreto ministeriale 31 Luglio 2007 • Decreto ministeriale 13 novembre 2008 • Circolare ministeriale 21 Luglio 2004, n. 31 • Circolare Inps 19 maggio 2006, n. 74 • Circolare Inps 13 marzo 2006, n. 41 • Circolare Inps 28 gennaio 2008, n. 10 • Circolare Inps 19 febbraio 2009, n.22 |