AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2017, N. 31 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA D CON FUNZIONI DI GIORNALISTA
AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2017, N. 31 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA D CON FUNZIONI DI GIORNALISTA
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in esecuzione della DGR n. 220 dd. 12 febbraio 2019, di approvazione del Piano dei fabbisogni di personale della Regione per il Biennio 2019/2020, per le finalità di cui all’articolo 11, comma 11, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, indice una procedura di reclutamento speciale per soli titoli finalizzata alla stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale nella categoria D con funzioni di giornalista.
Art. 1
Definizioni e denominazioni
a) Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: Ente Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con esclusione degli enti regionali strumentali o comunque diversi (di seguito anche Regione ovvero amministrazione regionale ovvero amministrazione procedente);
b) stabilizzazione: procedura di assunzione mirata alla riduzione del precariato, a ridurre il ricorso ai contratti a termine e a valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, disciplinata dall’art.11, comma 11 della Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31;
c) procedura concorsuale: procedura di valutazione comparativa tra i candidati effettuata da una commissione sulla base di titoli e prove determinati da un bando di concorso con formazione di graduatoria finale;
d) Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale: comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali disciplinato dall’art.127 della Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e ss.mm.ii..
Art. 2
Normativa e disciplina di riferimento
1. Legge Regionale 31 agosto 1981 n.53 “Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia” ed in particolare artt. 42 e 207;
2. Legge regionale 4 agosto 2017 n.31 “Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” ed in particolare art. 11, comma 11;
4. Legge regionale 13 agosto 2002 n.20 “Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale” ed in particolare art. 18, comma 1;.
5. Legge Regionale 9 febbraio 2018 n.5 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale” ed in particolare art. 1, comma 4;
6. Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nn. 3/2017 e 1/2018;
7. Legge Regionale 20 novembre 2018 n. 26 “Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali” ed in particolare art. 16, comma 1;
8. Deliberazione di Giunta regionale n. 220 dd. 12 febbraio 2019 avente ad oggetto: “piano dei fabbisogni della Regione biennio 2019-2020”.
Art. 3
Requisiti per la partecipazione
Alla procedura possono partecipare i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1. Requisiti generali:
a) cittadinanza: sono ammessi i sotto specificati soggetti
- cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e gli altri soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, oltre ad avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi alla procedura coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione regionale ha la facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva i vincitori e gli idonei della procedura in base alla normativa regionale vigente, per verificarne l’idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative al posto da attribuire;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
g) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione;
h) iscrizione all’albo dei giornalisti, elenco dei professionisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.
2. Requisiti specifici - articolo 11 comma 11 della L.R. 31/2017:
a) risultare in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n. 124 (28 agosto 2015), presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’esercizio di funzioni di giornalista
b) essere stati reclutati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in relazione alle medesime funzioni svolte (giornalista) con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni diverse dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia purché ricomprese tra quelle di cui al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
c) aver maturato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso, alle dipendenze delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nell’esercizio delle funzioni di giornalista. Il periodo di anzianità richiesto per l’ammissione, pari a tre anni, è conteggiato nel seguente modo:
- nel caso di un unico rapporto di lavoro il conteggio del periodo di anzianità richiesto per l’ammissione dovrà essere di tre anni (es. 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2017);
- nel caso di pluralità di rapporti di lavoro i contratti verranno cumulati e dovranno completare i tre anni ovvero 1080 giorni complessivi assumendo l’anno di servizio quale periodo di n.12 mesi, il mese di 30 giorni ciascuno e le frazioni inferiori al mese in numero giorni di servizio.
- Ai fini del presente avviso non è utile il servizio prestato con contratti a tempo determinato presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, con contratti avviati ai sensi degli artt. 90 e 110 del dlgs. 267/2000 o comunque conclusi senza previa procedura concorsuale, con contratti di somministrazione lavoro, in considerazione della modalità non concorsuale del reclutamento, ed i contratti aventi ad oggetto incarichi dirigenziali in quanto riguardanti l’esercizio di mansioni diverse da quanto oggetto del presente avviso.
- Il servizio prestato per il periodo superiore ad anni 3 rileva esclusivamente ai fini di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. b e c;
- Nella quantificazione dell’anzianità di servizio, nell’ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il periodo utile al computo dell’anzianità di cui al alla lettera c) è ridotto in modo proporzionale alla misura della prestazione lavorativa svolta;
- Al fine dell’anzianità di cui alla lettera c) concorrono i periodi di astensione e/o interruzione dal servizio ove legislativamente utili al fine del computo dell’anzianità;
- Restano esclusi dalle iniziative di stabilizzazione i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica amministrazione nel medesimo profilo o equivalente e/0 in categoria superiore a quelli di cui alla presente procedura;
I requisiti generali e speciali debbono essere tutti posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione e perdurare fino al momento dell’assunzione;
I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti; l’Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all’accertamento dei medesimi, ovvero di provvedere direttamente all’accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura.
Art. 4
Criteri di selezione
1. Qualora il numero delle domande presentate, una volta verificato il possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione, risultasse superiore al numero di posizioni di lavoro che si intende stabilizzare con la presente procedura, si procederà:
a) alla stabilizzazione prioritariamente del candidato che risulti in servizio presso la Regione alla data della deliberazione della Giunta regionale 220 dd. 12 febbraio “Piano dei fabbisogni di personale della Regione biennio 2019-2020” in esito allo svolgimento di procedure concorsuali per le funzioni di giornalista;
b) in subordine al criterio di cui alla lettera a) ed in caso di pluralità di candidati, si procederà alla stabilizzazione del personale che, negli ultimi 8 anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbia la maggiore anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e ad oggetto l’esercizio delle funzioni di giornalista, presso la Regione;
c) in subordine al criterio di cui alla lettera b) ed in caso di pluralità di candidati, si procederà alla stabilizzazione del personale che, negli ultimi 8 anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbia la maggiore anzianità complessiva di servizio maturata con contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e ad oggetto l’esercizio delle funzioni di giornalista, presso Amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso quale allegato “A” e corredata da un curriculum professionale e formativo, entrambi redatti nella forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, obbligatoriamente mediante la seguente modalità:
- invio da casella di posta elettronica ordinaria (PEO) o da casella di posta elettronica certificata personale (PEC), all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, con scansione in formato PDF sia della domanda sottoscritta che della documentazione allegata;
2. Il termine per l’arrivo delle domande, ove scada in un giorno non lavorativo per l’ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
3. In caso di spedizione da una casella di posta elettronica ordinaria fa fede la data di ricezione nella casella PEC della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione. In caso di spedizione da una casella di PEC fa fede la data della ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta certificata del mittente.
4. L’istanza e il curriculum vitae devono essere sottoscritti in forma autografa, scansionati e inviati in formato PDF assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità ovvero sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato, ed inviati in formato PDF;
5. Il presente avviso e l’allegato modulo di domanda sono disponibili sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
6. L’Amministrazione regionale ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura di reclutamento per motivate esigenze di pubblico interesse.
7. Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il Comune e l’indirizzo di residenza;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui al vigente articolo 38 del D.lgs. 165/01 e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;
g) il Comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere iscritto/a all’albo dei giornalisti, elenco dei professionisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69;
j) di essere stato/a in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n. 124 (28 agosto 2015) presso la Regione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato avente ad oggetto l’esercizio delle funzioni di giornalista, con specifica dei periodi;
k) di essere stato reclutato/a, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per l’esercizio delle funzioni di giornalista con procedure concorsuali anche espletate presso altre amministrazioni diverse dalla Regione, purché facenti parte del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con specifica della procedura concorsuale e dell’Ente che l’ha espletata;
l) di aver maturato, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso, alle dipendenze delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nell’esercizio delle funzioni di giornalista , con specifica delle amministrazioni di riferimento e dei periodi di servizio;
m) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. In caso contrario indicarne i motivi;
n) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
o) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748
p) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
q) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;
r) l’indirizzo completo presso cui ricevere le eventuali comunicazioni inerenti alla selezione;
s) il consenso al trattamento dei dati personali.
8. Comporterà l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione, oltre alla mancanza dei requisiti sia generali che specifici previsti dal precedente articolo 3, anche:
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (firma autografa o firma digitale);
- l’invio della domanda tramite posta elettronica con modalità diverse da quelle specificate ai precedenti punti 1. e 3;
- la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del candidato che presenta la domanda;
- l’invio della domanda fuori termine utile.
9. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
10. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l’invio delle comunicazioni relative alla selezione.
11. L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
Art. 6
Presentazione della documentazione per l’assunzione
1. Il soggetto collocato in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato deve autocertificare, ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall’Amministrazione procedente, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) data e luogo di nascita;
b) Comune e luogo di residenza;
c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
d) possesso della cittadinanza italiana ovvero di una delle condizioni di cui al vigente art. 38 del D.Lgs. 165/2001, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
e) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che l’ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). Il candidato dovrà altresì dichiarare di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico. In caso contrario dovrà specificatamente indicarli;
f) iscrizione all’albo dei giornalisti, elenco dei professionisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69;
g) posizione relativa all’adempimento degli obblighi di leva;
h) stato di famiglia;
i) codice fiscale.
2. I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e gli altri soggetti di cui all’articolo 38 D.Lgs. 165/2001 dovranno dichiarare il possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti di cui al comma 1 previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Il candidato chiamato all’assunzione deve autocertificare, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall’Amministrazione regionale, di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.
4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall’assunzione.
Art. 7
Assunzione del candidato stabilizzabile
1. Il candidato stabilizzabile sarà assunto in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, all’interno della categoria D, con funzioni di giornalista, con collocazione nella posizione economica con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, in osservanza della previsione dell’articolo 16 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26. Tale trattamento verrà applicato sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di comparto, in attuazione delle previsioni dell’art. 9 della Legge n.150/2000.
2. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante stipula del contratto individuale di lavoro.
3. All’atto dell’assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l’esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.
4. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall’assunzione.
5. L’assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.
6. Il periodo di prova ha durata di sei mesi.
7. La presente procedura di reclutamento si esaurisce con la copertura dei posti per cui è stata indetta e non dà luogo alla formazione di una graduatoria.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
2. La relativa informativa è parte integrante del modulo di domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione.
Art. 9
Pari opportunità
1. L’Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Art. 10
Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato
1. Il rapporto di lavoro dei candidati che, al momento della presentazione della domanda, risultino in servizio presso l’Amministrazione regionale, è prorogato sino al temine della presente procedura, ai sensi dell’art. 11, comma 12 bis, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 e dell’articolo 16 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26.
2. La proroga viene disposta ai sensi della Legge Regionale 11 novembre 2018, n. 26, con riferimento alla disciplina dello stato giuridico e trattamento economico previsto per il personale regionale in categoria D. I candidati saranno collocati nella posizione economica della categoria D con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative; qualora detto trattamento risulti superiore a quello spettante nella
posizione economica attribuita, la differenza è conservata, a titolo di assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo riconosciuti.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni del presente avviso.
2. Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:
- Responsabile del procedimento: Direttore del Servizio funzione pubblica, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx;
- Responsabile dell’istruttoria: Xxxxxx Xxxxxx.
3. Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 2.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio funzione pubblica della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste (tel. 0000000000 e 0000000000).
IL DIRETTORE CENTRALE
avv. Xxxxxxxxx Xxxxx