REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Sono esclusi gli operatori economici che per i quali sussistano cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. relativamente ai soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
REQUISITI GENERALI. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per il conferimento ed il rinnovo degli Assegni di Ricerca di cui all’art.22 della L. 240/2010 citato in premessa consultabile al sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxx nella sezione del Personale. Non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ha chiesto l’istituzione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i sei anni, compresi gli eventuali rinnovi ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del corso. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l’Ateneo di Parma o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. I partecipanti alla presente procedura devono essere in possesso, a pena di esclusione, del titolo di studio così come riportato nelle tabelle precedenti o titolo conseguito all’estero dichiarato equipollente o equivalente, ai sensi dell’art. 4. D.P.R. N. 189 del 30.07.2009. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione o, qualora il candidato entro tale data non sia in possesso del riconoscimento della equipollenza o equivalenza del titolo di studio conseguito all’es...
REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 e s.m.i. del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.G.R. N. 1299 del 30/01/2014, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Economico partecipante. In caso di partecipazione in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, aggregazioni di impresa aderenti a contratto di rete) il Patto dovrà essere sottoscritto dal Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate o aggregate. In caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche da legale rappresentante dell’Impresa o delle Imprese ausiliarie. In caso di subappalto, il patto va sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa subappaltante. La mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.
REQUISITI GENERALI a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001, come modificato dall'art. 7 della Legge 6.08.2013 n. 97, possono accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello statrus di protezione sussidiaria. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di un Paese Terzo devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti: - godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; - possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisitii previsti per i cittadini della Repubblica; - adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il Concorrente dovrà dichiarare il possesso, attraverso l’utilizzo dei documenti in allegato, dei requisiti di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico del Bando di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.