Contratto per i gruppi di bilancio
Versione 2.1 del 01.12.2022
Contratto per i gruppi di bilancio
Contratto concernente la costituzione e la gestione di un gruppo di bilancio
tra
Swissgrid SA
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxx
di seguito «Swissgrid»,
e
[RagioneSociale] [FormaSocietaria]
[Via] [numero civico] [Casella postale] [NPA]
[Recapito_città] [Recapito_paese] [Codice EIC]
di seguito «RGB»,
denominati congiuntamente «parti»,
è stato stipulato il seguente contratto concernente la costituzione e la gestione di un gruppo di bilancio
di seguito «contratto»
Indice
4
2 Oggetto del contratto, parti integranti del contratto e documenti applicabili sussidiariamente
4
2.2 Parti integranti del contratto 4
2.3 Documenti applicabili sussidiariamente 5
3 Costituzione di un gruppo di bilancio
6
3.1 Processo di registrazione 6
3.2 Attivazione del gruppo di bilancio 6
3.3 Obbligo di aggiornamento dei dati di registrazione; richiesta di altri dati 6
4 Gestione dei programmi previsionali
6
5 Garanzia della sicurezza di rete
7
5.1 Procedura di assegnazione 7
5.2 Esigenza del bilancio energetico equilibrato 7
5.3 Interruzioni del carico e/o della produzione di notevole entità 7
5.4 Guasti ai sistemi dei gruppi di bilancio 8
6 Gestione dei dati di misurazione
8
7 Determinazione e conteggio dell’energia di compensazione
9
8 Corrispettivi, condizioni di pagamento e conteggio
9
9
10 Apertura del gruppo di bilancio per le notifiche dei piani previsionali di terzi
9
11 Rispetto del limite e della previsione sui consumi trasmessi
9
12 Obblighi di informazione e collaborazione
9
10
14 Sospensione e disdetta del contratto
11
14.1 Sospensione del contratto 11
14.2 Disdetta ordinaria del contratto 12
14.3 Disdetta straordinaria del contratto 13
14.4 Conseguenze di una disdetta 13
14
16 Riservatezza, consenso al trattamento dei dati e alla pubblicazione
15
17 Successione nei rapporti giuridici
16
16
16
20
Punti di contatto, garanzia della
raggiungibilità
17
20.1 Punti di contatto presso Swissgrid 17
20.2 Punto di contatto presso l’RGB 17
20.3 Garanzia della raggiungibilità 17
21 Diritto applicabile e foro competente
17
17
22.1 Modifiche a disposizioni perentorie 17
22.2 Modifiche al bilanciamento della energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili 18
22.3 Modifiche in altri casi 18
22.4 Disdetta in seguito a una modifica del contratto 18
18
19
Preambolo
In adempimento della Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) del 23.03.2007 e dell’Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) del 14.03.2008, Swissgrid è responsabile, tra le altre cose, della gestione sia della rete di trasmissione svizzera che delle forniture di energia elettrica attraverso tale rete. Dette forniture presuppongono la costituzione e la gestione di gruppi di bilancio. Secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. b LAEl la gestione dei gruppi di bilancio è di responsabilità di Swissgrid. Se è necessario costituire un gruppo di bilancio in Svizzera, occorre stipulare un contratto con Swissgrid in conformità all’art. 23 cpv. 3 OAEl e designare un responsabile del gruppo di bilancio (RGB) in ottemperanza all’art. 23 cpv. 4 OAEl.
Il modello del gruppo di bilancio svizzero viene gestito in base ai seguenti principi:
• In Svizzera vi è una zona di regolazione: la zona di regolazione svizzera.
• All’interno della zona di regolazione svizzera vi sono numerosi gruppi di bilancio. Ogni punto di immissione e di prelievo (ad es. centrali elettriche e consumatori finali) viene assegnato a uno di questi gruppi di bilancio.
• Il presupposto per il commercio di elettricità con l’estero al di là della zona di regolazione e all’interno della Svizzera è la stipula di un contratto con Swissgrid.
• Oltre a stipulare il contratto, i gruppi di bilancio con immissione e prelievo devono anche concordare con i rispettivi gestori di rete le regolamentazioni concernenti lo scambio dei dati di misurazione.
• Al responsabile dei gruppi di bilancio (RGB) compete la gestione sicura e conforme alle clausole del contratto del gruppo di bilancio (GB).
1 Definizioni
I termini impiegati nel presente contratto si basano sulle definizioni ancorate nella LAEl, nell’OAEl nonché nel Glossario per le regole del mercato svizzero dell’elettricità.
Il citato glossario può essere consultato sul sito web di Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx) e dell’AES (xxx.xxxxx.xx).
2 Oggetto del contratto, parti integranti del contratto e documenti applicabili sussidiariamente
2.1 Oggetto del contratto
Il presente contratto regola il rapporto tra Swissgrid e l’RGB in relazione al gruppo di bilancio costituito per quest’ultimo e ne disciplina i reciproci diritti e doveri. Sono definiti in particolare i diritti e doveri correlati alla costituzione e alla gestione del gruppo di bilancio nonché all’elaborazione delle notifiche dei programmi previsionali dell’RGB e al conteggio dell’energia di compensazione.
2.2 Parti integranti del contratto
Sono parti integranti del presente contratto le seguenti appendici con tutti i loro allegati: Appendice 1: Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio
Appendice 2: Prescrizioni tecniche per i gruppi di bilancio Appendice 3: Documento di registrazione
Appendice 4: Pooling di regolazione Appendice 5: Riserve di energia
In caso di contraddizione fra il contratto e le appendici, sono preminenti le disposizioni delle appendici. In caso di divergenze tra le appendici si applica il seguente ordine di priorità: appendice 5,
appendice 2, appendice 1, appendice 4 e infine appendice 3.
La vigente edizione di dette appendici può essere consultata dall’RGB sul sito web di Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx).
Per indicazioni sulle modifiche dei contenuti del contratto e delle rispettive appendici si rimanda alla cifra 22.
2.3 Documenti applicabili sussidiariamente
Swissgrid pubblica un calendario dei giorni festivi al quale ci si deve attenere nell’ambito dell'adempimento degli obblighi sanciti dal presente contratto.
La vigente edizione dei suddetti documenti può essere consultata dall’RGB sul sito web di Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx).
3 Costituzione di un gruppo di bilancio
La stipula del contratto tra Swissgrid e l’RGB presuppone la registrazione dell’RGB nel processo di registrazione di cui alla cifra 3.1. Una volta che l’RGB ha regolarmente concluso il processo di registrazione in ottemperanza alla cifra 3.1, dopo aver verificato e analizzato internamente le informazioni fornite, Swissgrid sottoscrive il contratto inviato dall’RGB in duplice copia e ne restituisce una copia all’RGB. In conformità ai requisiti di cui alla cifra 3.2, l’attivazione del gruppo di bilancio ha luogo solo in seguito alla stipula del contratto e alla predisposizione di tutte le prestazioni di garanzia richieste da Swissgrid.
Solo dopo l’attivazione ai sensi della cifra 3.2, l’RGB è autorizzato a utilizzare il rispettivo gruppo di bilancio.
3.1 Processo di registrazione
Il richiedente compila il contratto consultabile sul sito web di Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx) e in particolare l’Appendice 3 che trova nella stessa pagina e invia i documenti e le informazioni debitamente firmati e in duplice copia a Swissgrid (offerta di contratto). L’Appendice 3 definisce anche i requisiti delle attestazioni del diritto di rappresentanza. Contestualmente alla trasmissione dei documenti contrattuali il richiedente versa a Swissgrid la tassa di registrazione prevista per il processo di registrazione. Una volta ricevuta la tassa di registrazione Swissgrid esamina la documentazione e le informazioni fornite.
Dopo aver analizzato i documenti e le informazioni forniti (in ogni caso, tuttavia, prima dell’attivazione del gruppo di bilancio ai sensi della cifra 3.2.), Swissgrid conferma al richiedente il limite fissato per il suo gruppo di bilancio e gli precisa la garanzia che deve predisporre. Per maggiori dettagli si rimanda alle cifre da 1 a 3 delle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio. Il richiedente deve fornire a Swissgrid la prestazione di garanzia. Tale garanzia rappresenta un requisito obbligatorio per l’attivazione del gruppo di bilancio.
Qualora pervengano offerte contrattuali incomplete e/o non accompagnate dal pagamento della tassa di registrazione, Swissgrid ha la facoltà di terminare il processo di registrazione in conformità alle disposizioni della cifra 1 delle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio. In tal caso i richiedenti hanno la possibilità di presentare una nuova offerta contrattuale a Swissgrid.
3.2 Attivazione del gruppo di bilancio
Una volta analizzate le informazioni fornite durante il processo di registrazione ai sensi della cifra 3.1 e fornita la prestazione di garanzia in conformità alla cifra 3.1, Swissgrid comunica all’RGB la data di attivazione del gruppo di bilancio. Indicazioni dettagliate sull’attivazione sono contenute nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio.
3.3 Obbligo di aggiornamento dei dati di registrazione; richiesta di altri dati
L’RGB ha sempre l’obbligo di comunicare a Swissgrid eventuali variazioni delle informazioni fornite ai sensi dell’Appendice 3, senza che debba essergli espressamente richiesto, e di trasmettere le nuove informazioni entro i termini previsti.
Swissgrid è altresì autorizzata a richiedere all’RGB le informazioni rilevanti per il processo di registrazione nonché eventuali altre informazioni di cui dovesse necessitare per la corretta gestione del contratto.
Swissgrid si riserva il diritto di verificare i dati.
4 Gestione dei programmi previsionali
Le notifiche dei programmi previsionali effettuate dall’RGB vengono elaborate da Swissgrid a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti determinanti previsti dal presente contratto e in particolare che siano
rispettati i processi descritti nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio e nelle Prescrizioni tecniche per i gruppi di bilancio.
Non è possibile notificare a Swissgrid lo scambio di energia elettrica tra due operatori di mercato all’interno di un gruppo di bilancio.
5 Garanzia della sicurezza di rete
In caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete, secondo quanto previsto dall’art. 5 OAEl Swissgrid deve adottare o disporre tutti i provvedimenti necessari sul piano operativo a porre rimedio alla congestione e a garantire la stabilità (tra questi limitazione o sospensione dell’elaborazione dei programmi previsionali in caso di stato critico della rete, perturbazioni di ampia portata o altri eventi di grave entità, limitazione della fornitura di energia elettrica e dell’utilizzo della capacità di trasporto della rete - elenco non esaustivo).
L’RGB è tenuto a mettere in atto senza indugio tali misure sul piano tecnico dei programmi previsionali.
Laddove una disposizione tecnica a livello di programma previsionale di Swissgrid non sia rispettata, questa può adottare misure sostitutive a spese dell’RGB ai sensi dell’art. 5 cpv. 4 OAEl.
5.1 Procedura di assegnazione
A fronte di una congestione continua, Swissgrid avvierà una procedura di assegnazione e metterà tempestivamente al corrente l’RGB. Nell’ambito della procedura di assegnazione è possibile acquistare diritti di capacità per poter fornire energia elettrica mediante notifiche di programmi previsionali durante il periodo interessato dalla congestione. Le notifiche dei programmi previsionali basate sui diritti di capacità acquistati vengono gestite conformemente alle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio e alle Prescrizioni tecniche per i gruppi di bilancio. Le regole di assegnazione definite in caso di congestione hanno la precedenza sulle disposizioni contemplate nel presente contratto.
In presenza di congestioni nel breve termine nella gestione della rete di Swissgrid, quest’ultima ha la facoltà di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari sul piano operativo per porvi rimedio. L’RGB è tenuto a mettere in atto senza indugio tali misure sul piano tecnico dei programmi previsionali.
5.2 Esigenza del bilancio energetico equilibrato
L’RGB è responsabile nei confronti di Swissgrid del mantenimento di un equilibrio costante nel bilancio energetico del proprio gruppo di bilancio conformemente alle disposizioni ancorate nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio.
Non appena un RGB sia in grado di prevedere che non gli sarà possibile garantire il pareggio del bilancio energetico del suo gruppo di bilancio, ha l’obbligo di mettere al corrente Swissgrid quanto prima. Quanto detto vale anche nel caso in cui l’RGB non sia in grado di rispettare i limiti previsti dalle Prescrizioni generali per i gruppi di bilancio. La segnalazione deve essere fatta presso il punto di contatto per le domande di carattere operativo definito nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio. Tale comunicazione non ha alcun effetto sugli altri obblighi e conseguenze previsti dal presente contratto in caso di squilibrio.
5.3 Interruzioni del carico e/o della produzione di notevole entità
In caso di importanti interruzioni del carico e/o della produzione, l’RGB è tenuto a informare immediatamente Swissgrid e ad adottare tutti i provvedimenti ragionevoli e necessari che gli consentano di ripristinare il più rapidamente possibile l’equilibrio del suo gruppo di bilancio.
Disposizioni più dettagliate in merito sono contenute nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio.
5.4 Guasti ai sistemi dei gruppi di bilancio
Entrambe le parti si impegnano a impedire che si verifichino guasti ai sistemi dei gruppi di bilancio attraverso l’adozione di appositi accorgimenti.
Se, tuttavia, dovessero insorgere dei guasti ai sistemi necessari per la gestione dei gruppi di bilancio, Swissgrid ha il diritto di limitare o persino sospendere l’elaborazione delle notifiche dei programmi previsionali e di tutti i processi ad essa correlati. In tal caso non si tratta di misure sospensive ai sensi della cifra 14.1, bensì di provvedimenti finalizzati al mantenimento della sicurezza del sistema.
6 Gestione dei dati di misurazione
L’RGB è tenuto a verificare i dati di misurazione messigli a disposizione dai gestori delle reti di distribuzione e da Swissgrid e a partecipare attivamente alla ricerca e all’eliminazione degli errori.
7 Determinazione e conteggio dell’energia di compensazione
Swissgrid determina mensilmente i prezzi per l’energia di compensazione basati su quarti d’ora e li pubblica sul proprio sito web (xxx.xxxxxxxxx.xx).
Le modalità di determinazione dei prezzi per l’energia di compensazione nonché lo svolgimento e i formati dei dati sono descritti nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio e nelle Prescrizioni tecniche per i gruppi di bilancio.
8 Corrispettivi, condizioni di pagamento e conteggio
L’RGB ha l’obbligo di retribuire le prestazioni erogate da Swissgrid ai sensi del presente contratto. L’ammontare e le condizioni di pagamento sono definiti nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio.
9 Verifica delle controparti
L’RGB garantisce che tutti i gruppi di bilancio o gli operatori di mercato con i quali intende intrattenere relazioni in materia di programmi previsionali siano autorizzati nella rispettiva zona di regolazione a notificare i relativi programmi previsionali.
10 Apertura del gruppo di bilancio per le notifiche dei piani previsionali di terzi
L’RGB si impegna ad aprire il gruppo di bilancio per le notifiche dei piani previsionali ai fornitori di prestazioni di servizio relative al sistema e ai produttori assegnati al proprio gruppo di bilancio, affinché questi abbiano la possibilità di offrire prestazioni di servizio a Swissgrid.
11 Rispetto del limite e della previsione sui consumi trasmessi
I limiti assegnati all’RGB nell’ambito del processo di registrazione devono essere rispettati. L’RGB ha la possibilità di richiedere una variazione dei limiti ai sensi del disposto dalla cifra 2.2.3 delle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio. Fintantoché i limiti modificati non vengono confermati, valgono i limiti assegnati inizialmente.
Per verificare se i limiti sopra riportati vengono rispettati, Swissgrid è autorizzata a convalidare la posizione aperta di volta in volta generata per i gruppi di bilancio con punti di conteggio in virtù di una previsione di consumo, che deve essere allestita e inviata dall’RGB. A tal fine Swissgrid si avvale dei valori di plausibilizzazione definiti per il consumo e la produzione in conformità alla cifra 2.1 delle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio.
12 Obblighi di informazione e collaborazione
Entrambe le parti hanno l’obbligo di informare preventivamente per telefono, posta elettronica o fax il punto di contatto per domande di carattere operativo dell’altra parte in merito all’insorgenza di nuove circostanze nonché a perturbazioni e provvedimenti adottati, che risultano rilevanti ai fini della stipula e dell’attuazione del presente contratto.
Se constata perturbazioni o guasti duraturi nella rete di trasmissione suscettibili di impedire l’immissione o il prelievo di energia, Swissgrid ne dà immeditatamente comunicazione all’RGB telefonicamente, via e- mail e/o tramite fax.
In caso di prevista messa fuori esercizio di sistemi necessari alla gestione dei gruppi di bilancio, Swissgrid
informa tempestivamente l’RGB. Swissgrid si impegna a limitare tali interventi al minimo indispensabile. La messa fuori esercizio ha luogo in orari marginali, per evitare grandi ripercussioni sul piano operativo.
13 Adeguamento delle garanzie
Durante il processo di registrazione descritto alla cifra 3.1 è stata richiesta una prestazione di garanzia all’RGB. Swissgrid è autorizzata a verificare in qualsiasi momento l’adeguatezza dell’ammontare della garanzia e, se necessario, a richiedere degli adeguamenti in conformità alla cifra 2.4.3 delle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio.
14 Sospensione e disdetta del contratto
14.1 Sospensione del contratto
In caso di violazione di un obbligo contrattuale fondamentale, Swissgrid è autorizzata a sospendere il gruppo di bilancio interessato nel rispetto del principio della proporzionalità. Swissgrid ha altresì la facoltà di sospendere l’RGB qualora, considerando le circostanze concrete, vi siano validi motivi per temere che non adempirà i propri obblighi contrattuali (tra cui l’obbligo di pagamento delle fatture).
Se sussistono i requisiti per la sospensione, Swissgrid si asterrà dall’elaborazione dei programmi previsionali al più tardi con effetto dal giorno successivo. In linea di principio Swissgrid dà all’RGB la possibilità di dichiarare la violazione di un obbligo contrattuale fondamentale prima del momento della sospensione.
Il momento della sospensione viene definito in base ai seguenti requisiti da soddisfare cumulativamente. La sospensione ha luogo alla prima data utile in cui:
• non sono state armonizzate con Swissgrid le notifiche dei programmi previsionali dell’RGB per il giorno interessato;
• non è stata ancora confermata alcuna nomination dei diritti annuali, mensili e Merchant Line per i confini svizzeri per il giorno interessato;
• non è stato ancora confermato alcun diritto di capacità transfrontaliero a titolo di impegno per i confini svizzeri per il giorno interessato, nonché
• non sono state effettuate operazioni per il giorno interessato nello spot trading e nella negoziazione intraday in EPEX Spot Svizzera.
A prescindere dai criteri di cui sopra, l’RGB può essere sospeso a partire da D-1, ore 15:30, qualora la relativa notifica del programma previsionale risulti in pareggio.
In tale evenienza Swissgrid non apporterà modifiche ai programmi previsionali armonizzati nel giorno corrente, tranne nel caso in cui lo prevedano le regole di mercato.
L’RGB sospeso è tenuto a comunicare per iscritto le ragioni della violazione del contratto entro tre giorni lavorativi.
Gli obblighi contrattuali fondamentali sopra menzionati sono obblighi il cui adempimento garantisce la regolare gestione dei gruppi di bilancio e dei programmi previsionali. Rientrano tra questi obblighi in particolare:
a. il rispetto del programma previsionale notificato da parte dell’RGB;
b. la messa a disposizione di un bilancio energetico sostanzialmente in pareggio;
c. il rispetto del limite previsto dalla cifra 2.2 delle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio;
d. l’obbligo di pagare puntualmente i corrispettivi;
e. per i gruppi di bilancio con punti di conteggio, l’invio della previsione di consumo e di conseguenza anche il rispetto dei valori di plausibilizzazione per il consumo e la produzione conformemente alla cifra 11;
f. la messa a disposizione di una garanzia (supplementare) legittimamente richiesta ai sensi della cifra 13;
g. l’osservanza delle istruzioni riguardanti il mantenimento della sicurezza della rete;
h. la predisposizione di un punto di contatto per domande di carattere operativo a norma della cifra
20.3 del presente documento e delle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio e la raggiungibilità dello stesso secondo le modalità concordate, e
i. l’aggiornamento e la messa a disposizione delle informazioni richieste in conformità alla cifra 3.3.
Sussistono inoltre i presupposti per una sospensione nel caso in cui Swissgrid al momento della conclusione del contratto in una situazione analoga sarebbe autorizzata a respingerlo. Qualora subentri
un motivo di rifiuto nel corso della relazione contrattuale in essere, Swissgrid ha la facoltà in primo luogo di sospendere il contratto e in secondo luogo anche di disdirlo in via straordinaria.
Swissgrid si impegna ad annullare immediatamente la sospensione nel caso in cui l’RGB adempia nuovamente i propri obblighi contrattuali fondamentali e sia in grado di dimostrare che continuerà a farlo anche in futuro. Quanto detto non vale se Swissgrid ha fondati motivi per sospettare che l’RGB torni nuovamente a violare gli obblighi contrattuali fondamentali previsti dalla presente disposizione non appena la sospensione sarà stata annullata.
In caso di sospensione come pure in caso di annullamento della sospensione Swissgrid informa l’RGB da sospendere e pubblica questo gruppo di bilancio come disattivato o attivato sul sito web. Swissgrid è inoltre autorizzata a informare gli operatori di mercato.
14.2 Disdetta ordinaria del contratto
Ambo le parti hanno la facoltà di disdire il presente contratto con un preavviso di 3 mesi per la fine del mese.
Nel caso in cui un gruppo di bilancio non venga utilizzato per un periodo di più di dodici mesi, Swissgrid contatterà l’RGB per verificare se il GB verrà ancora utilizzato in futuro. Qualora l’RGB non fornisca una conferma in tal senso entro 30 giorni, Swissgrid ha la facoltà di disdire il contratto con un preavviso di 1 mese. La disdetta deve essere inviata alla controparte per lettera raccomandata.
14.3 Disdetta straordinaria del contratto
Il contratto può essere disdetto senza preavviso per giusta causa.
Nello specifico una violazione è da considerarsi grave se la parte coinvolta ha infranto ripetutamente un obbligo contrattuale ai sensi della cifra 14.1. Ai fini della disdetta del contratto non è necessario che questo sia stato preventivamente sospeso.
In casi eccezionali è possibile rinunciare a fornire un ammonimento:
- se il gruppo di bilancio è stato sospeso in precedenza e in occasione della sospensione l’RGB è stato informato sulla possibilità di una disdetta straordinaria oppure
- se dalle circostanze o dal comportamento della parte da disdire si evince che con ogni probabilità non viene dato seguito a un ammonimento oppure
- se è prevedibile che la parte da disdire non sarà in grado di adempiere i propri obblighi in futuro.
Se nei confronti di una parte viene aperta una procedura di fallimento o un’altra procedura di insolvenza, in particolare se vengono concessi una moratoria concordataria o un differimento della dichiarazione di
fallimento oppure se la parte si dichiara insolvente, l’altra parte è autorizzata a sciogliere il presente contratto in via straordinaria senza che prima gli sia stato inviato alcun ammonimento.
La disdetta deve essere inviata alla controparte via fax e tramite lettera raccomandata. Entrambi i canali, di per sé, sono giuridicamente vincolanti. Secondo quanto previsto dalla cifra 14.4, la prima dichiarazione pervenuta determina gli effetti legali.
14.4 Conseguenze di una disdetta
Allo scadere del termine di disdetta (ai sensi delle cifre 14.2 o 14.3), il gruppo di bilancio dell’RGB viene sciolto e disattivato.
Da tale data non è più possibile assegnare punti di immissione e prelievo a questo gruppo di bilancio.
In caso di disdetta straordinaria o altri problemi dell’RGB, i fornitori, produttori e consumatori finali vengono attribuiti al fornitore del servizio pubblico.
Se il presente contratto viene sciolto, allo scadere del termine di disdetta (ai sensi delle cifre 14.2 o 14.3) decade il diritto dell’RGB di notificare programmi previsionali. L’ultima notifica di un programma previsionale (incl. Post Scheduling) può essere effettuata per l’ultimo giorno del programma previsionale rientrante nel periodo di disdetta.
In caso di disdetta straordinaria, il diritto dell’RGB di notificare programmi previsionali cessa con effetto immediato (al momento della ricezione della dichiarazione di disdetta, ad es. via fax) ed eventuali programmi previsionali già notificati possono essere respinti.
L’elenco dei gruppi di bilancio attivi pubblicato sul sito web di Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx) viene modificato di conseguenza al più tardi allo scadere del termine di disdetta (si veda la cifra 16.2). In caso di disdetta straordinaria, tutti gli RGB vengono informati subito in merito allo scioglimento del gruppo di bilancio in questione.
L’RGB ha altresì l’obbligo di informare personalmente senza indugio i fornitori e i produttori nonché eventuali altri operatori di mercato interessati dallo scioglimento del gruppo di bilancio (ad es. borse). Swissgrid, dal canto suo, potrà comunicare lo scioglimento del gruppo di bilancio a tutti i gestori della rete di distribuzione nella zona di regolazione Svizzera e ai TSO vicini.
I diritti e i doveri delle parti sorti prima della scadenza del termine di disdetta vanno adempiuti secondo le disposizioni contrattuali e saldati di conseguenza.
15 Responsabilità
Nello specifico è esclusa qualsivoglia responsabilità di Swissgrid per danni diretti e indiretti subiti dall’RGB in virtù dell’adozione di provvedimenti di altra natura volti a garantire la sicurezza della rete ai sensi dell’art. 5 OAEl.
In caso di pretese extracontrattuali Swissgrid non si assume la responsabilità per i danni patrimoniali, fatto salvo il caso in cui si tratti di conseguenze dirette di un'azione penalmente perseguibile.
16 Riservatezza, consenso al trattamento dei dati e alla pubblicazione
16.1 Riservatezza
Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere il segreto su tutte le informazioni e documentazioni che ottengono in relazione al presente contratto e che non sono né accessibili all’opinione pubblica né di dominio pubblico. Le parti devono provvedere affinché tali disposizioni vengano rispettate anche da tutti i relativi dipendenti e ausiliari.
È escluso dalla presente regolamentazione l’inoltro di informazioni ad autorità in seguito a un obbligo legale o a una disposizione delle autorità.
I dati necessari all’esercizio possono essere inoltrati esclusivamente ai fini dell’attuazione dei processi operativi. L’RGB deve vincolare i destinatari dei dati a mantenere il segreto.
Le parti riconoscono espressamente che l’obbligo del segreto sussiste anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale a prescindere dai motivi che hanno portato alla fine del rapporto e dalla parte che ha rescisso il rapporto.
Durante l’elaborazione dei dati le parti devono rispettare le disposizioni della Legge svizzera sulla protezione dei dati.
Swissgrid è esplicitamente autorizzata a utilizzare i dati per l’adempimento dei propri compiti ai sensi della Legge federale sull’energia, della Legge federale sull’approvvigionamento elettrico e delle ordinanze pertinenti nonché per l’evasione di mandati assegnatile da autorità.
L’RGB acconsente inoltre allo scambio di informazioni tra Swissgrid e terzi (ad es. altri RGB o gestori della rete di distribuzione) necessario per l’adempimento del presente contratto.
16.2 Pubblicazione
L’RGB autorizza Swissgrid a rendere note sul proprio sito web (xxx.xxxxxxxxx.xx) in particolare le seguenti circostanze inerenti all’esecuzione del contratto:
1. i gruppi di bilancio attivi, con precisazione della ragione sociale, del codice EIC o ACER, del numero di avviamento postale e della città;
2. i gruppi di bilancio di futura attivazione, con precisazione della ragione sociale, del codice EIC o ACER, del numero di avviamento postale e della città nonché, laddove possibile, della data di attivazione;
3. i gruppi di bilancio disattivati o di cui è prevista la disattivazione, con precisazione della ragione sociale, del codice EIC o ACER, del numero di avviamento postale e della città nonché, laddove possibile, della data di disattivazione;
Vengono messi in evidenza i gruppi di bilancio nei quali vengono presentati punti di conteggio all’interno del territorio svizzero.
17 Successione nei rapporti giuridici
Entrambe le parti hanno l’obbligo di cedere a un eventuale successore giuridico il rapporto contrattuale con tutti i diritti e doveri. L’altra parte deve essere informata in anticipo e per iscritto in merito alla cessione.
L’RGB viene esonerato dai suoi obblighi derivanti dal presente contratto soltanto quando il successore giuridico ha dichiarato per iscritto il subingresso nel contratto, soddisfatto integralmente i requisiti per la costituzione di un gruppo di bilancio, svolto il processo di registrazione e fornito eventuali prestazioni di garanzia, e Swissgrid ha approvato il trasferimento del contratto. Ogni parte ha la facoltà di rifiutare il proprio consenso se il successore giuridico non è in grado di adempiere gli obblighi derivanti dal presente contratto.
18 Forma scritta
Non sussistono accordi marginali intercorsi verbalmente. Per accordi di tenore diverso o integrativi e per eventuali modifiche nonché per la disdetta del presente contratto è imperativa la forma scritta. Detto obbligo vale anche per la modifica di una clausola del presente contratto.
19 Clausola liberatoria
La nullità o l’inefficacia di singole disposizioni del presente contratto non inficia le rimanenti disposizioni. Le parti contraenti si impegnano a definire immediatamente una nuova norma, in sostituzione di quella nulla o inefficace, che sia il più possibile corrispondente, sotto il profilo dell’efficacia giuridica, al tenore e allo scopo di quella sostituita.
Qualora dovessero emergere delle lacune, occorrerà completare adeguatamente il tenore e lo scopo del presente contratto.
20 Punti di contatto, garanzia della raggiungibilità
20.1 Punti di contatto presso Swissgrid
20.2 Punto di contatto presso l’RGB
L’RGB deve comunicare a Swissgrid i propri punti di contatto per tutte le domande in relazione al presente contratto. I punti di contatto per comunicazioni e domande inerenti al presente contratto sono riepilogati nell’Appendice 3. Indicazioni dettagliate a questo riguardo sono contenute nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio.
20.3 Garanzia della raggiungibilità
Le parti garantiscono la raggiungibilità degli interlocutori riportati nell’Appendice 3 nella misura necessaria per l’adempimento regolare dei loro obblighi contrattuali e li autorizzano ad accogliere o a respingere le notifiche o le correzioni dei programmi previsionali o altre informazioni indispensabili per la regolare gestione del gruppo di bilancio. Indicazioni dettagliate in merito al grado di raggiungibilità sono contenute nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio.
21 Diritto applicabile e foro competente
21.1 Diritto applicabile
Il presente contratto sottostà al diritto materiale svizzero. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
21.2 Foro competente
Il foro competente esclusivo incaricato di dirimere tutte le controversie risultanti dal presente contratto è la sede di Swissgrid SA.
22 Modifica contrattuale
22.1 Modifiche a disposizioni perentorie
Swissgrid è autorizzata ad apportare modifiche unilaterali al presente contratto e alle relative appendici con un preavviso di 30 giorni, laddove tali variazioni si rendano necessarie per adempiere alle leggi e alle ordinanze pertinenti e/o ai provvedimenti giudiziari vincolanti nonché talvolta agli obblighi imposti dalla Commissione dell'energia elettrica e/o alle norme di buona pratica generalmente riconosciute. Se strettamente necessario, una modifica può entrare in vigore anche con effetto immediato.
Tali modifiche saranno comunicate tempestivamente in forma scritta come anche via e-mail da Swissgrid
e al punto di contatto per domande di carattere generale indicato nell’Appendice 3 del RGB.
22.2 Modifiche al bilanciamento della energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili
Attualmente l’RGB è tenuto a ritirare la quantità di elettricità del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili assegnata al proprio gruppo di bilancio ai sensi dell’art. 24 cpv. 5 OAEl e si impegna inoltre a notificare puntualmente l’ammontare della fornitura in base ai programmi previsionali.
In caso di variazione delle condizioni quadro legali e/o regolamentari soggiacenti al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili, le parti integreranno le nuove condizioni quadro nel contratto vigente, in modo tale da soddisfare nella maggiore misura possibile l’interesse (inteso tra le altre cose come interesse equivalente, ovvero l’interesse di una parte a ricevere la prestazione concordata nella forma pattuita contrattualmente) attualmente alla base del contratto.
Qualora le nuove condizioni quadro presuppongano che Swissgrid apporti alcune modifiche di natura tecnica e non, i nuovi regolamenti entreranno in vigore solamente quando Swissgrid avrà attuato tali modifiche.
In presenza di discrepanze in merito all’attuazione delle nuove condizioni quadro, le disposizioni di cui alla cifra 22.4 restano inalterate. Nel caso in esame Swissgrid può far valere i medesimi diritti come l’RGB.
22.3 Modifiche in altri casi
Swissgrid ha altresì la facoltà di apportare modifiche unilaterali al presente contratto e alle relative appendici per il futuro, laddove abbia un interesse fondato a modificare la configurazione del contratto. Tali modifiche saranno comunicate in forma scritta come anche via e-mail da Swissgrid all’RGB almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore delle nuove regolamentazioni ai punti di contatto indicati nell’Appendice 3.
22.4 Disdetta in seguito a una modifica del contratto
Qualora le modifiche apportate al contratto si traducano in svantaggi economici sostanziali per l’RGB, quest’ultimo è autorizzato a disdire il proprio contratto nel momento in cui entrano in vigore le nuove regolamentazioni, a condizione che ciò non comprometta la regolare esecuzione del contratto. Nel caso in cui non fosse possibile disdire il contratto nel momento dell’entrata in vigore delle nuove regolamentazioni, la disdetta diventerà effettiva alla prima occasione utile. La dichiarazione di disdetta deve pervenire dieci giorni prima dell’entrata in vigore delle nuove regolamentazioni. Le disposizioni di cui alla cifra 14 dovranno essere debitamente considerate. Non è previsto alcun risarcimento.
23 Lingua del contratto
24 Copie del contratto
Il presente contratto viene allestito in duplice copia. Ogni parte ne riceve una copia.
Swissgrid SA Aarau / 28.11.2022
Luogo / Data | ||
Nome: Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx: CEO | Nome: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx:Head of Market |
[RagioneSociale] [FormaSocietaria]
Luogo / Data | ||
Nome: Funzione: | Nome: Funzione: |