CLAUSOLA LIBERATORIA. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro.
CLAUSOLA LIBERATORIA. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto del Contratto di Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato, su incarico della Compagnia, nell’ambito dell’istruttoria del sinistro, ai quali, anche dopo il verificarsi dell’evento, il Beneficiario o la Compagnia intendessero rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.
CLAUSOLA LIBERATORIA. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Polizza Collettiva, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro nei confronti di CNP eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
CLAUSOLA LIBERATORIA. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto del Contratto di Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro, nei confronti delle Imprese di As- sicurazione e/o dei giudici eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
CLAUSOLA LIBERATORIA. Qualora una delle clausole delle presenti Condizioni Generali dovesse essere invalida o perdere di validità o presentare lacune, le restanti clausole rimarranno invariate. La clausola che avrà perso efficacia verrà sostituita con una clausola valida che si avvicini il più possibile allo scopo della clausola divenuta inefficace.
CLAUSOLA LIBERATORIA. 7 ART. 22 - RECLAMI 7
CLAUSOLA LIBERATORIA. L'Assicurato e i suoi aventi causa liberano dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto della presente assicurazione, i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso prima del sinistro. Per i sinistri dovuti da Perdita Involontaria d’impiego, l’Assicurato scioglie il datore di lavoro da ogni riserbo.
CLAUSOLA LIBERATORIA. Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali di fornitura do- vesse essere o diventare invalida, rimane impregiudicata la validità di tutte le altre disposizioni.
CLAUSOLA LIBERATORIA. L'Assicurato e i suoi aventi causa liberano dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto della presente assicurazione, i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso prima del sinistro.
CLAUSOLA LIBERATORIA. Qualora singole disposizioni del presente contratto fossero inefficaci o perdessero la loro efficacia a causa di una circostanza che si manifesti successivamente, l’effi- cacia delle parti rimanenti del contratto rimane intaccata. Anziché la disposizione inefficace entra in vigore una norma appropriata che, nella misura legale consen- tita, si avvicina il più possibile a quanto le controparti avevano voluto ottenere secondo il senso e lo scopo dell’accordo. Ciò vale anche nel caso di lacune non intenzionali nelle norme dell’accordo.