CLAUSOLA LIBERATORIA Clausole campione

CLAUSOLA LIBERATORIA. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro.
CLAUSOLA LIBERATORIA. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto del Contratto di Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato, su incarico della Compagnia, nell’ambito dell’istruttoria del sinistro, ai quali, anche dopo il verificarsi dell’evento, il Beneficiario o la Compagnia intendessero rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.
CLAUSOLA LIBERATORIA. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Polizza Collettiva, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro nei confronti di CNP eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
CLAUSOLA LIBERATORIA. 7 ART. 22 - RECLAMI 7
CLAUSOLA LIBERATORIA. Qualora una delle clausole delle presenti Condizioni Generali dovesse essere invalida o perdere di validità o presentare lacune, le restanti clausole rimarranno invariate. La clausola che avrà perso efficacia verrà sostituita con una clausola valida che si avvicini il più possibile allo scopo della clausola divenuta inefficace.
CLAUSOLA LIBERATORIA. L'Assicurato e i suoi aventi causa liberano dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto della presente assicurazione, i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso prima del sinistro. Per i sinistri dovuti da Perdita Involontaria d’impiego, l’Assicurato scioglie il datore di lavoro da ogni riserbo.
CLAUSOLA LIBERATORIA. Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali di fornitura do- vesse essere o diventare invalida, rimane impregiudicata la validità di tutte le altre disposizioni.
CLAUSOLA LIBERATORIA. L'Assicurato e i suoi aventi causa liberano dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto della presente assicurazione, i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso prima del sinistro.
CLAUSOLA LIBERATORIA. Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di Contratto dovessero essere o divenire interamente o in parte non inerenti all’oggetto contrattuale o interamente o in parte inefficaci, nulle o impugnabili, ciò non pregiudica l'efficacia delle altre disposizioni o del contratto stesso. La disposizione in questione dovrà quindi, nel rispetto delle condizioni giuridicamente vincolanti, essere sostituita con una efficace, che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo economico inteso dalla disposizione inefficace, nulla o impugnabile. La stessa cosa vale per un'eventuale lacuna normativa.
CLAUSOLA LIBERATORIA. Se singole disposizioni del presente contratto non fossero valide o non fossero applicabili o se lo dovessero diventare tali dopo la sti- pula del contratto, l’efficacia delle rimanenti disposizioni contrattuali resta invariata. Al posto della disposizione non valida o non applicabile si deve applicare qualsiasi regola efficace e applicabile, i cui effetti si av- vicinino il più possibile all’obiettivo economico che le parti con- trattuali volevano perseguire con la disposizione non valida o non applicabile. Le presenti disposizioni valgono anche nel caso in cui il contratto si riveli lacunoso.