Diritto applicabile e foro competente Clausole campione

Diritto applicabile e foro competente. 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.
Diritto applicabile e foro competente. Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero.
Diritto applicabile e foro competente. 24.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. 24.2 Foro esclusivo è Berna.
Diritto applicabile e foro competente. 19.1 Al presente rapporto contrattuale tra la FFS Cargo SA e l’Azienda è applicabile il diritto svizzero. È esclusa l’applicazione delle disposizioni della convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l’11.4.1980). 19.2 Per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale il foro competente esclusivo è Basilea.
Diritto applicabile e foro competente. Il presente accordo è soggetto esclusivamente al diritto svizzero. Il foro competente è Basilea Città. In alternativa FFS Cargo ha il diritto di citare il cliente presso il tribunale del suo luogo di domicilio o presso un altro tribunale competente.
Diritto applicabile e foro competente. 16.1 Il contratto di manutenzione (comprese le presenti CG-M) è soggetto al diritto svizzero. Non è applicabile la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna). 16.2 Il foro competente per ambedue le parti contraenti è Zu- rigo. Ci riserviamo tuttavia il diritto di citare il cliente in giudizio anche al foro della sua sede sociale.
Diritto applicabile e foro competente. 28.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Le disposi- zioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazio- nale di merci (Convenzione di Vienna) sono escluse. 28.2 Foro esclusivo è Berna.
Diritto applicabile e foro competente. 28 1. Il fondo immobiliare è assoggettato al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capi- tale, all’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale nonché all’ordi- nanza FINMA sugli investimenti collettivi di capi- tale del 27 agosto 2014. Il foro competente coincide con la sede della direzione del fondo. 2. Per l’interpretazione del contratto del fondo il ri- ferimento è costituito dalla versione in lingua te- desca. 3. Il presente contratto del fondo acquista efficacia in data 16 maggio 2023 e sostituisce il contratto del fondo del 1° febbraio 2022. 4. Nell’ambito dell’approvazione del contratto del fondo, la FINMA verifica esclusivamente le previ- sioni ai sensi dell’art. 35a cpv. 1 lett. a – g LICol e ne accerta la conformità alla legge.
Diritto applicabile e foro competente. Gli accordi relativi alle presenti CG sottostanno esclusivamente al diritto svizzero. Il foro esclusivo per tutte le controversie inerenti al presente accordo è – a meno che non sia disposto diversamente dalla procedura civile – Berna.
Diritto applicabile e foro competente. I presenti Termini e condizioni e l'Ordine di acquisto devono essere interpretati in conformità alle leggi italiane, indipendentemente dai conflitti con i principi legislativi. Il Venditore accetta che il foro e la sede di tutte le azioni legali e di tutti i procedimenti riguardanti i Termini e condizioni e l'Ordine di acquisto siano i tribunali italiani appropriati e rinuncia specificamente a sollevare qualsivoglia eccezione riguardo a tale giurisdizione e foro.