REGOLAMENTO SULL’IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZANEGLI AMBIENTI
REGOLAMENTO SULL’IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZANEGLI AMBIENTI
DELL’ISTITUTO Xxxxx Xxxxxxx di PAVIA
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente regolamento – nel rispetto dell’Art. 4 della legge n. 300/1970 e in applicazione dell’ap- posito Accordo stipulato con le rappresentanze sindacali - disciplina l’utilizzo di sistemi di video sor- veglianza negli ambienti dell’Istituto Xxxxx Xxxxxxx di Pavia e il trattamento dei dati personali in tal modo acquisiti.
2. La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa installate al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità del personale scolastico, degli studenti e dei frequentatori degli spazi scolastici nonché di tutelare il patrimonio dell’Istituto e prevenire atti vandalici.
3. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’attivazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell’Istituto Xxxxx Xxxxxxx di Pavia si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fon- damentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o asso- ciazione coinvolti nel trattamento.
4. Le immagini e i dati raccolti tramite gli impianti di videosorveglianza non possono essereutilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e non possono essere diffusi o comu- nicati a terzi, salvo quanto di seguito disposto o richiesto in caso di indagini di poliziagiudiziaria.
5. L’Istituto Xxxxx Xxxxxxx di Pavia garantisce che le immagini così acquisite non siano in alcun modo impiegate come strumento di sorveglianza a distanza del personale docente e tecnico- ammini- strativo, degli studenti e comunque di tutti coloro che a vario titolo frequentano gli ambienti dell’Isti- tuto Cremona.
6. I programmi informatici utilizzati per il trattamento dei dati acquisiti tramite telecamere sono
configurati riducendo al minimo indispensabile - e solo in caso di necessità - l’utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a. per "archivio", il complesso di dati personali prodotti esclusivamente mediante videoriprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
b. per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio dei mezzi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
c. per "dato personale", qualunque informazione riguardante un soggetto fisico o giuridico o un mezzo di trasporto, identificato o identificabile, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
d. per “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello minimo di protezione previsto dalla normativa vigente;
e. per "titolare del trattamento", l’Istituto Xxxxx Xxxxxxx di Pavia, nella persona del Dirigente Scola- stico pro tempore;
f. per "responsabile del trattamento", il responsabile di struttura organizzativa dell’Istituto Xxxxx Xxx- mona di Pavia preposto al trattamento dei dati acquisiti tramite impianti di videosorveglianza. I re- sponsabili di cui alla presente lettera sono individuati con provvedimento del Dirigente Scolastico;
g. per “incaricato del trattamento”, la persona fisica autorizzata dal responsabile del trattamento acom- piere operazioni di trattamento dei dati;
h. per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferisconoi dati personali;
i. per “destinatario”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;
j. per "comunicazione", il mettere a conoscenza di dati personali determinati soggetti diversi dall’in- teressato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione;
k. per "diffusione", il mettere a conoscenza di dati personali soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione;
l. per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
m. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra opera- zione di trattamento.
Art. 3 - Principi generali
1. I dati personali rilevati tramite impianti di videosorveglianza installati presso L’Istituto Xxxxx Xxxxxxx di Pavia sono acquisiti e trattati secondo i seguenti principi:
a) principio di liceità: il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alle attività connesse all’esercizio di pubblici poteri di cui l’Istituto Cremona è investito. In particolare, possono essere at- tivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto strumentali allo svolgimento delle funzioni istitu- zionali e il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei datie di quanto prescritto dalle disposizioni di legge in materia di installazione e utilizzo di apparecchi audiovisivi;
b) principio di necessità: delle riprese ottenute tramite i sistemi di videosorveglianza installati negli ambienti dell’Istituto Xxxxx Xxxxxxx di Pavia è escluso ogni utilizzo superfluo e non correlato alle finalità per cui si è resa necessaria la ripresa;
c) principio di proporzionalità: l’istallazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell’Istituto Xxxxx Xxxxxxx di Pavia è fondata su una ponderata valutazione circa l’insuffi- cienza e l’inattuabilità di altre misure utili agli scopi connessi all’esercizio dei pubblici poteri.
Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati
1. Le immagini contenute nelle videoregistrazioni sono conservate, ordinariamente, per un massimo di 24 ore dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Art. 5 - Modalità di raccolta dati personali
1. I dati personali sono acquisiti attraverso telecamere ad immagine fissa dell'impianto di videosor- veglianza dichiarato dall’installatore conforme alle misure minime e alla normativa vigente.
2. I soggetti incaricati del trattamento, autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indi- spensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, sono designati tramite atto scritto dal responsabile del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento informa per iscritto le persone incaricate del trattamento sulle loro responsabilità relative al trattamento e alla conservazione dei dati, alla loro protezione da eventi dannosi e sugli altri obblighi di legge. Tali istruzioni sono aggiornate in caso di modifiche tecniche e normative.
Art. 6 - Comunicazione dati
1. La comunicazione dei dati personali raccolti presso le strutture dell’Istituto Cremona è consentita nei limiti di legge.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei
dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
Art. 7 - Responsabilità, gestione operativa, sicurezza dati
1. Il responsabile del trattamento di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) svolge i seguenti compiti:
a. nomina con atto scritto gli incaricati del trattamento;
b. vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
c. ha la responsabilità del procedimento volto all’esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato e/o delle autorità competenti;
d) redige la scheda di rilevamento dati anche sulla base delle informazioni recepite dai soggetti incaricati.
2. Il soggetto incaricato di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) è autorizzato a prendere visione delle im- magini nell’espletamento della propria attività lavorativa e collabora alla redazione della schedadi rilevamento dei dati.
3. La scheda di rilevamento dati contiene:
a) l’elenco delle telecamere installate;
b) l’elenco delle categorie di dati oggetto del trattamento;
c) la distribuzione dei compiti dei soggetti che a vario titolo partecipano all’attività della videosorve- glianza all’interno della struttura di competenza;
d) l’analisi dei rischi;
e) l’indicazione delle misure per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati;
f) i criteri e le modalità di ripristino dei dati;
g) la previsione degli interventi formativi degli incaricati del trattamento.
3. L’accesso alle apparecchiature in cui sono conservate le videoregistrazioni è consentito ai responsabili del trattamento, agli incaricati del trattamento, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Tutti sono tenuti al segreto professionale.
Art. 8 - Informativa agli utenti
1. In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia, in prossimità delle postazioni in cui sono installate le apparecchiature per la videosorveglianza è affissa adeguata segnaleticapermanente contenente la comunicazione agli utenti e all’intera comunità scolastica sulle finalità e sulle modalità di ripresa, in modo da renderle conoscibili a tutti.
Art. 9 - Diritti dell’interessato
1. L’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, potrà:
a. ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b. essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalitàe le modalità del trattamento cui sono sottoposti i dati;
c. opporsi, motivatamente, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano,an- corché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse in forma scritta al titolare o al competente responsabile del trattamento.
Art. 10 – Accordo sindacale
1. Gli impianti di videosorveglianza possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie di Istituto. L’installazione dei predetti impianti non comporta, direttamente o indirettamente, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Art. 11 - Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, la normativa specifica in materia, nonché l’Accordo di cui all’Art. 1.