Ambito di applicazione e finalità Clausole campione

Ambito di applicazione e finalità. 1. Il presente Xxxxx va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (CONSIP). 2. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché del personale appartenente all'Amministrazione. 3. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Università e 1'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale. 4. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. 5. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto sarà espressamente richiamato nel contratto, così da formarne parte integrante e sostanziale. 6. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, de...
Ambito di applicazione e finalità. 1. Il presente documento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati all’interno degli spazi occupati dall’Università degli Studi di Siena. 2. La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa installate al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori degli spazi universitari, tutelare il patrimonio dell’Ateneo, prevenire atti vandalici, ovvero per indagini di polizia giudiziaria. 3. Il presente documento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’attivazione di impianto di videosorveglianza negli ambienti dell’Università degli Studi di Siena, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. 4. Le immagini e i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente documento e nei registri delle attività di trattamento e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo quanto di seguito disposto. 5. L’Università degli Studi di Siena garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumento di sorveglianza a distanza del personale docente e tecnico-amministrativo, degli studenti e comunque di tutti coloro che a vario titolo frequentano gli ambienti universitari. 6. I programmi informatici utilizzati per il trattamento dei dati acquisiti tramite telecamere sono configurati riducendo al minimo indispensabile e solo in caso di necessità l’utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi.
Ambito di applicazione e finalità. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni, di contratti, di accordi e di protocolli in conformità ai principi generali del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Palermo e di quanto previsto dall’art. 9 dello stesso, all’art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3423 del 31.10.2013, alle linee guida approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con rispettive deliberazioni n. 6 del 29.11.2011 e n. 25 del 07.12.2011. Il presente Regolamento si applica, altresì, alle convenzioni, ai contratti, agli accordi ed ai protocolli aventi ad oggetto le attività ed i servizi configurabili quali prestazioni conto terzi, per quanto non prescritto dall’apposito vigente Regolamento per le Prestazioni Conto Terzi. Le norme del presente Regolamento sono, inoltre, indirizzate ad assicurare l’omogeneità delle procedure, di cui al precedente comma 1, di tutte le strutture dell’Università al fine di ridurre i tempi dei procedimenti istruttori e rendere più autonomi gli uffici nelle correlate fasi procedimentali finalizzate alla formulazione delle conseguenti proposte ai competenti organi preposti all’approvazione e stipula dei rapporti con enti esterni. L’Università, nell’ambito dei propri fini istituzionali, si muove per interpretare i processi di cambiamento, comunitari e nazionali, del sistema legislativo, sociale, culturale, politico, tecnologico, industriale ed economico che richiedono: un continuo sviluppo dell’attività di ricerca e delle sue applicazioni; una sistematica azione di diffusione della cultura e di trasferimento delle conoscenze; il costante adeguamento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni accademiche e di ricerca a forme di collaborazione e cooperazione tra le stesse e con altri soggetti pubblici e privati. A tal fine l’Università: a) promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti ed istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o estere; b) pone in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all’estero, utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca; c) svolge attività di formazione, ricerca, collaborazione, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria per il tramite dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policli...
Ambito di applicazione e finalità. 1. La concessione di prestiti è disposta, nei limiti dell’apposito stanziamento annuo di bilancio e con le modalità previste dal presente regolamento, nei confronti dei dipendenti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano maturato una anzianità nei ruoli dell’Istituto, compresa quella negli enti soppressi, di almeno due anni e che non abbiano subito, nell’anno precedente, provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo superiore a 10 giorni o di maggiore gravità. In particolare, la prestazione è concessa a favore del personale di seguito specificato: a) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se a part- time; b) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro; c) dirigenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, commi 5 bis e 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 2. Il prestito è concesso al fine di fare fronte ad aggravi del bilancio familiare relativi agli eventi previsti nell’Allegato 1 del presente regolamento.
Ambito di applicazione e finalità ll presente Modello non si applica ai Gestori che in forza di quanto previsto dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, siano titolari di “contratti di programma in deroga” già operativi. Dalla formulazione utilizzata parrebbe che i Gestori titolari di contratti di programma in deroga siano del tutto esclusi sine die dall’applicazione del modello, in evidente contrasto con quanto previsto dalla Direttiva 2009/12. Dobbiamo sul punto rilevare che con l’istituzione dell’Autorità dei Trasporti indipendente dovrebbero essere riesaminati i contratti sottoscritti in deroga alla legislazione e verificata la conformità degli stessi con quanto stabilito dall’Unione con la citata Direttiva.
Ambito di applicazione e finalità. 2.1 Il presente codice contiene i principi generali di buona condotta amministrativa che si applicano a tutti i rapporti con il pubblico a meno che non siano disciplinati da disposizioni specifiche. 2.2 Il presente codice è applicabile a tutti i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 2.3 Il presente codice rappresenta una norma di principio per l’attività degli enti partecipati e controllati da parte del Comune, compatibilmente con la disciplina di settore e le norme di cui al D.Lgs. 231/2001. 2.4 Il presente codice concorre a raggiungere le seguenti finalità: - Assicurare la qualità dei servizi - Prevenire fenomeni di corruzione - Rispettare i principi costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
Ambito di applicazione e finalità. 1) Il presente regolamento è diretto a disciplinare l’affidamento di incarichi individuali a personale esterno all’Università al fine di garantire l’accertamento dei requisiti di legittimità per il loro conferimento come definiti dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modifiche e integrazioni. 2) Gli incarichi sono conferiti ad esperti e possono avere ad oggetto: - affidamento di prestazioni rientranti tra quelle istituzionali dell’ amministrazione quando, per esigenze straordinarie, non sia possibile farvi fronte con il personale in servizio; - affidamento di compiti di consulenza, di supporto alla didattica ed alla ricerca. 3) Il presente regolamento non trova applicazione: - per l’affidamento di incarichi di docenza a contratto disciplinato dell’art. 23 della legge n. 240/2010 e dai regolamenti di ateneo in materia; - per la gestione delle collaborazioni studentesche disciplinate dall’art. 13 della legge n. 390/1991; - per la gestione degli assegni di collaborazione alla ricerca di cui all’ art. 24 della legge n. 240/2010; - per gli incarichi professionali disciplinati dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; - per gli affidamenti di incarichi disciplinati da specifiche norme.

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  • Ambito di applicazione 1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale. 4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa); 6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

  • Oggetto e ambito di applicazione Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

  • Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Violazione del Patto di Integrità 1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. 2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta: a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria; b) qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all’aggiudicazione e durante l’esecuzione contrattuale, l’applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell’aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l’escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. 3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante. 4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell’offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti. 5. Il candidato o l’offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Appendice al Manuale della Qualità di Ateneo è stata elaborata per soddisfare i requisiti e le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di gestione per la qualità - Requisiti”. I contenuti sono stati elaborati in modo da definire ed esprimere con chiarezza: ✓ L’organizzazione del Centro CeSMA e in particolare dell’Amministrazione del CeSMA. ✓ I processi e le attività che vi si svolgono e le loro influenze reciproche. ✓ L’orientamento di tali attività alle esigenze e alle aspettative di coloro che usufruiscono dei servizi del Centro e all’osservanza di leggi, norme e direttive applicabili. ✓ Gli obiettivi e la pianificazione della qualità. ✓ Le metodologie per realizzare il miglioramento continuo e progressivo delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di efficienza. L’Appendice è costituita da un unico documento, nei cui capitoli è descritto come i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 vengono soddisfatti; esso costituisce un documento di riferimento per coloro che operano all’interno dell’Amministrazione del CeSMA, per coloro che accedono ai servizi e alle prestazioni, per gli Organismi di Certificazione, per le Società scientifiche, per i Laboratori del CeSMA e per le Aziende esterne che occupano spazi all’interno del Centro. Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) del Centro CESMA descritto nel presente documento, nel suo interno richiama le procedure che il personale deve rispettare e ne definisce le responsabilità al fine di realizzare servizi conformi alle norme vigenti in tema di qualità, ai regolamenti di Ateneo e in accordo con quanto definito con i propri clienti. Si precisa che l’attività svolta dall’Amministrazione del CeSMA risulta centralizzata pertanto tutti i Laboratori del CeSMA per i processi quali approvvigionamento, reclutamento collaboratori esterni, gestione personale dipendente, gestione missioni e rendicontazione di progetti a cui partecipano fanno riferimento ad essa. Per tale motivo il Sistema di Gestione per la Qualità del Centro viene descritto nella presente Appendice al Manuale Qualità di Ateneo integrata dalle Procedure e Istruzioni Operative dell’Amministrazione e dei singoli Laboratori. In particolare, essendo le attività amministrative centralizzate, è applicato alla “Gestione delle procedure amministrative relative a contratti, acquisti, convenzioni e missioni e rendicontazioni dei progetti di ricerca”.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Modalità di erogazione del servizio Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri, dal presente contratto e nel rispetto delle seguenti modalità: a) L’Azienda procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta scritta di singole forniture di lavoro temporaneo alla Società, indicando il periodo di fornitura, ed i profili professionali richiesti; b) La Società comunicherà all’Azienda i nominativi dei lavoratori da utilizzare prima che abbia inizio la prestazione. c) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del personale del Comparto Autoferrotranvieri e per le categorie e le tipologie di utilizzo previste dal CCNL e dalla vigente normativa in materia; d) L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario o diverse articolazioni del rapporto di lavoro (part - time); e) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL di riferimento, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future; f) La contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo; g) La contribuzione assicurativa è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta della fornitura dello specifico profilo professionale; h) L’AMTAB si riserva la facoltà di non attivare il servizio, ovvero di ricorrervi solo parzialmente, ovvero di richiedere figure professionali diverse da quelle indicate nel disciplinare di gara: in ognuna di tali evenienze, la ………………………….. S.p.A. non potrà avanzare alcuna pretesa d’indennizzo o di risarcimento danni. i) Le figure professionali richieste dalla stazione appaltante dovranno essere già istruite e formate a cura dell’appaltatore, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività, conforme a quanta richiesto. j) Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al CCNL applicato al comparto lavoro temporaneo.

  • Che tipo di assicurazione è? Ci sono limiti di copertura?