Principi generali Clausole campione
Principi generali. 1. L’Impresa ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche attraverso l’utilizzo del sistema delle negoziazioni on-line. I fornitori interessati accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché alla dotazione di una chiave di accesso e password per accedere al sistema informatico con il quale si svolgeranno le negoziazioni.
2. La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara seguendone le regole fino alla presentazione dell’offerta. Deve comunque essere assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché di massima sicurezza e riservatezza dei dati.
3. La procedura telematica di acquisto è realizzata nel rispetto dei principi di sicurezza fissati dal D.L.vo 196 del 30.06.2003.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l’interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura.
5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e l’Impresa si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.
6. L’utilizzo del sistema di acquisto attraverso procedura on-line viene esplicitamente reso noto ai soggetti interessati negli atti di gara nonché nel sito internet aziendale nella parte dedicata ai fornitori, dove devono essere adeguatamente pubblicizzate le gare da esperire on-line.
7. L’Impresa si riserva, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle negoziazioni on-line, di pubblicare sui principali organi di stampa a diffusione nazionale, con cadenza trimestrale, un avviso contenente le modalità ed ogni altra informazione utile per partecipare alle negoziazioni in parola.
8. Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente attraverso il mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.
Principi generali. 1.1 In applicazione delle Norme Applicabili e nell’ambito del Contratto: - il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i ▇▇▇▇ Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolament...
Principi generali. 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).
Principi generali. 1. Le indennità previste dal presente Titolo sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese e finalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni ulteriori rispetto all'esercizio di compiti propri della categoria di appartenenza; non competono in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
2. Il Dirigente/Responsabile individua gli aventi diritto rispetto alla percezione delle indennità, sulla base di quanto stabilito nel presente Titolo.
3. L’erogazione di due o più indennità in capo allo stesso soggetto è consentita solo qualora non attenga alla medesima fattispecie.
4. L'indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle funzioni individuate, e sono proporzionate sulla base della presenza in servizio.
5. Le indennità derivanti dalla rilevazione presenze mensili vengono erogate nel secondo mese successivo a quello di riferimento. Le indennità da erogare a consuntivo dell’esercizio saranno oggetto di liquidazione immediatamente dopo la conclusione del processo di quantificazione delle risorse e delle verifiche da parte dei revisori e dell’OIV.
Principi generali. 1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
Principi generali. 1. Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, il Cimitero ha carattere demaniale. La concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto di uso non alienabile, data la natura demaniale dei beni cimiteriali, il diritto d'uso di una sepoltura lascia integro il diritto alla nuda proprietà dell’Amministrazione Comunale . I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano di proprietà dell’Amministrazione Comunale come previsto dall'art. 953 del C.C, allo scadere della concessione, se non rinnovata.
2. Con la concessione l’amministrazione Comunale assegna al privato una determinata area cimiteriale o un determinato manufatto con diritto di uso temporaneo ai sensi del 1° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.
3. Nei cimiteri l’Amministrazione Comunale concede sia a privati cittadini, in forma singola e/o associata, che ad Enti religiosi e civili, giuridicamente riconosciuti, che abbiano l’onere della inumazione, tumulazione o conservazione dei resti mortali dei loro congiunti ovvero dei loro associati:
a. aree destinate alla costruzione di monumenti, edicole e cappelle;
b. aree destinate alla costruzione di manufatti per sepolture collettive;
c. aree per l’inumazione distinta purché dotate dei relativi ossari;
d. manufatti già costruiti per tumulazione e/o inumazione;
4. La concessione di aree cimiteriali per l’edilizia funebre può essere fatta oltre che ad un singolo soggetto privato, anche a più soggetti in forma congiunta istaurandosi in capo a ciascuno di essi un diritto d’uso reale che coincide temporalmente con la durata della concessione. In tal caso, i concessionari dovranno indicare nella richiesta la divisione dei posti e l'individuazione di quote separate della concessione stessa.
5. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
6. Le concessioni hanno durata massima di 99 anni, restando impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione comunale di indicare periodi di concessione più brevi in relazione alla definizione dei propri piani regolatori. I periodi di concessione sono comunque rinnovabili alla scadenza.
7. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.
8. Con l'atto della concessione l’amministrazione Comunale può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decaden...
Principi generali. La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.
Principi generali. 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Aziende ed enti del SSN, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 15/ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest'ultima viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
4. Per la responsabilità disciplinare, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, individuate dal presente CCNL, sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL medesimo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
Principi generali. 1. Le parti si impegnano a conformare la propria condotta ai principi di trasparenza, responsabilità correttezza, buona fede e lealtà reciproca, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto decentrato integrativo, con la volontà di prevenire eventuali conflitti e di dirimerli, se possibile, mediante l’interpretazione autentica congiunta delle clausole controverse.
2. Le parti convengono sulla importanza del sistema delle relazioni sindacali nel Comune di Venezia con l’obiettivo di favorire soluzioni condivise nell’interesse dell’Ente e dei lavoratori. Le parti ritengono un valore aggiunto il processo di partecipazione e di costruzione delle scelte strategiche dell’Ente che si riflettono sulla qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori. Il processo di partecipazione è dinamico e rispettoso delle reciproche prerogative di autonomia e di responsabilità. Il confronto fra le parti consente a ciascuna di queste di mettere in gioco culture, esperienze e proposte diverse che, in un corretto punto di equilibrio, possono rappresentare un proficuo avanzamento del modello delle relazioni sindacali anche in ambiti diversi da quelli strettamente indicati dal C.C.N.L. In questo contesto l’Ente punta a valorizzare il ruolo e il protagonismo delle rappresentanze dei lavoratori anche attivando l’informativa preventiva all’attuazione, su atti di valenza generale che abbiano ricadute sulla gestione del rapporto di lavoro; in caso di richiesta delle Parti si avvia apposito tavolo di discussione.
3. Le parti convengono che attraverso la contrattazione decentrata integrativa si rendono protagonisti e partecipi del cambiamento dell’amministrazione pubblica i dipendenti stessi.
4. Tenuto conto del cambiamento organizzativo che sta affrontando tutta la pubblica amministrazione e in particolare il Comune di Venezia le parti si impegnano a favorire una partecipazione consapevole dei lavoratori ai processi di razionalizzazione, innovazione e riorganizzazione del Comune di Venezia, partecipazione da realizzarsi principalmente tramite un sistema di relazioni sindacali condiviso, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata integrativa e alla partecipazione all’innovazione organizzativa dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali, con pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative della R.S.U. e delle ▇▇.▇▇. È insita in una scelta di questo tipo la necessità di assumere la formazione come processo continuo e in quanto tale di rilevanza str...
Principi generali. Nell’aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi:
a. non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti;
b. concorrenza efficace;
c. divieto di negoziazioni;
d. rispetto delle norme di ricusa;
e. osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;
f. parità di trattamento tra donna e uomo;
g. trattamento confidenziale delle informazioni. 14 Nuovo testo giusta la dec. dell’OIAP del 15 mar. 2001.
