Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite
Vigilanza bancaria e finanziaria
Documento per la consultazione
Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite
Il presente documento contiene modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia di disciplina delle obbligazioni bancarie garantite, da introdurre in attuazione della direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010 (CRD III).
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(*)L’abbreviazione del termine ordinario di 60 giorni previsto dal comma 4 dell’Art. 4 del Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è motivata dall’urgenza di recepire la nuova disciplina comunitaria al fine di non precludere il trattamento prudenziale preferenziale di alcune tipologie di OBG, stante l’importanza che questi titoli hanno quale stabile fonte di raccolta per molte banche.
Luglio 2011
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Si sottopone a pubblica consultazione uno schema delle modifiche da apportare alle disposizioni di vigilanza per recepire le novità introdotte dalla direttiva 2010/76/EU (CRD III)1 in materia di covered bonds.
La presente Relazione, dopo una illustrazione delle innovazioni introdotte dalla CRDIII (par. 1), si sofferma sulle principali scelte operate nelle misure nazionali di recepimento (parr. 2 e 3).
1. Le innovazioni della CRD III
Le novità apportate dalla direttiva riguardano le condizioni per l’applicazione di un trattamento preferenziale alle esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite (covered bonds), qualora i titoli della specie siano assistiti, in tutto o in parte, da una cartolarizzazione di crediti ipotecari residenziali o commerciali (cd. ABS-backed covered bonds).
In particolare, la direttiva:
1. riduce dal 20 al 10 per cento del valore nominale dei covered bond emessi la quota entro la quale gli ABS sono ammessi come collateral; restano fermi gli altri requisiti già previsti dalla CRD, e cioè che: la cartolarizzazione abbia come sottostante, per almeno il 90%, crediti ipotecari che rispettano i requisiti di loan-to-value previsti in xxx xxxxxxxx (00% per i crediti ipotecari residenziali, 60% per quelli commerciali); gli ABS abbiano un rating corrispondente alla classe di merito di credito 1 del metodo standardizzato2;
2. introduce nuovi e ulteriori requisiti di idoneità degli ABS-backed covered bonds: è ora previsto che il rispetto dei requisiti di cui al punto 1. debba essere assicurato, per tutto il tempo in cui gli ABS fanno parte del cover pool, dalla special public supervision prevista dagli Stati Membri a tutela dei portatori delle obbligazioni3 (su questo punto cfr. infra par. 3);
3. proroga fino a tutto il 2013 la norma transitoria che ammette al trattamento preferenziale le esposizioni in covered bonds collateralizzati, per oltre il 10 per cento
1 Si tratta della direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010 che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza.
2 Cfr. Allegato VI, punto 68, lettere d) ed e) della direttiva 2006/48/CE.
3 Cfr. nota 2. Le finalità della “special public supervision” – la quale costituisce anch’essa requisito per l’applicazione della ponderazione preferenziale – sono previste dall’art. 52 della direttiva UCITS (2009/65/EC), come spiegato oltre nel testo della presente Relazione.
dell’emissione e fino al 100 per cento, da titoli di cartolarizzazione4. La disposizione subordina l’applicazione del waiver a due nuove condizioni:
a. i crediti ipotecari (residenziali o commerciali) oggetto della cartolarizzazione devono esser stati originati dall’emittente i covered bond o da una società che apparteneva al gruppo dell’emittente nel momento in cui i crediti sono stati posti come collateral delle obbligazioni;
b. l’emittente o una società appartenente al gruppo di questi trattiene per intero la tranche che sopporta la prima perdita della cartolarizzazione;
4. rende permanente (da transitoria) la previsione per cui le banche IRB possono applicare alle esposizioni sotto forma di covered bonds un fattore LGD dell’11,25% in luogo di quello ordinario del 12,5%5.
L’estensione del waiver relativo agli ABS-backed covered bonds (punto 3.) viene incontro alle esigenze rappresentate da una parte dell’industria che già utilizza strutture della specie ovvero potrebbe utilizzarle in quanto congeniali alle proprie caratteristiche. La struttura potrebbe presentare vantaggi soprattutto per gli intermediari organizzati in forma di gruppo, come sono tipicamente i maggiori operatori bancari italiani: la cartolarizzazione dei crediti originati dalle diverse componenti del gruppo può semplificare e rendere più flessibile la creazione e l’integrazione del cover pool, consentendo anche di evitare il ricorso a più complesse strutture multi-originator.
Nell’estendere il waiver il legislatore comunitario ha però ritenuto, anche alla luce dell’esperienza della crisi circa i rischi insiti nei prodotti di finanza strutturata particolarmente complessi e opachi, di introdurre condizioni ritenute idonee ad attenuare i rischi aggiuntivi connessi a questa particolare forma di covered bond. Nel corso dell’iter legislativo comunitario la Banca Centrale Europea ha espresso un proprio parere6 su talune criticità del waiver e delle relative condizioni.
2. Gli interventi di adeguamento del quadro normativo delle OBG
Le innovazioni apportate dalla direttiva muovono dal presupposto che, al ricorrere di determinate condizioni, il profilo di rischio di un covered bond garantito da titoli di cartolarizzazione sia sostanzialmente equivalente a quello di un titolo della specie direttamente garantito da crediti. Le condizioni che assicurano tale equivalenza fanno riferimento, in ultima analisi, alla circostanza che vi siano sufficienti incentivi per l’emittente a monitorare nel tempo la qualità di tali crediti e che l’investitore riceva un grado sufficiente di protezione pubblica. Tali condizioni si reputano rispettate quando i crediti sottostanti la cartolarizzazione siano pressoché interamente della stessa specie e qualità dei crediti ipotecari idonei, siano stati originati dall’emittente o dal gruppo di appartenenza e lo stesso emittente o una società del gruppo trattenga il rischio delle prime perdite della
4 Cfr. Allegato VI, punto 68, para. 3, della direttiva 2006/48/CE. La norma transitoria dovrà essere rivista dalla commissione entro la fine del 2012; a seguito del riesame la Commissione potrà, con atti delegati, decidere di prorogare il waiver, renderlo permanente, o estenderlo ad altre forme di covered bond.
5 Cfr. Allegato VIII, Parte 2, punto d) della CRD, come modificato dall’art. 1(3) della CRD III.
6 Official Journal of the European Union 18.8.2010 C 223/1-4.
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cartolarizzazione, e infine la speciale supervisione a tutela degli investitori sia in grado di verificare costantemente il rispetto di queste condizioni.
Il recepimento della CRD III nella normativa di vigilanza italiana, qui proposto per consultazione, si ispira all’obiettivo di mantenere e, se possibile, rafforzare l’impianto rigoroso della disciplina delle Obbligazioni Bancarie Garantite. A tal fine si tiene conto anche delle osservazioni mosse dalla BCE sul testo della direttiva, proponendo su alcuni aspetti formulazioni e scelte volte a superare le legittime preoccupazioni espresse dalla Banca Centrale.
Il recepimento delle previsioni comunitarie viene realizzato attraverso modifiche alle disposizioni di vigilanza, come di seguito illustrato.
A) Disposizioni di vigilanza in materia di Obbligazioni Bancarie Garantite (Provvedimento del Governatore del 15 maggio 2007, agg.nto del 24 marzo 2010)
Vengono apportate integrazioni alla Sezione I par. 3 (Definizioni) e alla Sezione II par. 4 (Trattamento prudenziale) e par. 5 (Responsabilità e controlli).
Le integrazioni tendono ad ammettere esplicitamente al trattamento preferenziale le OBG, fino a concorrenza del 10 per cento dell’emissione ovvero in misura superiore, da titoli di cartolarizzazione di crediti ipotecari residenziali o commerciali, nel rispetto di condizioni prudenziali idonee ad attenuare i rischi connessi a questa particolare struttura.
A.1.) La definizione di “titoli di cartolarizzazione” introdotta nella Sezione I delle disposizioni enfatizza la circostanza che i titoli che assistono l’emissione devono essere conformi al regolamento ministeriale in materia di attivi idonei (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310). Si rammenta che, in base a detto regolamento: i crediti cartolarizzati devono essere costituiti, in misura non inferiore al 95%, da crediti e titoli idonei in base al medesimo regolamento (fermo restando che anche gli altri attivi devono essere idonei); gli ABS devono essere soggetti a una ponderazione non superiore al 20% nel metodo standardizzato per il rischio di credito.
In tal modo la normativa nazionale di recepimento chiarisce che:
a. il LTV dei crediti ipotecari residenziali e commerciali cartolarizzati non potrà essere superiore, rispettivamente, a 80 e 60 per cento;
b. il cover pool dovrà essere formato da crediti della specie per almeno il 95%, misura più restrittiva (quindi maggiormente prudenziale) del 90% previsto dalla CRD III;
c. gli ABS posti come collateral devono essere costituiti da tranche senior con rating non inferiore alla classe di merito di credito 1 del metodo standardizzato. Tale punto risponde anche a una perplessità manifestata dalla BCE, la quale ha osservato che il requisito del rating non è espressamente richiamato nel testo della CRD III; ritenendosi, peraltro, che tale requisito sia desumibile dal testo della direttiva, la regolamentazione qui proposta tende a render chiaro che il requisito di rating deve essere rispettato per tutti gli ABS posti a collateral delle OBG.
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Si richiama, inoltre, la circostanza che i titoli di cartolarizzazione idonei dovranno esser stati emessi secondo la Legge n. 130 del 1999 o secondo la legislazione di uno Stato ammesso (Spazio Economico Europeo e Confederazione Elvetica). Va da sé che gli emittenti potranno, ove lo vogliano, limitarsi a utilizzare titoli di cartolarizzazione ex lege 130, caratterizzati da un framework normativo particolarmente robusto.
A.2.) Nel par. 5 della Sezione II si specificano le modalità della “speciale supervisione” a tutela degli investitori in OBG collateralizzate da titoli di cartolarizzazione. In linea con l’approccio fin qui adottato nella disciplina delle OBG, i compiti di controllo sarebbero attribuiti alla banca emittente, alla società cessionaria se non appartenente al gruppo dell’emittente, e all’asset monitor ossia la società di revisione (diversa da quella che effettua il controllo legale dei conti della banca) incaricata dalla banca emittente di effettuare controlli sulla regolarità dell’operazione e sull’integrità della garanzia in favore degli investitori. I compiti di controllo – già descritti per linee generali nelle disposizioni di vigilanza – vengono ulteriormente dettagliati in relazione a:
a. i requisiti quali-quantitativi e l’ammontare dei crediti sottostanti la cartolarizzazione: si tratta, in particolare, della verifica che i crediti ipotecari sottostanti (residenziali e commerciali) rispettino i LTV ratios (80 e 60 per cento) e siano costituiti per almeno il 95 % da crediti idonei;
b. il rating attribuito agli ABS da un’agenzia riconosciuta, corrispondente alla classe di merito di credito 1;
c. il rispetto delle altre condizioni previste per il caso in cui gli ABS superino il 10% dell’ammontare dell’emissione (v. infra).
L’esercizio dei controlli sui crediti cartolarizzati presuppone la disponibilità di informazioni sulle singole posizioni debitorie. Considerato che le società cessionarie non sono, di norma, soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale su base individuale e che i crediti a essi ceduti potrebbero non rientrare nel perimetro di consolidamento del cedente, viene previsto che i diversi soggetti partecipanti all’emissione (con riferimento, in questo caso, alla banca cedente, a quella emittente e alla società cessionaria) devono assicurare, anche mediante appositi accordi e clausole contrattuali, lo scambio delle informazioni necessarie per lo svolgimento di detti controlli.
A.3.) Nel par. 4 della Sezione II, con specifico riferimento alle OBG collateralizzate da titoli di cartolarizzazione per oltre il 10% dell’ammontare nominale dell’emissione, in conformità alla CRD III si prevede che tali obbligazioni debbano rispettare – oltre che i requisiti generali stabiliti dal regolamento ministeriale e dalle disposizioni di vigilanza – tutte le seguenti condizioni specifiche:
i. i crediti ipotecari residenziali o commerciali devono essere stati originati dalla stessa banca emittente o da altre società del gruppo bancario a cui appartiene l’emittente; la condizione di appartenenza al medesimo gruppo bancario deve essere verificata nel momento in cui i titoli di cartolarizzazione sono posti a garanzia delle obbligazioni;
ii. l’emittente o una società del gruppo bancario dell’emittente trattiene per intero il rischio di credito inerente alla tranche che sopporta le “prime perdite” della cartolarizzazione; per la definizione di ”prima perdita” si fa riferimento a quella
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contenuta nella disciplina prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione (Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 263 del 27.12.2006 e successivi agg.nti);
iii. la banca emittente e la società cessionaria sono in grado di verificare, in ogni momento durante la vita dell’emissione, l’idoneità e l’ammontare dei crediti cartolarizzati e di fornire all’asset monitor i dati e le informazioni necessarie per i controlli di sua competenza (secondo quanto indicato nel richiamato par. 5 delle stesse disposizioni).
Si segnala, in particolare, la formulazione scelta per il requisito sub ii., che fa riferimento alla circostanza che la banca o il gruppo emittente trattenga il rischio inerente alla tranche che sopporta le prime perdite. Si intende in tal modo prevenire l’eventualità – segnalata anche dalla BCE nel proprio parere – che il requisito prudenziale venga eluso nella sostanza facendo ricorso a strategie di hedging. In base alla regolamentazione proposta, quindi, non potranno ritenersi in linea con la normativa le OBG collateralizzate da ABS di cui il gruppo detenga la tranche junior ma il cui rischio di credito sia stato sostanzialmente trasferito a terze parti.
B) Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27.12.2006 e successivi agg.nti)
Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V – Rischio di credito metodologia basata sui rating interni (IRB) – Viene introdotto in via permanente il fattore LGD dell’11,25% in luogo dell’attuale 12,5%.
3. Attuazione del Titolo V del TUB per quanto riguarda le società cessionarie
Per completezza si fa presente che un completo recepimento della direttiva CRD III presuppone, altresì, l’attuazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 141 del 2010 – come modificato dal d.lgs. “correttivo” n. 218/2010 – per quanto concerne le disposizioni del Titolo V del Testo unico bancario applicabili alle società cessionarie di cui all’articolo 7-bis della legge n. 130/1999. La definizione dell’ambito dei poteri della Banca d’Italia di regolamentazione e di supervisione delle società cessionarie costituisce, infatti, il presupposto per l’esercizio, anche nei loro confronti, della “speciale supervisione” prevista dalla disciplina comunitaria.
L’attuazione del Titolo V sul punto è rimessa a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi sentita la Banca d’Italia. Questo Istituto ha assunto le iniziative necessarie per promuovere l’adozione del provvedimento ministeriale.
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DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
(Provvedimento del Governatore del 15 maggio 2007, agg.nto del 24 marzo 2010)
Sezione I
1. Premessa
L’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha dettato una disciplina delle obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività. Le nuove possibilità operative messe a disposizione degli operatori rispondono all’esigenza di contenere i costi della provvista e di conseguire i vantaggi regolamentari riconoscibili, in base alla normativa comunitaria, agli strumenti di raccolta assistiti da determinate garanzie.
In base al comma 5 del richiamato articolo 7-bis, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate disposizioni di attuazione per i profili concernenti: (a) il rapporto massimo tra le obbligazioni garantite e le attività cedute; (b) l’individuazione della tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione; (c) le caratteristiche della garanzia.
Ai sensi del comma 6 della ripetuta disposizione e dell’articolo 53 TUB, sono emanate, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni di vigilanza sulla materia.
Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti delle banche emittenti, che devono essere dotate di elevata patrimonializzazione in considerazione delle specifiche caratteristiche del mercato dei covered bonds e dell’esigenza di tutelare i creditori diversi dai portatori delle obbligazioni garantite, la cui garanzia patrimoniale è attenuata per effetto della cessione di attivi bancari di elevata qualità.
(1) La legge consente l’emissione di obbligazioni garantite anche attraverso il ricorso all’istituto dei patrimoni destinati di cui all’art. 2447-bis del codice civile. A tal fine, in base all’art. 7-ter della legge n. 130/99, devono essere emanate apposite disposizioni di attuazione del Ministro dell’economia e delle finanze e delle Autorità creditizie, rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 7-bis della stessa legge.
A tutela dei creditori diversi dagli obbligazionisti garantiti, in primis dei depositanti, sono inoltre stabiliti limiti alla cessione degli attivi bancari destinati al prioritario soddisfacimento dei portatori delle obbligazioni garantite. Tali limiti, che si applicano a livello consolidato, sono graduati in relazione alla situazione patrimoniale del gruppo bancario (coefficiente patrimoniale complessivo calcolato sul patrimonio di vigilanza e sul patrimonio di base).
Il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite e quello del finanziamento subordinato sono disciplinati in coerenza con il vigente quadro normativo comunitario.
In relazione alla complessità operativa e giuridica delle operazioni, sono dettate specifiche indicazioni di carattere organizzativo per le banche che vi prendono parte. I rischi connessi ai programmi di emissione devono essere attentamente valutati dai competenti organi sociali, tenendo conto della complessità delle operazioni e delle implicazioni che le stesse comportano sulla situazione tecnica della banca e sul sistema dei controlli interni. I controlli sulla regolarità delle operazioni sono effettuati dalle strutture della banca e da un asset monitor indipendente.
2. Fonti normative
La materia è regolata:
— dall'articolo 52, par. 4, della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (rifusione);
— dall'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 71, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e successive modificazioni;
— dall’articolo 19, par. 2, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
— dall'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
— dai seguenti articoli del TUB:
• art. 12, che disciplina l'emissione di obbligazioni e titoli di deposito da parte delle banche;
• art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
• art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
• art. 53, comma 1, lettere a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l’altro, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
• art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l’altro, alla Banca d’Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
• art. 61, comma 5, il quale prevede che alla società finanziaria capogruppo si applicano le norme dell'art. 52 sulle comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
• art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
• art. 67, commi 1, 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto, tra l’altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e inoltre:
— dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310;
— dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, come modificata e integrata dalla deliberazione del 23 marzo 2004 dello stesso Comitato;
— dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006;
— dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 12 aprile 2007, n. 213;
— dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del…, n. …, di attuazione dell’articolo 7-ter, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
3. Definizioni
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
— “legge”, la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni;
— “regolamento”, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310;
— “obbligazioni garantite”, le obbligazioni bancarie emesse ai sensi dell’articolo 7-bis della legge;
— “banca emittente”, la banca che emette le obbligazioni garantite;
— “banca cedente”, la banca che cede attività alla società cessionaria ai sensi dell’articolo 7-bis della legge;
— “banca finanziatrice”, la banca che eroga il finanziamento subordinato alla società cessionaria;
— “finanziamento subordinato”, il finanziamento alla società cessionaria, concesso dalla banca cedente o da altra banca, finalizzato all’acquisto di attivi idonei e subordinato nel rimborso al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni garantite, delle controparti dei contratti derivati di copertura dei rischi e dei contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell’operazione;
— “società cessionaria”, la società che, ai sensi dell’art. 7-bis della legge, ha per oggetto esclusivo l’acquisto di crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
— “attivi idonei”, le attività (crediti e titoli) individuate dal regolamento come idonee a essere cedute alla società cessionaria (cfr. art. 2, commi 1 e 2, e art. 6 del regolamento);
— “attivi idonei integrativi”, le attività, dai profili di rischio equivalenti a quelli degli attivi idonei, utilizzabili, in base al regolamento, per la successiva integrazione degli attivi idonei (cfr. art. 2, comma 3, punti 2 e 3, e comma 4, del regolamento);
— “titoli di cartolarizzazione”, i titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, e quelli aventi analoghe caratteristiche emessi secondo la legislazione di uno Stato ammesso, che siano conformi ai requisiti indicati dall’art. 2, comma 1, lettera d) del regolamento;
— “coefficiente patrimoniale complessivo”, il rapporto tra il patrimonio di vigilanza (2) e il requisito patrimoniale complessivo della banca o del gruppo bancario (3) moltiplicato per 12,5 (4);
— “Tier 1 ratio”, il rapporto tra il patrimonio di base e il requisito patrimoniale complessivo della banca o del gruppo bancario moltiplicato per 12,5 (5).
4. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.
(4) Patrimonio di vigilanza / (requisito patrimoniale complessivo * 12,5)
(5) Patrimonio di base / (requisito patrimoniale complessivo * 12,5)
Sezione II
1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti
L’emissione di obbligazioni garantite è consentita alle banche facenti parte di gruppi bancari aventi, al momento dell’emissione, i seguenti requisiti:
— un patrimonio di vigilanza consolidato (6) non inferiore a 500 milioni di euro; e
— un coefficiente patrimoniale complessivo a livello consolidato non inferiore al 9%.
Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, i requisiti sono riferiti, rispettivamente, al patrimonio di vigilanza e al coefficiente patrimoniale complessivo individuali.
2. Limiti alla cessione
La cessione degli attivi idonei è effettuata nel rispetto dei seguenti limiti, graduati in funzione del coefficiente patrimoniale complessivo e del Tier 1 ratio a livello consolidato (8):
Situazione patrimoniale Limiti alla cessione
fascia “a”
fascia “b”
fascia “c”
coeff. pat. compl. ≥ 11% e Tier 1 ratio ≥ 7%
coeff. pat. compl. ≥ 10% e < 11% e Tier 1 ratio ≥ 6,5%
coeff. pat. compl. ≥ 9% e < 10% e
Tier 1 ratio ≥ 6%
Nessun limite
cessione consentita fino al 60% degli attivi idonei
cessione consentita fino al 25% degli attivi idonei
Le soglie di patrimonializzazione (coefficiente patrimoniale complessivo e Tier 1 ratio) indicate per ciascuna “fascia” devono essere rispettate congiuntamente; in caso contrario, si applica il limite indicato nella fascia inferiore (9). I limiti alla cessione, espressi in percentuale degli attivi idonei, sono riferiti al complesso delle operazioni della specie effettuate da un gruppo bancario (10). Qualora componenti estere del gruppo bancario abbiano emesso strumenti di tipo covered bond secondo le rispettive giurisdizioni e, pertanto, abbiano destinato parte dei loro attivi a garanzia di emissioni della specie, i
(6) Cfr. Titolo I, Cap. 2, delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.
Tier 1 ratio sono calcolati a livello individuale.
(9) Ad esempio, un gruppo bancario che si colloca in fascia “b” per coefficiente patrimoniale complessivo (quindi, pari o superiore al 10 e inferiore all’11 per cento) e in fascia “c” per Tier 1 ratio (quindi, pari o superiore al 6 ma inferiore al 6,5 per cento) sarà soggetto ai limiti indicati nella fascia “c”.
(10) Ovvero, da una banca non appartenente a un gruppo bancario.
limiti di cui al presente paragrafo andranno applicati agli attivi idonei detenuti dalle componenti italiane del gruppo bancario della banca cedente.
3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti
L’integrazione delle attività cedute, successivamente alla cessione iniziale, avviene mediante la cessione di ulteriori attivi idonei o mediante attivi idonei integrativi (11). L’integrazione è consentita anche oltre i limiti alla cessione di cui al par. 2.
L’integrazione è consentita esclusivamente al fine di mantenere il rapporto tra le obbligazioni garantite e le attività cedute (12) nel limite massimo fissato dal regolamento (13) ovvero in quello stabilito in via contrattuale, nel caso di overcollateralization, nonché per rispettare il limite del 15% per gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato (14). Resta ferma la possibilità di sostituire con attivi idonei gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato.
La sostituzione di attivi idonei, inclusi nel patrimonio separato della cessionaria, con altri attivi della stessa specie originati dalla banca cedente è consentita purché tale facoltà sia espressamente prevista nel programma e nel prospetto di emissione, che in tal caso individuano i casi in cui la sostituzione è ammessa, assicurano adeguata informativa al mercato, se del caso prevedono congrui limiti quantitativi alla sostituzione.
I contratti stipulati dalle banche in relazione all’emissione di obbligazioni garantite e i documenti informativi che accompagnano le stesse obbligazioni danno espressamente atto che l’integrazione degli attivi ceduti non è consentita fuori dei casi stabiliti dalle presenti disposizioni.
4. Trattamento prudenziale
Le obbligazioni garantite acquisite rientrano nel portafoglio delle “esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite” previsto nell’ambito della metodologia “standardizzata”; a esse si applicano, quindi, le ponderazioni ridotte ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (15), nonché i fattori di ponderazione a fini della disciplina della concentrazione dei rischi (16). Alle stesse condizioni, le banche che adottano il metodo IRB di base applicano nella pertinente funzione regolamentare i valori di LGD previsti per le obbligazioni garantite (17).
(13) Cfr. art. 3 del regolamento.
Le obbligazioni emesse da banche italiane e garantite da titoli di cartolarizzazione di crediti ipotecari residenziali o commerciali sono ammesse al trattamento di cui ai capoversi precedenti ove siano conformi alle presenti disposizioni e ricorrano tutte le seguenti ulteriori condizioni:
a) le attività sottostanti tali titoli siano composte, in ogni momento durante la loro inclusione nel cover pool, per almeno il 95% da crediti ipotecari residenziali o commerciali idonei secondo le previsioni del regolamento (19);
b) i titoli siano classificati nella classe di merito di credito 1 ai fini del rischio di credito metodo standardizzato.
Qualora le obbligazioni siano garantite per oltre il 10% dell’ammontare nominale dell’emissione, dai titoli di cartolarizzazione, devono essere rispettate le ulteriori seguenti condizioni:
c) i crediti ipotecari residenziali o commerciali sono stati originati dalla stessa banca emittente o da altre società del gruppo bancario a cui appartiene l’emittente; la condizione di appartenenza al medesimo gruppo bancario deve essere verificata nel momento in cui i titoli di cartolarizzazione sono posti a garanzia delle obbligazioni;
d) l’emittente o una società del gruppo bancario dell’emittente trattiene per intero il rischio di credito inerente alla tranche che sopporta le prime perdite (20) della cartolarizzazione;
e) la banca emittente e la società cessionaria siano in grado di verificare, in ogni momento durante la vita dell’emissione, l’idoneità e l’ammontare dei crediti cartolarizzati e di fornire all’asset monitor i dati e le informazioni necessarie per i controlli di sua competenza (cfr. par. 5).
Per quanto riguarda il finanziamento subordinato alla società cessionaria, qualora lo stesso sia concesso dalla banca che emette le obbligazioni e cede gli attivi, quest’ultima mantiene il medesimo requisito patrimoniale che era tenuta a osservare, prima della cessione, a fronte degli attivi ceduti (“requisito attività cedute”). Lo stesso trattamento prudenziale si applica qualora il finanziamento subordinato sia concesso da una banca diversa da quella emittente e/o cedente ma appartenente al medesimo gruppo bancario di queste.
In tutti gli altri casi, la banca finanziatrice dovrà costituire un requisito patrimoniale pari al maggiore importo tra il “requisito attività cedute” e il requisito risultante dall’applicazione della ponderazione riferibile alla banca emittente e, se diversa, alla banca cedente in base alla metodologia di determinazione dei requisiti patrimoniali adottata dalla banca finanziatrice.
5. Responsabilità e controlli (21)
Lo schema operativo previsto per l’emissione di obbligazioni garantite comporta l’ingresso della banca emittente e, se diversa, di quella cedente in un nuovo mercato, connotato da un elevato grado di innovazione e di complessità operativa e giuridica. Vengono in rilievo: la sottrazione di attivi di elevata qualità creditizia, destinati in via prioritaria ai portatori delle obbligazioni garantite; l’assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli attivi ceduti nonché, occorrendo, a reintegrare gli attivi stessi per mantenere la garanzia dei portatori delle obbligazioni; l’articolazione dei rapporti contrattuali tra banca cedente, banca emittente, banca finanziatrice, società cessionaria; le esigenze di un’adeguata informazione ai sottoscrittori delle obbligazioni; i flussi informativi nei confronti dell’Organo di vigilanza.
In relazione alla complessità dei profili contrattuali e alle possibili ricadute sugli assetti tecnici delle banche, le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a programmi di emissione (22) – in qualità sia di emittente le obbligazioni sia di cedente le attività – devono essere precedute dall’individuazione e dall’attenta valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi, anche legali e reputazionali, nonché dalla definizione di adeguate procedure di controllo, da parte dell’organo con funzione di gestione. Tali valutazioni e procedure devono essere approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica della banca e sottoposte all’organo con funzione di controllo affinché renda un parere sulla conformità dell’operazione o delle attività descritte nel programma alle previsioni della legge, del regolamento e delle presenti disposizioni, nonché sull’impatto dell’attività sull’equilibrio economico-patrimoniale della banca.
Le stesse valutazioni sono effettuate dagli organi della capogruppo delle banche emittenti e di quelle cedenti, avendo attenzione anche ai profili della coerenza con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, della compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.
A supporto delle deliberazioni concernenti la cessione di attivi, tanto nella fase iniziale di una operazione quanto per la successiva integrazione, la banca cedente richiede a una società di revisione (23) l’emissione di un’apposita attestazione che, sulla base del lavoro svolto dal revisore, non emergono elementi che facciano ritenere che i criteri di valutazione applicati per la determinazione del prezzo di cessione degli attivi non siano conformi a quelli che la stessa banca cedente è tenuta ad osservare nella redazione del bilancio d’esercizio. L’attestazione non è richiesta se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato della banca cedente, su cui sia stato formulato un giudizio senza rilievi da parte della società di revisione. Non è necessaria l’attestazione qualora eventuali scostamenti tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di cessione dipendano esclusivamente dalla naturale dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non si riconnettano in alcun modo a variazioni qualitative degli attivi e/o del merito di credito dei debitori ceduti.
T.U.F. e può essere la stessa società che effettua la revisione contabile sul bilancio della banca emittente.
L’organo con funzione di gestione assicura che le strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi della banca emittente o del relativo gruppo bancario verifichino con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione:
— l’effettività e l’adeguatezza della copertura dei rischi offerta dai contratti derivati eventualmente stipulati in relazione all’operazione.
I controlli sulla regolarità dell’operazione e sull’integrità della garanzia in favore degli investitori sono effettuati, altresì, da un soggetto esterno (“asset monitor”) incaricato dalla banca emittente; l’asset monitor deve essere una società di revisione (27) avente la professionalità necessaria in relazione ai compiti affidati e indipendente rispetto alla banca che conferisce l’incarico e agli altri soggetti partecipanti all’operazione. Il carattere di indipendenza deve essere inteso come non coincidenza tra la società di revisione incaricata del monitoring e i soggetti che svolgono la revisione contabile sulla banca emittente e sugli altri partecipanti all’operazione (banca cedente, se diversa dall’emittente, e società cessionaria); esso non viene meno nel caso in cui l’asset monitor svolga la revisione contabile per altre società del gruppo diverse da quelle partecipanti all’operazione in qualità di banca cedente o di società cessionaria.
Qualora gli attivi ceduti alla società cessionaria includano titoli di cartolarizzazione, la banca emittente, la società cessionaria se non appartenente al gruppo dell’emittente e l’asset monitor assicurano il rispetto delle condizioni a) e b) richiamate al par. 4. Ove la soglia del 10% sia superata, l’asset monitor assicura il rispetto delle ulteriori condizioni da c) ad e) richiamate nello stesso paragrafo.
I soggetti partecipanti all’emissione assicurano, anche mediante appositi accordi e clausole contrattuali, lo scambio delle informazioni necessarie per i controlli sull’idoneità dei titoli di cartolarizzazione, ivi compresi i controlli sulla qualità e quantità dei crediti cartolarizzati.
In un’ottica di prevenzione di possibili duplicazioni dei controlli, i contenuti e le modalità dell’attività di monitoring possono essere configurati come una verifica da parte della società di revisione sui controlli effettuati dalla banca emittente, nell’ambito di procedure e secondo modalità contrattualmente definite (cd. agreed upon procedures).
(25) Cfr. art. 3 del regolamento.
(27) Cfr. art. 7-bis, comma 6, della legge. Deve trattarsi di società iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 T.U.F., indipendente rispetto al soggetto incaricato del controllo contabile sulla banca emittente.
(29) Cfr. Titolo IV, Cap. 11, Sezione IV della Circolare n. 229 del 21.4.1999 “Istruzioni di vigilanza per le banche”.
L’asset monitor, nell’ambito delle proprie responsabilità (veriche sulla regolarità delle operazioni e sull’integrità della garanzia), dovrà improntare la propria attività di controllo a criteri di proporzionalità, estendendo l’area delle verifiche e intensificandone la frequenza in presenza di situazioni di mercato o relative all’emittente suscettibili di incidere sulla regolarità dell’operazione o sulla protezione degli investitori. In tale contesto, devono comunque essere effettuate verifiche dirette a campione, proporzionate alle caratteristiche e ai rischi dell’operazione.
I controlli effettuati e i relativi risultati sono oggetto di un’apposita relazione annuale dell’asset monitor, indirizzata anche all’organo con funzione di controllo della banca che ha conferito l’incarico. Si richiamano, in proposito, gli obblighi posti dagli articoli 52 e 61, comma 5, del T.U. in capo ai soggetti che svolgono funzioni di controllo (29).
La funzione di revisione interna della banca emittente o del relativo gruppo bancario effettua, almeno ogni 12 mesi, una completa verifica dei controlli svolti, anche avvalendosi delle informazioni ricevute e dei risultati espressi dall’asset monitor. I risultati di tali verifiche sono portati a conoscenza degli organi aziendali.
Gli organi con funzione di gestione delle banche e dei gruppi bancari emittenti assicurano che sia effettuata una valutazione dei profili giuridici dell’attività sulla base di apposite relazioni di esperti, contenenti un’approfondita disamina delle strutture e degli schemi contrattuali impiegati, con particolare attenzione alle caratteristiche della garanzia prestata dalla società cessionaria e al complesso dei rapporti intercorrenti tra banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice e società cessionaria.
Devono essere oggetto di attenta valutazione da parte delle banche e dei gruppi emittenti anche gli assetti organizzativi e gestionali della società cessionaria, che devono essere adeguati ai compiti attribuiti alla stessa società. I contratti stipulati dalle banche in relazione all’operazione devono contenere clausole atte ad assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni da parte della società cessionaria.
Al fine di assicurare che la società cessionaria possa adempiere in modo ordinato e tempestivo gli obblighi discendenti dalla garanzia prestata, le banche emittenti utilizzano tecniche di asset and liability management idonee ad assicurare, anche mediante specifici controlli con periodicità almeno semestrale, un tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi finanziari generati dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e le scadenze dei pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni garantite emesse e agli altri costi dell’operazione (30).
In materia di flussi informativi, i soggetti partecipanti alle operazioni devono assumere impegni contrattuali tali da permettere alla banca emittente e alla banca cedente
– ed eventualmente al diverso soggetto incaricato del servicing degli attivi ceduti – di disporre delle informazioni sulla titolarità e sull’andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei controlli previsti nel presente paragrafo, nonché per l’adempimento degli obblighi segnaletici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (Centrale dei rischi).
IL GOVERNATORE
(30) Al riguardo, si fa presente che in base all’articolo 3 del regolamento gli attivi inclusi nel patrimonio separato devono essere idonei a generare interessi in misura almeno pari agli interessi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni garantite, tenuto conto anche degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all’operazione.
NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE TITOLO II - Capitolo 1
SEZIONE V
REGOLE DI PONDERAZIONE
[…]
1.2 Perdita in caso di default (LGD)
Metodo di base
Le banche che adottano il metodo IRB di base per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese applicano nella pertinente funzione regolamentare i seguenti valori di LGD (cfr. Allegato B):
a. attività di rischio diverse dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dagli strumenti subordinati nonché dalle obbligazioni garantite: 45%;
b. strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati, diversi da quelli dedotti dal patrimonio di vigilanza: 75%;
c. obbligazioni garantite (covered bonds), come definite per il metodo standardizzato: 11,25%;
d. relativamente ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.
I suddetti valori possono essere ridotti in presenza di garanzie di tipo personale o reale.
⎯ 1 ⎯