FONTI NORMATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
FONTI NORMATIVE. FONTI NORMATIVE FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE. Articolo 1898 - Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicura- to entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicura- tore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggrava- mento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef- ficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
FONTI NORMATIVE. La materia è regolata: ⎯ dai seguenti articoli del TUF: • art. 11, comma 1, lett. a), relativo alla composizione del gruppo rilevante ai fini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza; • art. 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; • art. 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti; • art. 15, concernente l'assunzione di partecipazioni qualificate; • art. 34, che disciplina l’autorizzazione delle SGR; • art. 35, relativo all’albo delle SGR; • art. 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia; • art. 59, in materia di sistemi di indennizzo; ⎯ dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; ⎯ dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; ⎯ dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13 TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR; ⎯ dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 14 TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR; ⎯ dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
FONTI NORMATIVE. Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
FONTI NORMATIVE. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del vei- colo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
FONTI NORMATIVE. La materia è regolata: ⎯ dall’art. 35-septies TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di approvare le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF non riservate a investitori professionali; ⎯ dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
FONTI NORMATIVE. Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)
FONTI NORMATIVE. Nell’ambito del presente Contratto si fa particolare riferimento alle seguenti disposizioni: 1)
FONTI NORMATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”), come attualmente modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 6 giugno 2018 (a sua volta parzialmente modificato dalla legge n. 27/2020 e dalla legge 34/2020) di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 (cd. Direttiva Pacchetti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e, per i singoli servizi turistici venduti al di fuori di un pacchetto, dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) e dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato, nonché, per le vendita a distanza, il Codice del Consumo compatibilmente con i pacchetti turistici. Gli eventuali contratti che avranno ad oggetto la vendita del singolo servizio turistico (non combinato in un pacchetto) non saranno disciplinati delle presenti CGC funzionali al pacchetto e saranno disciplinati da singoli e separati rapporti contrattuali che, comunque, non saranno disciplinati dal Codice del Turismo e dalla Direttiva Pacchetti, bensì dal Codice del Consumo. dai singoli e competenti Regolamenti UE vigenti e dalle Convenzioni internazionali vigenti.