FONTI NORMATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
FONTI NORMATIVE. La Policy è redatta da Banca ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (T.U.F.) e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in conformità alle disposizioni di Banca d’Italia su politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 (di seguito le “Disposizioni” o le “Disposizioni di Vigilanza”). La Policy tiene conto, altresì, delle previsioni del “Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento di esecuzione (UE) n. 637, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 e allegati XXXIII e XXXIV del Regolamento di esecuzione)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di...
FONTI NORMATIVE. FONTI NORMATIVE FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE. Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
FONTI NORMATIVE. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del vei- colo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
FONTI NORMATIVE. Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)
FONTI NORMATIVE. Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicura- to entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicura- tore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggrava- mento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef- ficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
FONTI NORMATIVE. 21.1 Questo regolamento è conforme alle norme comunitarie, nazionali e regionali elencate di se- guito e alle buone prassi sviluppate nel settore del trasporto pubblico locale, e viene altresì periodicamente aggiornato con riferimento alla produzione normativa vigente.
21.2 Le norme attuali di riferimento sono le seguenti:
(a) regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
(b) regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale [2015/922];
(c) regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
(d) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui- mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
(e) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);
(f) legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
(g) legge 15 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pub- blici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati);
(h) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi sull'eroga- zione dei servizi pubblici);
(i) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
(j) legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche e integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati);
(k) provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’11 dicembre 2000 in merito a Lavoro e previdenza sociale. Cartellini identificativi dei lavoratori;
(l) decreto legislativo ...
FONTI NORMATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”), come attualmente modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 6 giugno 2018 (a sua volta parzialmente modificato dalla legge n. 27/2020 e dalla legge 34/2020) di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 (cd. Direttiva Pacchetti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e, per i singoli servizi turistici venduti al di fuori di un pacchetto, dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) e dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato, nonché, per le vendita a distanza, il Codice del Consumo compatibilmente con i pacchetti turistici. Gli eventuali contratti che avranno ad oggetto la vendita del singolo servizio turistico (non combinato in un pacchetto) non saranno disciplinati delle presenti CGC funzionali al pacchetto e saranno disciplinati da singoli e separati rapporti contrattuali che, comunque, non saranno disciplinati dal Codice del Turismo e dalla Direttiva Pacchetti, bensì dal Codice del Consumo. dai singoli e competenti Regolamenti UE vigenti e dalle Convenzioni internazionali vigenti.
FONTI NORMATIVE. Nell’ambito del presente Contratto si fa particolare riferimento alle seguenti disposizioni: 1)