FONTI NORMATIVE Clausole campione

FONTI NORMATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
FONTI NORMATIVE. La materia è regolata: - dai seguenti articoli del TUF: • 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; • 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti; • 35-bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto; • 35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAF; • 35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV; • 35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF; • 35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF; • 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia; • 38, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite; - dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; - dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, artt. 2-15; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 del TUF(1); - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 14 del TUF(2); - dal Povvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
FONTI NORMATIVE. FONTI NORMATIVE FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE. Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
FONTI NORMATIVE. Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)
FONTI NORMATIVE. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del vei- colo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
FONTI NORMATIVE. Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicura- to entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicura- tore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggrava- mento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef- ficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
FONTI NORMATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”), come attualmente modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 6 giugno 2018 (a sua volta parzialmente modificato dalla legge n. 27/2020 e dalla legge 34/2020) di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 (cd. Direttiva Pacchetti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e, per i singoli servizi turistici venduti al di fuori di un pacchetto, dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) e dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato, nonché, per le vendita a distanza, il Codice del Consumo compatibilmente con i pacchetti turistici. Gli eventuali contratti che avranno ad oggetto la vendita del singolo servizio turistico (non combinato in un pacchetto) non saranno disciplinati delle presenti CGC funzionali al pacchetto e saranno disciplinati da singoli e separati rapporti contrattuali che, comunque, non saranno disciplinati dal Codice del Turismo e dalla Direttiva Pacchetti, bensì dal Codice del Consumo. dai singoli e competenti Regolamenti UE vigenti e dalle Convenzioni internazionali vigenti.
FONTI NORMATIVE. 21. Fonti normative‌ 21.1 Questo regolamento è conforme alle norme comunitarie, nazionali e regionali elencate di se- guito e alle buone prassi sviluppate nel settore del trasporto pubblico locale, e viene altresì periodicamente aggiornato con riferimento alla produzione normativa vigente. 21.2 Le norme attuali di riferimento sono le seguenti: (a) regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; (b) regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale [2015/922]; (c) regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; (d) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui- mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; (e) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto); (f) legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); (g) legge 15 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pub- blici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati); (h) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi sull'eroga- zione dei servizi pubblici); (i) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici); (j) legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche e integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati); (k) provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’11 dicembre 2000 in merito a Lavoro e previdenza sociale. Cartellini identificativi dei lavoratori; (l) ...
FONTI NORMATIVE. Nell’ambito del presente Contratto si fa particolare riferimento alle seguenti disposizioni: 1)