PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
PREMESSA. LepidaScpA, società in house della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi enti pubblici soci, intende avviare un’indagine di mercato relativa all’affidamento delle attività specificate in oggetto, al fine di individuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare alla consultazione preventiva finalizzata all’affidamento ai sensi dell’articolo 36 commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto Codice ex art. 15. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. LepidaScpA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso espone i termini e le condizioni tecnico/economiche e contrattuali al fine di consentire al partecipante di manifestare il proprio interesse nella piena consapevolezza delle obbligazioni che dovrà rendere. Si precisa che la Richiesta di offerta, relativa al presente avviso, che sarà inviata tramite PEC ai soli soggetti che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento, conterrà esclusivamente indicazioni in merito alla documentazione amministrativa da presentare e la formulazione della quotazione economica dell’oggetto dell’appalto. Si anticipa che la presentazione dell’offerta in risposta alla Richiesta di offerta, avrà scadenza tendenzialmente a 3 (tre) giorni dalla data di invio della stessa tramite PEC. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia alla “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA” che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’appalto, pubblicate sul sito internet di LepidaScpA al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx Si precisa che la presente procedura è applicabile a prescindere da qualunque modifica societaria in corso relativa a LepidaScpA. Il responsabile unico del procedimento è Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx. La persona di contatto per eventuali chiarimenti è Gianluca Mazzini xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx - Recapito telefonico 000 0000000.
PREMESSA. Il presente Contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui all’art. 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.A. La scadenza e le modalità di rinnovo del presente Contratto sono quelle stabilite nel Capitolo “Decorrenza e durata” e nell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016. Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente Contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 per la parte normativa e dal 1° novembre 2016 per quella economica, salvo per quest’ultima quanto diversamente definito nei singoli istituti. Le parti si danno atto che il presente Contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le nuove sfide competitive costituendo il presupposto per perseguire obiettivi di miglioramento della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende interessate, nonché per cogliere tutte le opportunità offerte alle medesime aziende dal mercato interno ed internazionale. In particolare, l’adeguamento della strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente Contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, che sarà completata utilizzando la leva della contrattazione collettiva aziendale ai diversi livelli previsti all’art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), potrà consentire di realizzare il consolidamento e lo sviluppo del perimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente, lo sviluppo e la qualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell’arco di vigenza del presente contratto. Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presente contratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalità qui descritti.
PREMESSA. Le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale viene stipulato al termine di un iter negoziale complessivo che ha visto la sottoscrizione del “Protocollo identificativo del settore della Riscossione” frutto del nuovo as- setto societario, volto a dare unitarietà e omogeneità a tutte le società che costituiscono il Gruppo Equitalia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. Le trasformazioni che coinvolgono il Gruppo sono state generate dal pro- cesso di trasformazione del sistema di riscossione dei tributi e, pertanto, la sua ristrutturazione globale e la sua riorganizzazione, in una logica di efficienza, tende a realizzare obiettivi di maggiore efficacia del sistema. Ciò nello spirito condiviso delle disposizioni dettate dalla riforma del ser- vizio di riscossione di cui all’art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepita dalla Re- gione Siciliana con propria Legge 22 dicembre 2005, n. 19. In questo contesto, le Parti hanno definito il Protocollo identificati- vo del settore della riscossione e il Verbale di accordo sottoscritti il 28 febbraio 2008 che viene di seguito integralmente richiamato. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Servizio della riscossione dei tributi, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari, è volto ad as- sicurare l’efficacia del sistema tributario, il contenimento degli oneri a ca- rico dello Stato, l’equità fiscale nei confronti dei cittadini e, anche nella ri- cerca di una puntuale valorizzazione delle professionalità e delle esigen- ze delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore, ha, quale proprio fine isti- tuzionale primario, quello di migliorare la qualità della riscossione per ga- rantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: • un forte effetto deterrente all’evasione fiscale nazionale, regionale e locale; • un deciso miglioramento del rapporto con i cittadini e gli Enti. Al fine di raggiungere tali obiettivi, risulterà importante omogeneiz- zare ed armonizzare le procedure ed i comportamenti operativi su tut- to il territorio nazionale, realizzando un governo unitario nell’azione del- la riscossione che garantisca uniformità di indirizzi. In questo fondamentale passaggio, le lavoratrici ed i lavoratori sono un patrimonio indispensabile su cui investire, sia in termini di forma- zione sia in termini di valorizzazione delle diversità di genere nonché delle esperienze professionali acquisite. Le Parti concordano di mantenere nel ...
PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ...
PREMESSA. Con la D.G.R. n. 4062 del 22/12/2004, “Progetto di informatizzazione del sistema di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro. Conferimento incarico di progettazione e realizzazione. Impegno di spesa”, la Giunta Regionale ha definito la strutturazione di uno strumento informatico unico finalizzato, da un lato, al supporto gestionale delle attività svolte dai Servizi per la Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL) e, dall’altro, alla raccolta di informazioni di sintesi per l’esercizio delle funzioni regionali di governo, con particolare attenzione al monitoraggio della copertura dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), mediante un sistema di indicatori congruenti, avviando così l’informatizzazione nell’area Medicina e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’ambito del Piano triennale 2005-2007 di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro, approvato con D.G.R. n. 935 del 18/03/2005 è stato inizialmente sviluppato Il Progetto di informatizzazione, denominato “Prevnet”. Successivamente, all’interno del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012, approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, e prorogato con D.G.R. n. 845 del 04.06.2013, nella macroarea “Prevenzione universale”, è stato inserito il Progetto “Sviluppo evolutivo di miglioramento del Sistema Informativo Regionale Prevnet per la gestione delle attività di Prevenzione negli ambienti di lavoro” (codice 2.2.7) di evoluzione della piattaforma “Prevnet”, coerentemente a quanto disposto dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2008 in ordine all’istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Con la D.G.R. n. 2022 del 29/11/2011 sono stati definiti gli obiettivi per gli anni 2011 e 2012 di seguito elencati: • assicurare a tutte le Aziende Ulss (AULSS) la manutenzione correttiva e l’assistenza applicativa “Help desk di 1° livello” per gli anni 2011 e 2012 del Sistema informativo già installato e utilizzato (obiettivo n. 1); • realizzare, nell’ottica della semplificazione dell’azione della Pubblica Amministrazione e del conseguimento di xxxxxxxx con altri Enti, uno strumento informatico unico a livello regionale per le attività di vigilanza nel settore edile (obiettivo n. 2); • attivare le procedure amministrative volte a garantire l’evoluzione del “Sistema Informativo Regionale della Prevenzione e Promozione della salute negli ambienti di lavoro” per tutti gli aspetti di competenza istituzionale dei Servizi pe...
PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:
PREMESSA. L’ “Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 2008-2013” (attuativo della Legge 104/92), sottoscritto il 12 giugno 2008, è giunto al suo terzo rinnovo. L’Accordo ha funzione di indicare principi, di regolamentare, integrare e coordinare strumenti, progetti e politiche di intervento fra i soggetti coinvolti nell’attuazione delle azioni educative e formative rivolte ai bambini e alunni con disabilità. La natura dell’Accordo Provinciale si configura come accordo quadro, sulla base del quale si articoleranno, anche in forma migliorativa, le esperienze e i lavori degli Accordi territoriali. Il testo, che ha avuto come riferimento quello precedente, è frutto di un percorso ampiamente partecipato ed è stato predisposto da un Gruppo Tecnico interistituzionale nominato da una specifica Conferenza di Programmazione che ha dato il xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Il Gruppo Tecnico, coordinato dalla Provincia di Bologna, era composto da rappresentanti di Comuni, Nuovo Circondario di Imola, Aziende sanitarie, Ufficio Scolastico Provinciale, Istituzioni Scolastiche Autonome pubbliche e paritarie, Gruppo di Lavoro Istituzionale Provinciale, Consulta provinciale per il superamento dell’handicap, Centri di Formazione Professionale. La condivisione di un percorso complesso tra Istituzioni e soggetti portatori di interessi diversi ha consolidato l’idea che l’integrazione non è un dato acquisito una volta per tutte, ma genera continuamente cambiamenti umani, personali e professionali. Durante i lavori del Gruppo Tecnico è sempre più apparso chiaro che, tra riforme (avvenute, in fieri e a venire) ed evoluzione dell’integrazione stessa, non bisogna mai perdere di vista quanto si è conquistato nel nostro territorio nel corso degli oltre trent’anni di integrazione scolastica. Tra gli elementi innovativi dell’Accordo, qui di seguito brevemente accennati, il primo da ricordare è l’ampliamento del concetto di integrazione inteso come “promozione del benessere e del successo formativo dei bambini e alunni disabili”, che chiama tutti ad operare per il pieno sviluppo delle capacità e del valore della presenza dei bambini e alunni con disabilità come risorsa didattico/formativa anche per il gruppo classe. Il testo ha inteso assumere il processo culturale che in questi anni si è sviluppato nelle Istituzioni e nella consapevolezza delle persone: la disabilità può e deve essere una risorsa per la comunità. A dimostrazione dello sfor...
PREMESSA. Nella predisposizione e definizione del presente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando tutte le regole normative e retributive necessarie a regolamentare il settore delle investigazioni , servizi di controllo disarmato (c.d. security) e servizi complementari , fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03),la Legge Fornero n.92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle XX.XX., rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà e creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali. Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03,Xxxxx 92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle XX.XX, unitamente ai contratti di inserimento e all’apprendistato, le Parti hanno creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l’utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa “giustificare” la creazione di rapporti irregolari. Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene talora oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori. Di particolare attenzione è la gestione speciale, all’interno dell’Ente Bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente contratto collettivo di rinnovo Le Parti di danno reciproco atto che in questi 3 anni il settore della Sicurezza Sussidiaria è stato oggetto di molteplici interventi , con la stipula di vari CCNL , con diverse descrizioni : servizi Fiduciari / Integrati / Complementari, con l’emanazione di Decreti Ministeriali e Norme specifiche di settore. In occasione di questo rinnovo si intende, quali titolari della rappresentatività del maggior numero di aziende operanti nel settore, e della maggiore esperienza e conoscenza del medesimo , riassumere le tipologie e le mansioni dei lavoratori chiamati ad operare nell’ ambito del ...
PREMESSA. L A C O N T R A T T A Z I O N E D E C E N T R A T A H A S E M P R E P I U ’ V A L O R E La Cisl ha deciso di redigere e presentare un rapporto articolato sulla contrattazione decentrata di secondo livello svolta nel biennio 2015/16 elaborando i dati contenuti nell’osservatorio OCSEL, con il quale da tempo vengono monitorati e analizzati gli accordi a carattere decentrato. Perché viene presentato questo rapporto e cosa vogliamo indicare: Per la Cisl quindi la riflessione che questo rapporto conferma e riapre, proprio verso il culmine della nostra stagione congressuale, è di massimo interesse strategico: la contrattazione decentrata vive una nuova fase di sviluppo e di azione, certamente tutta ancora da consolidare, determinata dal fatto che in questo non facile post-crisi impresa e lavoro sono impegnati a ricercare risultati di competitività ma al tempo stesso di coinvolgimento attivo dei lavoratori. Occorre far tornare al centro del dibattito sindacale e pubblico il senso e i contenuti della contrattazione capace di coinvolgere attivamente impresa e lavoratore, dando strumenti e protagonismo a categorie, operatori e delegati impegnati. Da ultimo la Cisl è convinta che la diffusione della contrattazione decentrata e i tassi di copertura della stessa rispetto alla platea dei lavoratori siano più consistenti di quello che comunemente viene ritenuto. Se nell’opinione di alcuni protagonisti e analisti spesso si ritiene che la contrattazione decentrata copra non più del 20% dei lavoratori italiani (tanto da non volergli affidare eccessivi ruoli), i dati sulla diffusione della contrattazione di produttività all’insegna della detassazione introdotta dal governo, sul peso della contrattazione territoriale in settori come artigianato, edilizia e agricoltura, sulla stessa contrattazione aziendale osservata da OCSEL suggeriscono una copertura ben più vasta, certamente dinamica e non in via di riduzione. Abbiamo quindi motivo per conoscere di più gli accordi che si stanno realizzando, proprio perché contrattare vicino ai lavoratori che rappresentiamo è diventato sempre più strategico e significativo. Dati OCSEL 2009-2014: i risultati dell’analisi quantitativa 7 Produzione contrattuale 8 Tasso di copertura aziendale 9 Tipologia Accordo 9 Natura Accordo 10 Xxxxxx 00 Detassazione 12 Settore 12 Distribuzione geografica 13 Frequenza contrattuale per sigla sindacale 14 Le relazioni industriali in azienda 17 Salario 20 Orario di lavoro e gestione della Flessibilità 28 L’organ...