PREMESSA Clausole campione

PREMESSA. Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i. Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022. La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni ha reso necessario da parte dell’A.Ra.N. la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 7 dicembre 2021 hanno convenuto sull’opportunità di riassumerle, a mero titolo riepilogativo, in un testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento. Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, della quale si raccomanda una attenta lettura. Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie Amministrazioni/sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle Commissioni Elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota. Si precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni). Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all’A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è presente un’Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo, ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU, individuata nelle mappature di cui all...
PREMESSA. LepidaScpA, società in house della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi enti pubblici soci, intende avviare un’indagine di mercato relativa all’affidamento delle attività specificate in oggetto, al fine di individuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare alla consultazione preventiva finalizzata all’affidamento ai sensi dell’articolo 36 commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto Codice ex art. 15. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. LepidaScpA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso espone i termini e le condizioni tecnico/economiche e contrattuali al fine di consentire al partecipante di manifestare il proprio interesse nella piena consapevolezza delle obbligazioni che dovrà rendere. Si precisa che la Richiesta di offerta, relativa al presente avviso, che sarà inviata tramite PEC ai soli soggetti che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento, conterrà esclusivamente indicazioni in merito alla documentazione amministrativa da presentare e la formulazione della quotazione economica dell’oggetto dell’appalto. Si anticipa che la presentazione dell’offerta in risposta alla Richiesta di offerta, avrà scadenza tendenzialmente a 3 (tre) giorni dalla data di invio della stessa tramite PEC. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia alla “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA” che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’appalto, pubblicate sul sito internet di LepidaScpA al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx Si precisa che la presente procedura è applicabile a prescindere da qualunque modifica societaria in corso relativa a LepidaScpA. Il responsabile unico del procedimento è Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx. La persona di contatto per eventuali chiarimenti è Gianluca Mazzini xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx - Recapito telefonico 000 0000000.
PREMESSA. Nella predisposizione e definizione del presente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando tutte le regole normative e retributive necessarie a regolamentare il settore delle investigazioni , servizi di controllo disarmato (c.d. security) e servizi complementari , fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03),la Legge Fornero n.92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle XX.XX., rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà e creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali. Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03,Xxxxx 92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle XX.XX, unitamente ai contratti di inserimento e all’apprendistato, le Parti hanno creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l’utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa “giustificare” la creazione di rapporti irregolari. Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene talora oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori. Di particolare attenzione è la gestione speciale, all’interno dell’Ente Bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente contratto collettivo di rinnovo Le Parti di danno reciproco atto che in questi 3 anni il settore della Sicurezza Sussidiaria è stato oggetto di molteplici interventi , con la stipula di vari CCNL , con diverse descrizioni : servizi Fiduciari / Integrati / Complementari, con l’emanazione di Decreti Ministeriali e Norme specifiche di settore. In occasione di questo rinnovo si intende, quali titolari della rappresentatività del maggior numero di aziende operanti nel settore, e della maggiore esperienza e conoscenza del medesimo , riassumere le tipologie e le mansioni dei lavoratori chiamati ad operare nell’ ambito del ...
PREMESSA. Il presente Contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui all’art. 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.A. La scadenza e le modalità di rinnovo del presente Contratto sono quelle stabilite nel Capitolo “Decorrenza e durata” e nell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016. Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente Contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 per la parte normativa e dal 1° novembre 2016 per quella economica, salvo per quest’ultima quanto diversamente definito nei singoli istituti. Le parti si danno atto che il presente Contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le nuove sfide competitive costituendo il presupposto per perseguire obiettivi di miglioramento della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende interessate, nonché per cogliere tutte le opportunità offerte alle medesime aziende dal mercato interno ed internazionale. In particolare, l’adeguamento della strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente Contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, che sarà completata utilizzando la leva della contrattazione collettiva aziendale ai diversi livelli previsti all’art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), potrà consentire di realizzare il consolidamento e lo sviluppo del perimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente, lo sviluppo e la qualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell’arco di vigenza del presente contratto. Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presente contratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalità qui descritti.
PREMESSA. La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Telefonia FissaLotto unico (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Fastweb S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Telefonia Fissa. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
PREMESSA. Nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx Xxxxxxx Xxxxxxxx ha varato diversi interventi finalizzati a favorire l’occupazione giovanile e il reinserimento professionale di disoccupati anche di lunga durata, impegnando cospicue risorse europee, nazionali e regionali, allo scopo di favorire l’occupabilità di chi aspirava ad accedere o a reinserirsi nel mercato del lavoro, nonché di rafforzare le prospettive occupazionali di chi risultava titolare di precarie condizioni lavorative. Tali interventi non paiono aver inciso in maniera significativa su un complessivo quadro socio - economico che presenta ancora diffusi elementi di debolezza, anche in ragione di permanenti criticità congiunturali di livello internazionale e nazionale. L’avviso si inserisce nella programmazione avviata dalla Regione Sardegna con la DGR 36/57 del 12.09.2019 “TVB Sardegna LavORO” che intraprende un percorso di sistematizzazione, concentrazione e specializzazione degli interventi, per poter consentire una più agevole programmazione da parte dei datori di lavoro interessati ed un più agevole accesso alle medesime misure da parte dei singoli cittadini. Con il Programma T.V.B. (Tirocini – Voucher – Bonus) la Regione Sardegna intende favorire la ripresa del mondo del lavoro attraverso una strategia integrata, fondata su un’articolata serie di strumenti quali il tirocinio, il sostegno alla formazione mirata e l’incentivo occupazionale per le imprese. Si vogliono creare le condizioni per l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani, disoccupati e inoccupati, operando sui diversi fronti: sul fronte dell’offerta, attraverso percorsi di qualificazione degli aspiranti lavoratori coerenti col fabbisogno delle aziende; sul fronte della domanda, incentivando nuovi inserimenti e trasformazioni dei rapporti attraverso una riduzione dei costi del lavoro che gravano sulle imprese. Nell’ambito del Programma T.V.B., con il presente Xxxxxx, si intendono sostenere le imprese, attraverso l’erogazione di un incentivo monetario in regime di aiuto, che assumano giovani under 35, disoccupati over 35, donne over 35 e disabili.
PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:
PREMESSA. L’Appalto comprende il complesso di operazioni che comportano l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. Giunta Regionale della Campania. Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente (Legge 615 del 13/07/1966 e s.m.i., Legge 10 del 09/01/1991 e s.m.i., Decreto del Presidente della Repubblica 412 del 26/08/1993 e s.m.i., Decreto del Presidente della Repubblica 551 del 21/12/1999 e s.m.i., D.P.R n. 16 del 04/2013 e s.m.i); in tal senso dovrà, a titolo esemplificativo, svolgere il ruolo di conduttore dell’impianto, gestire l’eventuale libretto di caldaia e rivestire la figura di “TERZO RESPONSABILE” dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici – si intendono, pertanto, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri indicati all’art. 6 del D.P.R n. 16 del 04/2013 e s.m.i.. Sarà, inoltre, compito dell’Appaltatore stesso verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia. L’Appaltatore, pertanto, è tenuto: - al rispetto di tutta la normativa vigente in tema di esercizio e manutenzione degli impianti termici; - a garantire, mediante attività di controllo e monitoraggio, la piena disponibilità degli impianti termici e la predisposizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari; - al mantenimento delle condizioni di confort nell’edificio, garantendo - nel periodo di accensione degli impianti concordato con l’Amministrazione - una temperatura negli ambienti interni, durante l’orario di lavoro, compresa tra i 20°C ± 22°C; - all’uso razionale dell’energia e alla tutela dell’ambiente; - alla conduzione degli impianti in sicurezza a tutela dell’incolumità dei beni e delle persone; - alla fornitura dei materiali di consumo e/o ricambi necessari per l’effettuazione delle attività relative al servizio di cui trattasi.
PREMESSA. Dichiarazione congiunta I cambiamenti d’assetto di proprietà e gestione delle Farmacie Pubbliche, gli interventi giurisprudenziali in tale materia, gli effetti della riforma legislativa già influenti ma non ancora terminati, impongono una rivisitazione globale della strumentazione contrattuale in essere per permettere alle realtà di questo settore di rispondere prontamente ai cambiamenti in atto. E’ necessario rafforzare il ruolo socio-sanitario delle farmacie pubbliche nel territorio, coniugando l’impegno sociale con la necessità di rafforzare il sistema farmaceutico pubblico, promuovendo la presenza delle farmacie pubbliche, specie in quei territori dove non è ancora presente . Le farmacie pubbliche devono sempre più diventare presidi della salute, in modo da diventare il primo riferimento-contatto con il cittadino sul territorio, per la tutela della salute. Le innovazioni legislative di questo settore devono tenere conto degli operatori, della loro professionalità e delle loro condizioni di lavoro. Quanto dichiarato nell'estate 2007 dal Ministro della salute Xx. Xxxxx Xxxxx sulla necessità di chiudere i contratti nazionali di lavoro del comparto sanitario nei tempi giusti è obiettivo primario non solo per la Pubblica Amministrazione ma anche per il nostro settore. E' bene ricordare che il Contratto Nazionale di Lavoro è la base per stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra le imprese e i lavoratori del settore, migliorare le condizioni di lavoro, incrementare la formazione professionale necessaria per il ruolo sociale che viene svolto. Conseguentemente si riconfermano la validità dei due livelli di contrattazione, così come previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dall'Accordo sottoscritto da CISPEL, con l’obiettivo di ottenere un CCNL che recepisca le innovazioni del settore e che sia strumento di regole e di principi generali, e un 2°livello di contrattazione sempre più aderente alle realtà territoriali.