PREMESSA. Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 169 del 1994. Le parti del corpo stradale sono così suddivise:
a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato):
b) sovrastruttura, così composta:
1) fondazione,
2) base,
3) strato superficiale (collegamento e usura). In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 1,5÷2,0%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2,0÷5,0%. Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio. L’Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono. La Direzione dei lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali. L’approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro. L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera. Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali. La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l’...
PREMESSA. LepidaScpA, società in house della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi enti pubblici soci, intende avviare un’indagine di mercato relativa all’affidamento delle attività specificate in oggetto, al fine di individuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare alla consultazione preventiva finalizzata all’affidamento ai sensi dell’articolo 36 commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto Codice ex art. 15. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. LepidaScpA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso espone i termini e le condizioni tecnico/economiche e contrattuali al fine di consentire al partecipante di manifestare il proprio interesse nella piena consapevolezza delle obbligazioni che dovrà rendere. Si precisa che la Richiesta di offerta, relativa al presente avviso, che sarà inviata tramite PEC ai soli soggetti che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento, conterrà esclusivamente indicazioni in merito alla documentazione amministrativa da presentare e la formulazione della quotazione economica dell’oggetto dell’appalto. Si anticipa che la presentazione dell’offerta in risposta alla Richiesta di offerta, avrà scadenza tendenzialmente a 3 (tre) giorni dalla data di invio della stessa tramite PEC. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia alla “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA” che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’appalto, pubblicate sul sito internet di LepidaScpA al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx Si precisa che la presente procedura è applicabile a prescindere da qualunque modifica societaria in corso relativa a LepidaScpA. Il responsabile unico del procedimento è Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx. La persona di contatto per eventuali chiarimenti è Gianluca Mazzini xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx - Recapito telefonico 000 0000000.
PREMESSA. La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Telefonia Fissa – Lotto unico (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Fastweb S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Telefonia Fissa. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.
PREMESSA. Il presente Contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui all’art. 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.A. La scadenza e le modalità di rinnovo del presente Contratto sono quelle stabilite nel Capitolo “Decorrenza e durata” e nell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016. Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente Contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 per la parte normativa e dal 1° novembre 2016 per quella economica, salvo per quest’ultima quanto diversamente definito nei singoli istituti. Le parti si danno atto che il presente Contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le nuove sfide competitive costituendo il presupposto per perseguire obiettivi di miglioramento della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende interessate, nonché per cogliere tutte le opportunità offerte alle medesime aziende dal mercato interno ed internazionale. In particolare, l’adeguamento della strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente Contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, che sarà completata utilizzando la leva della contrattazione collettiva aziendale ai diversi livelli previsti all’art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), potrà consentire di realizzare il consolidamento e lo sviluppo del perimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente, lo sviluppo e la qualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell’arco di vigenza del presente contratto. Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presente contratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalità qui descritti.
PREMESSA. A quasi cinque anni dalla fusione tra le società Nuova Tirrena e Groupama Assicurazioni spa e Groupama Vita spa, si è consolidato il processo di riorganizzazione della Compagnia. Attraverso il livello qualitativo delle Relazioni Industriali sono stati conseguiti importanti risultati, formalizzati con significativi impegni ed accordi fra le Parti, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, a reinternalizzare le attività svolte all’esterno e contemporaneamente a perseguire l’obiettivo della redditività aziendale. L’Azienda e le OOSS concordano quindi nel ritenere centrale la figura del Lavoratore in tutti i processi di sviluppo aziendale. La valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione mirata e la formazione continua, costituisce l’ elemento strategico per perseguire gli obiettivi comuni, in tal senso l’Azienda conferma il proprio impegno alla concreta attuazione degli istituti contrattuali deputati allo sviluppo professionale dei lavoratori. Le Parti concordano che: l’Azienda nel quadro della responsabilità sociale d’impresa così come definita dall’allegato 19 al vigente CCNL proseguirà nell’impegno di conciliare i valori dell’etica e del business in tutti i processi aziendali nell’ambito della salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori, del riconoscimento e della valorizzazione del loro ruolo, ribadendo la volontà di contrastare ogni forma di discriminazione. In tal senso l’Azienda valuterà le indicazioni pervenute dall’Osservatorio Nazionale Paritetico istituito in sede Ania con finalità di monitoraggio della diffusione e della applicazione dei principi del dialogo sociale condivisi tra le parti sociali; ciò anche con riferimento alla Dichiarazione Congiunta sottoscritta dalle Parti Sociali a livello di gruppo il 15 febbraio 2013, che si intende qui riportata. sia necessario riaffermare e consolidare la comune volontà di partecipazione e di confronto – finalizzata ad una fattiva e positiva ricerca della soluzione dei problemi alla base della stipula del presente accordo; Quanto sopra è da intendersi parte integrante del presente c.i.a.
PREMESSA. Nell’ottica della graduale ripresa dell’attività sportiva, a decorrere dal 25/6/2020 – con DPCM dell’11/6/2020 – è stato consentito lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e Pro- vince Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida emanate dal decreto stesso in materia. Allo stato, pertanto, la Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il proprio Protocollo del 22/7/2020 in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in sicurezza, integrandolo anche con quanto suggerito dalla “Sezione di Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell’Università cattolica del Sacro Cuore” e con la super- visione della professoressa Xxxxxxxx Xxxxxx, Professore ordinario di Igiene. Si ricorda che il presente Protocollo non è esaustivo né tanto meno definitivo stante il continuo mutare delle condizioni legate al contagio da COVID-19 e dovrà essere integrato con le nor- mative vigenti ai vari livelli con un rimando, per tutto quanto non espressamente indicato, ai provvedimenti emessi e che saranno emanati dalle autorità competenti. Ancora una volta si esortano tutti i comitati CSI, i tesserati, nonché tutti i soci del CSI, a seguire, scrupolosamente e con responsabilità, le prescrizioni del presente Protocollo in tema di svol- gimento dell’attività ‘in sicurezza’ sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra, anche di contatto. Il Protocollo è stato stilato partendo dal presupposto che le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo e sono volte a garantire la sicurezza dello svolgimento dell’attività da parte di tutti i soggetti affiliati. Al riguardo la Presidenza Nazionale ha catalogato tutte le proprie discipline sportive in base alla gravità del fattore di rischio da COVID-19, così come indicato nell’allegato 1.
PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica. La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato l. La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
PREMESSA. La cultura svolge oggi un ruolo di primaria importanza nella società ed appare quindi sempre più importante trovare strumenti che permettano l’acquisizione di nuove ed importanti risorse e ren- dano maggiormente efficace l’azione amministrativa nell’offerta dei servizi a vantaggio della collettività. Emerge pertanto negli ultimi decenni la necessità della in- troduzione di strumenti giuridici che permettano l’avvio di una politica di investimento volta al reperimento di risorse per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio culturale. At- traverso lo strumento della sponsorizzazione, che vanta senza dubbio molteplici radici nella Costituzione73, le Pubbliche Am- 73 X.XXXXX, X.XXXXXXXX, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2008, 213. ministrazioni, di concerto con i privati, si sono poste la finalità di perseguire in regime di partenariato una migliore fruizione di be- ni culturali, ed allo stesso tempo la realizzazione, il restauro o la manutenzione di opere d’importante pregio artistico o architetto- xxxx. È noto che le Amministrazioni Pubbliche hanno sempre in- contrato molte difficoltà, soprattutto finanziarie per ciò che con- cerne la gestione del patrimonio culturale e maggiori ne incon- trano oggi a causa delle ridotte risorse a loro disposizione. Attraverso la sponsorizzazione, si è ritenuto di potere dar vi- ta ad un rapporto-collaborazione che permette alle parti di ottene- re reciproci vantaggi. Essi, per la Pubblica Amministrazione con- sistono nella realizzazione di notevoli risparmi di spesa (non do- vendosi impiegare risorse che talvolta mancano e talvolta grava- no troppo sul bilancio) pur potendo realizzare egualmente la rile- vante finalità di garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizza- zione dei beni culturali; mentre per lo sponsor, consistono in un notevole ritorno d’immagine e in importanti sgravi fiscali. Il legislatore ha quindi approntato una normativa speciale che disciplina le sponsorizzzazioni dei beni culturali.
PREMESSA. Con Determina n. xx del xx.xx.2020, il Direttore f.f. Xxxxxxx Xxxxx ha approvato la Determinazione a contrarre per la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), derogato con L. 120/2020, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.L. 50/2016, per la “Fornitura, con la formula “SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione, per la durata di anni 3 (tre) eventualmente rinnovabile per anni 2 (due), con l’utilizzo della Piattaforma - e-procurement “TRASPARE”; Con lo stesso provvedimento, si è dato atto che: ✓ il valore dell’appalto è stimato in € 205.000,00+iva; ✓ si procederà con Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), derogato con L. 120/2020, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.L. 50/2016, previa valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati dagli elenchi presenti sulla piattaforma e-procurement dell’ERSU di Palermo “Traspare”. Ciò premesso, stante la strategicità del software gestionale richiesto, l’Ente, ritenendo di aver adempiuto in modo coerente al dettato del Codice in materia di individuazione degli XX.XX. da invitare alla procedura negoziata, ha predisposto la presente documentazione di gara per la richiesta dell’offerta da parte degli XX.XX..
PREMESSA. L’Appalto comprende il complesso di operazioni che comportano l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. Giunta Regionale della Campania. Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente (Legge 615 del 13/07/1966 e s.m.i., Legge 10 del 09/01/1991 e s.m.i., Decreto del Presidente della Repubblica 412 del 26/08/1993 e s.m.i., Decreto del Presidente della Repubblica 551 del 21/12/1999 e s.m.i., D.P.R n. 16 del 04/2013 e s.m.i); in tal senso dovrà, a titolo esemplificativo, svolgere il ruolo di conduttore dell’impianto, gestire l’eventuale libretto di caldaia e rivestire la figura di “TERZO RESPONSABILE” dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici – si intendono, pertanto, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri indicati all’art. 6 del D.P.R n. 16 del 04/2013 e s.m.i.. Sarà, inoltre, compito dell’Appaltatore stesso verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia. L’Appaltatore, pertanto, è tenuto: - al rispetto di tutta la normativa vigente in tema di esercizio e manutenzione degli impianti termici; - a garantire, mediante attività di controllo e monitoraggio, la piena disponibilità degli impianti termici e la predisposizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari; - al mantenimento delle condizioni di confort nell’edificio, garantendo - nel periodo di accensione degli impianti concordato con l’Amministrazione - una temperatura negli ambienti interni, durante l’orario di lavoro, compresa tra i 20°C ± 22°C; - all’uso razionale dell’energia e alla tutela dell’ambiente; - alla conduzione degli impianti in sicurezza a tutela dell’incolumità dei beni e delle persone; - alla fornitura dei materiali di consumo e/o ricambi necessari per l’effettuazione delle attività relative al servizio di cui trattasi.