PREMESSA Clausole campione

PREMESSA. A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale della Deliberazione n. 51 – 11389 del 23.12.2003: “D.P.C.M 29 novembre 2001, allegato 1, Punto 1.C. Applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio sanitaria” e della successiva predisposizione della convenzione tra A.S.L. TO4 e gli Enti Gestori – si è provveduto all’applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi all’articolazione delle cure domiciliari dell’assistenza territoriale, semi residenziale e residenziale degli anziani non autosufficienti e dei disabili in condizioni di gravità assegnando al Distretto il compito di assicurare l’integrazione tra i servizi sanitari, sanitari a rilievo sociale e sociali a rilievo sanitario. Con particolare riferimento all’articolazione delle cure domiciliari nella fase di lungo assistenza, l’A.S.L. TO4 e gli Enti gestori si sono impegnati con i succitati accordi a perseguire i seguenti obiettivi:  la promozione e la differenziazione delle attività e dei servizi in relazione alla molteplicità dei bisogni espressi privilegiando le azioni volte ad evitare l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione impropria;  il perfezionamento dei livelli quantitativi e qualitativi di intervento con particolare riferimento a quelli svolti al domicilio in forma integrata;  il mantenimento del cittadino nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile;  l’attivazione di una rete complessa e diversificata di prestazioni in ambito distrettuale anche attraverso il coinvolgimento del volontariato e del privato sociale;  il supporto di care giver anche attraverso azioni finalizzate a potenziare l’autonomia di interventi. La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n.39- 11190: “Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R n. 37-6500 del 23.7.2007”, ha inteso ricondurre, per quanto possibile, ad uniformità il diritto alle Cure domiciliari in Lungo assistenza e, nello stesso tempo, istituire il contributo economico a sostegno della domiciliarità di anziani non autosufficienti, disciplinando, fra l’altro, i destinatari, i massimali, le condizioni per l’erogazione, il riconoscimento di un rimborso spese a favore del familiare o dell’affid...
PREMESSA. LepidaScpA, società in house della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi enti pubblici soci, intende avviare un’indagine di mercato relativa all’affidamento delle attività specificate in oggetto, al fine di individuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare alla consultazione preventiva finalizzata all’affidamento ai sensi dell’articolo 36 commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto Codice ex art. 15. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. LepidaScpA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso espone i termini e le condizioni tecnico/economiche e contrattuali al fine di consentire al partecipante di manifestare il proprio interesse nella piena consapevolezza delle obbligazioni che dovrà rendere. Si precisa che la Richiesta di offerta, relativa al presente avviso, che sarà inviata tramite PEC ai soli soggetti che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento, conterrà esclusivamente indicazioni in merito alla documentazione amministrativa da presentare e la formulazione della quotazione economica dell’oggetto dell’appalto. Si anticipa che la presentazione dell’offerta in risposta alla Richiesta di offerta, avrà scadenza tendenzialmente a 3 (tre) giorni dalla data di invio della stessa tramite PEC. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia alla “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA” che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’appalto, pubblicate sul sito internet di LepidaScpA al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx Si precisa che la presente procedura è applicabile a prescindere da qualunque modifica societaria in corso relativa a LepidaScpA. Il responsabile unico del procedimento è Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx. La persona di contatto per eventuali chiarimenti è Gianluca Mazzini xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx - Recapito telefonico 000 0000000.
PREMESSALe parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
PREMESSAIl presente Contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui all’art. 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.A. La scadenza e le modalità di rinnovo del presente Contratto sono quelle stabilite nel Capitolo “Decorrenza e durata” e nell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016. Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente Contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 per la parte normativa e dal 1° novembre 2016 per quella economica, salvo per quest’ultima quanto diversamente definito nei singoli istituti. Le parti si danno atto che il presente Contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le nuove sfide competitive costituendo il presupposto per perseguire obiettivi di miglioramento della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende interessate, nonché per cogliere tutte le opportunità offerte alle medesime aziende dal mercato interno ed internazionale. In particolare, l’adeguamento della strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente Contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, che sarà completata utilizzando la leva della contrattazione collettiva aziendale ai diversi livelli previsti all’art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), potrà consentire di realizzare il consolidamento e lo sviluppo del perimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente, lo sviluppo e la qualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell’arco di vigenza del presente contratto. Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presente contratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalità qui descritti.
PREMESSA. L’acuirsi della crisi dei debiti sovrani e il peggioramento del quadro macroecono- mico internazionale e dell’Area euro in particolare, hanno reso il contesto econo- mico e le condizioni delle banche del nostro Paese estremamente complessi. A questo si aggiungono importanti e penalizzanti misure regolamentari che incidono sulla tradizionale capacità del settore bancario di svolgere un importante ruolo di supporto nei confronti delle famiglie e delle imprese; – la prevista caduta del prodotto interno lordo metterà a ulteriore rischio i livelli di redditività delle banche italiane, peraltro già fortemente vincolati dai riflessi che il peggioramento del merito di credito dell’Italia produce sul costo della raccolta; – le Parti stipulanti sono consapevoli che l’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari – che è perfino peggiore di quello registrato a metà degli anni ’90 – richiede un profondo impegno verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione, per la difesa del potere di acquisto dei salari; – le Parti stipulanti condividono l’intento di individuare soluzioni di carattere ecce- zionale che, nel quadro di una politica salariale compatibile con il sostegno del- l’occupazione, con il recupero della redditività e la crescita dalla produttività, valorizzino la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al Fondo di soste- gno all’impiego stabile dei giovani, istituito con l’accordo 19 gennaio 2012 di rin- novo del ccnl 8 dicembre 2007 per i quadri direttivi e le aree professionali, nel- l’interesse comune delle imprese e dei lavoratori/lavoratrici. * * * Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti costituisce una normazione unitaria e inscindibile. Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggior- nato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.
PREMESSA. L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto, a favore dei proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, la facoltà di scegliere un regime di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Il regime della ce- dolare secca sugli affitti sostituisce anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di lo- cazione. La facoltà di optare per il regime agevolato di imposizione degli anzidetti immobili, in luogo della tassazione del reddito fondiario secondo il regime ordinario vigente, è riservata al locatore perso- na fisica titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. L’opzione può essere esercitata relativamente ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e per le relative pertinenze locate congiuntamente al- l’abitazione. Il presente modello, realizzato in forma semplificata, può essere utilizzato per la registrazione e la contestuale scelta del nuovo regime agevolativo sulle locazioni, per tutti i contratti stipulati o con de- correnza (se anteriore) dall’8 marzo 2011, che sono caratterizzati dagli elementi individuati nel pa- ragrafo “Chi può utilizzare SIRIA”. Per la registrazione dei contratti di locazione per i quali non è possibile utilizzare il presente mo- dello, nonché per la comunicazione di tutti gli eventi successivi inerenti i contratti già registrati (ad esempio in caso di proroga o risoluzione anticipata), è necessario recarsi presso un ufficio dell’A- genzia o utilizzare, qualora previsto, le apposite procedure telematiche. Si precisa che le modalità da ultimo indicate possono essere sempre utilizzate per la denuncia e l’e- ventuale opzione per il regime della cedolare secca, in alternativa al presente modello semplificato. Si ricorda, infine, che il comma 11 del citato articolo 3 prevede che per il locatore sia sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione per l’applicazione della cedolare secca, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le fami- glie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il lo- catore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la qua- le rinuncia ad esercitare la fa...
PREMESSA. La sottoscrizione di CCNL rappresenta per le Parti firmatarie motivo di orgoglio e responsabilità: un impegno basato sulla reciprocità delle prestazioni e sulla bilateralità delle intese affinché ne venga a giovare la qualità e produttività del lavoro attraverso la promozione del confronto paritetico e l’efficienza prestazionale per sviluppare la corretta applicazione del contratto nazionale e degli accordi territoriali in completa e rigorosa osservanza delle reciproche competenze e peculiarità quali XX.XX. di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative. La corretta e costante applicazione delle statuizioni sancite nel presente articolato costituisce un solido baluardo contro la crisi produttiva, il lavoro sommerso e la stagnazione economica. Le parti si impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso. Le parti convengono che strumenti appropriati di partecipazione dei lavoratori possono rappresentare un efficace incentivo al raggiungimento dei risultati di produttività in termini quantitativi e soprattutto qualitativi; in linea con quanto previsto dall’ art. 46 della Costituzione Italiana: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle Aziende”, le parti si impegnano reciprocamente a valutare, su richiesta di uno dei contraenti, modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il presente articolato costituisce un complesso normativo unitario e inscindibile, pertanto non applicabile parzialmente, ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali eventualmente sottoscritti tra le medesime Parti firmatarie che si possano riferire agli stessi settori occupazionali disciplinati dal presente CCNL con salvezza delle condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente articolato. Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite ma restano assegnate al lavoratore "ad personam" e sono suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell’importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera. Le Parti ribadiscono l’impegno a sostenere la co...
PREMESSAIl presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
PREMESSA. La cultura svolge oggi un ruolo di primaria importanza nella società ed appare quindi sempre più importante trovare strumenti che permettano l’acquisizione di nuove ed importanti risorse e ren- dano maggiormente efficace l’azione amministrativa nell’offerta dei servizi a vantaggio della collettività. Emerge pertanto negli ultimi decenni la necessità della in- troduzione di strumenti giuridici che permettano l’avvio di una politica di investimento volta al reperimento di risorse per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio culturale. At- traverso lo strumento della sponsorizzazione, che vanta senza dubbio molteplici radici nella Costituzione73, le Pubbliche Am- 73 X.XXXXX, X.XXXXXXXX, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2008, 213. ministrazioni, di concerto con i privati, si sono poste la finalità di perseguire in regime di partenariato una migliore fruizione di be- ni culturali, ed allo stesso tempo la realizzazione, il restauro o la manutenzione di opere d’importante pregio artistico o architetto- xxxx. È noto che le Amministrazioni Pubbliche hanno sempre in- contrato molte difficoltà, soprattutto finanziarie per ciò che con- cerne la gestione del patrimonio culturale e maggiori ne incon- trano oggi a causa delle ridotte risorse a loro disposizione. Attraverso la sponsorizzazione, si è ritenuto di potere dar vi- ta ad un rapporto-collaborazione che permette alle parti di ottene- re reciproci vantaggi. Essi, per la Pubblica Amministrazione con- sistono nella realizzazione di notevoli risparmi di spesa (non do- vendosi impiegare risorse che talvolta mancano e talvolta grava- no troppo sul bilancio) pur potendo realizzare egualmente la rile- vante finalità di garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizza- zione dei beni culturali; mentre per lo sponsor, consistono in un notevole ritorno d’immagine e in importanti sgravi fiscali. Il legislatore ha quindi approntato una normativa speciale che disciplina le sponsorizzzazioni dei beni culturali.
PREMESSA. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.