CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Incarico di Direttore dei Lavori, Ispettore di Cantiere e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione della Passerella ciclopedonale di collegamento tra piazza Mazzini in località Compiobbi, comune di Fiesole, ed il parco fluviale dell'Arno in località Vallina, comune di Bagno a Ripoli
- CIG:.
- CUP: B21B14000660003
ARTICOLO 1 – Responsabile del procedimento ed altre figure
Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31 del Codice per il presente appalto, è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, responsabile della PO Protezione Civile e Forestazione. Lo stesso svolge anche il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto
Per i lavori di cui all’oggetto la Stazione Appaltante conferisce al professionista, che accetta, l’incarico professionale di:
a) Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.101 comma 3 del D.Lgs.50/2016;
b) Ispettore di Cantiere ai sensi dell’art. 101 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
c) Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008;
ARTICOLO 3 – Durata del contratto
L’inizio dei servizi in oggetto decorreranno dalla data di firma del contratto o dall’eventuale avvio all’esecuzione in via d’urgenza, e termineranno alla conclusione delle opere con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti e manuali d’uso e manutenzione dell’opera, con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (Usl, VVF, Regione, Comune Arpa, Inail, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo.
Il professionista deve rispettare, per lo svolgimento delle singole prestazioni in cui si articola l’incarico, i termini previsti per legge, nel capitolato Speciale d’Appalto dei lavori ed eventualmente fissati per scritto dall’Amministrazione.
ARTICOLO 4 - Corrispettivo
L’importo complessivo massimo stimato per l’incarico è determinato sulla base del DM 17/06/2016 ed è calcolato sulla base dell’importo dei lavori.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016).
Il corrispettivo dunque ammonta a € 95’415.43, oltre contributi assistenziali e fiscali; in allegato il dettaglio delle singole prestazioni richieste e dei calcoli effettuati.
Il professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e da quanto precisato nell’offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell’amministrazione committente. Nel caso di adeguamento del progetto esecutivo dei lavori, preventivamente al suo appalto, conseguente alla gestione dell’emergenza COVID 19 si provvederà ad un integrazione del corrispettivo secondo quanto precisato dalla Relazione Tecnico Illustrativa del Servizio allegata alla presente procedura operando nell’ambito di quanto previsto dall’art 106 c.1 let a) del Dlgs 50/2016 ed applicando all’importo calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali la percentuale di ribasso offerto.
In caso di interruzione dell’incarico per risoluzione o rescissione del contratto d’appalto spetterà al professionista incaricato solo il pagamento dell’onorario in proporzione ai lavori eseguiti.
Eventuali maggiorazioni dell’onorario calcolate sulla base delle tariffe professionali, a cui verrà applicata la percentuale di ribasso offerto, potranno essere concesse qualora, a seguito di varianti in corso d’opera derivi un aumento degli importi dei lavori appaltati.
L’incarico dello svolgimento del servizio tecnico dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali, di averli compresi interamente e di non avere dubbio o riserva di sorta rispetto all’attuazione del progetto esecutivo stesso.
Non sono dovuti compensi, rimborsi indennità od altro per variazioni od addizioni al progetto che il direttore lavori abbia ordinato o lasciato eseguire senza averne avuto la regolare autorizzazione.
ARTICOLO 5 – Aggiudicazione
L’incarico sarà affidato con procedura aperta, ai sensi dell’art. 157 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016.
L’importo del corrispettivo è stato calcolato assumendo come riferimento l’importo del progetto esecutivo posto a base di gara per l’appalto di esecuzione lavori, suddiviso nelle categorie d’opera corrispondenti alle categorie dei lavori, come riportate qui di seguito:
CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE | Costo Opere | Compenso professionale | |
Codice | Descrizione | |||
STRADE | V.02 | [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili. | € 474'505.57 | € 14'555.80 |
IMPIANTI | IA.03 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | € 79'624.28 | € 9'135.96 |
STRUTTURE | S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificare strutture relative. | € 1'331'759.21 | € 63'049.54 |
IMPORTI COMPLESSIVI | € 1.885.889,06 | € 86'741.30 | ||
SPESE ED ONERI ACCESSORI | € 8'674.13 | |||
TOTALE CORRISPETTIVO | € 95’415.43 |
ARTICOLO 6 - Modalità di esecuzione del servizio
Nell’esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicato nel presente documento come “Codice”, ed alle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori approvate con decreto del MIT n° 49/2018.
a) Specifiche per l’incarico di Direzione Lavori
Nello svolgimento dell’incarico il professionista dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento seguendone le relative istruzioni. Dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:
1. garantire, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di approvazione del collaudo tecnico amministrativo l’assolvimento delle funzioni quale “direttore dei lavori”, secondo quanto previsto dal codice, dalle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori approvate con decreto del MIT n° 49/2018 e inoltre da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili;
2. garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con l’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);
3. effettuare la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all’impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, entro il termine concordato con il responsabile del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari;
4. garantire la presenza in cantiere di almeno 2 (due) volte alla settimana, l’assistenza e sorveglianza dei lavori, ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessari;
5. mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell’impresa esecutrice;
6. redigere al responsabile del procedimento una relazione almeno bisettimanale, sull’andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere:
– la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello stato di avanzamento lavori;
– lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel computo metrico estimativo;
– corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
7. garantire la propria presenza agli incontri di cadenza almeno bisettimanale con il RUP o suo rappresentante ed Impresa esecutrice;
8. garantire la redazione di tutti gli elaborati e atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del direttore dei lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera, compresi quelli di competenza della direzione dei lavori relativamente all’eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo;
9. svolgere tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
10. garantire i necessari eventuali contatti con le aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento, risoluzione interferenze, allestimenti impiantistici;
11. assicurare, se nell’esecuzione dell’opera si rendesse necessaria, nei limiti del codice, la predisposizione di varianti al progetto, l’immediata comunicazione al responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell’effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con un’evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l’autorizzazione scritta del predetto responsabile, dovrà essere predisposta la perizia stessa. In tal caso, sarà corrisposto l’onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate e invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata;
12. assicurare il controllo e l’aggiornamento degli elaborati di progetto e degli elaborati “as built” oltre all’aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
13. assicurare il coordinamento e la supervisione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori;
Il committente e il responsabile del procedimento si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del direttore dei lavori. L’incaricato si obbliga a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.
b) Specifiche per l’incarico di Ispettore di Cantiere
1. L’ispettore di cantiere collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto dei lavori, durante il periodo di svolgimento dei lavori nonché durante le fasi di collaudo, rispondendo dell’attività direttamente al Direttore dei Lavori ed al Direttore Operativo con mansione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
2. L’ispettore di cantiere dovrà eseguire tutte le attività richieste dal Direttore Operativo e dal Direttore dei Lavori necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività di cantiere, in particolare l’ispettore di cantiere dovrà eseguire i seguenti compiti:
a. la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b. la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c. il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d. il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e. l'assistenza alle prove di laboratorio;
f. l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g. la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando sia stato incaricato dal Direttore dei Lavori;
3. L’ispettore di cantiere dovrà assicurare una presenza continua in cantiere durante i lavori, nonché durante le fasi del collaudo e delle eventuali manutenzioni.
4. L’ispettore di cantiere dovrà garantire la propria presenza agli incontri con cadenza almeno bisettimanale con il RUP o suo rappresentante ed Impresa Esecutrice;
Il committente e il Responsabile del Procedimento si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tradivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte dell’ispettore di cantiere. L’incaricato si obbliga a segnalare immediatamente al Responsabile del Procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto a buon andamento del cantiere.
c) Specifiche per l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:
1. il professionista assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni con l’obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico;
2. il CSE dovrà garantire al responsabile del procedimento l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti all’ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori la comunicazione per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’inoltro agli organi competenti, con invio telematico secondo le modalità previste nella Regione Toscana (SISPC). Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.
3. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità (H24) propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/08, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile dei lavori; il coordinatore, anche tramite l’eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 4 del presente articolo.
4. a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro (giornale della sicurezza), da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel
quale dovranno essere verbalizzati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza, i sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.
Il committente e il responsabile del procedimento/responsabile dei lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. L’incaricato si obbliga a segnalare immediatamente al Responsabile del Procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto a buon andamento del cantiere.
ARTICOLO 7 - Pagamento
Il compenso, così come stabilito all'art. 4, è corrisposto nella misura del 90% in quota proporzionale del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo verrà corrisposto dopo l’approvazione degli atti di collaudo, previa presentazione di parcella vistata dal Responsabile del Procedimento per avvenuta prestazione e consequenziale pagamento a seguito di determina dirigenziale.
In caso di applicazione dell’art. 35 c. 18 D.Lgs. 50/2016, l’anticipazione del 20% sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni pagamento dovuto di una quota percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione delle prestazioni l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Il professionista, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del con l’impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.
Il Professionista si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.
Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della suddetta Legge.
Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008. Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all’art. 106 c. 13 del Codice.
Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa).
ARTICOLO 8 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di risoluzione e recesso.
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art 106 dello stesso Xxxxxx.
Il professionista non potrà avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 31 c.8 del codice.
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.
Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.
La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.
La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E’ fatto divieto all’Imprenditore di recedere dal contratto.
ARTICOLO 9 - Garanzia Definitiva e responsabilità
Il Professionista si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del presente incarico, lasciando indenne la Stazione Appaltante. A tal fine, ai sensi dell’art.
24, comma 4 del Codice dovrà produrre alla Stazione Appaltante la polizza assicurativa dei rischi di natura professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’incarico.
Il professionista dovrà presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell’Art. 103 del codice, in quanto applicabile, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale mediante fideiussione bancaria/ polizza fideiussoria con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3.
ARTICOLO 10 - Norme regolatrici
Il professionista si obbliga altresì a realizzare l’appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento.
ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione
Il contratto sarà formalizzato e gestito da Città Metropolitana di Firenze. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.
Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
ARTICOLO 12 - Controversie
In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I “Contenzioso” del Codice, con esclusione dell’arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.
ARTICOLO 13 - Codici di comportamento
Il Professionista dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-0/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-x- disciplinari/