Corrispettivo Clausole campione

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Corrispettivo. 1. Il Concedente riconosce al Concessionario un Corrispettivo pari complessivamente a euro [•], al netto dell’IVA, a fronte: a) dell’effettiva Disponibilità dell’Opera, conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Documento denominato “Capitolato di Gestione”; b) dell’effettiva erogazione dei Servizi Accessori, conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Documento denominato “Capitolato di Gestione”. 2. Il Corrispettivo è adeguato annualmente entro il limite del [%] della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi. 3. Nel caso in cui il livello della prestazione resa sia inferiore al Livello Obiettivo ma superiore al Livello Minimo del corrispondente Indicatore di Disponibilità, il Corrispettivo è automaticamente decurtato di tanti punti percentuali quanti sono quelli attribuiti al valore della prestazione non resa secondo quanto indicato nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”. Qualora tali decurtazioni, cumulativamente considerate nel periodo di [mesi/al massimo un anno], siano di ammontare pari o superiore al [• %] del Corrispettivo dovuto per l’anno medesimo, le stesse decurtazioni sono maggiorate di un’ulteriore percentuale pari al [• %] del Corrispettivo dovuto per l’anno stesso. 4. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Disponibilità del Livello Obiettivo costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, la decurtazione del Corrispettivo come indicato nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”. 5. Il Livello Minimo e/o Obiettivo per ciascun Indicatore di Disponibilità e la misura della decurtazione del Corrispettivo in caso di inadempimento sono stabiliti nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”. 6. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l’intervento sostitutivo di quest’ultimo, l’entità della decurtazione del Corrispettivo è maggiorata secondo quanto stabilito nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”. 7. Il Concedente decurta gli importi del Corrispettivo alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Qualora la decurtazione ecceda l’ammontare del Corrispettivo [di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilit...
Corrispettivo. 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di
Corrispettivo. 6.1 Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Ente per l’esecuzione della presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € ___________+ IVA (se applicabile) per paziente e (complessivi € ____+ IVA (se applicabile) per n. ___pazienti), come meglio dettagliato nel Budget qui allegato (Allegato A). 6.2 Il Promotore/CRO si impegna a corrispondere quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo, inviato a cura del Promotore/CRO all’Ente e concordato tra le Parti. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con la cadenza indicata nel Budget (Allegato A) sulla base del numero dei pazienti coinvolti nel relativo periodo, dei trattamenti da loro effettuati secondo Protocollo e in presenza delle relative CRF/eCRF debitamente compilate e ritenute valide dal Promotore/CRO in base alle attività svolte. (a) (se applicabile, nel caso in cui gli esami vengano eseguiti da un Centro esterno all’Ente) Oppure (b) (Se applicabile, nel caso in cui gli esami vengano eseguiti presso l’Ente) Tutti gli esami di laboratorio/strumentali e ogni altra prestazione/attività aggiuntiva non compresa nel corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, richiesta dal Promotore, così come approvato dal Comitato Etico e dall’Autorità Competente e come dettagliato in Allegato A (parte 2), saranno rimborsati e fatturati dal Promotore /CRO in aggiunta al corrispettivo pattuito per paziente eleggibile. 6.4 L’Ente non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica o di mancato rispetto della normativa vigente in materia. L’Ente non avrà diritto ad alcun compenso anche per pazienti coinvolti successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione della Sperimentazione da parte del Promotore/CRO od oltre il numero massimo di soggetti da includere ai sensi del presente Contratto, ove non concordati con il Promotore. 6.5 (Se applicabile) Il Promotore/CRO provvederà, inoltre, a rimborsare all’Ente (od al soggetto esecutore, a tal fine incaricato dall’Ente e d’intesa con quest’ultimo) tutti i costi aggiuntivi risultanti da attività mediche/diagnostiche, compresi eventuali ricoveri, non previsti n...
Corrispettivo. 1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all’Affidatario è pari ad euro , ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. 2. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall’Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea. 3. Il predetto corrispettivo è dovuto all’Affidatario a fronte di servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali. Nessun terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, può vantare alcuna pretesa economica nei confronti del Committente, fatto salvo quanto previsto all’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016. 4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Corrispettivo. L’importo complessivo presunto, per i 36 mesi di SERVIZIO, per la completa e corretta esecuzione del presente contratto è di euro ( / ) al netto dell’IVA. Tale importo presunto per i Servizi a misura risulta dal prodotto tra la Tariffa Oraria Contrattuale offerta per i servizi a misura, pari ad Euro ( / ) IVA esclusa e il monte ore stimato per la durate del presente contratto, pari a 10.689 ore. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si evidenzia che non vi sono rischi da interferenza e che, pertanto, l’importo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari a zero euro. Il corrispettivo del SERVIZIO è a misura e viene determinato moltiplicando il numero di ore di servizio effettivamente svolte nel mese di riferimento per la Tariffa Oraria Contrattuale. Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente contratto, ivi inclusi i costi aziendali della sicurezza, gli oneri particolari indicati nel Disciplinare di Gara, nel Progetto e nelle Condizioni Generali di Acquisto, e dall’osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità. La suddetta Tariffa Oraria Contrattuale sarà altresì utilizzata per la determinazione dei corrispettivi dovuti in caso di variazioni del servizio ai sensi dell’art. 5 del presente contratto. La Tariffa oraria contrattuale resterà fissa ed invariabile per il primo anno di svolgimento del Servizio e sarà soggetta a revisione ISTAT negli anni successivi. A fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione della Tariffa d’appalto è operata applicando il 90% dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione della Tariffa.
Corrispettivo. Il corrispettivo dei Servizi erogati da Vodafone è costituito dalle seguenti voci: • un importo forfettario a copertura del costo di attivazione del Servizio e/o per l’attivazione degli eventuali servizi accessori, opzionali o promozionali scelti dal Cliente • del numero telefonico e di fornitura della Carta SIM; • il canone di abbonamento per il Servizio; il canone di abbonamento verrà addebitato integralmente in via anticipata e, pertanto, non pro quota in base ai giorni di effettiva fruizione; • il corrispettivo delle comunicazioni in Italia, nonché quello delle comunicazioni effettuate o ricevute in Roaming Internazionale ed in Roaming Satellitare; • il corrispettivo per l’eventuale utilizzo dei Servizi Accessori, opzionali e promozionali prescelti dal Cliente. Sono gratuite le chiamate dirette ai numeri di emergenza delle forze dell’Ordine e ai servizi pubblici di emergenza. Sono altresì gratu- ite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.
Corrispettivo. Il valore stimato del presente accordo quadro ammonta a complessivi Euro , il tutto al netto dell’IVA. Tale importo rappresenta il tetto di spesa massimo complessivo delle prestazioni da eseguire nel periodo di validità dell’accordo. Le prestazioni affidate in forza del presente accordo quadro saranno remunerate con applicazione dei prezzi cui si fa riferimento nel Capitolato descrittivo e prestazionale e scontati della percentuale offerta dalla ditta in sede di gara per l’affidamento del singolo appalto specifico derivante dal presente accordo. L’accordo si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni complessivamente per l’importo massimo sopra previsto. Alla scadenza l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto quale rimborso a qualsiasi titolo.
Corrispettivo. Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di cui alla allegata scheda tecnica è stabilito in complessivi € 6.327.844,74 (seimilionitrecentoventisettemilaottocentoquarantaquattro/74), I.V.A. esclusa, così ripartiti: Prima annualità: € 2.109.281,58 (duemilionicentonovemiladuecentottantuno/58), I.V.A. esclusa; Seconda annualità: € 2.109.281,58 (duemilionicentonovemiladuecentottantuno/58), I.V.A. esclusa; Terza annualità: € 2.109.281,58 (duemilionicentonovemiladuecentottantuno/58), I.V.A. esclusa. Il Consiglio Regionale corrisponderà alla Società i suddetti importi in rate semestrali dietro presentazione della relativa fattura, fatta eccezione per l’annualità 2022, per la quale il corrispettivo sarà riferito al periodo 01/08/2022 – 31/12/2022, e per l’annualità 2025, per la quale il corrispettivo sarà riferito al periodo 01/01/2025 – 31/07/2025. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo. Il corrispettivo pattuito è a copertura di tutte le prestazioni e le spese sostenute dalla Società per la realizzazione di quanto previsto nel presente Contratto e potrà essere oggetto di revisione a seguito di eventuali richieste di attività/servizi aggiuntivi da parte del Consiglio Regionale nei modi e nei termini di cui all'art. 19, ovvero a seguito di aumenti dei costi a carico della Società non prevedibili al momento della sottoscrizione e comunque conseguenti a specifiche richieste del Consiglio.
Corrispettivo. All’ esecutore spetta, un corrispettivo, oltre a I.V.A. se dovuta, fissato nella misura percentuale offerta in sede di gara sulla quota delle somme incassate dallo stesso e derivanti dal rilascio degli abbonamenti e dalla riscossione delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento. La base d’asta è fissata in 65% degli incassi, derivanti dalla esazione delle tariffe e degli abbonamenti. Per “somme incassate” debbono intendersi quelle versate dall’utenza e derivanti dall’utilizzo del parcometri, dalla sottoscrizione degli abbonamenti, nonché da qualsiasi altra eventuale modalità di pagamento stabilita dall’Amministrazione Comunale. Il corrispettivo sarà corrisposto al CONCESSIONARIO mensilmente entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà mediante mandati sulla base della presentazione di regolari fatture in formato elettronico e sarà disposto previo accertamento da parte del Comune, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Corrispettivo. 1. La Stazione Appaltante pagherà esclusivamente il corrispettivo per le attività richieste, effettivamente realizzate dall’appaltatore e correttamente eseguite sulla base degli importi specificati nell’offerta economica in risposta all’RdO del Punto Ordinante. 2. Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o dell’Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel corrispettivo e restano, pertanto, a carico dell’Esecutore contraente. 3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all’Esecutore contraente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati con il corrispettivo d’appalto. 4. Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori è stato determinato a proprio rischio dall’Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea. 5. L’Esecutore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi. 6. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Soggetto Aggiudicatore, si rinvia a quanto previsto dall’art 31 del presente Capitolato e dall’art.106 del D.lgs. 50/2016.