Contratto Italiano
Contratto Italiano
per Farine di Frumento Tenero n. 121
( Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr )
(in vigore dal 1° giugno 1984) (Franco camion e/o altro veicolo)
Redatto a ........................................................................ il ................................
a conferma del contratto gia' stipulato fra le parti.
Venditore: ...............................................................................
Compratore: ......................................................................
Mediatore: .........................................................................
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di … e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti. Farina di frumento tenero - Tipo: ........................................
Qualita':
a) secondo "campione reale" - identificato: .................. - a mani: ................
a) secondo "campione tipo" - identificato: ................... - a mani: ................
a) secondo "denominazione" ..................... con caratteristiche ...................
Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantita':.....................................................................
(in difetto di indicazione tassativa, e' tollerata una esecuzione in piu' o meno del 2 % della quantita' contrattata)
Epoca di Consegna/Spedizione: .........................................
Epoca di Ritiro: ....................................................................
Prezzo Lire/quintale: ............................................................
Merce resa franco:................................................................
Imballo: ................... confezione del peso di ........................
Pagamento: ..........................................................................
Mediazione: ..........................................................................
Condizioni particolari: ............................................................
...................................................................................................
CONDIZIONI GENERALI
Le Condizioni Generali del presente contratto sono state revisionate dal 1° settembre 2002 .
I) QUALITA'
I prodotti destinati al mercato nazionale si intendono commercializzati con le denominazioni di Legge e in osservanza delle relative disposizioni.
Il compratore può esercitare il diritto di "rifiuto", se la merce non corrisponde anche ad una sola caratteristica prevista dalle Leggi vigenti.
I tipi dei prodotti e le relative caratteristiche secondo le Leggi vigenti sono:
TIPO | UMIDITA' | CENERI* | CELLULOSA* | GLUTINE* (min) | PARTE INSOL. |
| massimo % |
| massimo | minimo | in Ac. Clor. massimo % |
Farina tipo 00 | 15,50 | max 0,50 | ----- | 7 | ----- |
Farina tipo 0 | 15,50 | max 0,65 | 0,20 | 9 | ----- |
Farina tipo 1 | 15,50 | max 0,80 | 0,30 | 10 | 0,3 |
Farina tipo 2 | 15,50 | max 0,95 | 0,50 | 10 | ----- |
Farina integr. | 15,50 | da 1,40 a 1,60 | 1,60 | 10 | ----- |
(*su 100 parti di sostanza secca)
TOLLERANZE ED ABBUONI
a) Nelle vendite su "campione reale", se la somma delle deficienze riscontrate fra il campione di vendita e quello di consegna - ivi comprese le caratteristiche qualitative - supera il 2% del valore della merce, il compratore può esercitare il diritto di "rifiuto".
b) Nelle vendite su "campione-tipo", si valutano solo le differenze delle caratteristiche fisiche tra il campione di vendita e quello di consegna, con esclusione delle caratteristiche qualitative, se non espressamente convenute.
c) Nelle vendite con caratteristiche "minimo tassativo" e/o "massimo tassativo", l'eccedenza, oltre la tolleranza senza abbuono, determina la facolta' di esercitare il diritto di "rifiuto".
d) Se le parti contraenti hanno espressamente convenuto la consegna del prodotto di un particolare "molino", il venditore ha l'obbligo di consegnare merce della produzione stabilita. In difetto, il compratore può esercitare il diritto di "rifiuto".
e) Qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze oltre i limiti di ricevibilita' indicati dalla tabella che segue, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione o sui campioni depositati o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione competente.
f) Nei casi di deficienze e/o eccedenze oltre le tolleranze, sono annullate le franchigie.
g) Gli abbuoni per deficienze e/o eccedenze sono regolati in percentuale per ogni "punto" (calcolato sul max/min. contrattato) o sua frazione e andranno in detrazione del prezzo e non del peso. In caso di contemporaneo abbuono per "glutine" e "sostanze azotate", si
considera soltanto la detrazione maggiore.
Gli abbuoni sono stabiliti secondo la seguente tabella:
TOLLERANZE E ABBUONI | UMIDITA' | CENERI | GLUTINE | SOST. AZ. (N X 5,70) | XXXXXX W | XXXXXX P/X | XXXXXXX | |
Franchigia di tolleranza senza abbuono calcolata in % sui valori analitici accertati, secondo metodica | 1,5% | 2,5% | 2,5% | 2% | ± 8% | ± 0,15 | -15% | |
se i valori analitici superano i limiti di tolleranza | Abbuono sul prezzo per ogni "punto" eccedente la caratteristica contrattuale, senza franchigia. Soltanto per le "ceneri" l'abbuono e' riferito al centesimo di punto. | 1% | 0,30% | 1,5% | 2% | 0,10% | ---- | per ogni sec. in meno 0,10% |
Limite di ricevibilita' calcolato sulla caratteristica contrattuale max/min, senza franchigia | + 6% | + 6% | - 10% | - 8% | - 15 % | ± 0,15 punti | 170 sec. |
PREZZO PER MERCE ALL'ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI
Il prezzo del presente contratto comprende gli oneri e/o restituzioni basati sulla Regolamentazione CEE e/o nazionale vigente all'atto della conclusione dell'affare. Unicamente per la merce contrattualmente destinata all'esportazione verso Paesi Terzi ed effettivamente esportata, salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di "prezzo finito a tutti gli effetti", qualora fra la data della stipulazione del contratto e quella della sua esecuzione intervenissero modifiche alla preesistente Regolamentazione o istituzioni di provvedimenti incidenti sugli oneri e/o restituzioni considerati, il prezzo originale di contratto subira' proporzionali aumenti e/o diminuzioni.
Le variazioni stabilite all'inizio di ogni campagna di commercializzazione non modificheranno il prezzo contrattuale.
RISCHI DI VIAGGIO
Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i relativi rischi di viaggio s'intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
La merce spedita per ferrovia, salvo pattuizione contraria, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche se venduta alla condizione di franco stazione arrivo. Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore e' tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili all'effettuato trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da Pubblico Ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantita' da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO
Nelle vendite franco arrivo, il venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al compratore a mezzo telex o telegramma. Su richiesta del compratore, fatta sempre a mezzo telex o telegramma, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, il venditore deve, inoltre, mettere a disposizione del compratore la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto; la merce deve in questo caso essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.
Se il ritiro non avviene in detto termine, il contratto, o la quota non eseguita, e' risolto, nel rispetto delle relative differenze prezzo.
Nelle vendite franco partenza, il compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto deve darne immediata comunicazione al venditore a mezzo telex o telegramma. Il venditore può, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese correnti di trasporto.
ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validita', esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., xxxx' obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalita' di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato. La richiesta dell'arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione….:
a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualita' e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facolta' di richiedere all' Associazione…. l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa.
CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potra' adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
IL COMPRATORE |
| IL MEDIATORE |
| IL VENDITORE |
espressamente accetta |
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| espressamente accetta |
la clausola compromissoria |
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| la clausola compromissoria |
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