Arbitrato irrituale. Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorso il termine di cui al punto 4 della lett. A) del presente accordo, le parti individuali interessate possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'art. 412-ter c.p.c. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 412-ter, comma 1, cod. proc. civ., le istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e le Associazioni datoriali territoriali provvederanno a costituire il Collegio arbitrale, anche in forma permanente, secondo i seguenti criteri. Il Collegio è composto da un rappresentante sindacale designato dal lavoratore, da un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale designato dall'azienda e dal Presidente scelto di comune accordo. Se il Collegio arbitrale è costituito in forma permanente, la designazione del Presidente è di competenza delle istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e delle Associazioni datoriali territoriali che lo hanno costituito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso sarà scelto - successivamente alla manifestazione di volontà delle parti di cui al 3° e 4° comma del punto 4 - per rotazione o altri criteri da individuare in sede territoriale, da una lista, revisionabile di norma ogni biennio, contenente i nominativi di almeno 10 giuristi, individuati di comune accordo dalle istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e dalle Associazioni datoriali territoriali. Al Presidente per ciascuna controversia sarà riconosciuto un compenso la cui entità sarà stabilita dalle parti a livello territoriale. Semestralmente, le spese di segreteria saranno conteggiate e ripartite fra le Organizzazioni stipulanti. Il Presidente è tenuto a dichiarare, di volta in volta, per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dall'art. 51 cod. proc. civ. La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione di domicilio presso la segreteria del Collegio e l'esposizione dei fatti. La richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R., alla segreteria del Collegio ed alla controparte, tramite l'Organizzazione sindacale o l'Associazione datoriale di appartenenza cui ha conferito mandato, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rila...
Arbitrato irrituale. Se c’è disaccordo tra l’assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le parti fermo il diritto a rivolgersi all’autorità giudiziaria, possono affidare la decisione sul comportamento da tenere a un arbitro che provvede secondo equità. Linear avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di questa procedura. Se non c’è accordo tra le parti, l’arbitro è nominato su richiesta di una di esse dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale dove si trova la sede legale o la residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese dell’arbitro, salvo il caso di esito favorevole all’assicurato. Il lodo deve essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell’arbitro.
Arbitrato irrituale. Ferma la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria, le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell’Infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, anche nell’ipotesi che questi non sia il Contraente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per leparti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso Società e Contraente possono intraprendere ogni azione legale circa l’indennizzabilità del Sinistro. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Arbitrato irrituale. Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validita', esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., xxxx' obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalita' di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare. A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato. La richiesta dell'arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione….:
Arbitrato irrituale. Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio Arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, la validità o l’esecuzione del presente contratto. Il collegio sarà costituito da tre arbitri, di cui le Parti designeranno i primi due singolarmente, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, i. terzo componente il Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato. Tale luogo è quello del Comune di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti risponde delle spese del proprio Arbitro e della metà di quelle del terzo Arbitro. La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le Parti, anche se uno degli Arbitri si rifiuta di firmare il relativo verbale.
Arbitrato irrituale. Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del Collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Arbitrato irrituale. Anche in tal caso la preclusione a future contestazioni delle parti viene ottenuta per il tramite della compressione, se non del vero e proprio sacrificio, dei diritti di difesa. Non è espressamente previsto che l’arbitrato sia “secondo diritto”. Per stabile giurisprudenza di legittimità, il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errore di diritto, ossia per violazione o falsa applicazione della norma applicabile al merito della controversia (da ultimo Xxxx. 13 febbraio 2009 n. 3637; Cass. 19 ottobre 2006 n. 22374; Cass. 15 luglio 2004 n. 13114), né per errore di fatto nella valutazione delle prove (tra molte Cass. 19.8.1992 n. 9654 e da ultimo Cass. 6 febbraio 2009 n. 2988). Quest’effetto preclusivo può allargarsi dalla verifica tecnico-contabile dell’inadempimento qualificato alla “decisione delle questioni preliminari sulla esistenza, sulla qualificazione e sulla validità del contratto”, se così prevede il contratto (unilateralmente predisposto dal finanziatore ancorché oggetto di “negoziato individuale”). È da chiedersi se risponda a un canone di giusta proporzionalità la previsione di un effetto preclusivo, e di un effetto così ampio, tanto più come conseguenza di un procedimento che, nello Schema di D.M., è appena abbozzato, evidentemente ispirato a un canone di sommarietà nella trattazione e istruzione delle questioni. Potrebbero, in linea teorica, essere tenuti distinti due aspetti: assicurare al finanziatore l’acquisizione della proprietà del bene e/o il legittimo esercizio del mandato a vendere senza indugi, a seguito di una cognizione sommaria di natura eminentemente tecnica che attesti l’esistenza dell’inadempimento qualificato, cognizione eventualmente estesa incidenter tantum alle questioni preliminari che le parti sottopongano al perito. mantenere fermo il diritto delle parti a future controversie, a oggetto restitutorio o risarcitorio, senza preclusioni. Ad es., le parti in contratto potrebbero impegnarsi a ritenere avverata la condizione dell’inadempimento qualificato, se l’inadempimento qualificato è accertato tramite consulenza tecnica preventiva ex art. 696- bis c.p.c., agli effetti dell’art. 11 (trasferimento sospensivamente condizionato) e dell’art. 12 (mandato a vendere). Resterebbero, pur in tal caso, verosimilmente irrisolti alcuni aspetti che indubbiamente lo Schema di D.M. intende risolvere – sia pur per il tramite di draconiani effetti preclusivi – quali, anzitutto: la stabilità della vendita fatta in esecuzione de...
Arbitrato irrituale. Con riferimento ai contratti tra le parti, che richiamino il presente accordo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, ai sensi del regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della provincia in cui è avvenuta la vendita.
Arbitrato irrituale. E’ prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere in caso di controversie sul diritto all’Indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni, Art. 21“Arbitrato irrituale” della relativa Sezione. Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Arbitrato irrituale. In caso di disaccordo tra l’assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le Parti possono o adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. L’impresa avvertirà l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. L’arbitro sarà nominato su istanza di una delle Parti dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese dell’Arbitro, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell’arbitro. Edizione 11/2011 Pagina 18 di 18 RIFERIMENTI DI LEGGE