Arbitrato irrituale Clausole campione

Arbitrato irrituale. Se c’è disaccordo tra l’assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le parti fermo il diritto a rivolgersi all’autorità giudiziaria, possono affidare la decisione sul comportamento da tenere a un arbitro che provvede secondo equità. Linear avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di questa procedura. Se non c’è accordo tra le parti, l’arbitro è nominato su richiesta di una di esse dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale dove si trova la sede legale o la residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese dell’arbitro, salvo il caso di esito favorevole all’assicurato. Il lodo deve essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell’arbitro.
Arbitrato irrituale. Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validita', esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., xxxx' obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalita' di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare. A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato. La richiesta dell'arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione….:
Arbitrato irrituale. Ferma la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria, le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell’Infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, anche nell’ipotesi che questi non sia il Contraente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per leparti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso Società e Contraente possono intraprendere ogni azione legale circa l’indennizzabilità del Sinistro. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Arbitrato irrituale. Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorso il termine di cui al punto 4 della lett. A) del presente accordo, le parti individuali interessate possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'art. 412-ter c.p.c. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 412-ter, comma 1, cod. proc. civ., le istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e le Associazioni datoriali territoriali provvederanno a costituire il Collegio arbitrale, anche in forma permanente, secondo i seguenti criteri. Il Collegio è composto da un rappresentante sindacale designato dal lavoratore, da un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale designato dall'azienda e dal Presidente scelto di comune accordo. Se il Collegio arbitrale è costituito in forma permanente, la designazione del Presidente è di competenza delle istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e delle Associazioni datoriali territoriali che lo hanno costituito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso sarà scelto - successivamente alla manifestazione di volontà delle parti di cui al 3° e 4° comma del punto 4 - per rotazione o altri criteri da individuare in sede territoriale, da una lista, revisionabile di norma ogni biennio, contenente i nominativi di almeno 10 giuristi, individuati di comune accordo dalle istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e dalle Associazioni datoriali territoriali. Al Presidente per ciascuna controversia sarà riconosciuto un compenso la cui entità sarà stabilita dalle parti a livello territoriale. Semestralmente, le spese di segreteria saranno conteggiate e ripartite fra le Organizzazioni stipulanti. Il Presidente è tenuto a dichiarare, di volta in volta, per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dall'art. 51 cod. proc. civ. La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione di domicilio presso la segreteria del Collegio e l'esposizione dei fatti. La richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R., alla segreteria del Collegio ed alla controparte, tramite l'Organizzazione sindacale o l'Associazione datoriale di appartenenza cui ha conferito mandato, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rila...
Arbitrato irrituale. Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio Arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, la validità o l’esecuzione del presente contratto. Il collegio sarà costituito da tre arbitri, di cui le Parti designeranno i primi due singolarmente, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, i. terzo componente il Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato. Tale luogo è quello del Comune di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti risponde delle spese del proprio Arbitro e della metà di quelle del terzo Arbitro. La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le Parti, anche se uno degli Arbitri si rifiuta di firmare il relativo verbale.
Arbitrato irrituale. Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del Collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Arbitrato irrituale. E’ prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere in caso di controversie sul diritto all’Indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni, Art. 21“Arbitrato irrituale” della relativa Sezione. Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Arbitrato irrituale. 1) Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorso il termine di cui al punto 4 della lett. A) del presente accordo, le parti individuali interessate possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'art. 412-ter cod. proc. civ. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 412-ter, comma 1, cod. proc. civ., le istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e le Associazioni datoriali territoriali provvederanno a costituire il Collegio arbitrale, anche in forma permanente, secondo i seguenti criteri.
Arbitrato irrituale. Le controversie di natura veterinaria sull’indennizzabilità del Sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell’Infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre veterinari, nominati uno per parte e il terzo dai veterinari designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Veterinari che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio veterinario risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio veterinario mentre quelle del terzo veterinario sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio veterinario sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso Società e Contraente possono intraprendere ogni azione legale circa l’indennizzabilità del Sinistro. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei veterinari non la sottoscrive. Le decisioni del collegio veterinario sono vincolanti per le parti anche se uno dei veterinari si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Provider Recapiti Servizio UNISALUTE Numero verde: 800 100258 in Italia Numero urbano: +00 000 0000000 se all’estero Invio documentazione del Sinistro: UniSalute S.p.A. - Rimborsi UnipolSai c/o CMP BO – Xxx Xxxxxxx 00 – 40131 Bologna Prestazioni di ASSISTENZA per: • Consulenza veterinaria • Informazioni su cliniche e ambulatori veterinarie, farmacie, pensioni per animali, scuole di addestramento, etc. • Informazioni su pensioni per Animali e rimborso delle spese a seguito di attivazione garanzia assistenza dell’Animale in pensione Supporto tecnico per UNIBOX PETs (corretto funzionamento del dispositivo) attivo nei seguenti orari: • Lunedì – Venerdì (8.00 – 20.00) • Sabato (8.00 – 14.00) esclusi festivi Garanzie Spese veterinarie e Spese funerarie, attivo nei seguenti orari: • Lunedì – Venerdì (8.00 – 20.00) • Sabato (8.00 – 14.00) esclusi festivi ARAG Telefono: 000 0000000 Fax per invio nuove denunce di Sinistro: 000 0000000 Fax per invio successiva documentazione relativa...
Arbitrato irrituale. 1. In caso di discordanza sull’indennizzabilità o meno del Sinistro e/o sull’ammontare del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Impresa e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.