XXXXXXX, Clausole campione

XXXXXXX,Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente div...
XXXXXXX,. La funzione del diritto privato in Euro- pa, in Persona e mercato, 2018, 2, 150, «l’effettività non rende giuridico un fatto che non lo è, ma assicura ad un interesse rile- vante la massima tutela». Cfr. amplius ID., Effettività delle tute- le (diritto civile), voce, in Enc. dir., Xxxxxx, X, 2017, 381 ss. 15 X. XXXXXXXXX, Accordi stragiudiziali sulla crisi coniugale e giustizia contrattuale, cit., 226-227, trae dalla disciplina del c.d. A c c o r d i i n f u n z i o n e d e l d i v o r z i o t r a a u t o n o m i a e l i m i t i ( A n t o n i o G o r g o n i ) | 240 Significativa è anche la disposizione che, rispet- to all’orientamento giurisprudenziale consolidato16, ha anticipato lo scioglimento della comunione lega- le tra i coniugi al momento dell’autorizzazione pre- sidenziale a vivere separati (art. 2 l. n. 55/2015). In questo quadro va richiamata anche la norma- tiva sulla negoziazione assistita, che consente ai co- niugi, finanche con figli minorenni, di addivenire alla separazione o al divorzio mediante un procedi- mento extragiudiziale, incentrato su un accordo che sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico (artt. 5 e 6 d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014). In sostanza è stata introdotta una «forma di autonomia privata assistita» da un avvocato per parte, attraverso la quale i coniugi possano regolare i profili patrimoniali della separazione, anche unita- riamente e in previsione di quelli del divorzio. Si noti che il consenso alla negoziazione assistita po- trebbe intervenire anche dopo aver raggiunto l’intesa sugli effetti economici della separazione o del divorzio. Ciò non implica affatto commercio di status; piuttosto i coniugi, nel condizionare la sepa- razione o il divorzio consensuale all’intesa sui pro- fili economici, in un certo senso dispongono vali- damente del loro status 17. Gli elementi appena indicati della brevità della separazione, dello scioglimento anticipato della co- munione legale e della centralità dell’accordo modi- ficativo/estintivo dello status di coniuge raggiunto nel procedimento di negoziazione assistita, dovreb- bero indurre la giurisprudenza ad aprire alla validità degli accordi, anche prematrimoniali, in funzione “divorzio breve” uno degli indici della rilevanza delle «pattui- zioni e attribuzioni avvenute in occasione e in dipendenza della separazione». Il giudice del divorzio non può considerarle in- differenti perché nulle.
XXXXXXX,. Oltre la locazione: il rent to buy, nuovo contratto per l’acquisto di immobili, in Corr. Giur., 2015, 5. vedeva degli obblighi per il conduttore e corrispondenti vantaggi, economici o normativi, per il locatore, oggi la sanzione della nullità viene esclusivamente stabilita per colpire qualsiasi pat- tuizione specificatamente finalizzata ad attribuire al locatore un canone locativo superiore a quello contrattualmente stabilito 26. Del tutto innovativa è, invece, la previsione di cui al comma 5 dell’art. 13. Tale ultima disposizione, nello specifico, prende le mosse dalla sentenza della Corte Costitu- zionale n.50 del 2014 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 8 e 9 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n.23 del 2011, i quali, con la finalità di combattere gli affitti “in nero”, concedevano la possibilità al conduttore di registrare di propria iniziativa il contratto di locazio- ne ritenuto,invece, inesistente per il fisco, beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale dell’immobile medesimo. Successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2014 fu emanato il Decreto Legge n.47 /2014 il quale 27, fino al 31 dicembre 2015, aveva mantenuto fermi gli effetti deri- vanti dai contratti travolti dalla relativa dichiarazione di incostituzionalità. Anche tale disposizione normativa fu però dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nel 2015 28. Grazie alla nuova previsione di cui al comma 5 dell’art.13, il legislatore stabilisce espressa- mente che i conduttori, i quali hanno versato nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 23 del 2011 e la data di emissione della pronuncia di incostituzionalità dello stesso un canone annuo coincidente con il quantum legalmente imposto, saranno tenuti a pagarlo nella misura coincidente con il triplo della rendita catastale dell’immobile 29. È stato previsto poi, al comma 6 dello stesso articolo, che, qualora il locatore non abbia provveduto alla registrazione nel termine statuito dal comma 1, il conduttore ha la facoltà di agi- re in giudizio al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate e la ricondu- zione del contratto a condizioni conformi a quanto tassativamente sancito dall’art. 2 commi 1 e 3 della medesima legge del 1998. Sostanzialmente immutato è rimasto poi il comma 4 dell’art.13 ai sensi del quale, nelle ipo- tesi di nullità sancite dal comma 4 il conduttore, attraverso un’azione proponibile entro i ...
XXXXXXX,. La problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale, in Riv. dir. civ., 2000, II, 644. Caratteristiche proprie della finalità finanziaria del contratto si rinvengono nell’applicazione di tassi concorrenziali rispetto ad altre forme di finanziamento; la possibilità sia di finanziare la massima percentuale del valore dell’investimento, sia di modulare 267 Quale strumento di finanziamento degli investimenti il leasing è diretto all’incremento tecnologico degli strumenti produttivi dell’impresa, quale fonte addizionale di credito, che si sviluppa attraverso la contabilizzazione dei canoni da versare come costo di esercizio, anziché l’immobilizzazione di somme di denaro per la vita dell’xxxxxxx00. Nella pratica del contratto prende corpo una corrispondenza biunivoca tra il modo di atteggiarsi della struttura triangolare e la connotazione finanziaria della funzione. La locazione finanziaria si presenta come un contratto atipico33 di finanziamento, nello specifico uno strumento di tecnica finanziaria estremamente elastico34, rilevando ai fini di questa classificazione la mancanza di una disciplina organica sul piano civilistico35. Non è mancato l’operazione secondo le specifiche esigenze, v. X. Xxxxx, Il leasing: origine, evoluzione e sviluppi futuri, cit., 655 s.; in argomento v. anche X. Xxxxxxx, Prospettive contabili e fiscali del leasing finanziario, in Corr. trib., 11/2004, 835. Oltre ai vantaggi di ordine contabile e manageriali, il leasing finanziario offre uno spettro di agevolazioni fiscali: da un lato è consentito all’utilizzatore di detrarre dall’imponibile tassabile sia le somme pagate come corrispettivo contrattuale, sia l’IVA versata nell’anno; dall’altro lato, permette alle imprese di leasing l’ammortamento fiscale dei beni concessi in godimento, sottolineando il favore di tale contratto a dispetto delle rigide disposizioni del legislatore in tema di ammortamento.
XXXXXXX,. (Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, op. cit. , 2a ed., II vol, (1917), pag. 53, nota 5), riteneva che gli articoli 8 e 9 della legge sull’Ufficio del lavoro confermassero tale riconoscimento anche sul piano del diritto positivo: dagli artt. 8 e 9 della legge 29 giugno 1902, n. 246, portante la istituzione di un Ufficio del lavoro presso il Ministero d’agricoltura, indu- stria e commercio, desumeva altresì il riconoscimento statuale del monopolio sindacale del col- locamento (ivi, pag. 55, nota 3 e pag. 56, nota 1), mentre riconduceva all’art. 1123 del codice civile, il riconoscimento della piena legittimità dei patti interni tra i soci del sindacato e degli accordi collettivi tra le parti contrapposte. Sull’esperienza consiliare, si cfr. X. Xxxxxxxxx, Per uno studio sul contratto collettivo: il contributo del consiglio superiore del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1969, pag. 466 e segg.; Id., La IX sessione del consiglio superiore del lavoro. Per una sto- ria del diritto sindacale in Italia, in Studi storici, 1971, pag. 356 e segg.; X. Xxxxxxxx, a cura di, Cultura e lavoro nell’età giolittiana, Napoli, 1989; X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx giuslavorista. Il so- cialismo nelle origini del diritto del lavoro, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2008, pag. 96 e segg.
XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, cit., § 6, con riferimento a XXXXXXXXXX, L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, 177 ss. 107 V. in tal senso, limitandosi alla più recente esperienza giurisprudenziale, Cass. Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15992, con riferimento ad un pregresso rapporto di lavoro tra le parti; Xxxx. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 aprile 2010, nn. 9906 e 9325, in Xxxxx e resp., 2011, 4, 392 ss. con nota di PASTORE; Xxxx. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2352; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712; Cass. Sez. III, 21 marzo 2007, n. 8067; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 18 novembre 2005, n. 24456; Cass. Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589. raffronto tra il comportamento tenuto ed il paradigma contrattuale, e non necessita di una prova in concreto. Così, ad esempio, il paziente di una struttura sanitaria conclude con la stessa un contratto di spedalità, ma l’eventuale responsabilità del medico sarà contrattuale108; allo stesso modo, risponderà a titolo contrattuale l’insegnante che abbia cagionato danni all’allievo, sebbene questi intrattenga un rapporto negoziale con l’istituto scolastico e non con il singolo docente109. Nel caso dell’istituzione arbitrale, non è dato vedere quale contratto venga in evidenza e possa fornire il modello di raffronto rispetto al quale valutare gli eventuali profili di responsabilità: la camera arbitrale si limita a tenere un elenco di possibili arbitri, a cui i soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione. Qualora le attività connesse alla tenuta dell’elenco cagionino un danno agli aspiranti arbitri, pertanto, la responsabilità avrà necessariamente carattere extracontrattuale. Anche nel caso in cui, secondo l’opinione che appare preferibile, si ritenga sussistente un rapporto contrattuale tra l’istituzione e le parti, il titolo di responsabilità per i danni cagionati dall’ente in conseguenza della tenuta dell’elenco di arbitri continua ad avere indole extracontrattuale: come illustrato, infatti, il contratto di cooperazione arbitrale non si perfeziona prima dell’accettazione di un effettivo incarico. Tuttavia, atteso che l’accettazione della nomina avrebbe quale conseguenza la stipulazione d...
XXXXXXX,. L'associazione in partecipazione, cit., 139, che sostiene che la gestione dell’impresa spetta all’associante come diritto, quale espressione della sua esclusiva titolarità dell’impresa; altra parte della dottrina sottolinea invece che, per l'associante, la gestione non è solo un diritto, ma anche un obbligo verso la controparte. Perciò l'associante è tenuto a iniziare e a proseguire l'attività (G. DE XXXXX, Associazione in partecipazione, cit., 5); cfr. anche App. Genova, Sez. I, 11 marzo 2006 e Trib. Milano 25 maggio 1989 che rileva giustamente che l’associante non ha alcun diritto ad essere compensato per la propria attività di gestione dell'affare oggetto dell'associazione. quella spettante all’associato26, rende più sottile la linea di demarcazione tra i due istituti: emerge, in effetti, che in entrambe le figure vi è, da una parte, un vero e proprio gestore dell’attività e, dall’altra, un mero finanziatore, con meri poteri di controllo, che partecipa solo agli utili, senza incidere direttamente sullo svolgimento delle operazioni economiche27. La dottrina e la giurisprudenza28 si sono così impegnate nel ricercare i concreti elementi differenziatori per stabilire la delimitazione delle due categorie giuridiche. Così, oltre a ribadire che la società rappresenta un soggetto giuridico distinto dai suoi partecipanti, cui è possibile imputare l’attività di impresa, mentre nell’associazione in partecipazione l’attività o il singolo affare sono imputabili solo all’associante29, si è autorevolmente sottolineato che in tutte le società, e quindi anche nelle s.a.s., i risultati positivi o negativi dell’attività sarebbero 26 Una parte della dottrina ammette che l'associante possa attribuire vasti poteri di gestione all'associato ( X. XXXXXXX, L’associazione, cit., 142; in termini problematici, G. DE XXXXX, Dell'associazione in partecipazione, cit., 72); in parti- colare si ritiene che nei rapporti interni tra associante e associato, possono essere considerati efficaci i limiti contrattuali alla libera determinazione dell'associante, purché naturalmente non valgano a vuotare di contenuto la posizione dell'asso- ciante e non valgano a rendere la gestione comune all'associato (X. XXXXX, voce Associazione in partecipazione, in Dig., cit., 511). Un orientamento più restrittivo, tuttavia, argomentando dall’art. 2320 cod. civ., in tema di divieto di immistione dell'accomandante, giunge a ritenere che l'art. 2552, 1° co., sia inderogabile e, dunque, l'associato non possa ...
XXXXXXX,. L'impresa assicuratrice.
XXXXXXX,Il contratto sportivo del calciatore inquadrato nella teoria generale dei contratti” , in Riv. Dir. Sport., 1950, 49; in giurisprudenza, Xxxxx Xxx. Xxxxxx, 00 aprile 1956, in Foro pad., 1956. un’associazione ad un’altra, pur non stipulando alcun contratto di lavoro. 1.3 Continua: b) il trasferimento del giocatore a titolo temporaneo a) uno, dall’associazione originaria alla nuova, caratterizzato per essere perfetto ed immediatamente esecutivo, b) l’altro, dalla seconda alla prima associazione, caratterizzato per essere perfetto ma efficace a partire dalla fine dell’annata sportiva. Con l’accordo di trasferimento si vedono conclusi due contratti, per il trasferimento ed il ritrasferimento del vincolo, che assumono le forme di due compravendite, di due permute ovvero di due donazioni, a seconda dei casi. Tra il corrispettivo dovuto dalla prima alla seconda associazione, e quello dovuto da quest’ultima alla prima associazione, potrebbe operare allorché ne concorrano i requisiti, la compensazione: può accadere che nulla sia dovuto tra le associazioni ( c. d. prestito gratuito). Lo strumento del trasferimento a titolo temporaneo non è stato affidato esclusivamente alle forme proprie della doppia contrattazione, poiché il regolamento del settore professionisti si proponeva da contenitore per un ulteriore forma di temporaneo trasferimento del giocatore professionista: quella del trasferimento in compartecipazione.28 28 “ La compartecipazione di un giocatore è ammessa tra due società soltanto, ciascuna per la metà […] . La compartecipazione di un giocatore è limitata ad un solo anno sportivo, con possibilità di rinnovo tra le stesse società compartecipanti, a valere soltanto per un’altra stagione sportiva […] . Nel contratto di trasferimento in compartecipazione del giocatore, può essere riconosciuto contestualmente ad una delle società compartecipanti il diritto di opzione per l’acquisizione totale del giocatore con effetto dalla stagione sportiva successiva. Inoltre, nel contratto di trasferimento in compartecipazione può essere pattuito soltanto a favore di una società compartecipante l’obbligo di acquisizione totale del giocatore […]. Qualora la compartecipazione non sia stata risolta in uno dei modi sopra previsti […] le due società interessate debbono inviare in busta chiusa alla lega nazionale […] le loro offerte […] per l’acquisizione totale del giocatore; questi viene assegnato a titolo definitivo alla società che ha presentato la migliore offerta […]”. (...