XXXXXXX, Clausole campione

XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
XXXXXXX,. (Parere all’Assemblea). Il Comitato inizia l’esame. Xxxxxx XXXX (FI), relatore, illustrando il decreto-legge recante talune modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio necessario secondo equita`, per quanto riguarda i profili di carattere fi- nanziario di competenza della Commis- sione bilancio, osserva che l’articolo 1-ter – introdotto dalla Commissione di merito – modifica il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, disponendo l’incremento da 1.033 a 1.100 euro della soglia minima di esenzione dal contributo unificato che, secondo la vigente normativa, e` versato nella misura fissa di 62 euro per i processi di valore rientrante nella classe tra i 1.033 e i 5.165 euro. L’innalzamento della soglia di esenzione da tale contributo determina pertanto minori entrate non quantificate e non coperte per il bilancio dello Stato. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, rileva che l’arti- colo aggiuntivo Cirielli 1-ter. 02, tra l’altro, attribuisce alla regione Lazio la somma di 19 milioni di euro destinata alle occor- renze finanziarie della gestione liquidato- ria dell’Azienda Xxxxxxx X, ponendo il relativo onere a carico dell’esercizio finan- ATTI DEL GOVERNO ziario 2002, ormai chiuso. Osserva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Il sottosegretario Xxxx XXXXX conferma che l’aumento del limite di esenzione dal contributo unificato comporta una perdita di gettito – quantificata dal dipartimento per le politiche fiscali in circa 1,8 milioni di euro annui – per la quale manca la necessaria norma di copertura. Concorda quanto al resto con il rela- tore. Xxxxxx XXXX (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere: Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito: sia soppresso l’articolo 1-ter. Sugli emendamenti trasmessi dall’As- semblea: sull’emendamento 1-ter.02 Cirielli, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e coper- tura. sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1. Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore. La seduta termina alle 11. La seduta comincia alle 11. Schema di regolamento su funzionamento e disci- plina soprintendenze. Atto n. 176. La Commissione prosegue l’esame, ini- ziato nella seduta del 6 marzo 2003. Xxxxxxxxx XXXXXX...
XXXXXXX,. Il marchio comunitario, Xxxxxxx, Milano, 1996, 5-6. 18 Doc. III-D 1294/79-IT della Commissione CE dell’ottobre 1979, in Riv. dir. ind., 1980, II, 163; e sull’equilibrio dei rapporti commerciali. Con la direttiva 89/104/CEE, infatti, non si era riusciti a superare l’ostacolo delle diverse normative nazionali in materia di marchi, mentre si sentiva l’esigenza di una normativa che regolasse in modo univoco l’uso del marchio d’impresa a livello europeo 19. Il Regolamento 40/94 assolve a questi obiettivi ed introduce il marchio comunitario. La gestione del marchio comunitario, della sua registrazione e delle problematiche che possono insorgere a riguardo è affidata ad un unico Ufficio, che possiede una propria autonomia giuridica, in ambito amministrativo e finanziario. E’ infatti necessario predisporre un unico organo al quale i Paesi Membri possano rivolgersi in qualunque circostanza, così da evitare che il procedimento di registrazione dei marchi comunitari diventi problematico, come lo sarebbe appunto se vi fossero tanti uffici diversi, uno in ogni paese, a decidere in merito ad una questione di rilevanza comunitaria; tali funzioni e responsabilità sono affidate all’ Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI). Nel 1996, con la nascita di tale Xxxxxxx, inizia l’iter per il deposito di domande di marchi comunitari. Con questo tipo di normativa si vogliono prevenire atti di concorrenza sleale e contraffazione, consentendo alle imprese di far riconoscere e far valere il proprio marchio d’impresa non solo a livello nazionale, ma anche a livello comunitario. La scelta di ampliare la tutela risiede nella volontà di proteggere il proprio brand dai suddetti atti, in tutti i territori appartenenti alla Comunità Europea; significa quindi allargare il diritto di esclusiva sui prodotti identificati dal proprio marchio, in modo tale da impedire a terzi che ne usino uno identico o simile nella loro attività d’impresa anche al di fuori del territorio nazionale, senza essere costretti a richiedere, successivamente, una specifica tutela in ogni Stato Membro. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, non si vuole sostituire la normativa in materia di marchi vigente nei singoli Paesi, bensì le si vuole accostare quella comunitaria generando così la coesistenza dei sistemi giuridici. Sarebbe infatti impensabile la soppressione della normativa nazionale a favore di solo quella comunitaria, prima di tutto poiché vi sarebbe un gran numero di domande di registr...
XXXXXXX,. Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373, cit., p. 613.
XXXXXXX,. Il diritto di proprietà, Tratt. dir. civ. e comm., Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 1995, p. 692. In tal modo si vuol risolvere un problema evitando di precisare gli elementi per la sua conoscenza, con una semplificazione inaccettabile. Le richieste contenute in un numero sempre maggiore di accordi, la cui efficacia le parti vogliono estesa erga omnes, può ottenere una rigorosa risposta solo riflettendo sulle modalità in base alle quali un fatto può prevalere su altri incompatibili. Le nuove esigenze della società civile debbono essere registrate dal giurista attraverso i suoi abituali strumenti che non debbono certo esaurirsi nel costruire congegni logici ma possono e debbono fornire all’interprete e all’operatore criteri di semplificazione, aiuti alla comprensione, principi non assoluti, ma di orientamento. L’aver precisato che l’opponibilità è qualifica non del diritto ma del fatto ha un’importanza notevole; basta pensare che per decidere quali situazioni obbligatorie possono assumere rilievo erga omnes non sarà decisivo alcun ossequio al «dogma» della tipicità dei diritti reali ma sarà decisiva la ricerca della rilevanza normativa del titolo55. Con questo criterio si risolvono molti problemi concreti. Emblematico è il tema delle obbligazioni reali. L’ambiguità di queste figure deriva in gran parte dalla confusione operata fra la loro natura e la loro opponibilità e anche qui l’analisi acquista in chiarezza se si esamina il fatto costitutivo, perché è solo in base alla rilevanza ad esso accordata dalla legge che si può giudicare del valore che la pattuizione assume per i terzi. La dottrina si è divisa: per alcuni tali situazioni seguono la disciplina comune ai rapporti personali, per altri attraverso la trascrizione essi diverrebbero opponibili, ma entrambe le soluzioni non sono convincenti sino in fondo56. Da verificare è proprio l’idea, sempre presupposta, che ogni obbligazione, per sua natura, non sia opponibile. Dopo un lungo e tormentato dibattito, la giurisprudenza teorica e pratica ammette oggi, senza ambiguità, che il contratto può imprimere alla res una destinazione opponibile se esiste un criterio formale che la giustifichi 57 . Ciò è reso possibile dalla distinzione operata fra la situazione doverosa (che può essere anche obbligatoria) e il titolo Opponibilità è qualifica del fatto e non del diritto … … ciò consente di risolvere l’annoso problema delle obbligazioni reali 55 Per ulteriori approfondimenti, v. il successivo paragrafo 2.5.
XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, cit., § 6, con riferimento a XXXXXXXXXX, L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, 177 ss. 107 V. in tal senso, limitandosi alla più recente esperienza giurisprudenziale, Cass. Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15992, con riferimento ad un pregresso rapporto di lavoro tra le parti; Xxxx. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 aprile 2010, nn. 9906 e 9325, in Xxxxx e resp., 2011, 4, 392 ss. con nota di PASTORE; Xxxx. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2352; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712; Cass. Sez. III, 21 marzo 2007, n. 8067; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 18 novembre 2005, n. 24456; Cass. Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589. raffronto tra il comportamento tenuto ed il paradigma contrattuale, e non necessita di una prova in concreto. Così, ad esempio, il paziente di una struttura sanitaria conclude con la stessa un contratto di spedalità, ma l’eventuale responsabilità del medico sarà contrattuale108; allo stesso modo, risponderà a titolo contrattuale l’insegnante che abbia cagionato danni all’allievo, sebbene questi intrattenga un rapporto negoziale con l’istituto scolastico e non con il singolo docente109. Nel caso dell’istituzione arbitrale, non è dato vedere quale contratto venga in evidenza e possa fornire il modello di raffronto rispetto al quale valutare gli eventuali profili di responsabilità: la camera arbitrale si limita a tenere un elenco di possibili arbitri, a cui i soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione. Qualora le attività connesse alla tenuta dell’elenco cagionino un danno agli aspiranti arbitri, pertanto, la responsabilità avrà necessariamente carattere extracontrattuale. Anche nel caso in cui, secondo l’opinione che appare preferibile, si ritenga sussistente un rapporto contrattuale tra l’istituzione e le parti, il titolo di responsabilità per i danni cagionati dall’ente in conseguenza della tenuta dell’elenco di arbitri continua ad avere indole extracontrattuale: come illustrato, infatti, il contratto di cooperazione arbitrale non si perfeziona prima dell’accettazione di un effettivo incarico. Tuttavia, atteso che l’accettazione della nomina avrebbe quale conseguenza la stipulazione d...
XXXXXXX,La somministrazione, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX ed., vo. VII, Torino, 1902, pp. 144 ss. X. XXXXXXXXX, Il diritto commerciale italiano esposto sinteticamente, vo. II, Napoli, 1887, pp.1286 ss. 42 X. XXXXX, Il contratto di somministrazione, Xxxxxxx, 0000, p. 121. 43 Art. 1570 cod. civ.: «Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni». di contratti di vario tipo.44 Tali teorie precodicistiche ravvisavano nella somministrazione un iniziale accordo quadro, finalizzato a coordinare e unificare successivi contratti, tutti indirizzati al compimento di una specifica operazione economica.45 Con l’entrata in vigore del nuovo codice civile, che definisce la somministrazione come un contratto tipico e autonomo, si consolida la concezione unitaria di tale figura46, nonostante la possibile eterogeneità delle prestazioni riduca la distanza da figure contrattuali affini come l’appalto o la vendita, a seconda che sia una somministrazione di beni o di servizi.47 La struttura unitaria del contratto di somministrazione consegue alla disponibilità del somministrante a garantire la soddisfazione del durevole e ripetuto bisogno del somministrato, ogniqualvolta si manifesti, attraverso prestazioni di cose o servizi. Ogni prestazione è autonoma dalle successive, poiché determina un effetto solutorio e satisfattivo del bisogno del somministrato, senza necessità di completamento mediante future prestazioni.48 44 X. XXXXXX, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, 1943, p. 85.
XXXXXXX,. (Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, op. cit. , 2a ed., II vol, (1917), pag. 53, nota 5), riteneva che gli articoli 8 e 9 della legge sull’Ufficio del lavoro confermassero tale riconoscimento anche sul piano del diritto positivo: dagli artt. 8 e 9 della legge 29 giugno 1902, n. 246, portante la istituzione di un Ufficio del lavoro presso il Ministero d’agricoltura, indu- stria e commercio, desumeva altresì il riconoscimento statuale del monopolio sindacale del col- locamento (ivi, pag. 55, nota 3 e pag. 56, nota 1), mentre riconduceva all’art. 1123 del codice civile, il riconoscimento della piena legittimità dei patti interni tra i soci del sindacato e degli accordi collettivi tra le parti contrapposte. Sull’esperienza consiliare, si cfr. X. Xxxxxxxxx, Per uno studio sul contratto collettivo: il contributo del consiglio superiore del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1969, pag. 466 e segg.; Id., La IX sessione del consiglio superiore del lavoro. Per una sto- ria del diritto sindacale in Italia, in Studi storici, 1971, pag. 356 e segg.; X. Xxxxxxxx, a cura di, Cultura e lavoro nell’età giolittiana, Napoli, 1989; X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx giuslavorista. Il so- cialismo nelle origini del diritto del lavoro, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2008, pag. 96 e segg.
XXXXXXX,. Xx questioni connesse ai cc.dd. ‘tetti di spesa’. La programmazione della spesa e i fabbisogni territoriali Budget contrattuale e sforamenti, in Il diritto della sanità: problematiche attuali, 9-20 maggio 2019, Napoli. 20 Nello stesso senso cfr., Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, sentt. 8 maggio 2018, n. 5087 e 18 giugno 2018, n. 6792. 21 Cfr. ex multis, Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200. In tale quadro, secondo quanto previsto dall’art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, spetta poi alle diverse Aziende sanitarie locali, nei limiti delle risorse assegnate e nel rispetto dei criteri stabiliti, il compito di procedere alla determinazione dei tetti di spesa aziendali e alla sottoscrizione dei contratti con le strutture private accreditate. Secondo tale orientamento, quindi, spetta alle Aziende sanitarie locali, nell’ambito di quanto definito dalla programmazione regionale22, il compito di definire le attività da potenziare e depotenziare, nonché il volume massimo di prestazioni23, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare. La ripartizione di compiti disegnata dalla normativa nazionale e da quella regionale conferisce, quindi, alla Regione la funzione programmatoria e di indirizzo generale ed alle Aziende USL la concreta gestione del sistema sanitario sul territorio. Se è pacifico che, ai sensi della normativa nazionale vigente, debba essere esclusa l’obbligatorietà a stipulare accordi contrattuali con tutti i soggetti accreditati, nondimeno, come affermato anche dalla sentenza in rassegna, una volta che il sistema sanitario richieda l’intervento dei privati, si rende necessaria l’apertura concorrenziale ai nuovi operatori sanitari, per fondamentali esigenze di rilievo costituzionale (imparzialità e buon andamento art. 97 Cost.) e comunitario (non discriminazione, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi) di cui al Trattato UE2425. La giurisprudenza amministrativa non ha mancato di affermare che l’ingresso nel sistema sanitario nazionale di nuovi operatori privati, in possesso dei requisiti per l’accreditamento, non può essere bloccato a tempo indeterminato, non potendo essere giustificato dall’esigenza di contenere la spesa sanitaria, giacché tale legittimo e necessario obiettivo non può essere conseguito a costo della violazione del principio di uguaglianza26. 22 Cfr. X. Xxxxxxx, Accreditamento istituzionale delle...