valido dal 1° gennaio 2023
valido dal 1° gennaio 2023
I Sezione generale
1. Campo di applicazione
1.1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incassi provenienti dalla gestione collettiva delle opere in Svizzera e nel Liechtenstein.
1.2. Per analogia, la SSA applicherà gli stessi principi di ripartizione agli incassi della gestione collettiva in provenienza dall'estero riscossi sotto forma di somme forfettarie.
1.3. I principi enunciati nella sezione generale sono applicabili soltanto nella misura in cui le disposizioni particolari che regolano la ripartizione specifica di ogni diritto non vi deroghino.
2. Aventi diritto
2.1. Nel presente regolamento si considerano come aventi diritto a cui possa essere corrisposta una percentuale degli incassi provenienti dall'utilizzazione delle loro opere, gli autori e i loro aventi diritto, ossia eredi e cessionari dei diritti d'autore (editori ecc.).
2.2. Se diverse persone hanno partecipato all'elaborazione della stessa opera, saranno designate nel presente regolamento con il termine di "coautori".
3. Società consorelle e altri gruppi di aventi diritto
3.1. La SSA conclude, generalmente, dei contratti di reciprocità con società consorelle estere.
3.2. Le relazioni con le società straniere seguono, in via generale, i principi dell'organizzazione centrale internazionale CISAC.
3.3. Nel caso in cui una legislazione o una società straniera preveda deduzioni per la cultura e la previdenza che oltrepassino il 10%, la SSA potrà procedere a deduzioni di uguale proporzione sulle quote di riscossione che spettano a questa società, secondo le decisioni del Consiglio di amministrazione.
4. Princìpi di base
4.1. I diritti sono generalmente suddivisi in funzione del rendimento di ogni opera.
4.2. Qualora l’utilizzazione effettiva di un’opera o la determinazione esatta degli aventi diritto per ogni sua utilizzazione non potessero essere stabilite o causassero spese sproporzionate, la società potrà procedere ad una stima del suo rendimento. Tuttavia, anche in questo caso, la ripartizione si baserà su criteri oggettivi e verificabili.
4.3. La quota che spetta ad ogni coautore o avente diritto corrisponde all'accordo previsto nella dichiarazione comune dell’opera. In mancanza di quest'accordo, la SSA suddividerà i diritti proporzionalmente al numero di aventi diritto appartenenti a uno stesso gruppo. La ripartizione tra gruppi di aventi diritto è effettuata secondo il regolamento specifico di ogni diritto.
4.4. Gli autori e aventi diritto che non sono soci o mandanti della SSA né affiliati ad un'altra società d'autori, possono far valere i loro diritti soltanto se si annunciano alla SSA. In caso contrario, le quote che spettano loro saranno calcolate secondo le disposizioni relative ad ogni diritto specifico e riservate per 5 anni. Scaduto questo termine, tali importi saranno attribuiti ai diritti da ripartire in corso.
La SSA si impegnerà a identificare gli aventi diritto, nei limiti di una proporzione ragionevole tra i costi causati dalla ricerca e l'utile da suddividere.
4.5. In via generale, gli estratti di un'opera di una durata globale inferiore a 3 minuti non sono presi in considerazione per la ripartizione.
4.6. Se le somme percepite in seguito all’utilizzazione di un'opera sono troppo modeste per giustificare una modalità di ripartizione specifica, esse possono essere aggiunte agli incassi di un ambito di utilizzazione simile per tipo di diritti, beneficiari o caratteristiche di utilizzazione.
5. Documenti giustificativi e documentazione
5.1. La ripartizione è basata sulle dichiarazioni delle opere. La ricerca della documentazione non deve implicare spese sproporzionate rispetto ai diritti da suddividere.
5.2. Soci e mandanti sono tenuti a dichiarare le loro opere e a comunicare ogni modifica intervenuta successivamente. Essi sono responsabili dell'esattezza e dell'integrità delle informazioni fornite. Nel caso in cui soci e mandanti non rispondano alle richieste d’informazione della SSA entro 3 mesi, quest'ultima è in diritto di presumere che essi non rivendicano il diritto che è oggetto della richiesta.
6. Deduzioni autorizzate
La SSA deduce le somme seguenti da tutti gli incassi lordi riscossi:
• spese amministrative della società;
• l’importo necessario alla costituzione delle riserve per
▪ coprire le rivendicazioni tardive di aventi diritto,
▪ evitare o ridurre le variazioni delle tariffe versate agli aventi diritto da un anno civile all’altro,
▪ permettere di colmare o ridurre l’eventuale differenza su un medesimo periodo fra gli importi incassati dagli utilizzatori e quelli ripartiti agli autori e aventi diritto sulla base della tariffa provvisoria;
• contributi statutari destinati ai fondi sociali e culturali secondo le decisioni dell'Assemblea generale.
Il Consiglio d’amministrazione decide dell’uso delle suddette riserve.
7. Conteggi e franchigie di ripartizione
7.1. La SSA versa i diritti direttamente ai propri soci e mandanti. Procede ugualmente a versamenti diretti nell'ambito della gestione senza mandato. I diritti destinati agli aventi diritto affiliati a una società consorella sono invece versati a quest'ultima.
7.2. I diritti percepiti sono distribuiti almeno una volta all'anno, al più tardi nell'anno civile che segue il loro incasso.
Xxxxx reclamo scritto motivato e inoltrato nei 30 giorni seguenti l'invio del conteggio, la SSA considera che quest'ultimo è stato accettato.
7.3. Nell'ambito dei versamenti annui, la SSA può rinunciare a versare agli aventi diritto importi inferiori a Fr. 20.--. Tali importi non distribuiti saranno riversati nella massa dei diritti da ripartire.
7.4. Quando la SSA percepisce dei diritti nell'ambito di una gestione senza mandato, una ritenuta supplementare del 10% e di minimo Fr. 50.-- è autorizzata per coprire le spese supplementari occasionate dal lavoro al momento della ripartizione.
8. Aventi diritto sconosciuti
8.1. Le quote degli aventi diritto sconosciuti sono calcolate applicando le stesse regole utilizzate per definire quelle degli aventi diritto conosciuti.
8.2. In caso di contestazione o di aventi diritto insufficientemente definiti, la SSA bloccherà le quote dei diritti relative all'opera fino ad intesa tra le parti. La SSA può, dopo aver fissato un termine e dopo scadenza di quest’ultimo, procedere a una ripartizione che le sembra equa secondo la sua pratica. Tuttavia, quando una controversia è sottomessa a un tribunale, la ripartizione viene sospesa fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva.
II Sezione specifica relativa ai diritti d’emissione
9. Condizioni giuridiche che giustificano il versamento di diritti
Sono presi in considerazione per la ripartizione tutti i programmi televisivi e radiofonici che costituiscono una diffusione primaria.
Il Consiglio d’amministrazione della SSA può decidere di non tenere conto dei canali per i quali le spese di ripartizione e di analisi sarebbero sproporzionate rispetto ai diritti da pagare.
9.1. Cessione di diritti
9.1.1. Avendo aderito alla società e avendone di conseguenza accettato lo statuto, l'autore le ha ceduto il diritto di autorizzare o vietare la diffusione delle sue opere, così come il diritto di fissare le condizioni finanziarie per l’utilizzazione delle stesse.
9.1.2. Al momento della conclusione del contratto di cessione tra l'autore ed il produttore dell'opera, il contratto deve obbligatoriamente prevedere la retribuzione dell’autore tramite una società d'autori secondo gli accordi che quest'ultima avrà concluso con gli
organismi di radiodiffusione presenti sul territorio. In particolare, il contratto deve contenere i seguenti elementi:
• La remunerazione dell’autore per la diffusione della sua opera in Svizzera (e in altri paesi che praticano la gestione collettiva per i diritti di diffusione) non è compresa negli importi previsti nel contratto.
• Il produttore si impegna esplicitamente a ricordare, nei contratti di cessione dei diritti di sfruttamento con le emittenti televisive in quei paesi, che esse dovranno pagare la remunerazione dell’autore alla società di gestione dei diritti d’autore che lo rappresenta, nell’ambito degli accordi che sono stati o che dovranno essere conclusi fra le emittenti e le società di gestione dei diritti d’autore.
• In cambio, il produttore non deve nessuna remunerazione all’autore per gli incassi provenienti dalle trasmissioni dell’opera in quei paesi.
Nessuna di queste disposizioni deve essere contraddetta o resa ambigua da altre clausole del contratto.
Il contratto deve essere stato concluso successivamente alla data di conclusione del contratto di affiliazione ad una società d’autori, conferendo a quest’ultima la gestione dei diritti di diffusione.
Una copia di questo contratto di cessione è parte integrante della dichiarazione dell’opera. Il contratto originale deve essere stato redatto in una delle lingue nazionali svizzere. In caso contrario, una traduzione certificata conforme deve essere fornita in aggiunta, a spese dell’autore.
Inoltre, i contratti saranno:
- quelli depositati presso un registro ufficiale dei contratti audiovisivi, qualora un tale registro esista nel paese della firma del contratto; e/o
- quelli depositati presso le istituzioni di sostegno finanziario nazionali o regionali, quando tali istituzioni esistono e che l’opera in questione ha beneficiato di tali aiuti; e/o
- quelli cofirmati da una società d’autori, se una tale pratica esiste nel paese di produzione dell’opera.
In mancanza di un contratto conforme all’integralità delle condizioni suddette e quindi di una clausola di riserva chiaramente stabilita, la SSA è in diritto di rifiutare il versamento dei relativi diritti.
10. Calcolo dei diritti d’emissione
10.1. Indipendentemente dalla modalità di riscossione stabilita con un’emittente (forfettaria o tariffa al minuto), la SSA calcola una tariffa al minuto basandosi sull'utilizzazione effettiva del suo repertorio da parte di tale emittente.
10.2. Per poter pagare i diritti d’emissione nei più brevi termini, la SSA può decidere – secondo le decisioni del Consiglio d’amministrazione – di versare in un primo tempo soltanto una parte della tariffa di base, eventualmente differenziata per emittente, regione o canale. L’eventuale saldo è versato non appena la SSA è a conoscenza dell'utilizzazione complessiva annua del suo repertorio da parte dell’emittente. Questa ripartizione complementare interviene non oltre 16 mesi dopo la fine dell'anno in questione.
10.3. Nel caso di una dichiarazione tardiva dell'opera (ulteriore alla diffusione), la SSA non garantisce le normali scadenze di ripartizione. In mancanza di una dichiarazione
dell’opera completa ricevuta dalla SSA entro il 30 giugno che segue l'anno civile durante il quale l'opera è stata trasmessa per la prima volta, la SSA si riserva il diritto di non retribuire le diffusioni.
Inoltre, il 30 giugno dell’anno che segue le diffusioni, la SSA comunica agli autori membri e alle società legate da un contratto di rappresentanza la lista delle opere non identificate, o documentate in modo incompleto, supposte ricadere nei diritti dell’autore o della società in questione e che sono state trasmesse nel corso dell’anno civile precedente. Nel caso in cui gli interlocutori non forniscano la documentazione completa entro 6 mesi, nessuna remunerazione sarà versata dalla SSA per quelle diffusioni, su riserva di un litigio portato davanti ad un tribunale prima dello scadere di tale termine.
Trascorso il termine suddetto, i diritti attribuiti alle opere non identificate o documentate in modo incompleto, sono integrati nella massa dei diritti da ripartire per le diffusioni di un altro anno.
10.4. Tavole
10.4.1. Il Consiglio d’amministrazione approva le tavole dell’allegato A. Queste tavole definiscono le categorie di classificazione delle opere, nonché il numero di punti ad esse attribuite e altri fattori di ponderazione. Il valore di un punto è determinato ogni anno dal Consiglio d’amministrazione in funzione dell'utilizzazione e dell'evoluzione del repertorio nel corso dell'anno precedente.
10.4.2. La SSA classifica ogni opera dichiarata in una categoria. Questa decisione è presa in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione dell’opera; la SSA può tuttavia chiedere agli aventi diritto il testo, la registrazione o una descrizione dettagliata dell'opera. La decisione è in seguito comunicata agli autori delle opere audio o audiovisive (escluse le opere drammatiche registrate). Essi possono ricorrere contro tale decisione presso il Consiglio di amministrazione che delibererà in ultimo luogo.
10.4.3. Saranno considerate "opere coprodotte da un produttore svizzero" le produzioni nelle quali la partecipazione in coproduzione svizzera raggiunga almeno il 20% del budget globale.
Per "partecipazione in coproduzione svizzera", s'intendono i fondi investiti nella produzione da
• una società con sede sociale in Svizzera i cui fondi propri ed il capitale di terzi, come pure la direzione, siano per la maggior parte in mano a persone di nazionalità svizzera o con domicilio fisso in Svizzera, o
• una persona fisica di nazionalità svizzera o con domicilio fisso in Svizzera.
La SSA può attribuire lo statuto di "coproduzione svizzera" ad opere il cui contributo in coproduzione svizzera è inferiore al 20%.
Questi casi saranno però limitati alle opere il cui contributo in coproduzione svizzera raggiunga almeno il 10% del budget globale.
10.4.4. Non saranno prese in considerazione le opere che:
• xxxxxx meno di un minuto,
• sono trasmesse in reality show o programmi generalmente definiti come tali.
10.4.5. Il Consiglio d’amministrazione può escludere determinate categorie d’opere dalla ripartizione. Tali categorie sono specificate nella tabella di classificazione (allegato A).
11. Ripartizione tra aventi diritto e gruppi di aventi diritto
11.1. Si procede alla ripartizione in base alle dichiarazioni delle opere, che devono essere cofirmate da tutti i coautori.
11.2. L'allegato B definisce la chiave di ripartizione applicabile secondo la categoria dell'opera.
11.3. L'assenza della firma di coautori non affiliati alla SSA o a una società d'autori che abbia dato alla SSA un mandato per effettuare la riscossione dei diritti d’emissione per suo conto non intacca la validità della dichiarazione dell’opera, a condizione che:
• una parte dei diritti sia riservata ad ogni coautore;
• le quote assegnate ad ogni coautore siano uguali;
• se necessario, siano rispettate le chiavi di ripartizione prefissate (la parità delle quote che spettano ai vari coautori si calcola allora in funzione dei gruppi di aventi diritto definiti).
Le quote degli autori non rappresentati dalla SSA e che non hanno cofirmato la dichiarazione dell’opera non saranno ripartite e verranno reintegrate nella massa dell'utile da ripartire.
11.4. Nel caso di un adattamento di opere appartenenti al dominio pubblico, la totalità dei diritti è attribuita agli autori dell’adattamento.
12. Versioni linguistiche e adattamenti
12.1. Per legge, l'adattamento di opere sceniche e di opere radiofoniche/audio in un'altra lingua è considerato come una nuova opera. È dunque necessaria l’autorizzazione dell’autore dell’opera originale e una dichiarazione dell’opera adattata che stabilisca la chiave di ripartizione dei diritti.
12.2. Il doppiaggio o la realizzazione di sottotitoli per un'opera cinematografica o audiovisiva in senso allargato non creano una nuova opera e non implicano quindi la modifica della chiave di ripartizione dei diritti prevista nella dichiarazione dell’opera.
13. Limiti del repertorio drammatico-musicale e audiovisivo della SSA
Secondo l'ordinanza federale del 23 febbraio 1972, vengono retribuiti dalla SUISA (e non dalla SSA:
• «Tutte le opere musicali non teatrali, compresi gli oratori;
• tutte le versioni per concerto delle opere drammatico-musicali;
• qualsiasi musica da balletto, quando viene eseguita o diffusa senza l'elemento coreografico;
• tutti gli estratti di opere drammatico-musicali, quando questi non costituiscano un atto intero e la cui durata di esecuzione o radiodiffusione non oltrepassi i 25 minuti; o i 15 minuti quando si tratti di programmi televisivi. Nel caso di scambi di
programmi televisivi con organismi stranieri, quest'ultimo limite viene aumentato da 15 a 20 minuti, eccetto per le opere coreografiche;
• tutte le opere musicali comprese nei film cinematografici o televisivi. Sono escluse le registrazioni di opere drammatico-musicali utilizzate dalla televisione, quando siano state realizzate appositamente a questo fine.»
L'ordinanza definisce inoltre:
«Vengono considerate opere drammatico-musicali tutte le opere il cui svolgimento scenico si incorpori nelle persone che recitano ruoli determinati e il quale dipenda così strettamente dalla musica che tali opere non sono generalmente eseguite o radiodiffuse senza quest’ultima. Appartengono ugualmente a questa categoria, le opere e operette radiofoniche o televisive e le opere analoghe, nonché i balletti il cui svolgimento scenico sia presentato in forma coreografica. Tutte le altre opere musicali sono da considerarsi non teatrali.»
14. Entrata in vigore
Questo nuovo regolamento è adottato il 1° dicembre 2022 ed entra in vigore al 1° gennaio 2023. Sarà applicato a tutte le diffusioni a partire da tale data e sostituisce le versioni precedenti del regolamento.
Per le diffusioni anteriori al 1° gennaio 2023, conserva la sua validità il regolamento di ripartizione in vigore nell’anno in cui la diffusione ha avuto luogo; tuttavia, l’articolo 6 del nuovo regolamento si applica con effetto retroattivo.
III Sezione specifica alle utilizzazioni on-demand
La presente sezione specifica regola le condizioni applicabili alla ripartizione dei diritti relativi allo sfruttamento on-demand, ovvero quando l’opera è messa a disposizione del pubblico in modo che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento che sceglie individualmente, a titolo gratuito o contro pagamento (all’atto o forfettariamente). Sono esclusi i diritti riscossi sulla base della Tariffa comune 14 che regola il diritto al compenso degli autori di opere audiovisive per la messa a disposizione secondo la Legge federale sul diritto d’autore e i diritti di protezione affini del 1° aprile 2020.
Sono prese in considerazione ai fini della ripartizione le offerte di fornitori con cui la SSA ha concluso, direttamente o tramite l’intermediario di un’altra società di gestione svizzera, un accordo per l’utilizzo del suo repertorio.
Il Consiglio d’amministrazione della SSA può decidere di non tener conto delle offerte per le quali le spese di ripartizione e di analisi risulterebbero sproporzionate rispetto ai diritti da pagare, oppure può decidere di attribuire tali incassi a offerte che presentano caratteristiche simili per la ripartizione.
Questa sezione non si applica alla ripartizione dei compensi riscossi sulla base dell’art. 13a LDA, introdotto nella Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini il 1° aprile 2020.
15. Analogia con i diritti d’emissione
15.1. Le disposizioni della sezione specifica riguardante i diritti d’emissione sono applicabili per analogia.
15.2. Quando la SSA riscuote delle somme che coprono sia dei diritti d’emissione che delle utilizzazioni on-demand, il Consiglio d’amministrazione fissa la parte delle somme riscosse che deve essere ripartita a titolo di sfruttamento on-demand, basandosi su criteri oggettivi. Il Consiglio d’amministrazione può anche decidere di ripartire i diritti d’emissione unitamente ai diritti di utilizzazione on-demand, sotto forma di un’unica tariffa.
15.3. Al fine di evitare una fluttuazione eccessiva della tariffa annuale, la SSA può decidere di costituire delle riserve. Tali riserve possono essere aggiunte alle somme da ripartire riguardanti le utilizzazioni degli anni successivi. Tuttavia, trascorsi 3 anni dalla prima ripartizione riguardante un anno di utilizzazione, il saldo della riserva corrispondente deve essere reintegrato nella massa dei diritti da ripartire dell’anno in corso.
16. Tavola specifica
16.1. L’allegato A prevede le tavole specifiche per le utilizzazioni on-demand.
16.2. Il Consiglio d’amministrazione può decidere sull’applicazione dei fattori di ponderazione della tariffa previsti per i diritti d’emissione. Può anche decidere di applicarne soltanto alcuni.
16.3. Il Consiglio d’amministrazione può decidere sull’applicazione di fattori di ponderazione della tariffa specifici a queste utilizzazioni, in particolare
• la durata durante la quale l’opera è messa a disposizione del pubblico,
• il numero di accessi
• da quanti anni l’opera è disponibile on-demand, in generale in Svizzera o nell’ambito dell’offerta considerata
• l’anno di produzione
• le modalità finanziarie dell’offerta per il pubblico (distinguendo in particolare i casi di pagamento all’atto, gli abbonamenti e le offerte gratuite)
• l’eventuale possibilità di download.
Questi fattori di ponderazione possono essere applicati a scelta e in modo cumulativo.
16.4. Nel caso in cui l’offerta al pubblico comporti diverse possibilità finanziarie per fruire di una medesima opera, ma l’incasso sia il risultato di un calcolo globale o forfettario, la SSA terrà conto dell’apporto rispettivo di ognuna delle possibilità all’incasso finale, secondo le disposizioni del contratto con l’operatore, nei limiti di una proporzionalità ragionevole fra i costi e i diritti da ripartire.
Ultima revisione della presente sezione specifica: dicembre 2011.
IV Sezione specifica relativa ai diritti di riproduzione: supporti sonori e supporti audiovisivi, non interattivi, destinati all'uso privato del pubblico
La presente sezione specifica regola le condizioni applicabili alla ripartizione dei diritti di riproduzione delle opere sotto forma di supporti sonori o di supporti audiovisivi non interattivi, destinati all'uso privato del pubblico. Questi diritti comprendono la registrazione delle opere su tali supporti, come la loro messa in circolazione.
17. Condizioni giuridiche che giustificano l'intervento della SSA e il versamento dei diritti
17.1. Cessione dei diritti
17.1.1 Avendo aderito alla società e avendone di conseguenza accettato lo statuto, l'autore o l'avente diritto le ha ceduto il diritto di autorizzare o vietare qualsiasi forma di riproduzione delle sue opere, come pure il diritto di fissare le condizioni finanziarie per l’utilizzazione delle stesse.
17.1.2. Il contratto di cessione fra l'avente diritto da una parte, e il produttore dell'opera, il produttore del supporto oppure l'editore dall'altra, deve obbligatoriamente prevedere la retribuzione dell'avente diritto tramite una società d'autori. Una copia di tale contratto di cessione è parte integrante della dichiarazione dell’opera.
17.1.3. In mancanza di questo contratto, o di una clausola di riserva chiaramente stabilita, la SSA ha il diritto di rifiutare il suo intervento e, di conseguenza, il versamento dei diritti relativi; in particolare quando l'avente diritto ha ceduto i diritti di riproduzione al produttore contro una rimunerazione in percentuale dell’incasso netto del produttore e dovuta da quest'ultimo. L'avente diritto conserva ciononostante la facoltà di affidare la gestione del suo contratto alla SSA secondo il regolamento specifico di questi mandati.
18. Autorizzazioni
18.1. Quando la SSA inoltra una domanda d’autorizzazione relativa ai diritti di riproduzione, questa è indirizzata a tutti gli autori ed aventi diritto che figurano sulla dichiarazione dell’opera. In mancanza di una tale dichiarazione, la SSA inoltra la domanda a tutti gli aventi diritto ad essa noti. Questi ultimi sono tenuti a comunicarle la loro autorizzazione o il loro rifiuto, nonché eventuali condizioni particolari, entro 21 giorni dall'invio della domanda della SSA. Trascorsa questa scadenza, la SSA può vietare l'uso dell’opera per la quale è stata inoltrata la domanda. Per i suoi membri, la SSA non è tenuta ad inoltrare la domanda d’autorizzazione.
18.2. L'estensione dell'autorizzazione concessa agli utenti è regolata dal tariffario della SSA a loro destinato, così come dalle condizioni particolari fissate dagli aventi diritto o dalla SSA. Nel caso, la tariffa destinata agli utenti è comunicata agli aventi diritto unitamente alla domanda d’autorizzazione.
18.3. Concedendo la loro autorizzazione, gli aventi diritto tutelano la SSA da qualsiasi ricorso da parte di terze persone alle quali avessero accordato una cessione dei diritti o una licenza il cui carattere entrerebbe in conflitto con i diritti della relativa domanda. Di conseguenza, nessuna responsabilità ricade sulla SSA nel caso essa conceda, con il consenso degli aventi diritto, delle autorizzazioni che ledano i diritti ceduti o accordati a terze persone di cui non sia stata informata.
19. Calcolo dei diritti e conteggio
19.1. Il calcolo dei diritti dovuti per l’utilizzo delle opere si basa sulle tariffe stabilite dalla SSA per gli utenti, oltre che sulle convenzioni concluse con gli utenti. D'intesa con gli aventi diritto, la SSA può fissare altre condizioni – in particolare finanziarie – diverse da quelle previste nel tariffario.
19.2. La SSA può applicare, integralmente o parzialmente, le deduzioni previste nella sezione generale del presente regolamento di ripartizione.
19.3. La SSA versa i diritti dovuti agli autori e agli aventi diritto al più tardi alla fine del mese che segue l'incasso della fattura ad essa pagata dall'utente. La SSA si riserva il diritto di procedere alla ripartizione in tempi più lunghi qualora gli aventi diritto non le avessero fatto pervenire una dichiarazione dell’opera completa.
19.4. Se la riscossione dei diritti è basata sulle vendite, la ripartizione ha luogo quando il conteggio delle vendite riguardante il periodo contrattuale successivo è stato comunicato dall’utente alla SSA. In tal modo sarà possibile tener conto dei resi eventuali.
20. Ripartizione tra aventi diritto e gruppi di aventi diritto
20.1. La ripartizione avviene in base alle dichiarazioni delle opere, che devono essere cofirmate da tutti i coautori o aventi diritto. Esse seguono fedelmente le regole di ripartizione dei diritti d’emissione secondo l'articolo 11 di cui sopra.
21. Versioni linguistiche e adattamenti, limiti del repertorio drammatico- musicale ed audiovisivo
L'articolo 12 di cui sopra si applica anche ai diritti di riproduzione oggetto della presente sezione specifica. Fanno eccezione le eventuali utilizzazioni di stretta competenza della SUISA per quel che riguarda il repertorio drammatico-musicale ed audiovisivo, in virtù delle prescrizioni legali.
22. Entrata in vigore
La sezione specifica e la sezione generale del presente regolamento di ripartizione saranno applicate a tutte le utilizzazioni autorizzate tramite la SSA dal 1° luglio 1998. Una sua revisione è sempre possibile.
La presente sezione specifica è stata aggiunta nel giugno 1998 e modificata per l’ultima volta il 2 dicembre 2021.
Allegato A
I-1) Tavole di ripartizione dei diritti d’emissione Emittenti SSR
Radio
Le tariffe al minuto sono basate sull'attribuzione di un valore monetario corrispondente al numero di punti ottenuti dall'opera in seguito all'applicazione cumulativa di diversi criteri di ponderazione:
1. La categoria dell'opera: ogni opera è classificata in una categoria secondo una tabella di classificazione che determina il numero di punti di base.
2. Il numero di punti così ottenuto è ridotto o aumentato in base ad un coefficiente denominato "indice di diffusione", il quale è determinato tenendo conto del numero di repliche dell'opera già avvenute sulle reti della SSR e del tempo intercorso tra queste diffusioni.
Il Consiglio d’amministrazione può determinare delle tariffe differenziate per ogni emittente, al fine di prendere in considerazione gli apporti finanziari di ciascuna regione linguistica.
Televisione
Le tariffe al minuto sono basate sull'attribuzione di un valore monetario corrispondente al numero di punti ottenuti dall'opera in seguito all'applicazione cumulativa di diversi criteri di ponderazione:
1. La classe di ripartizione: ogni opera è classificata in una categoria secondo una tabella di classificazione. Le categorie sono in seguito raggruppate in quattro classi di ripartizione distinte che determinano il numero di punti di base.
Questi punti sono poi ridotti o aumentati in seguito all'applicazione dei seguenti coefficienti:
• l'indice di diffusione determinato dal numero di repliche dell'opera già avvenute sulle reti della SSR
• il canale di diffusione (1o o 2o canale)
• il coefficiente orario, secondo l'orario d'inizio della trasmissione. Inoltre per i canali tematici, regole particolari sono applicate alle multidiffusioni.
Il Consiglio d’amministrazione può differenziare il valore monetario attribuito ad un punto per ogni emittente, al fine di prendere in considerazione gli apporti finanziari di ciascuna regione linguistica. Allo stesso modo, il Consiglio d’amministrazione può differenziare i valori matematici di diversi criteri di ponderazione per ogni emittente.
Questa tavola entra in vigore il 1° gennaio 2008 ed ha effetto per tutte le diffusioni a partire dal 1° gennaio 2008. È stata rivista per l’ultima volta nel marzo 2022 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.
Ultima revisione della tavola SSR: 03.2022
Ultima revisione allegato A: 12.2022 / allegato B: 12.2022
Allegato A
Radio & internet - Tabella di classificazione delle opere in categorie
I) Opere create appositamente per la radio e/o internet codice punti
A) Opere drammatiche | ||
1. Opera radiofonica | RD2P | 100 |
2. Serie (soggetto chiuso) | RD2S | 80 |
3. Sceneggiato (soggetto a episodi che continua) | RD2F | 60 |
4. Sketch | RD2K | 72 |
B) Opere drammatico-musicali | ||
1. Opera, operetta, commedia musicale, altre | RM2O | 110 |
opere drammatico-musicali
2. Rivista RM2R 60
II) Registrazioni sonore di opere teatrali per la radio e/o internet 1
A) Opere drammatiche
1. Opere teatrali DS0T 100
2. Sketch DS0K 72
B) Opere drammatico-musicali
1. Opera, operetta, commedia musicale, altre opere drammatico-musicali
DS0O 110
2. Rivista DS0R 60
3. Musica teatrale di grandi diritti che accompagna un’opera principale a
Indice di diffusione
MUSSC 60
Per determinare l'indice di diffusione saranno considerate solo le diffusioni di un'opera nella stessa versione linguistica e nei programmi di una stessa regione linguistica. Le diffusioni simultanee di una stessa opera in diversi programmi, appartenenti o meno alla stessa regione linguistica, saranno considerate come una sola e unica diffusione.
Prima diffusione Per la prima diffusione di un'opera sarà applicato il coefficiente del 100%. Prima diffusione con maggiorazione "creazione": se si tratta di un'opera commissionata o creata da un’emittente svizzera sarà applicato un coefficiente del 130%; sono escluse le opere classificate nella sezione II (registrazioni sonore di opere teatrali), le quali non possono beneficiare di questa maggiorazione.
Repliche Per le ridiffusioni di un’opera sarà applicato il coefficiente del 70%, a meno che non si tratti di una multidiffusione.
Multidiffusione Per tutte le ridiffusioni di un'opera entro 30 giorni dalla loro prima diffusione sarà applicato il coefficiente del 50%.
Estratti Per la valutazione degli estratti si terrà conto del diritto di citazione secondo la legge in vigore sul diritto d'autore. Tuttavia, questi casi saranno limitati ad una durata massima totale di 3 minuti su riserva dell'ordinanza che regola gli estratti di opere drammatico-musicali. In caso di retribuzione delle diffusioni di estratti, si applicherà la tariffa "repliche".
1 Sono assimilate a queste categorie le opere sceniche realizzate per la radio senza modifiche Ultima revisione allegato A: 12.2022 / allegato B: 12.2022
a In conformità con l’Ordinanza federale del 23 febbraio 1972 menzionata all’articolo 13 del regolamento.
Allegato A
Televisione & internet - Tabella di classificazione delle opere per categoria
I) Opere audiovisive
Telefilm (lungo o cortometraggio, in una o più | AT1T | A |
parti), miniserie (6 parti al massimo) (c) | ||
Serie (soggetto chiuso) (c) | AT1S | A |
Sceneggiato (soggetto che continua di episodio in | AT1F | B |
episodio) | ||
Sitcom (a), dialoghi scritti | AT1E | D |
Sitcom (a), dialoghi improvvisati; sequenze di | AT1D | D |
telecamera nascosta | ||
Reality Show (i) | AT1R(*) | D |
Immagini con dialoghi rielaborati (b) | AT1I | D |
di creazione in una o più parti, serie (j) | AD1C | B |
giornalistico in una o più parti, serie (k) | AD1J | C |
A) Opere audiovisive create appositamente per la televisione e/o internet
Fiction
I
Codice1
Classe di ripartizione
II Documentario
B) Opere audiovisive create per il cinema
Documentario B
I Lungometraggio Fiction (c) AC0L B
AD0L
Documentario B
II Cortometraggio Fiction AC0C A
AD0C
Film d’impresa, documenti di tipo medico, | AC3E(*) | D |
scientifico, turistico, ecc. (d) | ||
Film pubblicitari (e) | AC3P(*) | D |
Attualità, informazioni, notizie (f) | AC3I(*) | D |
Corsi, formazione, programmi educativi (g) | AC3C(*) | D |
Video-clip (h) | AC3V(*) | D |
Altri generi | AC3A(*) | D |
II) Opere drammatiche A) Opere drammatiche create per la televisione e/o internet | ||
Teatro | DS1T | A |
Opere drammatico-musicali | DS1O | A |
(opera, operetta, commedia musicale, ecc.) | ||
Balletto | DS1B | A |
Pantomima/mimo | DS1P | A |
Sketch | DS1K | C |
Racconto drammatizzato | DS1R | D |
Sketch di collegamento | DS1L | D |
B) Registrazioni di opere teatrali per la televisione e/o internet | ||
Teatro | DS0T | A |
Opere drammatico-musicali | DS0O | A |
(opera, operetta, commedia musicale, ecc.) | ||
Balletto | DS0B | A |
C) Altre opere audiovisive (create o no per la televisione, internet)
Pantomima/mimo | DSOP | A |
Sketch | DS0K | C |
Marionette | DS0M | A |
Rivista | DS0R | A |
Musica teatrale di grandi diritti che accompagna | MUSSC | D |
un’opera principale a2 |
(*) queste categorie non sono remunerate nei diritti d’emissione
1 suffisso A per i film d'animazione / Ultima revisione allegato A: 12.2022 / allegato B: 12.2022
2 In conformità con l’Ordinanza federale del 23 febbraio 1972 menzionata all’articolo 13 del regolamento.
Allegato A
Note
(a) Sitcom: unità di luogo e di tempo, con pochi o senza cambiamenti di scena, assenza di riprese esterne.
(b) Xxxxxxxx con dialoghi rielaborati: combinazione d'immagini preesistenti e di dialoghi/commenti privi di relazione con i dialoghi o commenti originali.
(c) Video d'arte: assimilati alle opere di fiction (telefilm o lungometraggi cinematografici) (codici AT1B o AC0B). Video come forma d’espressione artistica in sé. In generale, non vi è né narrazione, né riflesso della realtà.
(c) Opere audiovisive erotiche o pornografiche: assimilate alle opere di fiction (telefilm o lungometraggi cinematografici, o serie) (codici AT1X o AC0X o AT1S).
(d) Film d’impresa, documenti di tipo medico, scientifico, turistico, ecc:. Film d’impresa: film commissionati da società, associazioni o istituzioni, che hanno l’obiettivo di far conoscere o presentare le loro attività e/o i loro prodotti, a scopo di autopromozione. Documenti medici o scientifici: film per la formazione nel campo della sanità o delle scienze. Hanno un obiettivo pedagogico e scientifico, ed è escluso qualsiasi uso commerciale. Documenti turistici: film commissionati da società, associazioni o istituzioni, che hanno l’obiettivo di suscitare interesse per un territorio, una regione, una città, un sito o qualsiasi altra attrazione, generalmente destinati al grande pubblico.
(e) Film pubblicitari: film commissionati il cui scopo è attirare l’attenzione di un pubblico mirato su un prodotto, un servizio, un’idea, una persona o una società, per incitare ad adottare un comportamento desiderato. Esempi: pubblicità, televendita, annunci, etc.
(f) Attualità, informazioni, notizie: filmati corti che riportano fatti ed avvenimenti recenti di varia natura e trasmessi all’interno di un programma d’informazione. Per esempio: telegiornale.
(g) Xxxxx, formazione, programmi educativi: accesso al sapere e alla conoscenza attraverso un film pedagogico. Esempi: trasmissioni culinarie, di bricolage, di decorazione, di lingua, etc.
(h) Video-clip: film corti che illustrano un brano musicale allo scopo di promuovere un artista o la sua opera.
(i) Reality Show: programma televisivo in cui persone comuni vivono realmente o pseudo- realmente delle situazioni straordinarie, in diretta o in pseudo-diretta.
(j) Documentario di creazione, in una o più parti, serie:
Film che ha lo scopo di esporre il punto di vista dell’autore in modo soggettivo secondo un trattamento individuale ed originale. Sono utilizzate tecniche di ripresa specifiche: piano- sequenza, montaggio e commento soggettivo lenti, immaginifico, scrittura documentaria. L’autore affronta un soggetto da un punto di vista personale, frutto di un’inchiesta preliminare e può esprimere la posizione che assumerà in seguito.
(k) Documentario giornalistico, in una o più parti, serie:
Film che ha lo scopo di dimostrare, provare, riportare o spiegare dei fatti in modo oggettivo ed esaustivo, secondo dei modelli giornalistici riconosciuti. Sono impiegate tecniche di ripresa specifiche: ripresa a spalla, montaggio “cut”, piani di dettaglio, commento informativo e costruzione minimale (inizio – sviluppo – chiusura). L’autore tratta un soggetto da un punto di vista esterno.
Ultima revisione allegato A: 12.2022 / allegato B: 12.2022
Allegato A
Classi di ripartizione
• Classe di ripartizione A – 100 punti
• Classe di ripartizione B – 60 punti
• Classe di ripartizione C – 40 punti
• Classe di ripartizione D – 15 punti
Indice di diffusione e canale di diffusione
Per determinare se si tratti di una prima diffusione o di una ripresa (ridiffusione), si terrà conto delle precedenti diffusioni della stessa opera sull'insieme dei canali della SSR, in qualsiasi regione linguistica. Le diffusioni simultanee di una stessa opera in diversi programmi, nella stessa regione linguistica o meno, saranno considerati come una sola diffusione.
Indice
Coefficiente per i
primi canali di diffusione
(RTSUn, RSILa1, SRF1)
Coefficiente per i
secondi canali di diffusione (RTSDeux, RSILa2, SRFzwei) e canali tematici
(SRF info)
Prima diffusione 100% 35%
Prima diffusione con
maggiorazione "creazione"*
150% 150%
Repliche (ridiffusione) 70% 24.5%
*Maggiorazione "creazione ": questo coefficiente sarà applicato al momento della prima diffusione di opere scritte e/o realizzate per un’emittente svizzera, prodotte o co-prodotte da un produttore svizzero. Le opere classificate nella sezione "Registrazioni di opere teatrali" (IIB) non possono beneficiare di questa maggiorazione.
Tutte le diffusioni che beneficiano della maggiorazione "creazione" dovranno ottenere, dopo l'applicazione di tutti i criteri di ponderazione, il numero di punti minimo seguente:
• Classe di ripartizione A – 80 punti minimo
• Classe di ripartizione B – 80 punti minimo
• Classe di ripartizione C – 20 punti minimo
• Classe di ripartizione D – 7.5 punti minimo
Ultima revisione allegato A: 12.2022 / allegato B: 12.2022
Allegato A
Canali tematici (SF Info) trattandosi di programmi costituiti da multidiffusioni, sarà presa in considerazione una sola diffusione della stessa opera al giorno, ossia quella che avviene nell'ora col coefficiente di ponderazione più elevato.
Estratti Per la valutazione degli estratti, si terrà conto del diritto di citazione secondo la legge sul diritto d'autore in vigore. Tuttavia, questi casi saranno limitati ad una durata totale massima di 3 minuti, su riserva dell'ordinanza che regola gli estratti di opere drammatico-musicali. In caso di retribuzione delle diffusioni di estratti, si applicherà la tariffa "repliche".
Coefficiente orario
Per stabilire il coefficiente orario applicabile, si terrà conto dell'orario d'inizio della trasmissione. In caso di litigio, farà fede unicamente l'orario menzionato nei rapporti di diffusione forniti dalla televisione.
Trasmissioni che iniziano alla RTS, RSI, SRF Info e 3SAT fra le ore:
• 00.30 e 00.59: Coefficiente 25%
• 01.00 e 01.59: Coefficiente 8%
• 02.00 e 05.59: Coefficiente 5%
• 06.00 e 11.29: Coefficiente 8%
• 11.30 e 13.29: Coefficiente 25%
• 13.30 e 17.59: Coefficiente 15%
• 18.00 e 18.44: Coefficiente 25%
• 18.45 e 22.29: Coefficiente 100%
• 22.30 e 00.29: Coefficiente 70%
Trasmissioni che iniziano alla SRF 1 e SRF zwei fra le ore:
• 00.30 e 00.59: Coefficiente 50%
• 01.00 e 01.59: Coefficiente 15%
• 02.00 e 05.59: Coefficiente 8%
• 06.00 e 11.29: Coefficiente 15%
• 11.30 e 13.29: Coefficiente 50%
• 13.30 e 17.59: Coefficiente 25%
• 18.00 e 18.44: Coefficiente 50%
• 18.45 e 22.29: Coefficiente 100%
• 22.30 e 00.29: Coefficiente 70%
Ultima revisione allegato A: 12.2022 / allegato B: 12.2022
Allegato A
I-2) Tavola di ripartizione dei diritti d’emissione
Emittente 3sat
Televisione
Le tariffe al minuto sono basate sull'attribuzione di un valore monetario corrispondente al numero di punti ottenuti dall'opera in seguito all'applicazione cumulativa di diversi criteri di ponderazione previsti nella tavola I-1:
1. La classe di ripartizione: ogni opera è classificata in una categoria secondo una tabella. Le categorie sono in seguito raggruppate in quattro classi di ripartizione distinte che determinano il numero di punti di base.
Questi punti sono poi ridotti o maggiorati in seguito all'applicazione dei seguenti coefficienti:
2. l'indice di diffusione “replica“
3. il canale di diffusione (1o canale)
4. il coefficiente orario, secondo l'orario d’inizio della trasmissione
Sono prese in considerazione unicamente le diffusioni di opere di cui la SSR è responsabile dell’acquisto dei diritti e per cui la SSA ha potuto riscuotere dei diritti d’emissione.
Questa tavola entra in vigore il 12 febbraio 2009 ed ha effetto retroattivo su tutte le diffusioni a partire dal 1° gennaio 2008.
Ultima revisione allegato A: 12.2022 / allegato B: 12.2022
Allegato A
I-3) Tavole di ripartizione dei diritti d’emissione Emittenti private, locali e regionali
Radio
Le tariffe al minuto sono basate sull'attribuzione di un valore monetario corrispondente al numero di punti ottenuti dall'opera in seguito all'applicazione del criterio di ponderazione del gruppo di emittenti:
• Gruppo A, emittenti con un’utenza potenziale < 150’000 ascoltatori: coefficiente 0,5
• G Gruppo B, emittenti con un’utenza potenziale ≥ 150’000 ascoltatori: coefficiente 1 Nessun altro criterio (x.xx. categoria dell’opera) sarà applicato.
Televisione
Le tariffe al minuto sono basate su quelle percepite, dopo deduzione delle spese amministrative e delle attribuzioni ai fondi sociali e culturali.
Nessun altro criterio (x.xx. categoria dell’opera, indice di diffusione) sarà applicato.
Questa tavola entra in vigore il 6 febbraio 2001 ed ha effetto retroattivo per tutte le diffusioni a partire dal 1° gennaio 1999.
Ultima revisione della tavola radio/TV PLR: 02.2001 Ultima revisione allegato A: 12.2022 / allegato B: 12.2022
Allegato A
II-1) Tavole di ripartizione riguardanti i diritti di sfruttamento on- demand SSR
Radio SSR
Le tariffe al minuto sono basate su quelle di percezione, dopo deduzione delle spese amministrative e delle ritenute attribuite ai fondi sociali ed al fondo culturale.
Nessun criterio di ponderazione della durata è applicato (x.xx. secondo la categoria dell’opera, l’indice di diffusione, ecc.).
Il Consiglio d’amministrazione può determinare delle tariffe differenziate per ogni emittente, al fine di prendere in considerazione gli apporti finanziari di ciascuna regione linguistica. Le tariffe sono pubblicate annualmente.
Televisione SSR
Le tariffe al minuto sono basate su quelle di percezione, dopo deduzione delle spese amministrative e delle ritenute attribuite ai fondi sociali ed al fondo culturale.
In generale le tariffe riscosse si differenziano a seconda della durata della messa a disposizione (limitata nel caso della catch-up TV) e le possibilità offerte di download.
Nessun criterio di ponderazione della durata è applicato (x.xx. secondo la categoria dell’opera, l’indice di diffusione, ecc.).
La periodicità della ripartizione per la messa a disposizione di un’opera dipende dagli accordi previsti con gli utenti per la riscossione.
Per le offerte di video on-demand caratterizzate da una messa a disposizione del pubblico più lunga di quella della catch-up TV, i diritti sono ripartiti unicamente per la prima messa in rete.
Il Consiglio d’amministrazione può determinare delle tariffe differenziate per ogni emittente, al fine di prendere in considerazione gli apporti finanziari di ciascuna regione linguistica. Le tariffe sono pubblicate annualmente.
Catch-up Tv
Questi diritti sono ripartiti unitamente ai diritti d’emissione, secondo le medesime regole, sotto forma di una tariffa unica, purché l’emittente considerata offra questo servizio e gli aventi diritto abbiano affidato la gestione dei diritti necessari alla SSA.
Questa sezione non si applica alla ripartizione dei compensi riscossi sulla base dell’art. 13a LDA, introdotto nella Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini il 1° aprile 2020.
Allegato A
II-2) Tavola di ripartizione riguardante i servizi di media sonori on demand di fornitori privati
I diritti ripartiti sono basati sulle somme incassate, deduzione fatta delle spese amministrative.
In generale, le tariffe riscosse sono differenziate in base alla durata della messa a disposizione e alle possibilità di download offerte.
La periodicità della ripartizione per la messa a disposizione di un’opera dipende dagli accordi previsti con gli utilizzatori per la riscossione.
Questa tavola entra in vigore il 2 dicembre 2021 ed ha ugualmente effetto retroattivo su tutte le utilizzazioni antecedenti.
Ultima revisione allegato A: 12.2022 / allegato B: 12.2022
II-3) Tavole di ripartizione riguardanti i servizi di media audiovisivi on demand di fornitori privati
1. Considerazione dell’intensità di sfruttamento
Le ripartizioni si basano sulle informazioni fornite dai fornitori di servizi di media audiovisivi on demand.
• Per le offerte di video on demand all’atto, l’atto dell’acquisto da parte di un membro del pubblico sarà contabilizzato come una Unità di Utilizzazione (UU).
• Per le offerte di video on demand per abbonamento, l’accesso da parte di un membro del pubblico sarà contabilizzato come une Unità d’Utilizzazione (UU). In mancanza di informazioni più precise riguardo al numero effettivo di accessi, 1 UU è attribuita per ogni periodo d’abbonamento annunciato dal fornitore. La periodicità presa in considerazione è quella prevista negli accordi di licenza conclusi con il fornitore.
Le UU non sono ponderate secondo altri criteri, quali la durata dell’opera, la categoria dell’opera, la temporalità della messa a disposizione.
2. Calcolo del valore finanziario per Unità d’Utilizzazione
Le ripartizioni si basano sulle somme incassate, dopo deduzione delle spese amministrative e delle ritenute attribuite ai fondi sociali ed al fondo culturale. Le offerte di video on demand all’atto e di video on demand per abbonamento possono essere ripartite congiuntamente.
3. Limitazione dei costi di ripartizione
Allo scopo di limitare i costi di ripartizione ed in particolare evitare disproporzione fra i costi e il ricavo, la SSA può:
- limitare l’identificazione delle opere a quella ottenuta tramite procedimenti automatizzati,
- fissare una soglia minima di UU per la presa in considerazione nella ripartizione effettiva,
- cumulare gli incassi provenienti da più fornitori per considerarli come una sola somma globale da ripartire.
Questa tavola entra in vigore il 22 settembre 2016 ed ha ugualmente effetto retroattivo su tutte le utilizzazioni precedenti.
Ultima revisione allegato A: 12.2022 / allegato B: 12.2022
Allegato B
Chiavi prefissate per la ripartizione dei diritti
I-A Opere audiovisive create appositamente per la televisione e/o internet
II-A Opere drammatiche e drammatico-musicali create appositamente per la televisione e/o internet
I-C Altre opere audiovisive (create o no per la televisione, internet)
• 70 % parte "testo":
autore(i) dell'opera preesistente, sceneggiatore(i), autore(i) dell’adattamento, dialoghista(i)
• 30 % regista(i)
"Bibbie" di opere audiovisive ad episodi
La parte spettante agli autori di "bibbie" letterarie di opere audiovisive ad episodi è limitata ad un massimo del 10% della parte "testo". Nel caso di "bibbie" grafiche di serie o sceneggiati d'animazione, questo limite è fissato al 15% della parte "testo".
I-B Opere audiovisive create per il cinema
a) se la sceneggiatura è originale:
• | 20% | Sceneggiatura |
• | 20% | Adattamento |
• | 20% | Dialoghi |
• | 40% | Regia |
b) se la sceneggiatura è un adattamento di un'opera preesistente (romanzo, ecc.): | ||
• | 30% | Opera preesistente |
• | 15% | Adattamento |
• | 15% | Dialoghi |
• | 40% | Regia |
II-B Registrazioni di opere teatrali
• 100 % autore(i) dell'opera registrata (drammaturghi, autori dell’adattamento, coreografi, compositori, ecc.)
Film d'animazione e film documentari
Gli autori di film d'animazione e di film documentari possono non osservare le chiavi di ripartizione prefissate. In questi casi, le quote che spettano al (ai) regista(i) e altri coautori dovranno essere definite di comune accordo fra tutti gli aventi diritto.
Ultima revisione allegato A: 12.2022 / allegato B: 12.2022
In caso di litigio, farà fede unicamente la versione francese di questo regolamento e dei suoi allegati.