Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale
Concessione
per la realizzazione e
gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione
denominata Polo Strategico Nazionale (“PSN”), di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del
d.l. n. 179 del 2012.
CUP: J51B21005710007 CIG: 9066973ECE
CONVENZIONE
ai sensi degli artt. 164, 165, 179, 180, comma 3 e 183, comma 15 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni o integrazioni avente ad oggetto l’affidamento in concessione dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di dati sensibili - “Polo Strategico Nazionale”
Sommario
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 7
Articolo 1 PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 7
Articolo 2 DEFINIZIONI 7
Articolo 3 NORME APPLICABILI 13
Articolo 4 CONDIZIONI GENERALI 13
Articolo 5 OGGETTO 14
Articolo 6 DURATA DELLA CONCESSIONE 16
Articolo 7 SOCIETÀ DI PROGETTO 18
SEZIONE II – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, RISCHIO E REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE 19
Articolo 8 PRESUPPOSTI DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 19
Articolo 9 RISCHI ASSUNTI DAL CONCESSIONARIO 19
Articolo 10 RIPARTIZIONE DEI BENEFICI 20
Articolo 11 REVISIONE DEL PEF 21
Articolo 12 CONTROLLI E COMITATO DI CONTROLLO 24
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 25
Articolo 13 SOGGETTI NOMINATI DAL CONCESSIONARIO 25
Articolo 14 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO 25
Articolo 15 TUTELA DEI LAVORATORI 27
Articolo 16 OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE 28
Articolo 17 ULTERIORI ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE 29
SEZIONE IV – AVVIAMENTO 29
Articolo 18 PIANO FABBISOGNI, PROGETTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI, MIGRAZIONE 29
SEZIONE V - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 30
Articolo 19 FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 30
SEZIONE VI - CORRISPETTIVI E PENALI 31
Articolo 20 LIVELLI DI SERVIZIO 31
Articolo 21 PENALI 31
Articolo 22 PENALI DEL CONCEDENTE 32
Articolo 23 PENALI DELL’AMMINISTRAZIONE UTENTE 33
Articolo 24 CORRISPETTIVI, PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE 33
Articolo 25 SVINCOLO DELLE GARANZIE 33
SEZIONE VII - GARANZIE E ASSICURAZIONI 33
Articolo 26 GARANZIA DEFINITIVA 34
Articolo 27 POLIZZE ASSICURATIVE 35
Articolo 28 GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI 35
SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE E MONITORAGGIO 36
Articolo 29 SUBAPPALTO E AFFIDAMENTI I DEL CONCESSIONARIO 36
Articolo 30 MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 36
SEZIONE IX - CESSAZIONE DEL CONTRATTO 37
Articolo 31 EFFICACIA DEL CONTRATTO 37
Articolo 32 CAUSE DI RISOLUZIONE AUTOMATICA 37
Articolo 33 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 37
Articolo 34 SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO 38
Articolo 35 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E/O DELL’AMMINISTRAZIONE UTENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O DEL CONTRATTO 39
Articolo 36 EFFICACIA DELLA REVOCA E DELLA RISOLUZIONE E SOMME SPETTANTI AL CONCESSIONARIO 39
Articolo 37 RECESSO 40
Articolo 38 DEVOLUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA E CLAUSOLA SOCIALE 41
Articolo 39 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’INFRASTRUTTURA E DEI SERVIZI 42
SEZIONE X - ULTERIORI DISPOSIZIONI 43
Articolo 40 COMUNICAZIONI 43
Articolo 41 NORME ANTICORRUZIONE E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ 43
Articolo 42 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 44
Articolo 43 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 44
Articolo 44 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 44
Articolo 45 REGISTRAZIONE 44
Articolo 46 RINVIO AL CODICE, AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI 44
CONVENZIONE
L’anno 2022, il giorno 24 del mese di agosto,
tra
il DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE della Presidenza del Consiglio dei Ministri con sede in Xxxx, xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx x. 00, codice fiscale 80188230587, nella persona del Capo Dipartimento pro tempore xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, che agisce in qualità di legale rappresentante del Dipartimento pro tempore, nato a Bari (BA), il 15 novembre 1969, C.F. MNNMRA69S15A662R (“Dipartimento”, “DTD” o “Concedente”)
e
La Società Polo Strategico Nazionale S.p.A (“PSN S.p.A.”) con sede legale in xxx Xxxxx 0, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 1678264, C.F. e Partita IVA 16825251008, in persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Campobasso (CB) il 12 luglio 1963, C.F. MNCMSM63L12B519G e domiciliato ai fini del presente contratto in xxx Xxxxx 0, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante legale.
La Società di Progetto come sopra indicata è costituita dai seguenti operatori economici, già facenti parte del RTI costituito mediante atto per notaio Xxxxxx Xxxxxxx in Roma, registrato a Roma il 10 marzo 2022 al n. 2986 serie 1/T, ai fini della partecipazione alla procedura di Gara, tra:
- XXX X.x.X. con sede legale in xxx X. Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx iscritta nel Registro della Imprese di Milano al numero 1580695, C.F. e Partita IVA 00488410010;
- Xxxxxxxx X.x.X., con sede legale in Xxxx, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 0, C.F. e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00401990585 e Partita Iva 00881841001;
- SOGEI – Società Generale di Informatica – S.p.A. con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxx Xxxxxxx, x.
99, C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese n. 0327910580, Partita IVA n. 01043931003;
- CDP Equity S.p.A. con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxx Xxxxx x. 00/X, C.F. e Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 07532930968; di seguito per brevità il “RTI” o il “RTI TIM”;
la citata Società di Progetto di seguito, per brevità, denominata “Concessionario” è stata costituita, in data 4 agosto 2022, dai membri del predetto RTI secondo le percentuali di partecipazione dallo stesso dichiarate in sede di Gara.
PREMESSO CHE
1. Le società CDP Equity S.p.A., XXX X.x.X., SOGEI S.p.A. e Xxxxxxxx X.x.X. (“Proponente”) hanno presentato, in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con T.I.M.
S.p.A. in qualità di mandataria, ai sensi degli artt. 164, 165, 179, comma 3 e 183, comma 15 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni o integrazioni (“Codice”), una proposta avente ad oggetto l’affidamento di una concessione relativa, in particolare, alla prestazione da parte del Concessionario in favore delle singole Amministrazioni Utenti, in maniera continuativa
e sistematica, di un Catalogo di Servizi, altamente dedicati e con focus su sicurezza, connettività ed affidabilità, con messa a disposizione di un’infrastruttura digitale per i servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di dati sensibili - “Polo Strategico Nazionale”, appositamente progettata, predisposta ed allestita, ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale, con caratteristiche adeguate (con riferimento, in particolare, alla circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID n. 5 del 30 novembre 2017) ad ospitare la migrazione dei dati frutto della razionalizzazione e consolidamento dei Centri di elaborazione Dati e relativi sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall’articolo 35 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nonché come ulteriormente modificato dall’art. 7 del
d.l. 6 novembre 2021, n. 152 ed a ricevere la migrazione dei detti dati affinché essi siano poi gestiti attraverso una serie di servizi da rendere alle amministrazioni titolari dei dati stessi, vale a dire Servizi Infrastrutturali; Servizi di Gestione della Sicurezza IT; Servizi di Disaster recovery e Business Continuity; Servizi di Assistenza ai fruitori dei servizi prestati (“Proposta”).
2. La Proposta era corredata dai documenti richiesti dall’art. 183, comma 15, del Codice, e segnatamente:
a) progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo della specificazione delle caratteristiche della gestione, nella forma di un capitolato gestionale;
b) schema di convenzione, con annessa matrice dei rischi;
c) piano economico-finanziario, asseverato, con evidenza delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta;
d) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, di cui al comma 17 dell’art. 183 del Codice;
e) garanzia, ai sensi dell’art. 93 del Codice, e impegno a presentare, in caso di indizione della gara, la garanzia di cui all’art. 183, comma 15, quinto periodo del Codice, calcolata ai sensi dell’art. 183, comma 9, terzo periodo, del Codice, nonché, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del Codice.
3. La Proposta è stata elaborata con il proposito di inserirsi nell’ambito degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento agli “Obiettivi Italia Digitale 2026”, di cui al d.l. 16 luglio 2020, n. 76, per come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché di quelli dettati dall’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID per la realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato.
4. Nello specifico il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto specifici obiettivi per la transizione digitale con particolare riferimento agli “Obiettivi Italia Digitale 2026” – “Obiettivo 3
– Cloud e Infrastrutture Digitali” orientato alla migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni. In questo contesto, e relativamente alla razionalizzazione e al consolidamento dei Data Center della Pubblica Amministrazione, si inserisce l’identificazione e la creazione del “Polo Strategico Nazionale” (nel seguito anche solo “PSN”). Conseguentemente, la Proposta è stata espressamente inquadrata dal Proponente nell’ambito del perseguimento degli
obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare, in relazione all’obiettivo di
«Digitalizzare la Pubblica Amministrazione italiana con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali» di cui alla Missione 1, Componente M1C1 che prevede la realizzazione e la messa in esercizio del PSN entro il 31 dicembre 2022.
5. Il DTD ha valutato la Proposta presentata dalla TIM S.p.A., in qualità di mandataria del costituendo RTI con CDP Equity S.p.A., Xxxxxxxx X.x.X., Xxxxx S.p.A., formulando alcune osservazioni, e - al fine di fornire la massima efficacia alla tutela dell’interesse pubblico perseguito
- ha invitato il Proponente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, ad apportare specifiche modifiche al progetto di fattibilità, con richiesta a mezzo PEC del 2 dicembre 2021 (protocollo DTD-3651-P e DTD-3652-P); essendosi il Proponente uniformato alle osservazioni ricevute nel termine indicato, la Proposta è stata ulteriormente valutata.
6. Ad esito delle suddette valutazioni, il DTD si è espresso favorevolmente circa la fattibilità della Proposta, in quanto rispondente alla necessità dello stesso di avvalersi di soggetti privati per soddisfare le esigenze delle Amministrazioni per il conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 e dall’Agenzia per l’Italia Digitale per la realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana.
7. Il DTD, con provvedimento adottato dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 47/2021-PNRR, del 27 dicembre 2021, ha dichiarato la Proposta fattibile, ponendola in approvazione e nominando, contestualmente, il Proponente come promotore (“Promotore”).
8. L’art. 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ha disposto che, all’articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, fosse inserito il comma 3-bis secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa Servizi S.p.A., di cui all’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l’espletamento delle procedure di gara relative al PSN, di cui all’articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
9. La convenzione per l’attuazione operativa, la collaborazione e l’attivazione di Difesa Servizi S.p.A. nella funzione di centrale di committenza ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152 nell’ambito della creazione del PSN è stata sottoscritta, tra Difesa Servizi S.p.A., il Ministero della Difesa e il Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 25 dicembre 2021.
10. Ai fini della citata convenzione, il ruolo di Stazione Appaltante è stato assunto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Ente Aderente, mentre Difesa Servizi S.p.A. ha agito in qualità di Centrale di Committenza.
11. La Stazione Appaltante, in data 29 dicembre 2021, ha inviato alla Centrale di Committenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, della predetta Convenzione, formale “atto di attivazione” costituito dai seguenti documenti:
● decreto n. 47/2021-PNRR del 27.12.2021, motivato ai sensi della legge n. 241 del 1990 e secondo le previsioni della delibera ANAC n. 329 del 21 aprile 2021, con cui ha:
○ dichiarato la fattibilità della Proposta presentata dal Proponente nella versione, sostanzialmente e formalmente completa, modificata a seguito delle richieste di modifica formulate dal Dipartimento per la Trasformazione digitale ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del Codice;
○ approvato, per i motivi esposti in premessa, il progetto di fattibilità della Proposta;
○ nominato XXX X.x.X. in qualità di mandataria del costituendo RTI come Promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice;
○ disposto, con determina a contrarre n. 3 del 28/01/2022, di dare corso alle ulteriori attività di cui all’articolo 183, comma 15, del Codice, propedeutiche alla pubblicazione del bando di Gara. La Centrale di Committenza ha indetto, con determina a contrarre n. 3 del 28 gennaio 2022, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. eee), 60 e 180 nonché art. 183, commi 15 e 16, del Codice, la gara europea, a procedura aperta, per l’affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico – privato della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, CIG: 9066973ECE CUP: J51B21005710007, con bando, inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 28 gennaio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 04 febbraio 2022.
12. La Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento n. 3 del 14 aprile 2022, con verbali n. 5 del 10 giugno 2022, n. 6 del 14 giugno 2022 e n. 7 del 15 giugno 2022, ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore del costituendo RTI tra Aruba S.p.A. e Fastweb S.p.A. in qualità di mandataria (“RTI Fastweb”). La graduatoria di gara è stata approvata con determina n. 14 del 22 giugno 2022 della Centrale di Committenza e comunicata agli operatori economici partecipanti alla Gara con comunicazioni n. 2402 e n. 2403 di protocollo del 22 giugno 2022. Il Promotore RTI costituito con XXX X.x.X. mandataria, non risultato aggiudicatario, ha esercitato, nel termine previsto dall’art. 183, comma 15 del Codice, con comunicazione del giorno 07 luglio 2022, protocollo in entrata della Centrale di Committenza n. 2362, il diritto di prelazione di cui all’art. 183, comma 15, del Codice, impegnandosi ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’operatore economico individuato come aggiudicatario originario della procedura di Gara. Il Promotore, con determina di aggiudicazione della Centrale di Committenza n. 15 del 11 luglio 2022, comunicata agli operatori economici partecipanti alla Gara con comunicazioni n. 2681 e n. 2682 di protocollo del 11 luglio 2022, è stato per l’effetto dichiarato nuovo aggiudicatario della procedura.
13. Successivamente all’esercizio del diritto di prelazione, in data 4 agosto 2022, i componenti del RTI Proponente, ai sensi dell’art. 184 del Codice, hanno costituito la Società di Progetto denominata Polo Strategico Nazionale S.p.A., partecipata come segue:
1) Telecom Italia S.p.A. 45%;
2) Xxxxxxxx X.x.X. 25%;
3) CDP Equity S.p.A. 20%;
4) Sogei S.p.A. 10%.
14. La società Polo Strategico Nazionale S.p.A. è subentrata ex lege nell’aggiudicazione e, conseguentemente, la citata PSN S.p.A. stipula il presente contratto e assume la qualifica di Concessionario a titolo originario.
15. In data 5 agosto 2022, con nota prot. DICAGP 003392, il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato la non applicabilità della
c.d. normativa golden power, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, alla stipula della presente convenzione da parte del Concessionario.
16. La Centrale di Committenza, ha comunicato alla Stazione Appaltante in data 23 agosto 2022 (prot. Prot. DTD-3033-A) l’esito delle verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, nonché delle verifiche dei requisiti speciali di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare di Gara.
17. Il Concessionario ha provveduto a costituire, ai sensi dell’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, mediante fidejussione assicurativa rilasciata in data 24.08.2022 dalla società Euler Hermes S.A. (NV), polizza n. 2618257.
18. Il Concessionario ha provveduto a presentare idonea documentazione relativa al finanziamento delle attività oggetto di concessione, impegnandosi a sottoscrivere il relativo Contratto di Finanziamento – o a presentare la documentazione attestante la disponibilità delle risorse necessarie, anche proprie – entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
19. In particolare, tenuto anche conto che le attività oggetto di contratto corrispondono a specifici obiettivi finanziati e contenuti nel PNRR e, nello specifico, ricorrono altresì specifiche e oggettive ragioni di urgenza legate alla necessità di realizzare l’infrastruttura entro il 31 dicembre 2022 (con attività di durata prevista in 120 giorni dalla stipula del contratto), al fine di rispettare quanto precisamente previsto dal cronoprogramma di cui alla Missione 1, Componente M1C1, del PNRR, il presente contratto è stipulato ai sensi di quanto previsto dagli articoli da 48 a 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dagli articoli da 2 a 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge
11 settembre 2020, n. 120 e, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 del decreto-legge n. 77 del 2021, dell’articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con la conseguenza che il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti e il Concessionario - ove successivamente alle necessarie verifiche dovesse intervenire un provvedimento interdittivo ai sensi della disciplina antimafia in capo al Concessionario ovvero di un suo socio come sopra individuati - accetta che l’Amministrazione contraente procederà al recesso dal presente vincolo contrattuale. Con determina n. 114 del 24 agosto 2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale in qualità di Stazione Appaltante ha disposto la stipula della presente Convenzione;
20. Le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita convenzione (“Convenzione”), la Concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (“PSN”), di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012, avente i contenuti
meglio specificati nel seguito.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:
i. Allegato A “Capitolato Tecnico e relativi annessi – Capitolato Servizi”;
ii. Allegato B “Offerta Tecnica” e relativi annessi;
iii. Allegato C “Offerta economica del Fornitore – Catalogo dei Servizi” e relativi annessi;
iv. Allegato D “Schema di Contratto di Utenza”;
v. Allegato E “Facsimile nomina Responsabile trattamento dei dati personali”;
vi. Allegato F “Piano Economico Finanziario asseverato e comprensivo della Relazione Illustrativa” e relativi annessi;
vii. Allegato G “Matrice dei rischi”;
viii. Allegato H “Indicatori di Qualità”;
ix. Allegato I “Flussi informativi”;
x. Allegato K “DUVRI Contrattuale”;
xi. Allegato L “Elenco dei Servizi Core, no Core e CSP”
Articolo 2
DEFINIZIONI
1. Salvo che sia diversamente disposto nella Convenzione, i termini di seguito elencati hanno il seguente significato e si intendono declinati sia al singolare, sia al plurale:
a. Amministrazioni: indica le amministrazioni centrali e locali che sono tenute a raggiungere gli obiettivi di consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese di cui all’art. 33 septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 35, comma 1 del d.l. n. 76/2020 e dall’art. 7, comma 3, lett. c) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
b. Amministrazione Utente: indica l’Amministrazione che effettuano la Migrazione al PSN e stipulano, a condizioni di mercato dietro il pagamento di un prezzo previsto dal Listino Prezzi, il Contratto mediante il Progetto del Piano dei Fabbisogni;
c. Autorizzazioni: indica i pareri, le autorizzazioni e tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del Servizio;
d. Bando: indica il bando che il Concedente ha pubblicato, ai sensi del Codice, per l’affidamento della Concessione;
e. Beneficio di Rifinanziamento: ha il significato di cui all’art. 10;
f. Capitolato Servizi: indica il documento, inclusivo dei relativi allegati, posto a base di Gara, come eventualmente modificato in sede di Offerta, che indica i termini e condizioni della prestazione delle attività illustrate nel Catalogo dei Servizi;
g. Caso Base del PEF: ha il significato del raggiungimento dei Ricavi Core previsti dal PEF;
h. Catalogo dei Servizi: indica il documento, inclusivo dei relativi allegati, posto a base di Gara, come eventualmente modificato in sede di Offerta, che elenca i servizi e regolamenta i corrispettivi economici di ogni singolo servizio;
i. Capitolato Tecnico: ha il significato di cui all’allegato A;
j. Centro Servizi: indica l’insieme di tutte le infrastrutture fisiche (Data Center), delle componenti hardware e software in essi ospitati e delle risorse destinate alla fornitura dei Servizi oggetto del Capitolato Servizi;
k. Cod. Civ.: indica il Codice Civile;
l. Codice: indica il d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni o integrazioni, rubricato “Codice dei contratti pubblici”;
m. Codice antimafia: indica il d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni o integrazioni, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
n. Concedente: indica il DTD;
o. Concessionario: indica la società di progetto denominata Polo Strategico Nazionale S.p.A. che acquisisce ai sensi di legge, a titolo originario, la qualifica di Concessionario;
p. Concessione: indica l’insieme dei reciproci diritti e obblighi costituenti il rapporto contrattuale tra Concedente e Concessionario, come regolati dalla Convenzione;
q. Contratto: indica il Contratto di Utenza, di cui all’Allegato D, stipulato dall’Amministrazione Utente con il Concessionario, in attuazione della presente Convenzione;
r. Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento, o altro accordo vincolante che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura e dei Data Center;
s. Convenzione: indica il presente contratto, concluso in modalità elettronica secondo le norme applicabili e mediante scrittura privata, al fine di disciplinare le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;
t. Corrispettivo per il Servizio: indica le somme dovute dalle Amministrazioni Utenti al Concessionario per la fornitura del Servizio;
u. Data Center: indica una struttura fisica, normalmente un edificio compartimentato, unitamente a tutti gli impianti elettrici, di condizionamento, di attestazioni di rete, di cablaggi, ecc. e a sistemi di sicurezza fisica e logica, che in tale edificio sono presenti progettati e allestiti per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature e infrastrutture informatiche e i dati ivi contenuti, allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale;
v. Data di Decorrenza del Periodo di Verifica dell’Andamento Commerciale: indica la data nella quale verrà fatta la verifica del PEF ai sensi dell’art. 11 comma 5;
w. Direttore dell’Esecuzione o DEC: indica il direttore dell’esecuzione preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Concessione in fase di gestione, e alla verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità della Convenzione, della Documentazione di gara, del Capitolato Servizi e delle norme applicabili;
x. Direttore del Servizio: indica il soggetto, nominato dal Concessionario, ai sensi dell’art. 13 della presente Convenzione, incaricato di coordinare la prestazione del Servizio e di tenere i rapporti con il DEC designato dal Concedente e/o dall’Amministrazione Utente;
y. D.Lgs. 81/08: indica il d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
z. Documentazione di Gara: indica, complessivamente, i documenti e gli allegati posti a base di Gara dal DTD per l’affidamento della Concessione;
aa. DURC: indica il documento unico di regolarità contributiva;
bb. DUVRI Contrattuale: indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell’art. 28 del d. lgs. 81/08, concordato all’avvio dell’esecuzione contrattuale tra Concedente e Concessionario;
cc. Equilibrio Economico-Finanziario: indica l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e dei costi di gestione della Concessione, identificato in relazione agli Indicatori di Equilibrio. I concetti di «equilibrio economico e finanziario», «convenienza economica» e
«sostenibilità finanziaria» sono da intendersi definiti dall’art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice, che si avrà per qui richiamato;
dd. Fatto del Concedente e/o dell’Amministrazione Utente: indica ogni evento imputabile al Concedente e/o all’Amministrazione Utente.
Nello specifico, esso può manifestarsi in occasione di:
i. inadempimento del Concedente e/o dell’Amministrazione Utente alle proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione e/o del Contratto;
ii. fatto imputabile al Concedente e/o all’Amministrazione Utente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni, ai sensi della Convenzione e/o del Contratto, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o obbligazioni ai sensi di legge o della Convenzione o del Contratto;
ee. Finanziatori: indica gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità
ai requisiti di cui all’art. 185 del Codice, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;
ff. Forza Maggiore: indica ogni evento, o circostanza, imprevista o imprevedibile al momento della sottoscrizione della Convenzione, al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario e del Concedente e ad essi non imputabile, da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni, ai sensi della Convenzione, o, comunque, la mancata prestazione dei servizi, per effetto di:
i. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione;
ii. sabotaggio, attacchi informatici non prevenibili, vandalismo;
iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
iv. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
v. epidemie, contagi e pandemie;
vi. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
vii. impossibilità di accedere a materie prime, apparati o componenti di apparati elettronici o informatici ovvero a servizi necessari;
viii. mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni da parte delle autorità competenti per cause non imputabili al Concedente e/o all’Amministrazione Utente, né al Concessionario;
ix. provvedimento dell’autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica italiana o dell’Unione Europea che determini l’impossibilità, anche solo temporanea, di esercitare la Concessione o porzioni essenziali delle attività o dei presupposti indispensabili di dette attività.
gg. Gara: indica la procedura di gara di cui al Bando;
hh. GDPR: indica il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
ii. Giorni: Salvo ove diversamente indicato nella Convenzione, il riferimento ai giorni si intende effettuato a giorni naturali e consecutivi, da computarsi escludendo il primo e comprendendo l’ultimo, a meno che quest’ultimo non cada in un giorno non lavorativo, nel qual caso la scadenza è posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo;
jj. Indicatori di Equilibrio: identifica l’indicatore della sostenibilità finanziaria, ossia Debt Service Cover Ratio (“DSCR”), e gli indicatori di redditività, ossia il Tasso Interno di Rendimento dell’Azionista (“TIR dell’Azionista”) e/o del Progetto (“TIR di Progetto”), rappresentativi dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, come definiti ed evidenziati nel PEF;
kk. Infrastruttura: l’insieme degli asset informatici necessari per la realizzazione e la gestione dell’infrastruttura di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, come esposto negli Allegati A, B e F.
ll. KPI: (Key Performance Indicators) ha il significato di cui all’art. 12, comma 3 ed in particolare identifica gli obiettivi che ciascun Contratto tra il Concessionario e le
Amministrazioni Utenti individua e che saranno specificamente individuati nel Contratto con la singola Amministrazione Utente;
mm. LS o SLA: indica i livelli qualitativi standard minimi, previsti nel Capitolato Servizi, che devono essere garantiti da parte del Concessionario, nel corso della Concessione, affinché sia assicurata l’adeguatezza del Servizio, come specificati nel Capitolato Servizi;
nn. Manutenzione Full Risk: indica la manutenzione delle apparecchiature gestite e comprende tutte le procedure di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva, incluse le parti di ricambio, laddove non specificamente escluse, le spese di viaggio, di trasferta, di manodopera e gli oneri accessori;
oo. Matrice dei rischi: indica la tabella descrittiva che identifica i rischi della Concessione e ne descrive l’allocazione a ciascuna delle Parti, allegata alla Convenzione, Allegato G;
pp. MITD: indica il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
qq. Migrazione: indica il trasferimento dai centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso il PSN o verso soluzioni cloud;
rr. Normativa Privacy: indica il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni o integrazioni, in particolare come adeguato al GDPR, ai sensi del d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
ss. Offerta: indica l’offerta presentata in sede di Gara dall’aggiudicatario; tt. Parti: indica Concedente e Concessionario, congiuntamente intesi. uu. PEC: indica la posta elettronica certificata;
vv. PEF o Piano Economico Finanziario: indica l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato ai sensi di legge, Allegato F comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche alla Convenzione o rinegoziazioni del PEF medesimo;
ww. PEF revisionato: indica il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l’Equilibrio Economico e Finanziario;
xx. Penale: indica le penali, di cui all’art. 21 della presente Convenzione; yy. Periodo di Osservazione: ha il significato di cui all’art. 10;
zz. Piano dei Fabbisogni: indica il documento formale predisposto dall’Amministrazione Utente, con l’ausilio del Concessionario, contenente per ciascuna categoria di servizi, indicazioni di tipo quantitativo di ciascun servizio che la stessa intende acquistare in cambio del pagamento di un prezzo;
aaa. Piano di Migrazione di Massima: indica l’allegato del Progetto del Piano dei Fabbisogni che contiene l’ipotesi di migrazione del Data Center dell’Amministrazione Utente nel Polo Strategico Nazionale;
bbb. Piano di Migrazione di Dettaglio: indica il documento predisposto dal Concessionario a seguito della stipula del Contratto contenente le attività e il piano temporale necessarie alla migrazione del Data Center dell’Amministrazione Utente nel PSN;
ccc. Piano operativo dell’infrastruttura: indica il documento progettuale dell’infrastruttura digitale di cui all’art. 5, comma 1 della presente Convenzione redatto e presentato dal Concessionario secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico e soggetto all’approvazione del Concedente;
ddd. Prezzo Offerto: indica il prezzo convenzionato risultante dalla Gara, applicabile al Servizio, a carico delle Amministrazioni Utenti;
eee. Progetto del Piano dei Fabbisogni: indica il documento predisposto dal Concessionario e intitolato “Progetto dei Fabbisogni”, nel quale sono raccolte e dettagliate le richieste di ciascuna Amministrazione Utente, contenute nel Piano dei Fabbisogni, e la relativa proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti rispettivamente nel Capitolato Servizi e nel Catalogo Servizi, che viene allegato al Contratto;
fff. Progettazione dell’infrastruttura: indica l’attività di elaborazione dell’infrastruttura digitale di cui all’art. 5 comma 1 della presente Convenzione nonché la successiva redazione del Piano operativo dell’infrastruttura;
ggg. Proponente: ha il significato di cui alla premessa 1.; hhh. Proposta: ha il significato di cui alla premessa 1.;
iii. PSN: indica il Polo Strategico Nazionale, ovvero l’infrastruttura - di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012 - gestita e operata dal Concessionario;
jjj. Ricavi Core: indica i ricavi generati dai Servizi Core;
kkk. Referente del Servizio: indica il soggetto nominato dal Concessionario, ai sensi dell’art. 12 della presente Convenzione, che avrà il compito di gestire i rapporti con il DEC del DTD e/o dell’Amministrazione Utente per gli aspetti operativi e di coordinamento riguardanti le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro;
lll. Revisione: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell’Equilibrio Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 11 della presente Convenzione,
mmm. Rifinanziamento: ha il significato di cui all’art. 10;
nnn. RTI Fastweb: indica il raggruppamento temporaneo di imprese costituendo fra Fastweb X.xX. mandataria designata e Aruba S.p.A. mandante
ooo. RTI o RTI TIM: indica il raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra TIM
S.p.A. mandataria e Xxxxxxxx X.x.X., CDP Equity S.p.A. e Sogei S.p.A. mandanti
ppp. RUP: indica il responsabile unico del procedimento, nominato dal Concedente e/o dall’Amministrazione Utente, cui è demandata la titolarità del procedimento e della corretta esecuzione della presente Convenzione e/o del Contratto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 101 del Codice;
qqq. Servizio: indica i servizi oggetto di Offerta per la realizzazione del PSN, illustrati nel Catalogo dei Servizi ed i cui termini e condizioni di fornitura sono individuate nel Capitolato Servizi;
rrr. Servizi Core, no Core e CSP: hanno il significato di cui all’Allegato L;
sss. Servizi professionali: indicano la gestione applicativa, il supporto specialistico, il servizio di assistenza da remoto se richiesto;
ttt. Sistema Informativo: indica le dotazioni software e hardware e le relative funzionalità necessarie all’espletamento del Servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Servizi;
uuu. Società di Progetto o SPV: indica la società che, ai sensi quanto previsto dal disciplinare e da tutti gli atti di gara è stata costituita dal Raggruppamento aggiudicatario e partecipata dai soggetti che, riuniti in raggruppamento temporaneo hanno presentato la Proposta, costituita ai sensi dell’art. 184 del Codice. La predetta Società è stata costituita all’esito di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con la sua costituzione anche in ordine alla procedura prevista dal rispetto della normativa in materia di Golden Power. La predetta società PSN è subentrata nell’aggiudicazione della procedura al RTI costituito, acquisendo, a titolo originario, la posizione di Concessionario;
vvv. Soglia Rilevante di Incremento del Rendimento: ha il significato di cui all’art. 10 della presente Convenzione;
www. Variazione dell’Equilibrio o Variazione: indica la variazione dei presupposti, e/o delle condizioni di base dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, che sia conseguenza di uno degli eventi indicati al successivo art. 11 e che dia luogo a una modifica degli Indicatori di Equilibrio;
xxx. Verifica di Conformità: indica la verifica svolta dal Concedente e/o dall’Amministrazione utente, al termine – rispettivamente - della Concessione e/o del singolo Contratto, ai sensi dell’art. 102 del Codice, finalizzata all’emissione del relativo certificato, che attesta che l’oggetto della Concessione e/o del Contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali;
yyy. Verifica di Conformità dell’ infrastruttura: indica la verifica svolta dal Concedente ai fini e secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 6.
Articolo 3 NORME APPLICABILI
1. La Concessione è regolata dalla legge italiana e dalla normativa europea applicabile. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice.
2. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le disposizioni della presente Convenzione e dei suoi allegati, prevalgono le disposizioni della Convenzione.
Articolo 4 CONDIZIONI GENERALI
1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni. Ferma restando l’ipotesi di sostituzione del Concessionario al ricorrere delle circostanze di cui all’art. 175, comma 1, lett. d) del Codice, a pena di nullità la Convenzione non può essere ceduta.
2. In particolare:
a. il Concessionario ed i suoi soci sono dotati di ogni potere e autorità necessari al fine di
sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
b. il Concessionario ed i suoi soci si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali, non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c. il Concessionario ed i suoi soci che hanno concorso alla determinazione dei requisiti in sede di Gara indetta con il Bando, sono in possesso dei requisiti dichiarati in sede di Gara, nonché di tutti i titoli, le qualifiche e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa.
Articolo 5 OGGETTO
1. La Convenzione definisce la disciplina generale relativa alla Concessione relativa alla prestazione in favore delle singole Amministrazioni Utenti, in maniera continuativa e sistematica, di servizi altamente dedicati e con focus su sicurezza, connettività ed affidabilità, come indicati nell’“Offerta economica del Fornitore – Catalogo Servizi” (Allegato C) e disciplinati nel “Capitolato Tecnico e relativi annessi – Capitolato Servizi” (Allegato A) e nell’ “Offerta Tecnica” (Allegato B), con messa a disposizione di un’infrastruttura appositamente progettata, predisposta ed allestita ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale, con caratteristiche adeguate ad ospitare la migrazione delle infrastrutture, delle applicazioni e dei dati frutto della razionalizzazione e del consolidamento dei Centri di elaborazione Dati e dei relativi sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 33 septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 35 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, nonché come ulteriormente modificato dall’art. 7, d.l. 6 novembre 2021, n. 152, ed a ricevere la migrazione dei detti dati affinché essi siano poi gestiti attraverso una serie di servizi da rendere alle amministrazioni titolari dei dati stessi, vale a dire, a titolo esemplificativo e non esaustivo e fermo il rinvio agli allegati,
[1] i “Servizi Core” quali i servizi di (A) housing, (B) Hosting, (C) IaaS Private, IaaS Shared, e
(D) gli altri servizi di IaaS e Cloud, congiuntamente ai servizi principali di IaaS (Private e Shared); il Concessionario offrirà alle Amministrazioni Utenti una serie di servizi IaaS e Cloud specifici e/o complementari, e in particolare (i) Platform as a Service (PaaS), (ii) Containers-as-a-Service (CaaS), (iii) Disaster Recovery per IaaS e Cloud, (E) Hybrid Cloud on PSN Site, (F) Public Cloud PSN Managed, (G) Secure Public Cloud, (H) PaaS Industry,
[2] i “servizi no Core”, quali (A) Business & Culture enablement, (B) Servizi professionali, (C) Replatform e Rearchitect, (D) IT infrastructure - service operations.
Tali Servizi saranno integrati dalle attività di manutenzione di cui all’ art. 20 comma 2 della presente Convenzione.
2. Con la stipula della presente Convenzione, il Concessionario si obbliga a prestare alle singole Amministrazioni Utenti che aderiranno alla migrazione stipulando un apposito Contratto i Servizi definiti nel Capitolato Servizi e nel Catalogo dei Servizi.
A maggiore chiarimento, resta inteso che la presente Convenzione disciplina i termini e condizioni, impegni, obbligazioni e garanzie che sono assunte dal Concessionario e dal
Concedente tra loro. Al contempo i Contratti con le Amministrazioni Utenti, nel rispetto della presente Convenzione, di cui costituiscono applicazione ed adempimento, disciplinano i termini e condizioni, impegni e garanzie delle obbligazioni reciproche assunti dal Concessionario e dalle Amministrazioni Utenti, la validità delle quali è subordinata a quella della presente Convenzione. Conseguentemente, il venire meno della presente Convenzione per qualsiasi causa determina l’inefficacia dell’insieme dei Contratti con le Amministrazioni Utenti. Viceversa, il venir meno del rapporto con la singola Amministrazione Utente non determina l’inefficacia della presente Convenzione. Le obbligazioni assunte dal Concedente con la sottoscrizione della presente Convenzione si rivolgono anche a favore delle singole Amministrazioni Utenti e potranno essere direttamente fatte valere da queste ultime. Allo stesso modo, poiché la sottoscrizione dei Contratti con le Amministrazioni Utenti costituisce adempimento della presente Convenzione, le garanzie e le penali ivi assicurate alle Amministrazioni Utenti saranno da intendersi quali integrative delle garanzie e delle penali previste dalla presente Convenzione.
3. Le specifiche condizioni di fornitura dei Servizi alle singole Amministrazioni Utenti saranno regolate, in base alle esigenze e richieste di ciascuna Amministrazione Utente, tramite apposito Contratto, contenente il Progetto del Piano dei Fabbisogni e sulla base dell’elenco aggiornato delle dotazioni tecnologiche di ciascuna Amministrazione Utente. Alla stipula del Contratto, previo accordo tra le Parti in ordine alla tipologia e misura dei Servizi proposti, sarà possibile procedere con le attività di Migrazione ai sensi dell’art. 33 septies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art 35 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, nonché come ulteriormente modificato dall’art. 7, d.l. 6 novembre 2021, n. 152 propedeutiche alla fornitura dei Servizi, come disciplinati nel Capitolato Servizi.
4. Resta inteso che, sentito il parere del Comitato di Controllo di cui all’art. 12 della presente Convenzione, il contenuto dei Servizi potrà essere, in coerenza con l’art. 175 del Codice, rideterminato consensualmente tra le Parti allo scopo di assicurare:
i. l’aggiornamento rispetto alle tecnologie, di tempo in tempo rese disponibili sul mercato, purché con cadenza temporale non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi rispetto all’aggiornamento precedente, fissando i corrispettivi per i Servizi così modificati con la determinazione di nuovi prezzi, che potranno essere inferiori o superiori a quelli contenuti nei Contratti originari, fermo restando l’equilibrio del PEF e i limiti previsti dalla legislazione vigente per la variazione delle prestazioni in costanza di contratto;
ii. l’integrazione dei Servizi con la previsione di nuovi servizi, non originariamente previsti dal Catalogo dei Servizi perché frutto dell’evoluzione tecnologica o gestionale, nonché dell’esperienza maturata nella fornitura dei Servizi, purché con cadenza temporale non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi rispetto all’aggiornamento precedente; le Parti procederanno alla determinazione dei nuovi prezzi dei Servizi così integrati o aggiornati, fermi restando l’equilibrio del PEF ed i limiti previsti dalla legislazione vigente per la variazione delle prestazioni in costanza di contratto;
iii. la riduzione del Corrispettivo per i Servizi oggetto dell’Offerta, ai limitati fini dell’adeguamento ai prezzi praticati alle Amministrazioni Utenti secondo il mutare della struttura dei costi del Concessionario, che saranno valutati oggettivamente alla luce delle condizioni di mercato dal Comitato di Controllo di cui all’art. 12, xxxxx restando sia l’equilibrio del PEF che i limiti previsti dalla legislazione vigente per la variazione delle
prestazioni in costanza di contratto; resta altresì inteso e condiviso tra le Parti che il meccanismo di revisione prezzi è quello riportato nell’Allegato B alla presente relativamente all’ID 18 dei punteggi valutativi.
5. Con la stipula della presente Convenzione, il Concessionario si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Concedente, oltre che all’adempimento di tutte le obbligazioni che derivano dalla Convenzione o dai Contratti stipulati con le Amministrazioni Utenti, a porre in essere, nei termini di cui alla presente Convenzione: le prestazioni di Progettazione dell’Infrastruttura; la realizzazione dell’Infrastruttura in conformità con il Piano operativo dell’infrastruttura predisposto dal Concessionario ed approvato dal Concedente; gli interventi, su base quinquennale, di ammodernamento tecnologico della Infrastruttura con eventuale sostituzione di sue parti, fermo quanto previsto dal secondo paragrafo del comma 3 che immediatamente precede.
6. Il Concessionario, in osservanza delle norme applicabili, assume i rischi correlati alla Concessione nei termini della Matrice dei Rischi allegata (Allegato G) e remunera gli investimenti sulla base del PEF di Concessione.
Laddove il rischio assunto dal Concessionario, di tempo in tempo, nel corso della vita della Convenzione, dovesse subire alterazioni in riduzione tali da collocarlo sotto la soglia prevista dalle norme applicabili, le Parti in buona fede rinegozieranno, entro sei mesi dalla comunicazione dell’evento da parte del Concessionario al Concedente, i termini e le condizioni della presente Convenzione in modo da ripristinare le condizioni di legge ed, in caso di mancato accordo, la Convenzione si intenderà risolta. Il Corrispettivo è adeguato annualmente entro il limite del 75% della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi. Resta inteso che in sede di adeguamento dei prezzi secondo il citato indice ISTAT, il Concedente verificherà tramite dichiarazione del Concessionario l’andamento contrattuale in relazione all’equilibrio economico finanziario dello stesso ai fini della eventuale rinegoziazione prevista dal presente comma.
Articolo 6
DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La durata massima della Concessione è di 13 (tredici) anni complessivi decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione. In particolare:
● è previsto un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, proposto nell’offerta risultata aggiudicataria, decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione, che dovrà essere destinato alla Progettazione dell’infrastruttura nonché alla sua predisposizione ed allestimento;
● un periodo di 32 (trentadue) mesi, durante il quale le Amministrazioni potranno stipulare i Contratti, con una durata massima di 10 (dieci) anni, ed effettuare la Migrazione dei dati, servizi e applicazioni.
2. Più in particolare, la durata della Concessione è suddivisa – pur essendo unitario l’oggetto della Convenzione – in due distinti periodi.
Il primo periodo di Concessione, di non più di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione sopra citato, sarà destinato, come anticipato, alla Progettazione dell’infrastruttura, alla sua predisposizione ed allestimento oltre che alla stipula dei contratti di utenza. Resta inteso che,
a. nel corso del periodo di cui al presente comma, a maggiore beneficio dell’interesse pubblico, la prestazione dei Servizi potrà avere luogo con modalità anticipate per quelle porzioni dell’Infrastruttura che siano in grado di essere messe a disposizione della prestazione dei Servizi, purché a fronte della sottoscrizione di singoli Contratti, con anticipo sulla data di avvio del secondo periodo di esecuzione della Convenzione; nel caso di avvio anticipato dei Servizi di cui alla presente lettera, le modalità di prestazione dei Servizi, le relative garanzie e responsabilità saranno disciplinate dal singolo Contratto;
b. salvo quanto previsto alla lettera a. che immediatamente precede, i Servizi non saranno resi alle Amministrazioni Utenti senza esito positivo della Verifica di Conformità dell’Infrastruttura, che il Concedente si impegna a porre in essere entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di completamento dell’Infrastruttura che sarà inviata dal Concessionario; le operazioni di verifica e l’esito della Verifica di Conformità dell’Infrastruttura saranno verbalizzate in contraddittorio in un apposito Verbale di Verifica di Conformità.
Il secondo periodo di Concessione inizierà al termine del primo periodo di Concessione e durerà fino al termine della Concessione indicato al comma 1.
Il periodo di fornitura dei Servizi alle Amministrazioni Utenti, oggetto dei singoli Contratti, avrà durata di 10 (dieci) anni a decorrere dal completamento della Migrazione della singola Amministrazione utente e comunque non potrà superare la durata della Concessione.
La durata della Concessione è stata definita nel presupposto che la sottoscrizione del Contratto di Utenza con ciascuna Amministrazione intervenga entro 3 anni dalla stipula della presente Convenzione, salva proroga di quest’ultimo termine concordata tra Concedente e Concessionario (ulteriore rispetto a quella prevista nel successivo comma 8), dovendo poi perfezionarsi la relativa Migrazione entro 48 (quarantotto) mesi dalla stipula della presente Convenzione.
3. Ove il singolo Contratto venisse a scadere in vigenza della Convenzione, l’Amministrazione Utente e il Concessionario potranno, con specifico accordo, prolungare la durata del Contratto sino alla scadenza della Convenzione.
4. Fermo restando quanto previsto al presente articolo, ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. a) del Codice, non è ammessa la proroga della Convenzione e dei Contratti.
Sussiste, tuttavia, l’obbligo, per il Concessionario, di garantire la fornitura dei Servizi, agli stessi prezzi e condizioni previsti dalla presente Convenzione e/o dai Contratti, su richiesta del Concedente e/o dell’Amministrazione Utente, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle eventuali operazioni di gara volte all’affidamento dei Servizi ad un nuovo concessionario. Si precisa che la prosecuzione nella prestazione dei Servizi è ammessa nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti né dal Concessionario, né dal Concedente e/o dall’Amministrazione Utente, vi sia l’effettiva necessità di assicurare temporaneamente il servizio nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente.
A beneficio di maggiore chiarezza si specifica che, in ogni caso, il Concessionario sarà tenuto a prestare i Servizi nel periodo di estensione di cui al presente comma anche ove sia venuto meno o venga meno nel medesimo periodo l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, fermo il diritto del Concessionario a vedere ripristinato l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione anche nell’eventuale periodo di estensione della Convenzione ovvero, laddove essa sia venuta meno per qualunque ragione prevista dalla legge o dalla presente Convenzione, a ricevere il relativo indennizzo.
5. Qualora, invece, il Concessionario non sia in grado di garantire, durante il periodo di eventuale estensione di cui ai commi precedenti, la fornitura dei Servizi tramite l’Infrastruttura esistente e vi sia, quindi, la necessità di nuovi investimenti da parte del Concessionario, quest’ultimo e il Concedente negozieranno in buona fede le modalità tecniche per consentire il ristoro della quota di tali investimenti non ammortizzata nel periodo di proroga, sulla base dei parametri del PEF. Resta in ogni caso inteso che non saranno posti in essere da parte del Concessionario ulteriori interventi di ammodernamento dell’infrastruttura secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4.
6. L’estensione dell’efficacia della Convenzione può essere convenuta dalle Parti solo in funzione della Revisione, ai sensi dell’art. 11 della presente Convenzione, o in caso di sospensioni, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 19 della Convenzione, oppure per consentire al Concedente di procedere a quanto necessario per affidare la Concessione ad altro contraente secondo le procedure dovute secondo le norme applicabili.
7. L’estensione dell’efficacia dei singoli Contratti stipulati ed in corso di efficacia con le Amministrazioni Utenti potrà essere posta in essere nelle stesse ipotesi di cui ai commi che immediatamente precedono ovvero, comunque nel limite dell’efficacia della Concessione, nell’ipotesi di cui ai commi 2, lett. a) e 3 che precedono.
8. La durata del periodo di Migrazione e di quello di adesione, o anche di uno solo di essi, sarà automaticamente estesa di ulteriori diciotto (18) mesi laddove rispettivamente Migrazione e/o adesione siano, anche solo una di esse, inferiori al Caso Base del PEF.
Articolo 7 SOCIETÀ DI PROGETTO
1. Il Concessionario è costituito quale Società di Progetto nei modi e nelle forme indicate dall’art. 184 del Codice nonché dal disciplinare di Gara. La citata Società di Progetto è partecipata dalle società che, in RTI costituito con XXX X.x.X. mandataria, hanno partecipato alla predetta Gara. La Società di Progetto è sottoposta alla normativa dello Stato italiano in materia di golden power.
2. In particolare, la partecipazione al capitale sociale - pari complessivamente a € 3.000.000 (tre milioni) - di ciascuna delle società che hanno partecipato alla gara indetta con il Bando in forma di raggruppamento temporaneo è distribuita nei termini seguenti: TIM S.p.A. pari a 1.350 azioni per una percentuale del 45% del capitale; Xxxxxxxx S.p.A. pari a 750 azioni per una percentuale del 25% del capitale; CDP Equity S.p.A. pari a 600 azioni per una percentuale del 20% del capitale; e Sogei S.p.A. pari a 300 azioni per una percentuale del 10% del capitale.
3. Come disposto dallo stesso art. 184 del Codice i Servizi oggetto della Convenzione saranno prestati da parte del Concessionario e si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati dal Concessionario direttamente ai propri soci che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili, ferma la possibilità di ricorrere al subappalto, per come disciplinato dall’art. 174 del Codice e ad altre tipologie contrattuali diverse dal subappalto, inclusi i subcontratti, in conformità con le norme applicabili. A tal fine, il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i Servizi, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione nella Società di Progetto, li eseguano nel rispetto delle prescrizioni di Legge e del contenuto dell’Offerta.
4. Fermo restando che, salvo quanto previsto dagli artt. 48, commi 17, 18 e 19 e 175, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società di Progetto e a garantire, nei limiti di legge, il buon adempimento degli obblighi del Concessionario, le partecipazioni dagli stessi detenute nella Società di Progetto potranno essere liberamente cedute tra gli stessi soci.
Resta altrettanto fermo che i soci che siano investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono cedere la loro partecipazione in qualsiasi momento ad altri investitori istituzionali ovvero agli altri soci.
L’ingresso di nuovi soci nel capitale del Concessionario che non siano investitori istituzionali, incluso quello derivante dalla cessione di partecipazioni da parte dei soci qualificanti in aggiunta a quelli che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, è subordinato, a pena di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione, al consenso del Concedente.
Di tutte le variazioni nel capitale sociale del Concessionario, quest’ultima si impegna ad informare tempestivamente il Concedente che, ove richiesto, si obbliga a rilasciare il relativo consenso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concessionario restando inteso che, a termini dell’art. 20 della l. 7 agosto 1990, n. 241, decorso detto termine senza che sia pervenuto il diniego del consenso del Concedente, la modifica della compagine societaria si intende accettata e diviene pertanto efficace.
5. Il Concessionario assume altresì l’obbligo di comunicare al Concedente, senza indugio, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita dei requisiti per la qualificazione o la loro riduzione al di sotto della misura dimostrata in sede di Gara indetta sulla base del Bando ed a porvi rimedio entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.
SEZIONE II – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, RISCHIO E REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE
Articolo 8
PRESUPPOSTI DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
1. La disciplina della Concessione si fonda sul rispetto dell’Equilibrio Economico-Finanziario, cristallizzato nel PEF, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel medesimo PEF, nonché in ossequio all’allocazione dei rischi, riportata nella Matrice dei rischi, allegata alla Convenzione (Allegato G).
2. Ai sensi dell’art. 165 del Codice, i ricavi di gestione del Concessionario provengono dalla fornitura dei Servizi alle Amministrazioni Utenti, secondo i prezzi previsti dal PEF per ciascun Servizio. Il puntuale ed esatto pagamento da parte del Concedente e delle Amministrazioni Utenti degli importi dovuti ai sensi della presente Convenzione costituisce uno degli elementi principali su cui si fonda l’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione.
Articolo 9
RISCHI ASSUNTI DAL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario assume su di sé i seguenti rischi, costituiti, in specifico, da:
a. rischio di domanda, in relazione:
(i) al numero di Amministrazioni Utenti che decideranno di migrare e che perfezioneranno il processo di Migrazione;
(ii) alla quantità e tipologia di Servizi che le Amministrazioni Utenti, che hanno perfezionato la Migrazione richiederanno, mediante la sottoscrizione dei Contratti;
trovando applicazione quanto previsto al successivo art. 11, comma 5;
b. rischio di disponibilità, relativo alla costante disponibilità degli impianti e dotazioni tecnologiche infrastrutturali dei Data Center, secondo i requisiti ed i LS stabiliti nel Capitolato Servizi. In particolare, il rischio si concretizza in relazione alla possibilità di aumento dei costi di gestione e manutenzione degli impianti e dotazioni tecnologiche infrastrutturali dei Data Center e delle componenti edili ad essi relativi, compresa la loro eventuale sostituzione, e, in generale, dei costi necessari a garantire i LS del Servizio, sotto il profilo della gestione e del personale utilizzato, (a tal proposito si richiamano le migliorie degli indicatori di qualità riportate nell’Allegato H alla presente Convenzione).
c. rischio di gestione, legato ad una errata valutazione, da parte del Concessionario, dei prezzi praticati per i Servizi nonché all’incremento dei costi di fornitura dei Servizi medesimi;
d. rischi di investimento, legati all’approvvigionamento delle componenti degli impianti e dotazioni tecnologiche infrastrutturali dei Data Center, funzionali alla fornitura del Servizio;
e. rischio di finanziamento della Concessione, ovverosia di mancato reperimento delle risorse di
finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti ai sensi dell’articolo 180, comma 7, (a tal proposito si richiama quanto contenuto negli Allegati B e G alla presente Convenzione);
f. rischio di progettazione, predisposizione e allestimento, in relazione alle variabili tecnologiche e operative;
il tutto nei termini specificati nella Matrice dei rischi, allegata alla Convenzione (Allegato G).
Articolo 10 RIPARTIZIONE DEI BENEFICI
1. A partire dalla Data di Decorrenza del Periodo di Verifica dell’Andamento Commerciale della Concessione, qualora per effetto di una adesione al PSN superiore a quella prevista ai sensi del PEF, i ricavi effettivamente percepiti dal Concessionario al netto dei costi effettivamente sostenuti, comprensivi di imposte e detrazioni dovute ad ogni titolo, presenti e future dovessero determinare un incremento del TIR di Progetto in misura superiore del 2% (due per cento) rispetto al livello previsto nel PEF quale indicatore dell’Equilibrio Economico Finanziario (la “Soglia Rilevante di Incremento del Rendimento del TIR di Progetto”), il Concessionario rimodulerà per il periodo rimanente i prezzi in modo da retrocedere al Concedente e/o alla Amministrazione Utente la quota parte di beneficio eccedente la Soglia Rilevante di Incremento del Rendimento, fermo restando l’Equilibrio Economico Finanziario come di tempo in tempo aggiornato.
2. A tale fine, a partire dalla Data di Decorrenza del Periodo di Verifica dell’Andamento Commerciale della Concessione e sino al termine della Concessione, il Concessionario ed il Concedente provvederanno ad effettuare aggiornamenti periodici del PEF su base biennale (il “Periodo di Osservazione”). Ove occorrer possa, resta inteso che eventuali proventi percepiti da parte del Concessionario in ciascun Periodo di Osservazione e tali da non determinare un’eccedenza rispetto alla Soglia di Rilevanza di Incremento del Rendimento restano di esclusiva pertinenza del Concessionario e non sono (né potranno) essere oggetto dei meccanismi di condivisione di cui al presente articolo.
3. Qualora il Concessionario, nel corso della durata della Concessione, intenda effettuare un’operazione volta:
a. ad estinguere, totalmente o parzialmente, le fonti di debito contratte con gli istituti finanziatori e riflesse nel PEF e/o rifinanziare tali fonti di debito (in qualsivoglia forma tecnica, ivi incluso, ove del caso, attraverso ricorso al mercato dei capitali mediante l’emissione di obbligazioni e/o titoli di debito); ovvero
b. a rinegoziare e/o rimodulare le condizioni delle fonti di debito contratto con gli istituti finanziatori e riflesse nel PEF;
dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi e le condizioni del nuovo finanziamento (il “Rifinanziamento”).
Qualora per effetto del Rifinanziamento: a) si verifichi un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il Rifinanziamento non potrà essere perfezionato senza la previa approvazione del Concedente, che non potrà essere irragionevolmente negata.
Qualora il Rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario tali da determinare un incremento del TIR dell’Azionista in misura superiore del 1,8% (unovirgolaotto per cento) rispetto al livello previsto nel PEF quale indicatore dell’Equilibrio Economico Finanziario, verificati attraverso l’inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale (il “Beneficio da Rifinanziamento”), detto Beneficio da Rifinanziamento, calcolato dal Concessionario e comunicato al Concedente, sarà condiviso con il Concedente in misura pari a un massimo del 33% (trentatrè per cento).
A miglior chiarimento di quanto precede, si precisa che il TIR dell’Azionista ed il TIR di Progetto potranno conseguentemente variare in aumento (rispetto al valore indicato nel PEF) per effetto delle disponibilità di cassa derivanti dal (o altrimenti connesse al) Beneficio da Rifinanziamento.
4. Resta inteso che nel caso in cui, alla data del Rifinanziamento, la Convenzione versasse in una situazione di alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, l’eventuale Beneficio da Rifinanziamento sarà integralmente riservato alla (e pertanto trattenuto dal) Concessionario escludendo per tale ipotesi la ripartizione con il Concedente, fermo restando in ogni caso il diritto del Concessionario di attivare la procedura di riequilibrio ai sensi della presente Convenzione e di ottenere il ripristino degli Indicatori di Equilibrio.
Resta altresì inteso e convenuto tra le Parti che le disponibilità di cassa derivanti dal (o altrimenti connesse al) Beneficio da Rifinanziamento
a. qualora di spettanza del Concessionario ai sensi del presente articolo saranno considerate come liberamente disponibili da parte del Concessionario e saranno in ogni caso da questo trattenute anche al fine di prevederne la distribuzione in favore dei soci sotto forma di dividendi o in qualsivoglia altra forma;
b. qualora di spettanza del Concedente ai sensi del presente articolo saranno retrocesse secondo le modalità che saranno di volta in volta determinate in buona fede di comune accordo tra Concedente e Concessionario.
Articolo 11 REVISIONE DEL PEF
1. Gli elementi indicati all’art. 8 della presente Convenzione costituiscono i presupposti dell’Equilibrio Economico-Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico-Finanziario è espresso, in particolare, dai seguenti Indicatori di Equilibrio, valutati congiuntamente, contenuti nel PEF contrattuale:
a. TIR di Progetto, al netto delle imposte, pari a 5,1% (cinquevirgolauno per cento);
b. DSCR minimo, almeno pari a 1,4 (unovirgolaquattro).
3. Qualora si riscontri una Variazione dell’Equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia e ferma restando la permanenza dei rischi allocati in capo al Concessionario, le Parti convengono di procedere alla Revisione del PEF contrattuale e della Convenzione, sempreché la Variazione dell’Equilibrio sia determinata da eventi non imputabili al Concessionario.
4. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
a. eventi di Forza Maggiore;
b. l’inadempimento o il ritardato adempimento da parte del Concedente e/o dell’Amministrazione Utente, ovvero la variazione della durata della Concessione non imputabile al Concessionario o la variazione del rischio di credito delle Amministrazioni Utenti conseguente al ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi dei Servizi da parte delle stesse;
c. l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di progettazione, predisposizione ed ammodernamento quinquennale dell’Infrastruttura nonché di prestazione dei Servizi, con particolare riferimento ai relativi costi e tempi, tali da determinare una variazione negativa del TIR del progetto superiore allo 0,17% (zerovirgoladiciassette per cento) o la riduzione DSCR minimo ad un livello inferiore a 1.3 X (unovirgolatre) (a tal proposito, si rinvia a quanto riportato nell’Allegato B e la voce “mutamenti imposti ex lege” dell’Allegato G).
5. Le Parti, fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 10, convengono di procedere alla revisione del PEF contrattuale e della Convenzione, oltre che al verificarsi di una Variazione dell’Equilibrio dovuta a una delle fattispecie di cui al comma 4, anche laddove, al trentesimo (30°) mese dalla stipula della presente Convenzione, per effetto di un evento non imputabile al Concessionario la Variazione dell’Equilibrio determini un TIR di progetto, al netto delle imposte, inferiore al 2,2% (duevirgoladue per cento) come previsto nell’allegato G - “matrice dei rischi” voce “rischio di domanda”.
6. Al verificarsi di una Variazione dell’Equilibrio, dovuta a una delle fattispecie, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di avviare la relativa procedura di Revisione, il Concessionario ne dà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato la Variazione dell’Equilibrio, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
a. PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
b. PEF revisionato, in formato editabile, che riproduce la proposta di Revisione;
c. relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno condotto alla richiesta di Revisione;
d. relazione dimostrativa dell’evento non imputabile al Concessionario e dei maggiori oneri da esso derivanti;
e. schema di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.
7. La Revisione è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno, o più, eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla Revisione.
8. Il Concedente, previo gradimento del Concessionario, nell’ipotesi di cui al comma 5, nominerà un soggetto terzo indipendente, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia economica e di revisione legale, a cui sarà chiesto di verificare la correttezza dei criteri di esposizione del PEF
in disequilibrio anche in contraddittorio con il Concessionario. Tale verifica dovrà avere ad oggetto in particolare la coerenza di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 6 con quanto previsto nel PEF sia in riferimento alla componente fissa necessaria per la realizzazione dell’Infrastruttura di base oggetto della Convenzione, con particolare riguardo agli investimenti correlati agli elementi caratterizzanti la Proposta, sia in riferimento alla componente variabile proporzionale alle previsioni dei volumi in ingresso secondo i profili delle adesioni ricevute in fase di esecuzione del Contratto. Tale procedura dovrà concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 6.
9. Al fine di consentire le valutazioni di cui ai commi precedenti le Parti si accorderanno, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, sul livello di dettaglio e sulla frequenza di consuntivazione dei KPI finanziari e operativi necessari a valutare correttamente costi, ricavi e sottoscrizione dei Servizi.
10. Se all’esito della valutazione di cui al comma 8 emerge che la Variazione dell’Equilibrio persiste anche scorporando le componenti di investimento e di costo non coerenti con il PEF, le Parti procedono alla revisione del PEF contrattuale e della Convenzione escludendo gli elementi economici valutati come non coerenti dal soggetto terzo indipendente di cui al comma 8.
11. In tutti i casi di revisione del PEF contrattuale di cui ai precedenti commi 4 e 5, verrà costituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle Parti che dovrà riunirsi con periodicità settimanale e giungere ad una valutazione conclusiva in ordine alle misure volte a consentire il riequilibrio del PEF. Se le Parti non trovano accordo sulla Revisione entro 180 (centottanta) giorni, le Parti possono recedere dalla Convenzione, in attuazione dell’art. 165, ultimo comma del Codice. In tal caso, si applica l’art. 37 della Convenzione. Il mancato accordo non potrà essere configurato come inadempimento della Concessione.
12. Nel caso di richiesta, da parte del Concedente, di varianti che comportino un aumento degli investimenti, o dei costi del Concessionario, ai sensi di quanto previsto all’art. 175 del Codice e all’art. 30 della Convenzione, si può procedere, indipendentemente dalla percentuale di alterazione degli indicatori della Variazione dell’Equilibrio, di cui alle definizioni dell’art. 2 della Convenzione, mediante Revisione del PEF. Alternativamente, in tali casi, si può procedere mediante il pagamento, da parte del Concedente, degli importi corrispondenti alla variante, senza attivare il meccanismo di Revisione, di cui al presente articolo.
Articolo 12
CONTROLLI E COMITATO DI CONTROLLO
1. Il Concessionario si impegna, a seguito della stipula della presente Convenzione, a trasmettere al Concedente le informazioni sull’andamento della presente Convenzione e dei prezzi, tempi e modalità praticati per i Servizi, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato I “Flussi informativi”.
2. Entro 3 (tre) mesi dall’avvio della prestazione dei Servizi alla prima Amministrazione Utente, il Concedente ed il Concessionario daranno vita ad un Comitato di Controllo composto da un numero di membri che assicuri la eguale rappresentanza del Concedente e del Concessionario e che, di norma, si riunirà con cadenza almeno trimestrale.
3. Il Comitato di Controllo ha potere di vigilanza sull’andamento della Concessione e può suggerire al Concedente, al Concessionario o ad entrambi misure di miglioramento dei Servizi, qualora non risultino in linea con i KPI prefissati, anche su segnalazione di singole Amministrazioni Utenti.
4. Spetta al Comitato di Controllo la verifica dell’andamento dei prezzi dei Servizi e degli altri termini ai quali questi sono resi alle Amministrazioni Utenti, in relazione ai prezzi ed alle tecnologie comparabili presenti sul mercato, avendo sempre riguardo all’incidenza sull’equilibrio del piano economico finanziario.
5. Il Comitato di Controllo ha altresì il compito di supportare il Concedente e il Concessionario attraverso:
a. l’espressione del parere consultivo di cui al precedente art. 5, comma 4 e l’effettuazione delle valutazioni di cui al punto iii. di tale comma;
b. l’esame ai sensi del successivo art. 17, comma 2, degli esiti dell’attività di verifica e controllo di cui al comma 1 del medesimo articolo;
c. l’esame della questione di cui al successivo art. 18, comma 6, formulando valutazioni e/o proposte da sottoporre all’Amministrazione Utente interessata;
d. l’esperimento del tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 22, comma 3;
e. l’effettuazione della valutazione di cui al successivo art. 38, comma 2, anche avvalendosi, se ritenuto opportuno, della collaborazione di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia tecnico informatica.
Inoltre, il Comitato di Controllo svolge i compiti ad esso assegnati e regolati nello schema di Contratto allegato (Allegato D).
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
Articolo 13
SOGGETTI NOMINATI DAL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, nomina e comunica al DTD al seguente indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx un soggetto adeguatamente qualificato come Direttore del Servizio, unico interlocutore del RUP e del DEC del Dipartimento, nonché delle singole Amministrazioni Utenti, per tutta la durata della Concessione.
2. Sempre entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario nomina e comunica al DTD un soggetto adeguatamente qualificato come Referente del Servizio, con il compito di gestire i rapporti con il DEC del Dipartimento e/o della singola Amministrazione utente, per gli aspetti operativi e di coordinamento riguardanti le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro.
3. In caso di indisponibilità, a qualsiasi causa dovuta, del Direttore o del Referente del Servizio, per più di 4 (quattro) settimane, o di sua sostituzione, il Concessionario deve darne comunicazione al Concedente, con le formalità di cui all’art. 40 della Convenzione.
Articolo 14 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO
1. All’avvio del Servizio, il Concessionario ha l’obbligo di garantire, a proprie spese e nei termini previsti dalla Convenzione, la fornitura dei Servizi, così come meglio dettagliata nell’Offerta e nel Capitolato Servizi.
2. Il Concessionario si obbliga, in particolare:
2.1. a favore del Concedente, a:
a. progettare, predisporre, allestire e mettere a disposizione l’Infrastruttura impiantistica e tecnologica, con caratteri di alta affidabilità, nei termini di cui al Capitolato Tecnico;
b. ottenere ogni autorizzazione eventualmente necessaria per la progettazione dell’Infrastruttura, il suo allestimento e la messa in esercizio e la conduzione dei Servizi;
c. garantire la disponibilità dei locali ospitanti i Data Center;
d. sottoscrivere il Contratto di Finanziamento, trasmettendone copia comprensiva di tutti i documenti allegati sottoscritti con i Finanziatori e degli eventuali contratti di copertura del rischio di variazione dei tassi d’interesse con i relativi allegati, entro e non oltre diciotto (18) mesi dalla stipula della presente Convenzione, pena la risoluzione della stessa come previsto dall’art. 32 della presente Convenzione, resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria mediante risorse proprie ovvero attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385 del 01 settembre 1993;
e. mantenere attive ed efficaci le garanzie prestate secondo i termini della presente Convenzione;
f. non cedere a terzi la presente Convenzione;
g. indicare il Codice Univoco di progetto (CUP) oltre al Codice identificativo di Xxxx (CIG) nei Contratti e negli atti rivolti al Concedente che integrino o modifichino la presente Convenzione nelle ipotesi dalla Convenzione stessa previste;
h. adempiere alle altre obbligazioni espressamente previste dalla presente Convenzione.
2.2. a favore delle Amministrazioni Utenti, a:
a. prestare i Servizi secondo i termini e le condizioni disciplinati dal Contratto ed in ossequio al Capitolato Servizi e all’Offerta.
3. Resta inteso che le prestazioni del Concessionario potranno essere rese in nome e per conto dello
stesso da parte dei soci che abbiano assunto la qualità di Proponente, ovvero da società dagli stessi controllate, fermo restando che il Concessionario resterà l’esclusivo responsabile dell’esatta esecuzione della Convenzione e dei Contratti con le Amministrazioni, rispondendo verso il Concedente e le Amministrazioni Utenti degli eventuali inadempimenti dei subappaltatori.
4. Il Concessionario si impegna altresì a:
a) organizzare una banca dati, per come descritta negli Allegati A “Capitolato Tecnico e relativi annessi – Capitolato Servizi” e B “Offerta Tecnica del Fornitore”; contenente dati, documenti, informazioni e notizie di rilievo concernenti l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario stesso ed accessibile al Concedente ed alle Amministrazioni Utenti in tempo reale;
b) su richiesta del Concedente, fornire tempestivamente al Concedente medesimo, anche su supporto elettronico, la documentazione, le informazioni e le notizie comunque utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dalla presente Convenzione e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
c) fornire al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti richiesti;
d) partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento e/o suoi incaricati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a: (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, degli stessi; (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione della, recesso o decadenza dalla presente Convenzione; (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dal Concessionario ovvero per l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento, a carico del Concessionario o dei soci; (iv) le controversie, i procedimenti giurisdizionali, avanti a qualsiasi giurisdizione, da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto; (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Convenzione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiervi;
f) inviare trimestralmente adeguate informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto di Concessione, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti
«Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato», secondo le specifiche che saranno concordate dalle Parti entro novanta (90) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
5. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta scritta nonché si impegna al rispetto di tutte le prescrizioni e obblighi ricadenti in capo al Responsabile del trattamento di cui all’allegato E.
6. Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente e/o alle Amministrazioni utenti, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione della presente Convenzione, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
7. Analogamente a quanto previsto per il rapporto sulla situazione del personale di cui all’articolo 47 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, la relazione di cui al precedente comma deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiere a valle della stipulazione della presente Convenzione, conduce all’applicazione della penale di cui al comma 6 dell’articolo 47, pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo.
8. Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente, entro sei mesi dalla stipula della Convenzione, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e, in difetto, si applicherà la penale di cui al comma 6 dell’articolo 47, pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo.
9. Il Concessionario si impegna, pena la risoluzione della Convenzione, a realizzare e gestire il Polo Strategico Nazionale nel pieno rispetto del “Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione”, adottato dall’AgID – con Determinazione n. 628/2021 del 15 dicembre 2021 - in conformità alle previsioni di cui all’articolo 33-septies, comma 4, del d.l. 179/2012 e all’articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 82/2021, e nel rispetto degli atti esecutivi dello stesso Regolamento adottati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale. A tal proposito si rimodula la Matrice dei rischi inserendo tale rischio normativo con ripartizione del rischio 100% in capo al Concessionario;
10. Il Concessionario dichiara che il RTI ha assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
11. Il Concessionario è consapevole e accetta che, in relazione alla presente Convenzione: il Concedente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis, del codice
penale. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del decreto-legge 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
12. Il Concessionario è consapevole e dichiara di accettare che la presente Convenzione sarà risolta di diritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 del codice civile nel caso in cui dovesse intervenire, anche in corso di esecuzione contrattuale, un provvedimento interdittivo ai sensi e per gli effetti della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo n. 152 del 2011 e successive modifiche come indicato nelle premesse.
Articolo 15 TUTELA DEI LAVORATORI
1. Il Concessionario si impegna al rispetto delle norme applicabili in materia di lavoro (compreso il rispetto della contrattazione collettiva applicabile), previdenza, antinfortunistica e radioprotezione e garantisce che siano applicate ai propri dipendenti e collaboratori condizioni retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali, ove applicabili, in base alle categorie ed al luogo di svolgimento delle attività.
2. In particolare, il Concessionario applica al proprio personale dipendente, impiegato nell’esecuzione della Concessione e dei Contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto della Concessione.
3. Ai sensi dell’art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo a personale dipendente del Concessionario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’articolo 174 del Codice, impiegato nell’esecuzione della Concessione e/o del Contratto, il Concedente e/o l’Amministrazione Utente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, di cui al comma 2 del presente articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e, in ogni caso, il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata, formalmente e motivatamente, la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente e/o l’Amministrazione utente paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell’articolo 174 del Codice e previa autorizzazione del Concedente, in funzione anche di coordinamento delle obbligazioni di Concessione e verifica delle condizioni di applicabilità della norma appena citata.
5. In ogni caso, sull’importo netto del corrispettivo a carico del Concedente e/o dell’Amministrazione Utente è operata, in relazione a ciascuna delle scadenze di versamento dei Corrispettivi per il Servizio, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le
ritenute possono essere svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Concedente e/o dell’Amministrazione Utente del certificato o verbale di Verifica di Conformità, di cui all’art. 39 della Convenzione, previo rilascio del DURC.
6. Ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 81/08, è stato redatto, ed è allegato alla Convenzione (Allegato K) il DUVRI Contrattuale, cui il Concessionario deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività.
7. Il Concessionario si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, ai sensi dell’art. 30 del Codice ed elencate nell’Allegato X al medesimo Codice.
Articolo 16 OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente si impegna ad approvare il Piano operativo dell’infrastruttura entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del Piano stesso da parte del Concessionario nonché a compiere gli adempimenti necessari per la Verifica di Conformità nei termini di cui alla presente Convenzione.
2. Il Concedente si impegna a compiere, con la propria struttura interna, attività di promozione al fine di far usufruire del Servizio il maggior numero di Amministrazioni Utenti nel più breve tempo possibile, anche in considerazione delle risorse messe a disposizione delle stesse Amministrazioni dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 1, Asse 1.
Articolo 17
ULTERIORI ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al Concessionario l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 21 della presente Convenzione.
2. Le risultanze delle attività di verifica e controllo di cui al presente articolo saranno comunicate al Comitato di cui all’art. 12 della presente Convenzione perché siano eventualmente discusse in contraddittorio in seno al Comitato, sia laddove si presentino delle criticità, perché si individuino in modo collaborativo le misure adatte al loro superamento, sia perché possano formare oggetto di conoscenza e miglioramento della performance laddove mettano in luce elementi positivi suscettibili di ulteriore implementazione o estensione.
SEZIONE IV – AVVIAMENTO
Articolo 18
PIANO FABBISOGNI, PROGETTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI, MIGRAZIONE
1. Le Amministrazioni Utenti potranno stipulare il Contratto entro 30 (trenta) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione salva proroga di quest’ultimo termine concordata tra Concedente e Concessionario. A tal fine, le Amministrazioni Utenti dovranno fornire al Concessionario, che dovrà collaborare alla sua stesura, il Piano dei Fabbisogni che contiene l’elenco aggiornato del perimetro IT coinvolto nell’affidamento dei Servizi, con indicazione delle modalità richieste (Housing, Hosting, IaaS e Cloud), nell'ambito di quanto previsto dal Catalogo dei Servizi e secondo i termini e le condizioni di cui al Capitolato Servizi. Tale elenco fornirà gli elementi per poter identificare l’insieme dei Servizi e le relative modalità di fornitura alla singola Amministrazione Utente, i quali costituiranno l’oggetto del Contratto.
2. Il Concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del Piano dei Fabbisogni dovrà trasmettere all’Amministrazione il relativo Progetto del Piano dei Fabbisogni che deve contenere almeno le seguenti sezioni:
a) “Descrizione dei Servizi” con il dettaglio, per ciascun servizio, di:
● identificativo del servizio;
● configurazione (ove applicabile);
● quantità;
● costi;
● impegno delle eventuali risorse professionali previste;
b) “Piano di Migrazione di Xxxxxxx”, comprensivo dei suoi allegati.
3. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Utente di presentare osservazioni al Progetto del Piano dei Fabbisogni, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione, con esclusivo riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di Migrazione e alle relative tempistiche, dettate da specifiche oggettive esigenze dell’Amministrazione stessa.
4. Le osservazioni dell’Amministrazione Utente saranno discusse in buona fede, sia laddove evidenzino criticità, perché si individuino in modo collaborativo le misure adatte al loro superamento, sia perché possano formare oggetto di conoscenza e miglioramento del progetto di dettaglio, laddove mettano in luce elementi positivi suscettibili di ulteriore implementazione o estensione.
5. Tenuto conto delle risultanze del dialogo di cui al comma 4 del presente articolo, il Concessionario provvederà alle conseguenti modifiche al Progetto del Piano dei Fabbisogni, nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.
6. Nel caso in cui l’Amministrazione non provveda all’accettazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni, così come emendato ai sensi del comma precedente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, della questione sarà investito il Comitato di controllo costituito ai sensi della Convenzione.
7. Il Progetto del Piano dei Fabbisogni si intende in ogni caso accettato con la stipula del Contratto, di cui sarà un allegato.
8. Lo schema del Contratto tra Concessionario ed Amministrazioni Utenti è allegato alla Convenzione a formarne parte integrante.
SEZIONE V - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
Articolo 19
FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne deve dare immediata comunicazione scritta all’altra Parte e/o all’Amministrazione Utente, con le modalità di cui all’art. 40 della Convenzione, descrivendo l’evento e indicando la prevedibile durata.
2. Fermo restando quanto sopra, qualora, in seguito a un evento di Forza Maggiore, o altro evento non imputabile al Concessionario, quest’ultimo non sia in grado di prestare, in tutto o in parte, il Servizio, il Concessionario deve fornire al Concedente ed alla Amministrazione Utente interessata, nell’informativa di cui al comma 1 del presente articolo, anche la descrizione delle prestazioni facenti parte del Servizio, o delle parti di esse, che non possono essere eseguite a causa di tale evento, nonché di quelle che possono essere eseguite, seppure parzialmente.
3. Nel caso di un evento di Forza Maggiore che determini una sospensione del Servizio, parziale, e/o totale per un periodo fino a 45 (quarantacinque) giorni, il Concessionario avrà diritto ad un’automatica proroga del termine di gestione del Servizio per un periodo pari a quello della sospensione. Qualora, invece, la sospensione si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni e fino a 180 (centottanta) giorni, il Concessionario potrà anche richiedere la rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario, con le modalità di cui all'art. 11 della Convenzione, qualora ne ricorrano i presupposti.
In caso di Forza Maggiore protratta per più di 180 (centottanta) giorni, ciascuna delle Parti può richiedere la risoluzione della Convenzione e/o dei Contratti, ai sensi dell'art. 1463 Cod. Civ. e, in tal caso, si applicano le previsioni degli artt. 35 e 36 della Convenzione e/o del Contratto.
4. In ogni caso di sospensione della Concessione, in coerenza con quanto disposto al presente articolo, resta definito che il Concessionario avrà diritto ad un’automatica proroga del termine di gestione del Servizio per un periodo pari a quello della sospensione. Qualora, invece, la sospensione si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni e fino ai 180 (centottanta) giorni, il Concessionario potrà anche richiedere la rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario, con le modalità di cui all'art. 11 della Convenzione, qualora ne ricorrano i presupposti. Ove, invece, la sospensione sia protratta per più di 180 (centottanta) giorni, ovvero l’evento che determina la sospensione comporti l’oggettiva impossibilità definitiva per il Concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni, ciascuna delle Parti può richiedere la risoluzione della Convenzione e/o dei Contratti, ai sensi dell’art. 1463 Cod. Civ. e, in tal caso, si applicano le previsioni degli artt. 35 e 36 della Convenzione e/o dell’art. 20 del Contratto con l’Amministrazione Utente.
SEZIONE VI - CORRISPETTIVI E PENALI
Articolo 20 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Le prestazioni che il Concessionario deve eseguire, nell’ambito del Servizio, devono garantire il rispetto dei Livelli di Servizio (“LS” o “SLA”), descritti nell’Allegato H – “Indicatori di Qualità”.
2. Le modalità di erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 5 e all’Allegato L sono descritte negli Allegati A “Capitolato Tecnico e relative Annessi – Capitolato Servizi” e B “Offerta Tecnica”. La specificazione degli inadempimenti che comportano, relativamente alle attività oggetto della presente Convenzione, l’applicazione delle penali, nonché l’entità delle stesse, sono disciplinate nell'Allegato H – “Indicatori di Qualità”.
Articolo 21 PENALI
1. Il ritardato, inadeguato o mancato adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione che siano poste a favore del Concedente, importa l’irrogazione di penali.
Egualmente, il ritardato, inadeguato o mancato adempimento delle obbligazioni che siano poste a favore delle Amministrazioni Utenti, importa l’irrogazione di penali disciplinate dai Contratti.
2. In considerazione di quanto previsto dall’art. 113-bis, comma 4, del Codice l’ammontare complessivo delle penali nel limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, anche ai fini della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima, è dato dalla somma delle penali che il Concessionario sopporterà in relazione alle obbligazioni poste a favore del Concedente e delle penali che il Concessionario sopporterà in relazione alle obbligazioni poste a favore delle Amministrazioni Utenti e previste dal Contratto.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. È applicata una penale di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), per ogni giorno di ritardo sui tempi offerti in sede di Gara per la disponibilità dell’Infrastruttura di cui al criterio ID 10 della tabella 5 del paragrafo 18.1 del disciplinare di Gara (vedasi altresì matrice dei rischi di cui all’allegato G - voce “rischio di progettazione, predisposizione e allestimento”).
Articolo 22
PENALI DEL CONCEDENTE
1. In ipotesi di ritardato adempimento imputabile al Concessionario delle obbligazioni poste a favore del Concedente, fermo restando quanto disciplinato nell’Allegato H – “Indicatori di Qualità”, il Concessionario sopporterà una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto contrattuale delle obbligazioni rese in favore del Concedente per la realizzazione dell’Infrastruttura, vale a dire una penale giornaliera di Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00).
2. Il ritardato, inadeguato o mancato adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione che siano poste a favore del Concedente deve essere contestato dal RUP nella sede del Comitato di Controllo. .
3. La contestazione deve avvenire con forma scritta e motivata ed opportunamente quantificata entro 8 (giorni) dall’evento o dalla sua conoscibilità.
Laddove il Concessionario non contesti l’applicazione della penale a favore del Concedente, il Concessionario provvederà, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, a corrispondere al Concedente la somma dovuta; decorso inutilmente il termine di cui al presente comma, il Concedente potrà provvedere ad incassare le garanzie nei limiti dell’entità della penale.
A fronte della contestazione della penale da parte del Concessionario, il Comitato di Controllo promuoverà un tentativo di conciliazione, assegnando a Concedente e Concessionario un termine comune per la presentazione in forma scritta delle proprie ragioni e della documentazione rilevante. Ad esito del contraddittorio scritto, il Comitato di Controllo tenterà la conciliazione di Concessionario e Concedente in seduta appositamente convocata. A fronte della mancata conciliazione tra le Parti il RUP irrogherà la penale e, salvo lo spontaneo pagamento da parte del Concessionario, pur senza che ciò corrisponda ad acquiescenza, incamererà la garanzia entro i limiti della penale. Resta fermo il diritto del Concessionario di contestare la penale iscrivendo riserva o agendo in giudizio per la restituzione.
4. Una volta che, in ragione delle penali irrogate dal Concedente, sia superato il limite massimo delle penali di cui all’art. 113-bis, comma 4, del Codice, è facoltà del Concedente risolvere la presente Convenzione.
Articolo 23
PENALI DELL’AMMINISTRAZIONE UTENTE
1. La ritardata, inadeguata o mancata prestazione dei Servizi a favore dell’Amministrazione Utente è oggetto delle penali previste dal relativo Contratto, che sono definite in termini oggettivi in relazione a quanto dettagliato all’Allegato H – “Indicatori di Qualità” .
2. In ipotesi di ritardato adempimento imputabile al Concessionario delle obbligazioni poste a favore dell’Amministrazione Utente, il Concessionario sopporterà una penale giornaliera definita nell’Allegato H – “Indicatori di Qualità” ai sensi di quanto specificato nel relativo Contratto.
Articolo 24
CORRISPETTIVI, PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE
1. I Corrispettivi per il Servizio, determinati sulla base delle previsioni di cui al Capitolato Servizi, in applicazione dei Prezzi Offerti, sono versati dall’Amministrazione Utente al Concessionario, con cadenza bimestrale posticipata, a partire dalla data di avvio dei Servizi, secondo i termini previsti dal Contratto. Si precisa che i suddetti Corrispettivi e, in generale, ogni importo definito nella presente Convenzione o nei suoi allegati sono da intendersi oltre IVA, se dovuta.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice, in relazione al caso di inadempienze contributive o retributive, e relative trattenute, i pagamenti avvengono dietro
presentazione di fattura fiscale, con modalità elettronica, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni, mediante bonifico bancario sul conto [∙] o, fermo il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su altro conto corrente intestato al Concessionario ed indicato nel Contratto, e previa indicazione di CIG nella causale di pagamento. A tal fine, il Concessionario indica nel Contratto i soggetti abilitati a operare sul conto corrente bancario.
3. Ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e successive modificazioni o integrazioni, il codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura è indicato nel Contratto.
4. Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è emessa la fattura. Alla scadenza del predetto termine, in mancanza del pagamento, si applicano le disposizioni di legge.
Articolo 25 SVINCOLO DELLE GARANZIE
1. Ove il Contratto lo preveda le Amministrazioni Utenti procedono allo svincolo delle garanzie prestate dal Concessionario, come disciplinate dagli artt. 26 e 27 della Convenzione, successivamente alla Verifica di Conformità, ai sensi dell’art. 39 della Convenzione.
SEZIONE VII - GARANZIE E ASSICURAZIONI
Articolo 26 GARANZIA DEFINITIVA
1. Le Parti danno atto che il Concessionario ha provveduto a costituire la garanzia definitiva, di cui agli artt. 103 e 183, comma 13 del Codice, secondo lo schema tipo 1.2 del DM 19 gennaio 2018,
n. 31 (“DM Garanzie”). La mancata prestazione delle garanzie conduce alla conseguenza della risoluzione per inadempimento per come disciplinata dall’art. 33, comma 2, lett. d) della presente Convenzione.
2. Il Concedente, in relazione agli artt. 103 e 183, comma 13 del Codice, riconosce che l’ammontare della garanzia definitiva di cui al presente comma corrisponde al 52,20% (cinquantadue virgola venti per cento del valore complessivo delle prestazioni che, a questi fini, si assumono equivalenti all’ammontare degli investimenti previsti nel PEF prodotto dall’operatore economico aggiudicatario, pari ad € 313.457.176,20. La predetta garanzia è stata ridotta del 20% sulla base di quanto previsto dall’art. 103 del Codice in virtù del possesso, da parte del Concessionario, della certificazione ISO 14001 ed è di conseguenza pari al 41,76% del valore degli investimenti sopra riportato per un importo totale pari a € 130.899.716,82.
A beneficio di maggiore chiarezza, il Concedente riconosce che l’ammontare della garanzia definitiva si compone della garanzia prestata a favore del Concedente in relazione alle prestazioni rese in suo favore, dettagliate all’art. 14, comma 2.1., e delle garanzie definitive prestate nei singoli Contratti con le Amministrazioni Utenti, con riferimento alle prestazioni dettagliate all’art. 14, comma 2.2, e nel Contratto.
Più in particolare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Concedente
con la stipula della Convenzione il Concessionario ha prestato garanzia definitiva, rilasciata il giorno 24.08.2022 dalla società Euler Hermes S.A. sita in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000, iscritta al n. 1.00099 nell’elenco IVASS, avente numero 2618257 di importo pari ad € 130.899.716,82 = (euro centotrentamilioniottocentonovantanovemilasettecentosedici/82).
3. La garanzia definitiva prestata in favore del Concedente opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e dovrà avere validità almeno annuale da rinnovarsi, pena l’escussione, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa scadenza per tutta la durata della Concessione. Allo stesso modo, in relazione ai singoli Contratti, opereranno le garanzie definitive concesse alle Amministrazioni Utenti.
4. Sia la garanzia definitiva a favore del Concedente che quelle previste dai Contratti con le Amministrazioni Utenti cessano di avere efficacia dalla data di attestazione, in qualunque forma, di regolare esecuzione delle prestazioni e vengono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del Codice. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione della necessaria documentazione al Concedente o all’Amministrazione Utente secondo quanto di competenza.
5. Sia la garanzia definitiva a favore del Concedente che quelle previste dai Contratti con le Amministrazioni Utenti, laddove il loro ammontare dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, dovranno essere reintegrate dal Concessionario entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Concedente o dall'Amministrazione Utente.
6. Sia la garanzia definitiva a favore del Concedente che quelle previste dai Contratti con le Amministrazioni Utenti, sono integrate dal Concessionario a fronte dell’ampliamento del valore dei Servizi dedotti in Contratto nel corso dell’efficacia di questo, ovvero di estensione della durata della Convenzione e/o del Contratto.
Articolo 27 POLIZZE ASSICURATIVE
1. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, il Concessionario si impegna a stipulare idonee polizze assicurative, a copertura delle attività oggetto della Concessione. In particolare, ferme restando le coperture assicurative previste per legge in capo agli eventuali professionisti, di cui il Concessionario si può avvalere nell’ambito della Concessione, il Concessionario ha l’obbligo di stipulare:
a. una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale dei tecnici a vario titolo incaricati per la realizzazione e implementazione dell’Infrastruttura, avente decorrenza dalla data di stipula della Convenzione e, in ogni caso, dalla data di inizio delle prestazioni ivi comprese quelle a favore delle Amministrazioni Utenti;
b. una polizza assicurativa a favore del Concedente a copertura dei danni che possano derivare all’Infrastruttura oggetto di devoluzione a fine Concessione con massimale non inferiore al valore residuo dell’Infrastruttura stimato da PEF; una polizza assicurativa a favore delle singole Amministrazioni Utenti, a copertura dei danni che possano derivare dalla prestazione dei Servizi, con validità ed efficacia a far data dalla sottoscrizione del singolo Contratto con l’Amministrazione Utente.
c. una polizza assicurativa Polizza RCT/RCO, con un capitale assicurato, per ogni sinistro, pari a € 5.000.000,00 (cinque milioni), da rivalutarsi ogni 5 anni in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta dalla stipula della presente Convenzione, a garanzia di ogni danno causato agli utenti, ai terzi ed alle cose nello svolgimento dell’attività di gestione dell’Infrastruttura. In particolare, la polizza è posta a garanzia del rischio da responsabilità civile derivante dall'esercizio dell’attività di gestione dell’Infrastruttura per eventuali danni agli utenti, ai visitatori, ai dipendenti, ai lavoratori, al personale distaccato dal Concedente, ed a tutti coloro che possono essere a vario titolo coinvolti per ragioni professionali o meno nella gestione o nella visita dell’infrastruttura.
2. Le suddette coperture assicurative, che devono recare l’espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, devono in ogni caso contemplare:
● l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del Concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, i soci lavoratori di cooperative, i volontari, i tirocinanti, gli stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del Concessionario;
● l’estensione ai danni derivanti al Concedente e a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.
Nella garanzia RCO devono essere comprese tutte le figure di prestatori di lavoro previste dalle vigenti normative in materia di lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario. La garanzia deve comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.
Articolo 28
GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI
1. Il Concedente prende atto ed accetta sin d’ora l’eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori, di pegni su azioni del Concessionario e di garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza della Convenzione e dei singoli Contratti, nei confronti del Concedente e delle Amministrazioni Utenti.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente e/o delle Amministrazioni Utenti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dalla presente Convenzione e/o dai Contratti e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente e/o le Amministrazioni Utenti potranno opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base alla Convenzione e/o ai singoli Contratti.
3. Il Concedente e/o l’Amministrazione Utente si impegnano a cooperare, per quanto di loro competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l’opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituire a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dalla Convenzione e/o dai Contratti.
4. In ogni caso, il Concessionario si impegna a far sì che eventuali cessioni del credito siano disposte solo pro-soluto e subordinatamente all’accettazione del Concedente ove sia debitore ceduto.
SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE
Articolo 29
SUBAPPALTO E AFFIDAMENTI I DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario, per l’affidamento a terzi di prestazioni che formano oggetto della Concessione, può procedere mediante contratti di subappalto a terzi nei limiti e con le modalità previste dall’art. 174 del Codice e dalla Documentazione di Xxxx nonché secondo quanto indicato nell’Offerta.
2. Il Concessionario può inoltre procedere alla conclusione con terzi di contratti non riconducibili al subappalto, inclusi i subcontratti, in conformità con le norme applicabili.
3. Le prestazioni eseguite dai soci del Concessionario, inclusi quelli subentrati successivamente, nonché dalle imprese ad essi collegate, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, non costituiscono affidamenti a terzi.
Articolo 30
MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Fermo quanto previsto dall’art. 5, le variazioni dei termini e condizioni della Convenzione in costanza della stessa possono intervenire con il rispetto ed entro i limiti di cui all’art. 175 del Codice, ad esito del contraddittorio tra le Parti, redigendo apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione, dal quale risultino le nuove clausole e i nuovi prezzi, che diventeranno parte integrante della Convenzione.
Resta chiarito fin d’ora che, sempre nel rispetto dell’art. 175 del Codice, saranno disposte con appositi atti aggiuntivi le varianti necessarie perché (i) sia assicurato alle Amministrazioni Utenti l’aggiornamento rispetto alle tecnologie di tempo in tempo rese disponibili sul mercato, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 4, numero i) della presente Convenzione, (ii) sia assicurata l’integrazione dei Servizi a favore delle Amministrazioni Utenti con la previsione di nuovi servizi,
non originariamente previsti dal Catalogo dei Servizi perché frutto dell’evoluzione tecnologica o gestionale, nonché dell’esperienza maturata nella fornitura dei Servizi, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 4, numero ii), della presente Convenzione (iii) sia disposto l’aggiornamento dei corrispettivi per i Servizi, modificati con la determinazione di nuovi prezzi in ragione di quanto deriva, fermo restando l’equilibrio economico finanziario e i limiti previsti dalla legislazione vigente per la variazione delle prestazioni in costanza di contratto, da quanto disposto dall’art. 5, comma 4, numeri i) e ii) della presente Convenzione.
Le modifiche del Servizio non possono avere l’effetto di modificare la natura delle prestazioni previste in Convenzione.
2. Xxxxx restando quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, le Parti concordano che le variazioni di cui al comma 1 del presente articolo ed all’art. 5 della Convenzione danno luogo all’avvio della procedura di revisione del PEF Contrattuale, con applicazione dell’art. 11 della Convenzione.
3. Le Parti riconoscono che le eventuali modifiche temporanee nelle modalità di pagamento, dovute a eventi di Forza Maggiore non rientrano tra le variazioni contrattuali disciplinate dal presente articolo o dall’art. 175 del Codice.
SEZIONE IX - CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 31 EFFICACIA DEL CONTRATTO
1. La Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione.
Articolo 32
CAUSE DI RISOLUZIONE AUTOMATICA
1. La Concessione e/o il singolo Contratto cessano automaticamente nei casi disciplinati dall’art. 176 del Codice. A maggiore chiarimento le Parti si danno atto che avendo il Concessionario assunto il rischio di finanziamento ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera e) della presente Convenzione, il venire meno del Contratto di Finanziamento non determina di per sé una ipotesi di risoluzione automatica.
2. Nel caso di annullamento d’ufficio debbono essere corrisposti gli indennizzi di cui all’art. 176, comma 4, del Codice.
3. La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione, salvo comunque l’indennizzo di cui all’art. 176, comma 4, del Codice. In tal caso il Concessionario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore delle Amministrazioni Utenti secondo la disciplina di cui all’art. 37.
Articolo 33
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Ai sensi dell’art. 176, comma 7, del Codice, qualora la Concessione e/o il singolo Contratto siano risolti per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l’art. 1453 Cod. Civ.
2. Il Concedente e/o le singole Amministrazioni Utenti possono dar luogo alla risoluzione della Convenzione e/o del Contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell’art. 40 della Convenzione, con l’attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), in caso di:
a. riscontro di gravi vizi nella gestione del Servizio secondo quanto previsto dall’art. 176 del Codice;
b. conclamata insolvenza del Concessionario, ovvero ove sia dichiarato il fallimento dello stesso;
c. applicazione di penali da parte del Concedente, in relazione alle obbligazioni poste in suo favore, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione, per un importo che supera complessivamente il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto e/o, in relazione alla risoluzione dei
Contratti, il 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto;
d. mancata attivazione, da parte del Concessionario, di una delle coperture assicurative, previste per legge e ai sensi della Convenzione, o mancato reintegro delle garanzie, ove le stesse si siano ridotte per qualsiasi causa, fermo restando il loro progressivo svincolo;
e. sentenza di condanna passata in giudicato dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del Codice;
f. violazione delle obbligazioni in materia di monitoraggio per come definite dalle Linee Guida ANAC n. 9, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 318 del 28 marzo 2018, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato».
3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, a quest’ultimo sarà dovuto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a favore delle Amministrazioni Utenti, nonché il rimborso da parte del Concedente dei costi sostenuti, direttamente o indirettamente, e non remunerati per la progettazione, predisposizione, setup o ammodernamento dell’Infrastruttura decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Concessionario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore delle Amministrazioni Utenti, fermo il pagamento del prezzo delle prestazioni che saranno rese alle Amministrazioni Utenti.
Articolo 34
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO
1. Ai sensi dell’art. 176, commi 8 e ss. del Codice, in tutti i casi di inadempimento del Concessionario, che possano dare luogo alla risoluzione della Convenzione e/o del Contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 37 che segue, il Concedente comunica per iscritto - con le modalità di cui all’art. 40 della Convenzione - al Concessionario e ai Finanziatori, l’intenzione di risolvere il rapporto contrattuale.
2. I Finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti, o analoghe, a quelle previste nella Documentazione di Gara, con riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro.
3. L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento, originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente e/o la singola Amministrazione Utente vi presta il consenso.
Articolo 35
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E/O DELL’AMMINISTRAZIONE UTENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O DEL CONTRATTO
1. La Concessione può essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse, che debbono essere adeguatamente motivati e comprovati, con contestuale comunicazione della revoca stessa al Concessionario, con le modalità di cui all’art. 40 della Convenzione, unitamente ai relativi motivi. In tal caso, il Concedente deve corrispondere al Concessionario le somme di cui al successivo articolo 36.
2. Allo stesso modo, le Amministrazioni Utenti potranno revocare i Contratti solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse, che debbono essere adeguatamente motivati e comprovati e corrispondendo al Concessionario, ai sensi dell’art. 176, commi 4 e 5, del Codice, gli importi maturati dal Concessionario in ragione delle prestazioni rese, il ristoro dei costi sostenuti per la produzione di Servizi non ancora interamente prestati o non pagati, il ristoro dei costi e delle penali da sostenere in conseguenza della risoluzione o del recesso.
3. La Convenzione e/o il Contratto sono risolti per inadempimento del Concedente e/o della singola Amministrazione Utente secondo quanto previsto dall’art. 176 del Codice, a fronte del verificarsi dei casi previsti dalla stessa disposizione o per l’inadempimento delle obbligazioni previste dall’art. 16 della presente Convenzione.
4. L’efficacia della risoluzione della Convenzione e/o del singolo Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c..
5. L’efficacia della revoca della Convenzione e/o del singolo Contratto è subordinata al pagamento, da parte del Concedente e/o dell’Amministrazione Utente, degli importi previsti al successivo articolo della presente Convenzione e nel Contratto.
Articolo 36
EFFICACIA DELLA REVOCA E DELLA RISOLUZIONE E SOMME SPETTANTI AL CONCESSIONARIO
1. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concedente non imputabile al Concessionario, ovvero sia revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse, al Concessionario spetta, ai sensi dell’art. 176, commi 4 e 5 del Codice, il pagamento delle somme relative:
a) agli importi eventualmente maturati dal Concessionario ai sensi della Convenzione e dei Contratti;
b) al ristoro dei costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la progettazione, predisposizione, setup o ammodernamento dell’infrastruttura in quanto non siano già stati interamente remunerati;
c) (i) al ristoro dei costi e delle penali da sostenere, in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento degli eventuali contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e dei contratti di collaborazione e/o lavoro subordinato a qualsivoglia titolo intrattenuti dal Concessionario; (ii) all’indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore attuale dei ricavi, risultanti dal PEF, per gli anni residui di gestione.
2. Al fine di quantificare gli importi, di cui al comma 1 del presente articolo, il Concedente e/o le singole Amministrazioni Utenti, per quanto di rispettiva competenza, in contraddittorio con il Concessionario e alla presenza del DEC, redigono apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione, da parte del Concessionario, del provvedimento di revoca della Concessione e/o del Contratto.
Qualora tutti i soggetti coinvolti siglino tale verbale senza riserve, e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati, e le somme dovute al Concessionario devono essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale. In caso di mancata sottoscrizione la determinazione è rimessa all’arbitraggio di un terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario, di cui al comma 1 del presente articolo, sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme sono indisponibili, da parte del Concessionario, fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
4. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia integralmente all’art. 176 del Codice.
Articolo 37 RECESSO
1. In caso di sospensione del Servizio per cause di Forza Maggiore, ai sensi dell’art. 19 della Convenzione, protratta per più di 180 (centottanta) giorni, o nel caso in cui, entro un periodo di 180 (centottanta) giorni, non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di Revisione, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recedere dalla Convenzione.
2. Nei casi di cui al comma precedente del presente articolo, il Concedente deve, prontamente, corrispondere al Concessionario l’importo di cui all’art. 36 della Convenzione fatta eccezione per
(a) l’indennizzo previsto al punto (ii) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 36 medesimo e, con l’esclusione
(b) nel caso in cui il recesso derivi dal mancato accordo all'esito della procedura di riequilibrio prevista dalla presente Convenzione diretta ad ottenere il ripristino degli Indicatori di Equilibrio, dei costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
3. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, il Concessionario dovrà proseguire, laddove richiesto dal Concedente e/o dall’Amministrazione Utente, nella prestazione
del Servizio, alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione e/o dal Contratto. Laddove la prosecuzione del Servizio richieda ulteriori investimenti ovvero l’Amministrazione Utente li richieda o tali ulteriori investimenti conseguano ai Servizi richiesti, oppure il costo del Servizio ed in generale l’economicità della prestazione siano alterati rispetto alla redditività prevista dal PEF e realizzata in costanza di contratto, il Concessionario dovrà essere interamente rimborsato degli investimenti o degli extra-costi in questione entro 30 (trenta) giorni dalla loro realizzazione, ferma la facoltà del Concessionario di non porre in essere detti ulteriori investimenti ed interrompere immediatamente il Servizio e non prorogare l’esecuzione del Contratto, pur restando fermo il diritto a percepire il compenso conseguente ai Servizi resi fino a quel momento. Resta fermo, comunque, che la prosecuzione delle prestazioni non potrà eccedere il termine di 12 (dodici) mesi.
4. Inoltre, fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, il Concessionario continuerà a gestire il Servizio alle medesime modalità e condizioni della Convenzione e/o del Contratto con le conseguenti obbligazioni del Concedente e/o dell’Amministrazione Utente fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme, di cui al comma 2 del presente articolo.
Articolo 38
DEVOLUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA E CLAUSOLA SOCIALE
1. Alla scadenza della Concessione, l’Infrastruttura progettata, predisposta ed allestita dal Concessionario sarà devoluta al Concedente o al gestore subentrante, a seconda delle determinazioni assunte dal Concedente. Si provvederà alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo dell’infrastruttura alla data di cessazione della Concessione. Nel medesimo verbale, si darà atto della consegna da parte del Concessionario della predetta Infrastruttura, che passerà nella piena disponibilità del Concedente o del gestore subentrante di diritto, libera da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ordinario stato di funzionamento, senza ulteriori formalità. Nel verbale saranno anche concordate con il Concessionario le misure necessarie a regolare i rapporti ancillari all’Infrastruttura – quali, a titolo solo esemplificativo, quelli concernenti la disponibilità degli immobili che ospitano l’Infrastruttura
– secondo buona fede e nella prospettiva della massima apertura della concorrenza.
2. Per la devoluzione dell’Infrastruttura, al Concessionario sarà dovuto un rimborso pari al 90% del valore residuo dell’infrastruttura stessa, al netto dell’ammortamento degli investimenti intervenuto in ragione dell’esercizio delle attività di Concessione, per come desumibile dal bilancio del Concessionario, tenendo anche conto dell’obsolescenza tecnologica a cui la stessa è soggetta valutata dal Comitato di Controllo di cui all’articolo 12 che, per tale attività, può avvalersi anche della collaborazione di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia tecnico informatica. A tal fine fa espresso rinvio a quanto previsto dagli allegati B e G della presente convenzione nonché i relativi annessi.
3. L’integrale pagamento al Concessionario della somma di cui al precedente comma costituisce condizione essenziale per la devoluzione dell’Infrastruttura e per il subentro della gestione del Servizio.
4. Per maggiore chiarezza resta inteso che non sono parte dell’Infrastruttura progettata, predisposta
ed allestita dal Concessionario, ed oggetto di devoluzione gratuita gli immobili entro i quali essa è ospitata, i servizi ad essi correlati, i brevetti o i sistemi oggetto di protezione della proprietà intellettuale e, più in generale, tutto ciò che eccede il progetto di infrastruttura e le sue integrazioni di tempo in tempo approvate dal Concedente ed oggetto della Verifica di Conformità dell’Infrastruttura di cui all’articolo che segue.
5. Nelle more dell’individuazione di un gestore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dei servizi, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione.
6. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
7. In caso di cambio di gestione della Concessione, il Concessionario subentrante provvederà all’assunzione del personale del Concessionario, in conformità alla normativa vigente.
Articolo 39
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’INFRASTRUTTURA E DEI SERVIZI
1. Entro il trentaseiesimo (36°) mese dalla sottoscrizione della Convenzione, destinato alla progettazione, predisposizione ed allestimento della Infrastruttura, quest’ultima sarà oggetto di Verifica di Conformità, secondo le modalità fissate dalla presente Convenzione.
Alla scadenza della Convenzione, o, comunque, al termine della Concessione, anticipata o estesa, per qualunque titolo o ragione di cui alla presente Convenzione o per legge, le integrazioni, variazioni ed aggiunzioni all’Infrastruttura dovute ai Contratti o a varianti della Convenzione saranno fatte oggetto di Verifica di Conformità dell’Infrastruttura con le stesse modalità previste dal presente articolo. Resta inteso che la Verifica di Conformità dell’Infrastruttura deve essere effettuata dal Concedente nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua ultimazione, come comunicata dal Concessionario in base all’ art. 6, comma 2, primo capoverso della Convenzione.
2. Alla scadenza della Convenzione, o, comunque, al termine della Concessione, anticipata o estesa, per qualunque titolo o ragione di cui alla presente Convenzione o per legge, il Concedente procede, ai sensi dell’art. 102 del Codice, ad effettuare la Verifica di Conformità dei Servizi.
3. La Verifica di Conformità dei Servizi sarà svolta dalle Amministrazioni Utenti secondo le modalità che seguono, eventualmente integrate dalle previsioni dei Contratti e con gli adattamenti necessari quanto alle parti coinvolte. La Verifica di Conformità dei Servizi è finalizzata a certificare che il Servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, così come specificate nella Convenzione, nel Capitolato Servizi e nell’Offerta.
4. Le Verifiche di Conformità sono svolte sotto la supervisione del DEC ed alla presenza del RUP, dando avviso al Direttore del Servizio, attraverso le modalità previste dalla presente Convenzione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per i controlli, affinché quest’ultimo, o un suo delegato, possa intervenire.
5. La Verifica di Conformità dei Servizi è effettuata nel termine di 120 (centoventi) giorni dall’ultimazione della prestazione.
6. All’esito di ciascuna Verifica di Conformità, si procede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che è trasmesso al RUP per approvazione.
7. Il Concessionario mette a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire le Verifiche di Conformità.
8. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo, si rimanda a quanto stabilito dal Codice.
SEZIONE X - ULTERIORI DISPOSIZIONI
Articolo 40 COMUNICAZIONI
1. Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Roma, alla xxx Xxxxx, xxxxxx 0.
2. Eventuali modifiche del suddetto domicilio devono essere comunicate per iscritto al Concedente e hanno effetto a decorrere dall’intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
3. Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure via PEC ai seguenti indirizzi:
Se al Concedente, al seguente indirizzo: Xxxx, xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx x. 00, all’attenzione del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale, indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Se al Concessionario, all’indirizzo di cui al comma 1, all’attenzione del Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, indirizzo PEC xxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
4. Le dette comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento, nel caso di lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso di invio tramite PEC, dalla relativa ricevuta.
Articolo 41
NORME ANTICORRUZIONE E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
1. Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo o, comunque, aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del DTD, che abbiano esercitato poteri autoritativi, o negoziali, per conto dello stesso DTD nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. A tal fine, il Concessionario dà atto che il Concedente rimanda al Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 63 del 2013 e s.m.i., per una sua più completa e piena conoscenza; il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni ivi contenute in quanto applicabili, assicurando un’ampia diffusione dello stesso ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.
3. La violazione degli obblighi, di cui al presente articolo, costituisce causa di risoluzione della Convenzione per fatto del Concessionario. Il Concedente, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci)
giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, o risultassero non accoglibili, il Concedente procede alla risoluzione della Convenzione, ai sensi dell’art. 33 della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 42
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, per sé e per i propri subcontraenti, di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni, dandosi atto che, nel caso di inadempimento, la Convenzione, nonché qualsiasi subcontratto ad essa collegato e sottoposto alla previsione del presente articolo, si risolverà di diritto, ex art. 1456 Cod. Civ. A tal fine il Concessionario assume l’obbligo di inserire nei contratti con i suoi subcontraenti una specifica clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari in conformità all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Il Concessionario dichiara di aver acceso presso l’Istituto Bancario Intesa San Paolo S.p.A. il conto corrente n. 1000/00136942, IBAN XX00X0000000000000000000000 quale conto corrente dedicato e si impegna a comunicare, ai fini della presente Convenzione e dei contratti di utenza, eventuali estremi identificativi di ulteriori conti correnti dedicati o variazioni di quello sopra riportato nonché i nominativi dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti correnti.
Articolo 43 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria di Roma.
Articolo 44 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In materia di trattamento dei dati personali, si rinvia alla Normativa Privacy e al GDPR, come vigenti e a quanto previsto dall’Allegato E alla presente Convenzione.
Articolo 45 REGISTRAZIONE E BOLLO
1. La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della Convenzione sono a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario si farà carico del pagamento degli oneri di bollo di cui alla presente Convenzione nella misura di € 16,00 ogni 4 facciate, allegati compresi. Si specifica che, anche dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, l’Amministrazione concedente comunicherà, a consuntivo, gli oneri di bollo da versare che dovranno essere assolti dal Concessionario entro 5 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’importo, in modalità virtuale, dandone prova al Concedente, secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, ovvero mediante contrassegno. In caso di pagamento mediante contrassegno il Concessionario dovrà offrire prova di aver assolto
agli oneri tributari citati mediante la produzione di un documento, sottoscritto dal Concessionario, in cui siano specificati gli estremi della presente Convenzione ivi compresi CIG e CUP, il numero di contrassegni acquistati, il numero delle matricole dei contrassegni acquistati, ovvero in alternativa in cui i contrassegni siano apposti in originale e annullati.
Articolo 46
RINVIO AL CODICE, AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione, trovano applicazione le disposizioni normative di cui al Codice e al Cod. Civ., e le altre disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia.
2. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nella Convenzione, il Concessionario ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute in leggi, o regolamenti, in vigore o che siano emanati durante il corso della Concessione, di volta in volta applicabili.
Dipartimento per la Trasformazione digitale
XXXXXXX XXXXX PRESIDENZA CONSI LIO DEI MINISTRI
24.08.2022 17:30:14
MT+01:00
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Polo Strategico Nazionale S.p.A.
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da:
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Firmato il 24/08/2022 18:53
Seriale Certificato: 500
Valido dal 04/08/2022 al 03/08/2025
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