TESTO UNICO IN MATERIA DI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
TESTO UNICO IN MATERIA DI
“MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA”
PREMESSA
L’Accordo è stato finora formalizzato con l’A.O.U. “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Torino”, sede della maggior parte delle Scuole di Specializzazione, ed è in corso di avanzato recepimento da parte delle altre Aziende, sedi di Scuola.
TITOLO I
ACCORDO ATTUATIVO DEL DPCM 06.07.2007
In relazione al nuovo contratto di formazione specialistica, approvato con DPCM 06/07/2007 in ottemperanza agli artt. 37 e seguenti del D. Lgs. 17.8.1999, n. 368, l'Università degli Studi di Torino e le Aziende sedi di Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino concordano sulla necessità di dover definire congiuntamente le modalità applicative di alcune delle disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento agli argomenti di seguito individuati.
Art. 1
Copertura assicurativa
In relazione al dettato del comma 4 dell'art. 6 del contratto degli specializzandi, si specifica che per Azienda Sanitaria deputata a garantire la copertura assicurativa valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi del mondo, esclusi Stati Uniti e Canada. deve intendersi l'Azienda che è sede effettiva della formazione secondo gli elenchi forniti dall'Università, anche se non coincidente con quella delegata dalla Regione alla sottoscrizione del contratto di formazione.
La copertura assicurativa che viene garantita dall'A.O.U. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx ai propri dipendenti e ai medici universitari in convenzione è quella prevista dal programma assicurativo regionale 2008/2010 per i rischi sanitari delle ASR, che include la responsabilità civile contro i terzi sia per l'attività istituzionale che per l'attività libero professionale. La copertura assicurativa di eventuali visitatori non è carico della sede visitata.
È altresì prevista l’estensione ai medici specializzandi della garanzia assicurativa per colpa grave, in analogia a quanto previsto per il personale strutturato ospedaliero e universitario, previa adesione da parte del medico specializzando stesso e fatta salva la quota interamente prevista a suo carico.
Per i medici specializzandi saranno previste le stesse modalità già applicate agli universitari convenzionati: versamento della quota annuale a loro carico direttamente all'ufficio cassa dell'Azienda.
Nella copertura citata rientrano le attività assistenziali effettuate in tutte le strutture presso le quali si svolge il percorso formativo secondo il programma definito annualmente dal consiglio della scuola, seppur nei limiti e con le condizioni stabilite nel contratto di assicurazione.
Tale copertura assicurativa non copre le spese legali e periziali e non contempla l’attività di sostituzione dei medici di medicina generale e di guardia medica notturna e festiva e turistica, prevista dalle vigenti disposizioni normative e consentita ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPCM 06/07/2007.
Per quanto attiene alla copertura per gli infortuni, l'estensione del trattamento riservato ai dipendenti determina la contribuzione INAIL.
I competenti uffici dell'Università forniranno all’Azienda, all’inizio di ogni anno di corso, gli elenchi dei medici in formazione specialistica per consentire alla stessa di garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni, secondo le modalità e le procedure che saranno concordate tra Università e Azienda alla luce di quanto disposto dalla circolare della Direzione Centrale I.N.A.I.L. n° 60010.26/07/2007.0006087.
Art. 2
Libera professione intramuraria.
Per quanto concerne la possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, le disposizioni contenute nel D.Lgs. e nel DPCM sono state integrate da disposizioni
regionali specifiche (circ. Regione Piemonte, Direzione Sanità, prot. n. 3641/DA2000 del 30.10.2007).
Dal combinato disposto di tali disposizioni, la regolamentazione dell'attività libero professionale di tali soggetti sarà assoggettata ai seguenti criteri:
• ai medici in formazione specialistica è data la possibilità di partecipare alla libera professione intramuraria del proprio tutor ovvero dei dirigenti medici operanti istituzionalmente nelle strutture a cui afferisce il tutor. A tal fine non viene concessa un'autorizzazione all'esercizio dell'attività, come invece avviene per i medici strutturati. Verrà acquisito dall'Università l'elenco dei nominativi dei medici in formazione, con indicazione dell'anno di iscrizione, della sede (struttura) o delle sedi del percorso formativo nonchè del tutor. Sarà inoltre acquisita agli atti una dichiarazione da parte del direttore della scuola di specialità o del tutor attestante la condizione che consente la partecipazione all'attività;
• ai medici in formazione specialistica in possesso di altra specialità è data la possibilità di esercizio autonomo di libera professione intramuraria previa autorizzazione, secondo quanto previsto dalla regolamentazione aziendale per il personale strutturato;
• ai medici in formazione specialistica è consentita la partecipazione ai proventi derivanti da rapporti contrattuali stipulati tra l'azienda e i terzi, ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs 502/92 e s.m.i., previa valutazione del rispetto del principio della coerenza con i titoli posseduti. L'A.O.U. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx stipulerà a tal fine dei contratti generali per la definizione dei rapporti con i terzi e gestirà, congiuntamente all'Università, con successive note formali la partecipazione all'attività da parte dei singoli medici specializzandi.
I proventi derivanti dalla partecipazione alla libera professione intramuraria saranno gestiti con le stesse modalità previste per il personale universitario convenzionato, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione aziendale. Conseguentemente, l'Azienda verserà i compensi e le corrispondenti quote IRAP all'Università, che si farà carico di tutti i rapporti economici e fiscali con i medici in formazione beneficiari dei compensi.
TITOLO II
PROCEDURA DI VALUTAZIONE E ATTIVAZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI ( CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI) IN ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
L’Azienda attiva la procedura di valutazione-attivazione di rapporti contrattuali ogni qualvolta riceve da un terzo, pubblico o privato, la richiesta di usufruire di prestazioni di medicina generale da parte di medici in formazione specialistica iscritti ad una delle Scuole di Specialità Universitarie aventi sede c/o l'AOU X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Torino ovvero aventi sede presso altre Aziende sanitarie per le quali il Direttore Generale dell'AOU sia stato delegato dalla Regione alla sottoscrizione dei contratti.
La procedura di seguito descritta sarà oggetto di accordo fra l'Azienda sede della Scuola e la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Art. 1
Valutazione Aziendale del terzo richiedente
In osservanza ai criteri concordati con la Facoltà di Medicina e Chirurgia l’Azienda provvederà ad una valutazione della richiesta.
Le tipologie di possibili richiedenti sono attualmente identificabili in:
1. Enti pubblici sanitari e non sanitari (Aziende sanitarie locali e Ospedaliere regionali, Amministrazione Penitenziaria, 118, ecc.);
2. Enti, Associazioni, ecc. privati senza fini di lucro e di rilevante interesse pubblico (es. AVIS);
3. Strutture private socio-sanitarie che hanno rapporti convenzionali con il SSR (RSA, RAF, comunità protette, ecc);
4. Strutture sanitarie private accreditate e convenzionate, anche solo parzialmente, con il SSR (Case di Cura, quali Cellini, San Luca, Koelliker, ecc.);
5. Strutture sanitarie private (es. Pinna Xxxxxx, Fornaca, Igea, Suore Domenicane, ecc.);
6. Altri soggetti privati.
Le richieste di cui ai punti 1 e 2, esplicitamente ritenute ammissibili dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte nella propria circolare 3641/DA2000 del 30.10.2007, non necessitano di valutazione preventiva.
Si escludono, in analogia a quanto avviene per il personale medico strutturato o universitario in regime convenzionale, le strutture sanitarie private accreditate e convenzionate che erogano prestazioni sanitarie a utenti del SSN (per ragioni di conflitto di interessi), individuate al punto 4 dell'elenco precedente.
Per quanto attiene alle altre categorie di richiedenti, l'Azienda, nella figura del Direttore Sanitario, e la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella figura del Coordinatore dei Direttori delle Scuole di specializzazione, valuteranno l'opportunità di instaurare il rapporto contrattuale.
Art. 2
Valutazione Aziendale delle prestazioni richieste
L’Azienda provvederà inoltre ad una successiva fase di valutazione dell’accettabilità della richiesta, in quanto le tipologie di prestazioni erogabili dai medici in formazione specialistica dovranno:
● non essere afferenti ad alcuna branca specialistica specifica
● essere riconducibili all’attività di medicina generale
● in casi specifici, essere giustificate dal possesso di attestato di idoneità.
Art. 3
Atti alla Facoltà di Medicina
Nel caso di valutazione positiva conseguente alle fasi 1 e 2, l’Azienda provvederà ad inviare alla Facoltà una comunicazione atta a portare a conoscenza i contenuti della richiesta sia nei termini che nelle modalità nonchè il modello della scheda di adesione, da compilarsi a cura del medico in formazione specialistica che intende dare la propria disponibilità. Nella comunicazione saranno indicati i termini di scadenza per la presentazione delle disponibilità.
La Facoltà, fatta salva la segnalazione all'Azienda di eventuali fattori impeditivi alla stipula del contratto, invierà a tutti i Direttori delle Scuole di Specialità la comunicazione dell'Azienda.
La Facoltà potrà provvedere anche ad altre forme di pubblicità e diffusione della richiesta.
Art. 4
Atti ai Direttori delle Scuole di Specialità
Ai Direttori delle Scuole di Specialità viene richiesto di:
1. fare una valutazione di merito sulla proposta di accordo e, eventualmente, trasmettere le osservazioni e le proposte di modifica dell’accordo alla Facoltà;
2. dare pubblicità alla proposta in modo che tutti i medici in formazione presso la Scuola siano informati dell’opportunità;
3. controfirmare la scheda di adesione del medico in formazione che intende aderire all’iniziativa e/o, eventualmente, indicare prescrizioni o limitazioni all’esercizio dell’attività che il medico può svolgere;
4. compiere valutazioni in ordine al corretto rapporto fra attività formativa e attività libero professionale, stabilendo se necessario (direttamente o delegando il Tutor formativo) gli orari ed i giorni in cui il medico in formazione può svolgere prestazioni in regime di libera professione intramuraria.
Art. 5
Compiti dei medici in formazione
Per confermare all’Azienda la propria adesione all’iniziativa, il medico dovrà far pervenire, inderogabilmente entro la data indicata dalla informativa, la scheda di adesione (vd. fac simile in allegato) in originale interamente compilata, datata e firmata.
La scheda di adesione deve essere controfirmata dal Direttore della Scuola di Specialità (che potrà eventualmente specificare prescrizioni o limitazioni sulle modalità di svolgimento dell’attività).
Ciascun medico in formazione specialistica (anche se già in possesso di altra specialità) non potrà aderire a più di 2 rapporti contrattuali per periodi sovrapponibili.
Art. 6
Definizione del rapporto contrattuale
Successivamente alla data di scadenza della consegna delle schede di adesione, l’Azienda valuterà la disponibilità dei medici all’attivazione dell’accordo con il terzo richiedente.
In caso di adesioni idonee e sufficienti, l’Azienda provvederà a stipulare il contratto.
Per qualunque tipologia di terzo e di convenzione o accordo di collaborazione che giungerà ad attivazione, l’Azienda formulerà il contratto prevedendo la disponibilità dei medici di
formazione specialistica senza comunque impegnarsi a garantire il servizio richiesto nè potrà essere ritenuta responsabile in caso di ritiro della propria adesione da parte del medico specializzando.
In caso di attivazione dell’accordo l’Azienda fornirà al terzo un elenco riportante i nominativi dei medici che hanno dato disponibilità ed un loro recapito telefonico.
Sarà cura del terzo organizzare l’attività dei medici che hanno aderito all’iniziativa contattandoli direttamente.
E’ stabilito in 60 ore mensili il tetto massimo globale di impegno che il medico in formazione specialistica può assumersi in ambito di attività libero professionale. Se l’attività è costituita da turni di attività assistenziale non specialistica durante le ore notturne e festive, il singolo medico non potrà espletare più di 2 turni la settimana e un solo week-end al mese.
Nel caso di prestazioni a compenso orario la tariffa non può essere inferiore a quella prevista dall'ACN 2005 per la guardia medica territoriale, pari a € 20,84/ora.
La fatturazione delle prestazioni erogate avverrà dietro presentazione, da parte del terzo contraente o del medico prestatore, di giustificativo contenente le seguenti informazioni:
1. Descrizione dell’Ente
2. Nominativo del medico
3. Giorno dell’attività
4. Ora inizio e termine attività
5. Quando previsto, anche il volume di attività per ogni accesso
6. Firma e timbro dell’Ente
7. Firma del medico erogatore
Tale giustificativo dovrà pervenire c/o gli uffici della libera professione in x.xx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ART. 5, COMMA 2 DEL CONTRATTO DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
Al Medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del tempo pieno, è consentito, ai sensi dell’art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i Medici in Medicina generale e i Pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della
guardia medica , notturna festiva e turistica. Quest’ultima attività può essere svolta solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti nei predetti elenchi.
Al fine di rendere compatibile l’attività assistenziale del medico in formazione specialistica con l’attività didattica, che lo stesso è tenuto a svolgere, si ritiene di specificare quanto segue:
- per le guardie mediche, notturne, festive e turistiche, è stabilito in 60 ore mensili il tetto massimo globale di impegno che il medico in formazione specialistica può assumersi, espletando non più di 2 turni notturni alla settimana e un solo weekend al mese;
- per le sostituzioni dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, il Medico in formazione specialistica, può espletare l’attività con un limite giornaliero di 3 ore più le visite domiciliari; tutto purchè sia svolto in orario compatibile con la frequenza dell’attività didattica e assistenziale della Scuola.
Lo svolgimento delle suddette attività è subordinato alla preventiva autorizzazione del Direttore della Scuola a cui lo specializzando è iscritto.
ALLEGATO 1 (Rif. Tit II T.U.)
SCHEDA DI ADESIONE
AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
Alla Divisione Area Medica
“Settore Attività Integrata con il S.S.N.”
Il/la sottoscritto/a Dr./Dr.ssa
nato/a il a ( ) domiciliato/a in
iscritto al anno del corso di formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in con sede presso l'Azienda chiede di poter aderire all’attività da svolgere in libera professione intra moenia denominata <definizione della attività > presso < definizione dell’Ente >
Dichiara di poter disporre per tale attività di (max 60) ore mensili. Esclusivamente ai fini dell’adesione in oggetto chiede di poter essere contattato al numero e/o presso il domicilio indicato.
Data e luogo Firma del Medico in formazione Specialistica
Data e luogo Firma del Direttore della Scuola di Specialità
(Eventuali note del Direttore della Scuola di Specialità)
ALLEGATO 2 (Rif. Tit. III T.U.)
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ART. 5, COMMA 2 DEL CONTRATTO DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
Alla Divisione Area Medica
“Settore Attività Integrata con il S.S.N.”
Il/la sottoscritto/a Dr./Dr.ssa
nato/a il a ( )
domiciliato/a in iscritto al anno del corso di formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in con sede presso l'Azienda chiede di poter essere autorizzato a svolgere l’attività di:
□ guardia medica , notturna festiva e turistica, impegnandosi a rispettare il limite di 60 ore mensili e ad espletare non più di 2 turni notturni alla settimana ed un solo weekend al mese;
□ sostituzione dei Medici in Medicina generale e dei Pediatri in libera scelta, impegnandosi a rispettare il limite giornaliero di 3 ore più le visite a domicilio; tutto purchè sia svolto in orario compatibile con la frequenza dell’attività didattica e assistenziale della Scuola.
Esclusivamente ai fini dell’attività in oggetto chiede di poter essere contattato al numero
e/o presso il domicilio indicato.
Data e luogo Firma del Medico in formazione Specialistica
Data e luogo Firma del Direttore della Scuola di Specialità
(Eventuali note del Direttore della Scuola di Specialità)