Copertura assicurativa Clausole campione

Copertura assicurativa. La copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi è a carico della Struttura Privata, ai sensi della normativa vigente.
Copertura assicurativa. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivantegli ai sensi di legge in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L’Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente i Comuni del Distretto. La stessa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all’inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso i Comuni sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. L’Aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile (massimale non inferiore a € 3.000.000,00) e le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi danno possa derivare a persone e cose proprie e/o di terzi, in dipendenza dell’espletamento dei servizi in appalto. Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per: − morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i propri dipendenti ed i rappresentanti/dipendenti del Comune autorizzati ad accedere alle st...
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore/CRO dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009). La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
Copertura assicurativa. Xxxx specializzandi è garantita da parte dell’Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l’attività formativa e didattica specifica. L’Azienda presso la quale si svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In ogni caso, l’Azienda deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti. L’Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell’evento all’Università per gli adempimenti di competenza.
Copertura assicurativa. Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
Copertura assicurativa. Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla sperimentazione clinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti. Fatte salve le previsioni dell’art 76 del Regolamento e della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente. (ove applicabile) Il Promotore dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. , con la Compagnia ) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella sperimentazione clinica. Il Promotore, con la firma del presente contratto, dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1. Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/09. All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 codice civile.
Copertura assicurativa. Il prestatore del servizio dovrà dichiarare attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 445/2000, al momento della sottoscrizione del contratto, il possesso della copertura assicurativa professionale per responsabilità civile per danni arrecati a terzi o all’Ateneo, nonché il possesso della copertura assicurativa per infortuni.
Copertura assicurativa. 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative.