Capo II
Capo II
Della società semplice
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 2251- Contratto sociale
[1] Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. (1)
(1) Si riporta l’articolo 18, commi dal 4 al 7, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 28 del 3 febbraio 1996): “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”:
“Art. 18 - Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali (Omissis)
4. La domanda di iscrizione delle società semplici è presentata dagli amministratori, corredata del contratto sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale dei soci;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società;
c) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
d) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
e) l'oggetto sociale;
f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore;
g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d'opera;
h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
i) la durata della società.
5. Gli amministratori della società semplice devono richiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto sociale e dello scioglimento della società con l'indicazione delle generalità degli eventuali liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni e dallo scioglimento.
6. In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione o di modificazione o di cancellazione della società semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.
7. Si applica l'art. 11 del presente regolamento in quanto non derogato dalle disposizioni precedenti”.
Art. 2252 - Modificazioni del contratto sociale
[1] Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.
Sezione II
Dei rapporti tra i soci
Art. 2253 - Conferimenti
[1] Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
[2] Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Art. 2254 - Garanzia e rischi dei conferimenti
[1] Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
[2] Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.
Art. 2255 - Conferimento di crediti
[1] Il socio che ha conferito un credito risponde dell’insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
Art. 2256 - Uso illegittimo delle cose sociali
[1] Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.
Art. 2257 - Amministrazione disgiuntiva
[1] La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. (1)
[2] Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
[3] La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione.
(1) Comma così sostituito dall’art. 377, comma 1 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) – In vigore dal 16 marzo 2019.
Si riporta il testo del comma 1 nella sua precedente redazione:
“[1] Salvo di versa pattuizione, l’ amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”
Art. 2258 - Amministrazione congiuntiva
[1] Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
[2] Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.
[3] Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
Art. 2259 - Revoca della facoltà di amministrare
[1] La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.
[2] L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.
[3] La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.
Art. 2260 - Diritti e obblighi degli amministratori
[1] I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.
[2] Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal
contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2261 - Controllo dei soci
[1] I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la so- cietà sono stati compiuti.
[2] Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto o del l’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Art. 2262 - Utili
[1] Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.
Art. 2263 - Ripartizione dei guadagni e delle perdite
[1] Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
[2] La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.
[3] Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
Art. 2264 - Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo
[1] La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.
[2] La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L’impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.
Art. 2265 - Xxxxx xxxxxxx
[1] È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Sezione III
Dei rapporti con i terzi
Art. 2266 – Rappresentanza della società
[1] La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
[2] In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
[3] Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396 (1).
(1) Si riporta l’articolo 1396:
“Art. 1396. Modificazione ed estinzione della procura.
1. Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
2. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate”.
Art. 2267 – Responsabilità per le obbligazioni sociali
[1] I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
[2] Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
Art. 2268 - Escussione preventiva del patrimonio sociale
[1] Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Art. 2269 - Responsabilità del nuovo socio
[1] Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.
Art. 2270 - Creditore particolare del socio
[1] Il creditore particolare del socio finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.
[2] Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
Art. 2271 - Esclusione della compensazione
[1] Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.
Sezione IV
Dello scioglimento della società
Art. 2272 - Cause di scioglimento
[1] La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Art. 2273 - Proroga tacita
[1] La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.
Art. 2274 - Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
[1] Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
Art. 2275 - Liquidatori
[1] Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
[2] I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.
Art. 2276 - Obblighi e responsabilità dei liquidatori
[1] Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.
Art. 2277 - Inventario
[1] Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto.
[2] I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.
Art. 2278 - Poteri dei liquidatori
[1] I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
[2] Essi rappresentano la società anche in giudizio.
Art. 2279 - Divieto di nuove operazioni
[1] I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
Art. 2280 - Pagamento dei debiti sociali
[1] I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
[2] Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
Art. 2281 - Restituzione dei beni conferiti in godimento
[1] I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro gli amministratori.
Art. 2282 - Ripartizione dell’attivo
[1] Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
[2] L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.
Art. 2283 - Ripartizione di beni in natura
[1] Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.
Sezione V
Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Art. 2284 - Morte del socio
[1] Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
Art. 2285 - Recesso del socio
[1] Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
[2] Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
[3] Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 2286 - Esclusione
[1] L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua
condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
[2] Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
[3] Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.
Art. 2287 - Procedimento di esclusione
[1] L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data del la comunicazione al socio escluso.
[2] Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione.
[3] Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.
Art. 2288 - Esclusione di diritto
[1] E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza. (1)
[2] Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.
(1) Comma così sostituito dall’art. 382, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) – In vigore dal 16 marzo 2019.
Si riporta il testo del comma 1 nella sua precedente redazione:
“1. È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito”.
Art. 2289 - Liquidazione della quota del socio uscente
[1] Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
[2] La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
[3] Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
[4] Salvo quanto è disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Art. 2290 - Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
[1] Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
[2] Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Suppl. Ord. G.U. n. 28 del 3 febbraio 1996): Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
Art. 7
Registro delle imprese
1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le sezioni speciali.
2. Nel registro delle imprese sono iscritti:
a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
1) gli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile;
2) le società di cui all'articolo 2200 del codice civile;
3) i consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile;
4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'articolo 2201 del codice civile;
6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
7) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
8) i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile;
9) le società semplici di cui all'articolo 2251 del codice civile;
b) gli atti previsti dalla legge.
[3. I soggetti previsti nei numeri 7, 8 e 9 del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. I singoli partecipanti alle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del codice civile sono iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli] (1)
[4. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 sono altresì annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane]. (1)
(1) Commi abrogati dall'articolo 15 del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 (X.X. n. 272 del 21 novembre 2000) - In vigore dal 6 dicembre 2000
Art. 18
Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali
1. Per le iscrizioni nelle sezioni speciali del registro delle imprese, il richiedente deve presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa o dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso.
(Omissis)
4. La domanda di iscrizione delle società semplici e' presentata dagli amministratori, corredata del contratto sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale dei soci;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società;
c) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
d) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
e) l'oggetto sociale;
f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore;
g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d'opera;
h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
i) la durata della società.
5. Gli amministratori della società semplice devono richiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto sociale e dello scioglimento della società con l'indicazione delle generalità degli eventuali liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni o dallo scioglimento.
6. In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione o di modificazione o di cancellazione della società semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.
7. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento in quanto non derogato dalle disposizioni precedenti.