Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
Sezione E - Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del registro o nell’Elenco annesso
Indice
• Interruzione del rapporto di collaborazione e cancellazione dal registro
• Informativa sulle remunerazioni
Requisiti per l’iscrizione
(artt. 22 e 23 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Persona fisica
• godimento dei diritti civili;
• possesso dei requisiti di onorabilità;
• conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
• non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi;
• non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
• non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Società
• avere sede legale in Italia;
• non essere enti pubblici oppure enti o società controllate da enti pubblici;
• non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
• avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E del registro;
• non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Modalità di iscrizione
(art. 25 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’intermediario (che si iscrive ovvero è già iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco Annesso) che intende avvalersi di collaboratori operanti all’esterno dei propri locali dovrà presentare all’IVASS apposita domanda mediante la compilazione del
modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E abbiano provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.
N.B. Non devono essere iscritti i dipendenti e i collaboratori degli intermediari iscritti nella sezione E del registro qualora operino esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.
Formazione professionale
(artt. 86 e ss. del Reg. IVASS n. 40/2018)
La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza; webinar; e-learning).
I corsi di formazione si concludono con lo svolgimento di un test in aula di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato.
La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.
Aggiornamento professionale (art. 89 del Reg. IVASS n. 40/2018)
La persona fisica iscritta nella sezione E del registro aggiorna, con cadenza annuale, le proprie cognizioni professionali. L’aggiornamento è svolto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUI o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.
L’aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore all’anno, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza, webinar, e-learning).
Nel caso di intermediario assicurativo a titolo accessorio iscritto nella sezione E del registro, la durata dell’aggiornamento non può essere inferiore alle 15 ore annue.
L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
I corsi di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato.
Passaggio di sezione
(art. 34 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Persona fisica
L’intermediario iscritto nella sezione E del registro, se in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, può richiedere di essere iscritto:
1. nella sezione A o B, presentando domanda mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
Nella domanda di iscrizione è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell’imposta di bollo.
Alla domanda deve essere allegata la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, resa dal collaboratore, conforme al modello elettronico PDF disponibile sul sito dell’Istituto.
2. alla sezione C, compilando la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione con l’intermediario, da allegare alla domanda di iscrizione nella sezione C che l’impresa che intende avvalersene presenterà utilizzando il modello elettronico PDF.
Società
La società iscritta nella sezione E del registro può richiedere di essere iscritta ad altra sezione, se in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, presentando domanda mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx. Nella domanda di iscrizione è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell’imposta di bollo.
Alla domanda deve essere allegata la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’intermediario per conto del quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, resa dallo stesso collaboratore, conforme al modello elettronico PDF disponibile sul sito dell’Istituto.
Interruzione del rapporto di collaborazione e cancellazione dal registro (art. 30 del Reg. IVASS n. 40/2018)
In tutti i casi di interruzione del rapporto di collaborazione, l’intermediario iscritto nella sezione A, B, D o F del registro ovvero nell’Elenco Annesso che si avvale di soggetti iscritti nella sezione E, deve comunicare la cessazione all’IVASS entro 30 giorni lavorativi dalla data dell’interruzione, mediante l’utilizzo del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nella sezione E possono trasmettere all’IVASS, in forma cartacea ovvero mediante l’utilizzo del modello elettronico PDF, una dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione.
Qualora l’intermediario iscritto nella sezione A, B, D o F ovvero nell’Elenco annesso non dovesse comunicare nei termini di legge la cessazione del rapporto con l’intermediario iscritto nella sezione E, quest’ultimo potrà trasmettere all’IVASS la dichiarazione annessa ai sopracitati allegati.
L’IVASS procede alla cancellazione d’ufficio del collaboratore, tra gli altri casi, per:
• adozione del provvedimento sanzionatorio della radiazione di cui all’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice;
• perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
• sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno);
• in caso di comunicazione di interruzione del rapporto, salvo che il soggetto svolga l’attività per conto di altri intermediari.
N.B. nella compilazione della Tabella allegata al modello elettronico PDF utilizzata per comunicare la cessazione del rapporto di collaborazione con un soggetto iscritto nella sezione E, la voce “Revoca giusta causa” deve essere barrata esclusivamente qualora l’intermediario che si intende cancellare abbia violato le norme comportamentali dettate dal D.lgs. n. 209/05 e dai regolamenti di attuazione emanati dall’IVASS.
Reiscrizione
(artt. 31 e 32 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’intermediario cancellato può essere reiscritto su istanza dell’intermediario che se ne avvale, nella sezione A, B, D, F ovvero nell’Elenco annesso, mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’intermediario richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E abbiano provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.
N.B. Ai fini della reiscrizione della persona fisica nella sezione E del registro rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione purché la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione.
Pertanto, il collaboratore - persona fisica - cancellato può essere reiscritto a condizione di aver effettuato un aggiornamento professionale di almeno 30 ore, se la domanda di reiscrizione è presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione. Dovrà effettuare la formazione professionale di cui all’art. 86 del regolamento, nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione.
L’intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 114 del Codice.
La persona fisica cancellata dal registro per radiazione può essere reiscritta solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, ivi inclusa la ripetizione della formazione iniziale.
Informativa precontrattuale
(art. 56 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Gli intermediari, inclusi quelli iscritti nella sezione E, mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all’allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti gli intermediari.
Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, l’intermediario consegna al contraente:
• copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all’allegato 4;
• la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, gli allegati 3 e 4 sono consegnati o trasmessi al contraente solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute.
La predetta documentazione può essere trasmessa al contraente, su sua espressa richiesta, mediante tecniche di comunicazione a distanza o tramite internet.
L’allegato 4 contiene una sezione appositamente dedicata agli intermediari operanti all’interno del locali dell’intermediario principale e dell’intermediario iscritto nella sezione E, per i quali non è richiesta l’iscrizione nel registro.
Informativa sulle remunerazioni (art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Nell’ambito dell’informativa precontrattuale resa al contraente, gli intermediari iscritti nella sezione E rendono, altresì, le informazioni relative alla remunerazione percepita dall’intermediario per conto del quale operano, in relazione allo specifico contratto distribuito.
L’informazione riguarda la natura del compenso e, nel caso in cui il compenso consista nell’onorario pagato dal cliente, anche l’ammontare dello stesso o il metodo per calcolarlo.
N.B.
Per la disciplina relativa alle regole di comportamento, ai conflitti di interesse, alla vendita con e senza consulenza, alla separazione patrimoniale e all’intermediazione a distanza si rinvia a quanto illustrato nelle sezioni A, B, D o F.