Formazione professionale Clausole campione

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione pro...
Formazione professionale. 1. L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. 2. La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. 3. I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. 4. Si manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo Patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull'accesso alle competenze lungo tutto l'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità.
Formazione professionale. Le parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uomini quadri all'adeguamento delle aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell'ambito delle esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.
Formazione professionale. Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica l’art. 63 del presente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell’impresa.
Formazione professionale. Vista l’esigenza di andare all’istituzione di corsi di formazione profes- sionale in rapporto alla specificità dell’agricoltura forlivese, le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso anche a livello di Commissione pa- ritetiche, il tipo di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 72 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Formazione professionale. 1. Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva essenziale per potenziare il know how delle aziende e la loro competitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento della clientela. 2. In considerazione della valenza della formazione e della necessità, quindi, che la stessa sia continuativa, sistematica e generalizzata, il modello formativo terrà conto delle seguenti linee guida: - crescita e sviluppo delle competenze e delle conoscenze/abilità professionali delle risorse per adeguarle continuamente alle innovazioni tecnologiche ed organizzative; - accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore delle attività ferroviarie; - promozione dell’impiegabilità delle risorse umane per far fronte alle dinamiche evolutive determinate dai processi di riposizionamento aziendale, salvaguardando in particolare le peculiarità relative al personale femminile; - promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro; - formazione sulle tematiche relative alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni legate al sesso e all’orientamento sessuale. 3. Sulla base delle linee guida sopra definite, le iniziative formative saranno rivolte: a) al personale neoassunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda (formazione d’ingresso); b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un aggiornamento professionale con particolare riferimento alle modifiche normative e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche ovvero per affermare e promuovere una cultura ed una pratica di pari opportunità di genere (formazione continua); c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche in relazione alle esigenze aziendali ovvero al personale interessato a percorsi di crescita professionale in funzione delle esigenze aziendali (formazione per la crescita professionale); d) al personale interessato da interventi di riqualificazione/ riconversione professionale conseguenti a processi di innovazione tecnologica e/o a process...
Formazione professionale. A far data dal 1° gennaio 2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accreditate dalla regione ai sensi dell'art. 17, legge n. 196/1997, indicati dalle Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F). Le stesse delibereranno e proporranno agli enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende. Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F), ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. Per l'esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lett. A) e per partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all...
Formazione professionale. Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionale dei lavoratori un ruolo strategico per l'elevazione degli standards qualitativi dell'offerta al pubblico anche in relazione alla definizione di regole per l'avvio dello studio di standard professionali in linea con gli orientamenti dell'Unione europea. Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che territoriale per: - l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla formazione, alla riqualificazione ed all'arricchimento professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche; - la definizione dei criteri di svolgimento delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro; - la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell'ambito delle risorse destinate alla formazione. In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle regioni in materia di formazione professionale, impegnano in particolare le proprie strutture territoriali ad attivare e sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro ed alla formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative. Le parti procederanno alla costituzione di un'apposita Commissione composta da 3 rappresentanti datoriali e 3 rappresentanti delle XX.XX. entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La Commissione avrà compiti di studio, documentazione, acquisizione dati e individuazione congiunta di possibili percorsi atti a rendere possibili piani formativi aziendali o di settore.
Formazione professionale. Le Parti riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e costituisce una leva essenziale ai fini del- l’adeguamento qualitativo della struttura occupazionale alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative: è funzionale al perseguimento e alla realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale e, nello stesso tempo, è strumento idoneo per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori e per elevare le opportunità di sviluppo professionale. - crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali per adeguarle continuamente alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; - accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e di trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164; - promozione dell’impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l’altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di consentire alle aziende una sempre mag- giore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; - promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e si- curezza del lavoro. Le iniziative formative saranno rivolte:
Formazione professionale. Le problematiche della formazione professionale, anche per realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infra- strutture esistenti, che abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani. – Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore – Incentivazione e orientamento dell’offerta formativa utile al settore