Formazione professionale Clausole campione

Formazione professionale. Nella prospettiva del processo di integrazione europea e al fine di favorire lo sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le parti convengono sull’importanza della forma- zione professionale quale strumento fondamentale per l’auspicata va- lorizzazione professionale delle risorse umane e per l’indispensabile incremento della competitivita` internazionale delle imprese. Le parti sono altres`ı d’accordo nell’attribuire rilevanza alla for- mazione professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi introdotti dai seguenti cambiamenti: – le trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che richiedono spesso contenuti di sapere piu` elevati a causa dell’in- troduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative; – il mutamento di quadro nell’ambito istituzionale scolastico con particolare riferimento all’ampliamento dell’obbligo scolastico ed alle conseguenti nuove prospettive di riqualificazione che si im- pongono obbligatoriamente alla formazione professionale; – l’evoluzione del processo di decentramento territoriale de- terminato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive normative attuative, e la necessita` di coglierne tempestivamente tutte le oppor- tunita` che, nelle sedi istituzionali competenti, potranno configurarsi. Le parti concordano altres`ı sull’opportunita` che tutti i lavoratori possano accedere durante l’arco della propria vita lavorativa a pro- grammi di formazione ed aggiornamento professionale su contenuti attinenti alla realta` produttiva aziendale; a tal fine le commissioni aziendali di cui al successivo punto 4.3. ne valuteranno la effettiva realizzabilita`. Tutto cio` premesso, fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 20 gennaio 1993 e dalle successive intese, le parti stipulanti, consapevoli che per rispondere ai problemi sopra de- lineati, occorre arricchire il ruolo delle parti sviluppando ulteriori forme partecipative e di collaborazione, esprimono la volonta` di rea- lizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi confederali, ini- ziative che si configurino come efficaci ed efficienti modalita` di ac- cesso di tipo settoriale, alle opportunita` offerte dal sistema formativo con particolare riferimento a Fondimpresa.
Formazione professionale. Le Parti riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e costituisce una leva essenziale ai fini del- l’adeguamento qualitativo della struttura occupazionale alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative: è funzionale al perseguimento e alla realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale e, nello stesso tempo, è strumento idoneo per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori e per elevare le opportunità di sviluppo professionale. - crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali per adeguarle continuamente alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; - accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e di trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164; - promozione dell’impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l’altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di consentire alle aziende una sempre mag- giore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; - promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e si- curezza del lavoro. Le iniziative formative saranno rivolte:
Formazione professionale. Le parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uomini quadri all'adeguamento delle aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell'ambito delle esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.
Formazione professionale. 1. L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
Formazione professionale. Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica l’art. 63 del presente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell’impresa.
Formazione professionale. A far data dal 1° gennaio 2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accreditate dalla regione ai sensi dell'art. 17, legge n. 196/1997, indicati dalle Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F). Le stesse delibereranno e proporranno agli enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende. Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al 1° comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui all'art. 1, lett. F), ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore di cui agli artt. 22 e 29. Per l'esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lett. A) e per partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all...
Formazione professionale. Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti ed impegni assunti dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL nel protocollo d’in- tesa del 1994 in materia di formazione professionale affinché essa possa svolgere il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall’altro alla tutela ed alla promozione del lavoro. Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua, a livello nazionale e nelle regioni a particolare rilevanza co- operativa saranno costituite apposite commissioni consultive per una valutazione dei fabbisogni e degli indirizzi formativi per il settore della cooperazione agricola ed agroalimentare. Per l’analisi dei bisogni formativi e del mercato del lavoro, il sistema dei Coop-form si raccorderà anche con gli enti e/o gli organismi bilaterali del settore della cooperazione agricola. Le indicazioni che emergeranno dalle predette commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative ai Coop-form regionali, come previsto dal succitato protocollo d’intesa interconfederale. Le parti individuano nel Fondo interprofessionale Foncoop lo stru- mento per effettuare interventi formativi nel settore agricolo e pertanto si impegnano a sostenere i progetti territoriali, settoriali e aziendali che saranno presentati in tale ambito.
Formazione professionale. Le problematiche della formazione professionale, anche per realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infra- strutture esistenti, che abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani. – Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore – Incentivazione e orientamento dell’offerta formativa utile al settore
Formazione professionale. Questa attività comprende le iniziative di Formazione Professionale volte all'acquisizione di nuove qualificazioni professionali emerse dall'analisi dei fabbisogni del settore. Trattandosi di interventi volti a realizzare l'acquisizione di nuove o specifiche professionalità, a tali iniziative possono accedere anche i soggetti che le ApL hanno selezionato, ivi compresi i lavoratori non ancora avviati ad alcuna missione. Sono ricompresi in questo ambito interventi formativi volti in primo luogo a calarsi ed adattarsi tempestivamente in differenti contesti produttivi ed organizzativi quali quelli delle diverse imprese utilizzatrici. Le iniziative formative realizzate nell'ambito del quadro di politiche così definito hanno il fine di garantire la trasversalità e la trasferibilità delle conoscenze e delle abilità acquisite. A tal fine saranno da prevedere percorsi di formazione e accompagnamento che facciano riferimento ad ampi modelli organizzativi, tecnologici ed operativi. Le iniziative formative dovranno contenere obbligatoriamente un modulo sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione che sarà affidato nella esecuzione a docenti di espressione dei sindacati dei lavoratori e dovranno essere debitamente certificate dalle strutture formative a ciò preposte.
Formazione professionale. Le parti riconoscono l’importanza che assume la formazione ai fini qualitativi e quantitativi dell’occupazione anche in relazione all’esigenza di fornire un’adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del settore di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. All’interno di questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, anche al fine di rendere più efficiente l’utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare, nel contempo, l’incontro tra domande ed offerte. Le parti individuano pertanto alcuni campi prioritari sui quali sviluppare l’impegno comune per garantire un percorso omogeneo su tutto il territorio nazionale. Il confronto, da avviare nell’ambito della vigenza del CCNL, dovrà affrontare i problemi del settore attraverso l’approfondimento delle seguenti tematiche: · ricerca fabbisogni formativi · lavoratori extracomunitari · formazione apprendisti · formazione continua Le parti firmatarie si impegnano ad aprire un confronto con il comitato di pilotaggio della ricerca sui fabbisogni formativi per sottolineare le esigenze e del settore in termini di approfondimenti relativi alle necessità formative ed occupazionali. Si impegnano inoltre ad esaminare tutte le possibilità di collaborazione con gli istituti scolastici al fine di permettere un miglior inserimento di lavoratori extracomunitari anche attraverso programmi a livello regionale e/o locale mirati a fornire loro le competenze di base necessarie al corretto svolgimento dell’attività lavorativa. Per quanto riguarda la formazione continua e quella dei lavoratori assunti con qualifica di apprendista si sottolinea la necessità di sviluppare con le istanze regionali, confederali e di categoria, le iniziative da prendere per garantire la corretta applicazione delle normative in materia.